PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI. 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi ed altresì gli specchi acquei in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio/posto barca; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti: a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale; b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari; c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento; 4. Sono escluse dalla tassazione: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; c) gli immobili comunali, intendendosi per tali, i locali e le aree per le quali il Comune di Cervia, quale ente impositore, è il soggetto passivo;) 5. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall’art. 23 del presente regolamento.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti Tari, Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti (Tari)
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI. 1. Il presupposto Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione detenzione, a qualsiasi titolo, titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, scoperte a qualsiasi qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbaniurbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato su tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi ed altresì gli specchi acquei in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio/posto barcaparcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a di civile abitazione e relative pertinenzeabitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;
4. Sono escluse dalla tassazionedal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabilicivili abitazioni, non operativequali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., . che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;.
c) gli immobili comunali, intendendosi per tali, i locali e le aree per le quali il Comune di Cervia, quale ente impositore, è il soggetto passivo;)
54. La presenza di arredo, mobilio o macchinari arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione domestiche la medesima presunzione di occupazione si presume avvenuta alla dalla data di acquisizione richiesta della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì di occupazione si presume dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
65. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’eventuale interruzione l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall’art. 23 del presente regolamentotributo.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale (i.u.c.)
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI. 1. Il presupposto Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, scoperte a qualsiasi qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbaniurbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).
2. Si intendono perAi fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi ed altresì gli specchi acquei in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio/posto barca;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a di civile abitazione e le relative pertinenze;
dc) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;
4. Sono escluse dalla tassazionedal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabilicivili abitazioni, non operativequali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., . che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
c) gli immobili comunali, intendendosi per tali, i locali e le aree per le quali il Comune di Cerviascoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, quale ente impositore, è il soggetto passivo;)art. unico legge 147 del 2013).
54. La presenza di arredo, mobilio o macchinari arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione della detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
65. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’eventuale interruzione l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall’art. 23 del presente regolamentotributo.
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Samples: Regolamento Tari