Common use of PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE Clause in Contracts

PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. In caso di insorgenza, durante il periodo contrattuale, di una delle malattie più specificatamente in- dicate nelle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione liquida alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finan- ziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 33 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: CAPITALE FINANZIATO 30.000,00 EURO CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI INSORGENZA DELLA MALATTIA GRAVE INDENNIZZO Ictus (secondo le definizioni di cui all’art.33) 15.000,00 Euro 15.000,00 Euro Malattia da intossicazione di alcoolici 15.000,00 Euro Nessun Indennizzo (Non assicurata perché non rientrante nei casi previsti) Malattia grave insorta nei primi 30 giorni dalla data di decor- renza 15.000,00 Euro Nessun indennizzo. (Non indennizzabile in quanto la malattia grave si verifica nel periodo iniziale di 30 giorni di carenza)

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Samples: Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte, Assicurazione Per La Garanzia Morte

PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. In caso di insorgenza, durante il periodo contrattuale, di una delle malattie più specificatamente specificatamente in- dicate nelle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione liquida alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finan- finan- ziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 33 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: CAPITALE FINANZIATO 30.000,00 EURO CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI INSORGENZA DELLA MALATTIA GRAVE INDENNIZZO Ictus (secondo le definizioni definizioni di cui all’art.33) 15.000,00 Euro 15.000,00 Euro Malattia da intossicazione di alcoolici 15.000,00 Euro Nessun Indennizzo (Non assicurata perché non rientrante nei casi previsti) Malattia grave insorta nei primi 30 giorni dalla data di decor- renza 15.000,00 Euro Nessun indennizzo. (Non indennizzabile in quanto la malattia grave si verifica verifica nel periodo iniziale di 30 giorni di carenza)

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