Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa. 1. Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa. 2. La garanzia assicurativa ha inizio con il pagamento della polizza, tuttavia non prima della data ivi stabilita. Se il pagamento del primo premio è richiesto solo successivamente alla data predetta, ma è pagato entro 14 giorni, la garanzia assicurativa decorre dal momento indicato nella polizza. 3. Per ciò che concerne gli effetti di un pagamento non tempestivo dei premi, trovano applicazione i §§ 38, 39, 39a e 91 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). 4. Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di assicurazione o comunque anticipatamente, all’Assicuratore spetta il premio per l’effettiva durata del contratto, salvo condizioni particolari non dispongano altrimenti. Qualora il contratto di assicurazione cessi prima della scadenza ivi prevista per il venir meno dell’interesse, all’Assicuratore spetta il premio che avrebbe potuto incassare, se l’assicurazione fosse stata richiesta solo fino al momento in cui egli è venuto a conoscenza del cessato interesse. 5. Qualora l’Assicuratore abbia concesso una riduzione del premio in funzione della durata del contratto convenuta, in caso di risoluzione anticipata dello stesso, questi può chiedere il pagamento posticipato degli sconti concessi per un contratto di durata maggiore. Se è stato concesso uno sconto del 20% sui premi per contratti a lungo termine, laddove si riduca il periodo contrattuale, deve essere sempre corrisposto posticipatamente il 25% del premio ridotto per tutto il periodo di vigenza del contratto. Se il contratto è stato stipulato per 10 anni, la percentuale dei premi da pagare posticipatamente si riduce al 12,5% trascorsi almeno cinque anni di vigenza del contratto. Per i rami assicurativi relativi a guasti alle macchine, fermi macchina, apparecchi elettrici, apparecchi elettronici e merci immagazzinate in impianti di raffreddamento, nonché per i settori industriali (contro i rischi d’incendio nelle industrie, extended coverage e all risks per i rischi di incendio nelle industrie, interruzione dell’esercizio a seguito di incendio, extended coverage e all risks per interruzione dell’esercizio a seguito di incendio) il presente accordo trova applicazione con la condizione derogatoria che lo sconto per contratti a lungo termine è del 10% e si applica una percentuale dell’11,11% in luogo del 25% e una percentuale del 5,5% in luogo del 12,5%.
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Samples: Assicurazione Per Esercizi Alberghieri, Insurance Contract, Insurance Contract