Common use of Prestazioni Specialistiche – Massimali Clause in Contracts

Prestazioni Specialistiche – Massimali. Gli oneri sostenuti in relazione agli eventi di cui all'art. "Prestazioni Specialistiche – Principi Generali" sono rimborsati sino a concorrenza dei seguenti massimali annui per nucleo familiare: • € 3.000 per le prestazioni di competenza dell’anno 2011, • € 3.500 per le prestazioni di competenza dell’anno 2012, • € 4.000 dal 2013, con applicazione di una quota a carico dell'iscritto nella misura del 30% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il massimale è raddoppiato nel caso di Grandi Eventi Patologici, senza applicazione di quote a carico dell’iscritto. Fermo restando i massimali di cui al comma precedente, le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi sono rimborsabili con il limite di € 800,00 annuo per nucleo familiare. Qualora le prestazioni specialistiche rientranti nei massimali sopra indicati vengano erogate da medici/strutture totalmente convenzionati, i relativi oneri verranno sostenuti direttamente dal “Fondo Sanitario” sino a concorrenza dei citati massimali e nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento, senza applicazione di franchigia e fatta salva una quota fissa a carico dell’iscritto per ogni prestazione fruita pari a: • visite specialistiche: € 20,00; • accertamenti diagnostici: € 35,00. In caso di necessità di protesi anatomiche ed apparecchi sanitari ausiliari e correttivi, ovvero in caso di necessità di cure dentarie non rese necessarie da infortunio, sono rimborsati all'iscritto, fino a concorrenza dei massimali indicati al successivo art. "Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie – Massimali", i seguenti oneri: - spese per protesi auditive; - spese per mezzi correttivi oculistici (anche a contatto) ivi compresa la montatura, con esclusione delle spese per impiego di materiale prezioso; - spese per interventi per la correzione della miopia, dell’astigmatismo, dell’astigmatismo miopico, della presbiopia e dell’ipermetropia; - spese per visite, cure anche di natura preventiva, esami, estrazioni, protesi dentarie (ivi comprese quelle ortodontiche ed implantologiche) nonché per chirurgia orale direttamente connessa a cure dentarie non conseguenti ad infortunio; - spese per noleggio, acquisto e riparazione di apparecchi ausiliari correttivi e terapeutici resi necessari da perdite o menomazioni anatomiche invalidanti nonché per acquisto e riparazione di protesi ortopediche e oculistiche da malattia, da malformazione congenita o da infortunio oltreché per acquisto carrozzelle per disabili e apparecchi laringofoni. Sono rimborsati gli oneri sostenuti in relazione agli eventi di cui all'art. "Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie – Principi Generali", sino a concorrenza dei seguenti limiti e massimali per nucleo familiare:

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma

Prestazioni Specialistiche – Massimali. Gli oneri sostenuti in relazione agli eventi di cui all'art. "Prestazioni Specialistiche – Principi Generali" sono rimborsati sino a concorrenza dei seguenti massimali annui per nucleo familiare: familiare • € 3.000 per le prestazioni di competenza dell’anno 2011, • € 3.500 per le prestazioni di competenza dell’anno 2012, • € 4.000 dal 2013, con applicazione di una quota a carico dell'iscritto nella misura del 30% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il massimale è raddoppiato nel caso di Grandi Eventi Patologici, senza applicazione di quote a carico dell’iscritto. Fermo restando i massimali di cui al comma precedente, le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi sono rimborsabili con il limite di € 800,00 annuo per nucleo familiare. Qualora le prestazioni specialistiche rientranti nei massimali sopra indicati vengano erogate da medici/strutture totalmente convenzionati, i relativi oneri verranno sostenuti direttamente dal “Fondo Sanitario” sino a concorrenza dei citati massimali e nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento, senza con applicazione di una franchigia e fatta salva una quota fissa a carico dell’iscritto pari al 10% con un minimo di € 15 per ogni ciascuna prestazione fruita pari a: fruita, fino al 31 dicembre 2023, importo minimo ridotto a € 10 a partire da 1° gennaio 2024. • visite specialistiche: € 20,0025%; • accertamenti diagnostici: 30%. Fermo quanto previsto dai commi che precedono, le spese sostenute per i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono rimborsabili, a valere sul massimale di cui al comma I, fino ad un massimo di 35,00800 € 1.000 annuo per nucleo familiare e solo a fronte di prescrizione medica. I massimali che precedono sono raddoppiati nel caso di Grandi Eventi Patologici, senza applicazione di franchigie a carico dell’iscritto. In caso di trattamenti fisioterapici e rieducativi resi necessari da interventi di artroprotesi il massimale di € 800 € 1.000 è raddoppiato per una sola volta e può essere fruito entro 12 mesi dall’evento. In caso di necessità di protesi anatomiche ed apparecchi sanitari ausiliari e correttivi, ovvero in caso di necessità di cure dentarie non rese necessarie da infortunio, sono rimborsati all'iscritto, fino a concorrenza dei massimali indicati al successivo art. "Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie – Massimali", i seguenti oneri: - spese per protesi auditive; - spese per mezzi correttivi oculistici (anche a contatto) ivi compresa la montatura, con esclusione delle spese per impiego di materiale prezioso; - spese per interventi per la correzione della miopia, dell’astigmatismo, dell’astigmatismo miopico, della presbiopia e dell’ipermetropia; - spese per visite, cure anche di natura preventiva, esami, estrazioni, protesi dentarie (ivi comprese quelle ortodontiche ed implantologiche) nonché per chirurgia orale direttamente connessa a cure dentarie non conseguenti ad infortunio; - spese per noleggio, acquisto e riparazione di apparecchi ausiliari correttivi e terapeutici resi necessari da perdite o menomazioni anatomiche invalidanti nonché per acquisto e riparazione di protesi ortopediche e oculistiche da malattia, da malformazione congenita o da infortunio oltreché per acquisto carrozzelle per disabili e apparecchi laringofoni, purché rientranti nel “Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni Sanitarie Protesiche” del Servizio Sanitario Nazionale tempo per tempo vigente, ovvero su giudizio vincolante del consulente sanitario qualora rientranti nell’ambito delle finalità del Fondo Sanitario, con esclusione del materiale di consumo. Sono rimborsati gli oneri sostenuti in relazione agli eventi di cui all'art. "Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie – Principi Generali", sino a concorrenza dei seguenti limiti e massimali per nucleo familiare:

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Prestazioni Specialistiche – Massimali. Gli oneri sostenuti in relazione agli eventi di cui all'art. "Prestazioni Specialistiche – Principi Generali" sono rimborsati sino a concorrenza dei seguenti massimali annui del massimale annuo di € 3.000 per nucleo familiare: • € 3.000 per le prestazioni di competenza dell’anno 2011, • € 3.500 per le prestazioni di competenza dell’anno 2012, • € 4.000 dal 2013, con applicazione di una quota a carico dell'iscritto nella misura del 3040% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il massimale è raddoppiato nel caso di Grandi Eventi Patologici, senza applicazione di quote a carico dell’iscritto. Fermo restando i massimali di cui al comma precedente, le spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi sono rimborsabili con il limite di € 800,00 annuo per nucleo familiare. Qualora le prestazioni specialistiche rientranti nei massimali nel massimale sopra indicati indicato vengano erogate da medici/strutture totalmente convenzionati, i relativi oneri verranno sostenuti direttamente dal “Fondo Sanitario” sino a concorrenza dei citati massimali del citato massimale e nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Regolamento, con applicazione di una franchigia a carico dell’iscritto pari al del 30% 10% a carico dell’iscritto con un minimo di € 15 per ciascuna prestazione fruita, fino al 31 dicembre 2023, importo minimo ridotto a € 10 dal 1° gennaio 2024. Fermo quanto previsto dai commi che precedono, le spese sostenute per i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono rimborsabili, a valere sul massimale di cui al comma I, fino ad un massimo di € 800 € 1.000 annuo per nucleo familiare e solo a fronte di prescrizione medica. Il massimale è raddoppiato nel caso di Grandi Eventi Patologici, senza applicazione di franchigia e fatta salva una quota fissa franchigie a carico dell’iscritto per ogni prestazione fruita pari a: • visite specialistiche: € 20,00; • accertamenti diagnostici: € 35,00dell’iscritto. In caso di necessità di protesi anatomiche ed apparecchi sanitari ausiliari e correttivi, ovvero in caso di necessità di cure dentarie non rese necessarie da infortunio, sono rimborsati all'iscritto, fino a concorrenza dei massimali indicati al successivo art. "Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie – Massimali", i seguenti oneri: - spese per protesi auditive; - spese per i mezzi correttivi oculistici (anche a contatto) ivi compresa la montatura, con esclusione delle spese per impiego di materiale prezioso; - spese per interventi per la correzione della miopia, dell’astigmatismo, dell’astigmatismo miopico, della presbiopia e dell’ipermetropiamontatura; - spese per visite, cure anche di natura preventiva, esami, estrazioni, protesi dentarie (ivi comprese quelle ortodontiche ed implantologiche) nonché per chirurgia orale direttamente connessa a cure dentarie non conseguenti ad infortunio; - spese per noleggio, acquisto e riparazione di apparecchi ausiliari correttivi e terapeutici resi necessari da perdite o menomazioni anatomiche invalidanti nonché per acquisto e riparazione di protesi ortopediche e oculistiche da malattia, da malformazione congenita o da infortunio oltreché per acquisto carrozzelle per disabili e apparecchi laringofoni, purché rientranti nel “Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni Sanitarie Protesiche” del Servizio Sanitario Nazionale tempo per tempo vigente, ovvero su giudizio vincolante del consulente sanitario qualora rientranti nell’ambito delle finalità del Fondo Sanitario, con esclusione del materiale di consumo. Sono rimborsati gli oneri sostenuti in relazione agli eventi di cui all'art. "Mezzi ausiliari, correttivi e cure dentarie – Principi Generali", sino a concorrenza dei seguenti limiti e massimali per nucleo familiare:

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo