Preavviso e durata dello sciopero. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alla controparte con un preavviso non inferiore a quello stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 146/90, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato delle trattative, sono comunicate alla controparte almeno 24 ore prima. Lo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non potrà superare la durata di due giornate di lavoro e così quelli successivi al primo, nell’ambito della stessa vertenza. Tra un’azione di sciopero e la successiva dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 7 (sette) giorni. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso e durata dello sciopero. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alla controparte con un preavviso non inferiore a quello stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 146/90146/1990, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato delle trattative, sono comunicate alla controparte almeno 24 ore prima. Lo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non potrà superare la durata di due giornate di lavoro e così quelli successivi al primo, nell’ambito della stessa vertenza. Tra un’azione di sciopero e la successiva dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 7 (sette) giorni. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali
Preavviso e durata dello sciopero. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alla controparte con un preavviso non inferiore a quello stabilito dall’artdall'art. 2, comma 5, della legge n. 146/90146/1990, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato delle trattative, sono comunicate alla controparte almeno 24 ore prima. Lo sciopero, all’inizio all'inizio di ogni vertenza, non potrà superare la durata di due giornate di lavoro e così quelli successivi al primo, nell’ambito nell'ambito della stessa vertenza. Tra un’azione un'azione di sciopero e la successiva dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 7 (sette) giorni. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative.
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