Conflitti d’interesse Clausole campione

Conflitti d’interesse. 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
Conflitti d’interesse. Non vi sono conflitti di interesse che possano avere effetti pregiudizievoli per il Contraente.
Conflitti d’interesse. 1. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di conflitto di interessi. 2. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di amministrazione e dei Collegio dei revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della vigente normativa. 3. Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando comunque ne sia venuto a conoscenza. 4. Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali. 5. Il Presidente informa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possano determinare una gestione delle risorse non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.
Conflitti d’interesse. 11.1. Potrebbe esserci un conflitto di interessi della Società con il Cliente derivante dal fatto che la Società potrebbe essere una controparte della Transazione conclusa dal Cliente. La Società si impegna a prendere provvedimenti appropriati in tali casi per ridurre al minimo l'influenza di questo conflitto di interessi. 11.2. I dipartimenti della Società che possono essere interessati dal conflitto di interessi sono separati dai dipartimenti che cooperano direttamente con i Clienti attraverso l'uso delle cosiddette "muraglie cinesi" in modo da assicurare l'autonomia dei dipartimenti che offrono i prodotti finanziari della Società e che valutano l'adeguatezza dei prodotti per i Clienti. Il dipartimento di Trading della Società è inoltre separato dal contatto diretto con i Clienti. 11.3. La struttura organizzativa della Società garantisce la limitazione della dipendenza tra i dipartimenti che hanno contatti diretti con i Clienti e i dipartimenti che intraprendono attività che causano potenziali conflitti di interesse. 11.4. I dipendenti del dipartimento di trading della Società si asterranno dal fornire commenti pubblici sulla situazione attuale o prospettica del mercato e dalla partecipazione alla preparazione di relazioni e commenti pubblicati dalla Società. 11.5. I dipendenti del reparto di trading della Società non conoscono l'intenzione di un Cliente in merito alla direzione della Transazione. I dipendenti del reparto di trading della Società sono tenuti a presentare il prezzo di bid e di ask dello Strumento Finanziario in ogni caso con l'uso dello Spread specificato nelle Tabelle delle Condizioni, che possono essere utilizzati dal Cliente a sua discrezione per aprire una nuova posizione o chiuderne una vecchia. 11.6. I dipendenti della Società non sono autorizzati ad accettare regali sotto forma di benefici in denaro o benefici in generale dai Clienti, dai Clienti potenziali o da terze parti. 11.7. Informazioni dettagliate sulle regole fondamentali di condotta della Società in caso di conflitto di interessi sono disponibili su xxx.xxx.xxx/xx nelle Informazioni sui principi generali di gestione dei conflitti di interesse della Società. Con la presente il Cliente acconsente a ricevere queste informazioni tramite il Sito Internet della Società. Su richiesta del Cliente, la Società fornirà al Cliente ulteriori informazioni sulla politica di prevenzione dei conflitti di interesse su un supporto durevole. 11.8. Nel caso in cui sorga un conflitto di intere...
Conflitti d’interesse. Nell’attività di offerta e sottoscrizione del presente Pacchetto Assicurativo, l’Assicuratore informa di avvalersi dell’attività di soggetti facenti parte del proprio gruppo di appartenenza o del gruppo di appartenenza dei propri azionisti di minoranza. L’Assicuratore, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti/Assicurati e s'impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti. CNP Santander Insurance Life DAC Il Rappresentante Generale per l’Italia Xxxxxxxx Xxxxxxx La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione
Conflitti d’interesse. La Compagnia vigila per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell’ambito delle operazioni in conflitto d’interesse, ha rilievo l’assegnazione di un mandato distributivo a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Società del Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. Pur in presenza del conflitto d'interesse, la Compagnia opera in modo da non danneggiare gli Aderenti e da ottenere per loro il miglior risultato possibile. Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Vita S.p.A. ne è responsabile. Cardif Vita S.p.A. Il Condirettore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Nota Informativa Polizza Collettiva n°5484/02 - Xxxxxxx Xxxxx Troverà sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
Conflitti d’interesse. Nel quadro delle sue attività, la Banca agisce nell’interesse dei suoi clienti, evitando in particolare i conflitti d’interesse che influenzano la consulenza in materia di investimenti, l’esecuzione degli ordini o la gestione del portafoglio. I conflitti d’interesse possono in particolare insorgere nel contesto della consulenza in materia di investimenti e della gestione del portafoglio in considerazione dell’interesse proprio della Banca di vendere strumenti finanziari specifici, teoricamente indotto dalla possibilità di ricevere un Compenso così come descritto all’articolo intitolato “Compenso/Remunerazione”. A tale scopo, la Banca applica una Politica relativa ai conflitti d’interesse che (i) identifica, per diversi servizi d’investimento forniti dalla Banca, le circostanze che costituiscono o possono dar luogo a conflitti d’interesse, in particolare fra i clienti e la Banca o fra un cliente e un altro e (ii) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e/o scoprire tali conflitti. La banca fornisce al Titolare del conto un riassunto o il testo integrale della sua Politica relativa ai conflitti d’interesse, a richiesta del predetto.
Conflitti d’interesse. Si richiama l'attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che Bipiemme Vita S.p.A., è partecipata al 19% dalla Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., capogruppo del Gruppo Bipiemme. Le Società del Gruppo Bipiemme hanno pertanto, seppur indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto in virtù del suddetto rapporto partecipativo. Inoltre, esistono situazioni di conflitto di interessi dovute al fatto che gli Intermediari percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte dei costi che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio versato dall’Assicurato. Bipiemme Vita S.p.A. opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati il miglior risultato possibile.