Common use of Previdenza ENASARCO Clause in Contracts

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- ti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo sciogli- mento del contratto, come previsto dall’art. 13, dalle competenze spettanti agli agen- ti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 12 dell’Accordo Economico dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCOEnasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datariomonomandatario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Collettivo Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità l'indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’artdall'art. 1312, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’artdell'art. 13 dell’Accordo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo Economico dell’accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCOEnasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datariomonomandatario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Collettivo Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’art. 1312, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 12 dell’Accordo Economico dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCOEnasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) 24 milioni di lire per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008)42 milioni di lire, per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivomonomandatario. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità l'indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’artdall'art. 1311, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’artdell'art. 13 dell’Accordo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Economic Collective Agreement

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 12 dell’Accordo Economico dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCOEnasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo (cancellata la percentuale) sulle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) 24 milioni di lire per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008)42 milioni di lire, per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivomonomandatario. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità l'indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’artdall'atr. 1311, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’artdell'art. 13 dell’Accordo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle al- le norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza pre- videnza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente o rappresentante, che verrà trattenuto tratte- nuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti rappresen- tanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datariomonomandatario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori valo- ri provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore fa- vore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono integralmente intendono inte- gralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’art. 13, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento trat- tamento ENASARCO, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datariomonomandatario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effettieffetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità l'indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’artdall'art. 1312, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’artdell'art. 13 dell’Accordo 12 dell'Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Previdenza ENASARCO. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 12 dell’Accordo dell'Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- ti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monoman- datario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali ag- giornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nell’ipotesi Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contri- buto del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità l'indennità per lo sciogli- mento del contratto, come previsto dall’artdall'art. 13, dalle competenze spettanti agli agen- ti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’artdell'art. 13 dell’Accordo dell'Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Previdenza ENASARCO. 1. In relazione a quanto previsto dall’artdall'art. 12 dell’Accordo Economico dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCOEnasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentan- tirappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all’agente all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell’agente dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all’atto all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse. 2. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) € ⬥17.352,94 per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), € ⬥30.367,65 per gli agenti e rappresentanti operanti in forma regime di monoman- datario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributivemonomandatario, tali ag- giornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivocosì come stabilirà la rinnovata Convenzione tra Parti Sociali ed ENASARCO. 3. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da Società per Azioni. Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata, l’entrata in vigore, nel 2004 (ultima riforma previdenziale), del sistema di previdenza a base contributiva, impone che anche questa tipologia di società per azioni o da società di capitali, impegnata nelle attività di agenzia, entri a responsabilità limitatafar parte del sistema previdenziale a tutti gli effetti. Nell’ipotesi predetta le 4.Le ditte mandanti sono però invece tenute per le Società per Azioni impegnate nelle attività di agenzia al versamento di un contri- buto contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Tale soluzione va monitorata in modo da garantire la congruità del Fondo medesimo che , ove non sufficiente, potrebbe determinare la decisione dell’Istituto, in concorso con le Parti Sociali, di separare il sistema di Previdenza dal sistema di Assistenza, con costituzione di Convenzione Assistenza distinta e separata dal Fondo Previdenza. 5. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si in- tendono intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità l'indennità per lo sciogli- mento scioglimento del contratto, come previsto dall’artdall'art. 1311, dalle competenze spettanti agli agen- ti agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell’artdell'art. 13 dell’Accordo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo