Decorrenza e durata del contratto. Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del
Decorrenza e durata del contratto. La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio;
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data programmata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.
Decorrenza e durata del contratto. La polizza:
a) deve essere stipulata entro 48 ore dalla prenotazione del soggiorno;
b) deve essere stipulata per l’intero ammontare del soggiorno;
c) è prestata per lo specifico soggiorno indicato nel documento di conferma di prenotazione;
d) ha validità temporale dalla data di emissione e pagamento del premio fino al termine del soggiorno.
Decorrenza e durata del contratto. Il presente CCNL, stipulato in Roma il 16 Gennaio 2013, salvo le eventuali diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, avrà decorrenza dal 1 Gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015. Esso continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Decorrenza e durata del contratto. Le prestazioni di cui all'art. 2 “Prestazioni assicurate” delle presenti Condizioni di Assicurazione, entrano in vigore alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto è collegata all'esistenza in vita dell'Assicurato. Il contratto si scioglie in caso di: esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente; decesso del Contraente/Assicurato; esercizio del diritto di riscatto totale da parte del Contraente.
Decorrenza e durata del contratto. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. In sede di rinnovo biennale si farà riferimento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce dell’andamento delle retribuzioni. Il presente contratto decorre dall’01.01.2003 e avrà vigore fino a tutto il 31.12.2006. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31.12.2004. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R.. In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Decorrenza e durata del contratto. 1. L’Assicurazione copre tutti i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto che ha durata dalle ore 24:00 del 30.11.2022 alle ore 24:00 del 30.11.2023 e avvenuti a partire da 30 gg. precedenti alla stipula del presente contratto;
2. L’assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l’Azienda ha ricevuto formale richiesta di risarcimento danni o formale conoscenza dell’evento dannoso;
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l’Azienda rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nell a sezione relativa agli atti della specifica gara, o direttamente all’aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l’insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa;
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede gara. Il suddetto contratto non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico. All’Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza. Si conviene, infine, che alla scadenza del contratto, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Compagnia previo pagamento di un premio addizionale pro- rata.
Decorrenza e durata del contratto. 1. Il presente CCNL, sia per i contenuti normativi sia per quelli economici, decorre dalla data di sottoscrizione (ove non specificato diversamente) ed avrà durata fino al 31/12/2015.
2. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta, con lettera raccomandata, da una delle Organizzazioni stipulanti, almeno tre mesi prima della scadenza; il contratto disdetto si applica comunque sino al suo rinnovo.
3. Per quanto attiene le procedure di rinnovo, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Decorrenza e durata del contratto. Le parti nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo Interconfederale 23 luglio 1993 con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono che la parte Normativa del presente CCNL decorre dal 1° luglio 2004 e sarà valida sino al 30 Settembre 2007. La Parte Economica dal 1° gennaio 2006 sino alla data del 30 Settembre 2007. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Decorrenza e durata del contratto. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva e pertanto avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002; per la parte economica, il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000. Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° settembre 1999. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue: Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2006. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dal 1° luglio 2004. Le parti, nel darsi atto che il presente contratto viene stipulato secondo i principi e le norme contenute nel Protocollo 23 luglio 1993, convengono quanto segue: - gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all'andamento dell'inflazione reale registrata nel 2003 pari al 2,5%, e al tasso d'inflazione tendenziale diffuso dall'ISTAT, attualmente pari al 2,3%; - per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2005-2006), in considerazione dell'approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d'inflazione stimati nel 2% per il 2005 e per il 2006; - entro il 31 marzo 2005, si procederà alla verifica dell'andamento dell'inflazione reale registrato per l'anno 2004. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto all'indice d'inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2005-2006); con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente con...