Determinazione della tariffa Clausole campione

Determinazione della tariffa. 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. 2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia. 3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
Determinazione della tariffa. 1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. 2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all’unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. 4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento. 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Determinazione della tariffa. 28.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell’art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente e la trasmette per l'approvazione ad ARERA. 28.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che i ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del Servizio e che pertanto non gli sarà riconosciuto nessun altro compenso.
Determinazione della tariffa. Art. 14. Articolazione della tariffa
Determinazione della tariffa. ART. 13.
Determinazione della tariffa. 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 5. Al fine di generare una entrata quanto più possibile convergente rispetto al costo del servizio approvato con il PEF i contribuenti che saranno considerati per la generazione delle tariffe saranno quelli noti al 1° gennaio di ciascun anno opportunamente ponderati con un indice (media dell’ultimo triennio) che tiene conto delle variazioni dei contribuenti durante l’anno
Determinazione della tariffa. C o m u n e d i P e s c h i e r a B o r r o m e o 1. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata, con apposita deliberazione nel rispetto della vigente normativa in materia, sulla base della Tariffa di riferimento di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da ottenere un gettito globale pari alla copertura totale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. 2. In caso di mancata deliberazione entro il termine individuato dalle norme legislative e regolamentari vigenti, si intende prorogata la Tariffa in vigore. La Tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento della Tariffa non ha comunque effetto retroattivo. 3. La Tariffa è commisurata ad anno solare a cui corrisponde un’autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Comune o da soggetto appositamente incaricato dallo stesso. 4. L’obbligazione pecuniaria decorre dal giorno di inizio dell’utenza e termina nel giorno in cui è cessata l’utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione. 5. La Tariffa è composta da: - una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, agli oneri finanziari e di riscossione, ai costi di gestione dei rifiuti a “domanda collettiva” quali lo spazzamento e la raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni; - una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito, all’entità dei costi di gestione, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi a “domanda individuale” a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale quali i costi dei rifiuti indifferenziati allo scopo di rappresentare un incentivo economico al contenimento della loro produzione. 6. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abi...
Determinazione della tariffa. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
Determinazione della tariffa. Art. 19 Articolazione della tariffa Art. 20 Istituzioni scolastiche statali Art. 21 Tariffa per utenze domestiche