Premio e spese contrattuali Clausole campione

Premio e spese contrattuali. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, ha la facoltà di versare un premio in unica soluzione alla decorrenza, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare come pure di effettuare con le stesse modalità versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento della durata contrattuale. Ciascun premio versato, concorre alla formazione del capitale in vigore, al netto del caricamento pari allo 0,90% del premio stesso e costituisce una “parte di capitale”.
Premio e spese contrattuali. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, si impegna a versare il Premio iniziale in unica soluzione, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità per un importo minimo pari a 2.000,00 Euro. Il Premio iniziale versato entro la data di Decorrenza concorre alla formazione del Capitale in vigore, al netto del premio per la copertura di Bonus di cui all’Art.12 e di una percentuale di caricamento pari al 2% del premio stesso. Gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ammessi fino al 31/08/2018 per un importo minimo di 500,00 Euro e concorrono al Capitale in vigore al netto di una percentuale di caricamento pari al 2% del premio stesso. La somma dei premi versati non può superare i 5 milioni di Euro. La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l’attività di selezione, strutturazione e monitoraggio del Fondo sottostante pari a 1,60% relativamente al Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” e 0,25% relativamente al Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months del controvalore delle quote alla data di calcolo. Tale commissione verrà prelevata trimestralmente (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) dal numero di quote detenute. Alla Compagnia spetta, inoltre, la commissione annuale di gestione pari all’1,40% prelevata dal Rendimento della Gestione separata. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito nei casi in cui esso sia previsto dal contratto, ossia alla scadenza o nel caso di decesso dell’Assicurato.
Premio e spese contrattuali. Al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, il Contraente effettua il versamento del Premio iniziale per un importo minimo di 10.000,00 Euro in unica soluzione mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità. Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi, ciascuno per un importo minimo di 1.000,00 Euro. Tale facoltà è esclusa qualora il Contraente e/o l’Assicurato (ove sia diverso dal Contraente) trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o sede legale in caso di Persona Giuridica. La somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro. In occasione di ciascun versamento il Contraente indica la ripartizione dell’investimento tra la Gestione separata e ciascuno dei Fondi disponibili al momento del versamento, tenendo conto che la percentuale investita in Gestione separata dovrà essere compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20% e che per ciascun fondo il premio minimo dovrà essere pari a 100 Euro. Per tutti i versamenti effettuati prima dell’01/01/2019, il limite massimo di investimento nella Gestione separata, di cui sopra, è aumentato al 95%. Il premio iniziale versato entro la data di decorrenza concorre alla formazione del capitale in vigore al netto del premio per la copertura del Bonus di cui all’Art.11. Gli eventuali Versamenti aggiuntivi concorrono alla formazione del capitale in vigore al netto della percentuale di caricamento di volta in volta stabilita. Per tutti i versamenti effettuati fino all’01/01/2019 è previsto un caricamento pari al 2% di ciascun premio versato. Gli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati dopo l’01/01/2019 concorrono al capitale in vigore al netto della percentuale di caricamento di volta in volta indicata nella documentazione d’offerta che viene consegnata al Contraente prima dell’investimento. Le Spese di emissione del contratto sono pari a 50 Euro e sono trattenute dalla Compagnia in caso di recesso. I costi di caricamento gravanti sui premi sono ridotti all’1% per tutti i versamenti effettuati fino al 01/01/2019, qualora: - il pagamento del relativo premio sia effettuato con denaro proveniente interamente da somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro; - il pagamento del relativo premio sia effettuato con somme non provenienti da disinvestimenti eseguiti negli ultimi 60 giorni di strumenti finan...
Premio e spese contrattuali. Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, definisce un piano di versamenti indicando importo e periodicità (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) dei premi mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente, come da “autorizzazione permanente di addebito” sottoscritta dal Contraente stesso. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo e corrispondere i premi mediante bonifico bancario o altre diverse modalità di pagamento da concordarsi con la Società. Il Contraente ha comunque facoltà, in qualsiasi momento, di variare il piano dei versamenti sia nell’importo che nella periodicità, come pure di sospendere i versamenti ed eventualmente riprenderli in seguito, senza alcun pregiudizio per le “parti di capitale” già acquisite e rivalutate. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta e in qualsiasi momento della durata contrattuale, ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare. Ciascun premio versato concorre alla formazione del capitale in vigore alla data di decorrenza, al netto delle della cifra fissa prevista pari a 25 Euro sul primo versamento e 0,90 Euro per tutti i versamenti successivi al primo e costituisce una “parte di capitale”.

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  • Spese contrattuali Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • CLAUSOLE CONTRATTUALI Caratteristiche degli ammendanti L’aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilità dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.