Prerogative sindacali Clausole campione

Prerogative sindacali. L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire alle RSU tutti gli spazi di agibilità sindacale previsti dalle leggi e dai contratti. Le parti confermano la validità dell’accordo dell’11.10.99 relativo ai rapporti tra A.C. e RSU. L’Amministrazione Comunale si impegna a dotare di idonea sede le ▇▇.▇▇. componenti le RSU, privilegiando soluzioni nell'ambito del patrimonio comunale. Eventuali problemi di natura manutentiva, nell’ipotesi di immobili in locazione, saranno preventivamente valutati verificando gli obblighi contrattuali connessi. L’Amministrazione Comunale si impegna a dotare le sedi delle ▇▇.▇▇. componenti le RSU di strumenti – hardware e software – per il collegamento con posta elettronica.
Prerogative sindacali. Ciascuna organizzazione firmataria della presente convenzione può nominare, tra i suoi medici fiscali iscritti, due rappresentanti i quali, su delega espressa del medico fiscale interessato, possono assisterlo in caso di contestazioni di addebiti, procedimenti e provvedimenti di sospensione e decadenza. Le medesime organizzazioni possono convocare assemblee dei medici fiscali, anche presso i locali dell’Inps qualora disponibili e idonei, in giorni e orari che non determinino indisponibilità dei medici nelle fasce di reperibilità. Le attività di cui al presente articolo non comportano alcun onere economico o indennizzo a carico dell’Inps.
Prerogative sindacali. Fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa in materia di titolarità ed utilizzo delle prerogative sindacali in termini di esercizio dei diritti e controllo dei medesimi, si conferma: • l’art. 10 del Regolamento Aziendale per le Relazioni Sindacali sottoscritto tra le Parti in data 11.1.2007 in tema di titolarità ed utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro; • il Regolamento per l’esercizio del diritto di assemblea sottoscritto in data 13/7/2005.
Prerogative sindacali. Le R.S.U., al pari delle organizzazioni sindacali rappresentative, godono di una tutela privilegiata, consistente nell’attribuzione di una serie di prerogative. La suddetta tutela, prevista dall’art.6, parte I del CCNQ 07/08/ 1998 e dagli artt.42 e 50 del D.lgs.165/2001, si sostanzia nel: ✍ diritto ai permessi retribuiti; ✍ diritto ai permessi non retribuiti; ✍ diritto di indire l’assemblea dei lavoratori; ✍ diritto ai locali; ✍ diritto di affissione.
Prerogative sindacali. Art. 6 1. In materia di prerogative e libertà sindacali, assemblee e concessioni di locali alle ▇▇.▇▇. rappresentative e firmatarie di contratto nazionale e alla R.S.U. l’Amministrazione, oltre a rispettare in toto le disposizioni normative e contrattuali nazionali in materia, mette a disposizione gratuitamente locali e attrezzature tecnologiche idonei strutturalmente e funzionalmente per l’attività della R.S.U. e di ciascuna delle ▇▇.▇▇. rappresentative e firmatarie del C.C.N.L.
Prerogative sindacali. Art. 6 Agibilità e strumenti per l’esercizio delle attività sindacali 1. In materia di prerogative e libertà sindacali, assemblee e concessioni di locali alle ▇▇.▇▇. rappresentative e firmatarie di contratto nazionale e alla R.S.U. l’Amministrazione, oltre a rispettare in toto le disposizioni normative e contrattuali nazionali in materia, mette a disposizione gratuitamente locali e attrezzature tecnologiche idonei strutturalmente e funzionalmente per l’attività della R.S.U. e di ciascuna delle ▇▇.▇▇. rappresentative e firmatarie del C.C.N.L.‌
Prerogative sindacali. Nel modello contrattuale del lavoro pubblico anche le prerogative sindacali (in particolare, distacchi e permessi) sono riconosciuti, oltre che alle RSU, solo alle organizzazioni sindacali rappresentative. Su questa materia l’accordo opera in due direzioni a seconda della scelta organizzativa adottata dalle organizzazioni sindacali stesse.
Prerogative sindacali. Sono diffuse nella contrattazione aziendale le clausole a contenuto obbligatorio relative ai diritti e alle agibilità sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, sono oggetto di pattuizione le norme riguardanti il diritto di assemblea, il diritto di affissione, i permessi sindacali e i locali delle rappresentanze sindacali aziendali, di cui al Titolo III della L. 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori), così come recepito dal CCNL Metalmeccanici. Queste clausole forniscono una disciplina di dettaglio, solitamente a contenuto migliorativo rispetto alle norme di legge, riguardo il quantum e le modalità di fruizione dei diritti sindacali in azienda; in alcuni casi sono oggetto di scambio negoziale rispetto a misure di flessibilità rivendicate dalla direzione. La N&W, ad esempio, riconosce un incremento del monte ore dei permessi sindacali pari a 1,5 ore/anno per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato in forza presso l’azienda e non confermato a tempo indeterminato nel corso dell’anno. Alla BREMBO, direzione d’azienda e RSU hanno pattuito il rimborso di tutte le spese chilometriche, delle spese di parcheggio, nonché delle spese di vitto sostenute e documentate dai rappresentanti sindacali, qualora gli incontri sindacali vengano a svolgersi al di fuori della sede aziendale. Le parti hanno previsto, altresì, che il monte ore di permessi sindacali spettanti individualmente ai membri delle RSU, se non esaurito nell’anno di maturazione, possa essere fruito nei 12 mesi di calendario successivi, senza ulteriori trascinamenti e nel limite di una percentuale di incremento pari al 50% del monte ore individuale non utilizzato. Anche il contratto aziendale della SAME DEUTZ-FAHR consente che i permessi sindacali non goduti entro il 31 dicembre di ogni anno si possano trascinare all’anno successivo, ma nella misura massima del 10% del monte residuo degli stessi. In attuazione dell’art. 4, Sez. II, CCNL Metalmeccanici, sono ricorrenti inoltre le clausole che, come nel caso della ABB, della FLAME SPRAY, della NUMONYX e della STMICROELECTRONICS, prevedono quali strumenti di supporto all’attività sindacale in azienda la dotazione di PC con accesso a internet e/o altre apparecchiature elettroniche (es. telefono con linea esterna abilitata, fax, stampanti, scanner e fotocopiatrici), oppure la digitalizzazione delle bacheche sindacali (es. IMQ). Tali pattuizioni sono normalmente accompagnate da una clausola in forza della quale le parti confermano che l’utilizzo ...
Prerogative sindacali