Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c..
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c...
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