ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI XXXXXXX E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO
L'anno 2007, il giorno tredici del mese di aprile,
tra
la Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti – CIDEC, in rappresentanza delle Associazioni delle imprese del commercio, ad essa aderenti, rappresentata dal Presidente Nazionale p.t., Xxxxxxxx Xxxxxx, con l'assistenza del Segretario Generale Nazionale Xxxxx Xxxxxxxx e dal Consigliere Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
e
la Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari – UGIFAI, rappresentata dal Presidente Nazionale p.t., Xxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx, e del componente della Giunta Esecutiva Nazionale Xxxxxxxx Xxxxx,
stipulano
il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le Case mandanti commerciali ed i rispettivi Agenti e Rappresentanti di Commercio, composto di 21 articoli, di cui 5 tabelle, letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Premessa
Con il presente Accordo Economico Collettivo (di seguito, anche «A.E.C.»), le parti stipulanti intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il settore commerciale riveste nell'economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.
La Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti - CICEC, nell'affermare la propria piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singoli comparti.
Art 1
(Definizioni)
1. Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti commerciali (di seguito, denominate «ditte») e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.
2. Agli effetti del presente A.E.C. e in conformità degli artt. da 1742-1752 del Codice Civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:
i) è «agente di commercio» l’operatore incaricato stabilmente da una o più ditte di
promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
ii) è «rappresentante di commercio» l’operatore incaricato stabilmente da una o più ditte di
concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
3. L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del Codice Civile senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 Codice Civile devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
4. Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.
5. Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso.
6. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
Dichiarazione a verbale.
Il presente A.E.C. trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in «tentata vendita» a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
Lo stesso principio è valido per gli agenti del settore creditizio e per gli agenti di assicurazione
Ai sensi del presente accordo, s’intende l’Agente Rappresentante di Commercio il lavoratore in forma autonoma ma con prerogative altamente professionali, che opera di regola in plurimandato, secondo quella che è la natura medesima della fattispecie giuridica. Pertanto l’eventuale prerogativa del monomandato va vista come eccezione alla condizione standard dell’Agente, per precisa esigenza della casa mandante.
In tal senso e al fine di salvaguardare i criteri di trasparenza e di chiarezza dei rapporti e, per converso, onde scongiurare rischi di equivoci sempre verificabili all’atto della trasposizione del dettato degli Accordi sui Contratti Individuali, si conviene l’uso inderogabile della terminologia specifica di “agente impegnato in regime di monomandato” in luogo di quella abusata di “agente impegnato ad operare in esclusiva per una sola ditta”, perifrasi ambigua e soggetta ad essere equivocata con gli effetti dell’art. 1743 c.c. (Diritto di Esclusiva).
In virtù dell’eventuale attribuzione all’agente dello Status di monomandatario, con l’obbligo di rispettare il divieto assoluto di operare per qualsiasi altra ditta, considerata la forte incidenza dei costi di agenzia a carico dell’agente medesimo, a fronte di una
opportunità limitata di reddito, si conviene di riconoscere all’agente monomandatario un “reddito minimo garantito”, nella misura di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) (compenso minimo) rapportato all’ampiezza della zona in cura all’agente commerciale e generatrice di costi. Il minimo garantito deve tener conto della relatività dell’ampiezza del territorio, talché la congruità del minimo medesimo vada regolata in base alla reale consistenza della zona (in più o in meno).
Pertanto, un agente monomandatario, con zona limitata, beneficerà, in termini di minimo garantito del solo “compenso minimo” (€ 45.000,00 esclusi premi e incentivi), mentre un agente monomandatario con zona/territorio di dimensione regionale e/o interregionale vedrà ampliato il suo minimo garantito in funzione della proporzione dell’area.
Tali considerazioni, emergono dalla necessità di indennizzare la figura del monomandatario dei richiesti vincoli professionali (i quali comportano costi gravosi), tenuto conto della opportunità che ha la ditta di impiegare sul territorio un professionista con prerogative di collaboratore in sostituzione di un lavoratore subordinato o parasubordinato che presenta costi previdenziali, assicurativi fiscali e retributivi enormemente più gravosi per la ditta medesima.
Art. 2
(Zona di attività)
1. La ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
2. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di monomandato, all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.
4. Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni esclusi i casi di lieve entità, (intendendo per lieve entità le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari) salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso. Qualora l’azienda preponente volesse operare delle variazioni di zona e/o di clientela e/o di prodotti e/o della misura delle provvigioni , esse non possono superare il 5% annuo del valore economico e di clientela del rapporto già in atto con l’agenzia.
Qualora, la parte preponente decidesse di applicare più variazioni di zona e/o di clienti e/o di prodotti e/o della misura delle provvigioni, il complessivo delle stesse non può superare il 20% del valore economico e di clientela nell’ambito di tutta la durata del rapporto del
mandato di agenzia. Nel caso in cui, al contrario, la variazione e/o il totale delle variazioni del valore provvigionale, in diminuzione, dovesse superare, nell’ambito dell’intero rapporto, il tetto del 20%, incidendo così in maniera negativa nel reddito provvigionale dell’Agente, quest’ultimo può comunicare, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano il contenuto economico del rapporto. La comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso, inoltre, che l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate, antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto previsto dal 1 e 2 comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3
(Diritti e doveri dell'agente)
1. L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.
2. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente o rappresentante deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato della zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.
3. Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.
4. L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
5. Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine.
6. Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente o rappresentante la documentazione necessaria, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all'agente o rappresentante le notizie necessarie per l'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
7. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Per convenzione, si stabilisce che la congruità di tale termine, anche in conformità con i dettati comunitari e considerata la media fissata dalle norme civilistiche degli altri Paesi membri, non ecceda i giorni otto dal momento della ricezione della Proposta d’ordine.
Tale convenzione tiene conto non soltanto delle esigenze di natura giuridica riguardo all’interpretazione più realistica ed ortodossa della perifrasi “entro un termine ragionevole”, bensì anche e soprattutto delle stesse esigenze di mercato, rilevanti prima ancora che per l’Agente di Commercio, per la stessa Ditta mandante, la quale non riterrà certamente adeguato un termine decisionale che, eccedendo tale tempistica, possa verosimilmente causare danni economici ragguardevoli, insiti nell’eventuale perdita di clienti a favore delle ditte concorrenti.
Art. 4
(Provvigioni)
1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in misura percentuale, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
2. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferito.
3. L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
4. Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente e inderogabilmente richiamato (1).
5. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.
6. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo fra le parti.
7. Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
8. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia
inferiore al 15% del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
9. La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.
10. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate.
11. Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
(1) Art. 1748 (Diritti dell'agente)
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
N.B.: Articolo modificato dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e successivamente così sostituito dall'art. 3, X.Xxx. 15 febbraio 1999, n. 65.
Art. 5
(Spese)
1. L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.
2. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale.
Art. 6
(Liquidazione delle provvigioni)
1.Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
2.Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali.
3. Qualora l'agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro trenta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In ogni caso, ai fini degli effetti di prescrizione dei compensi fa fede quanto disposto, in materia, dal Codice Civile.
4. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.
5. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
6. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
7. Viene pattuita la possibilità, per l'agente o rappresentante, di richiedere anticipi provvigionali; gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 50% per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Art. 7
(Patto di non concorrenza)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia.
2. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate:
a) la base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni;
b) il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
3. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85% (ottantacinque per cento).
4. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento).
5. Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:
- 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;
- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;
- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
6. Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post
contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti
come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente xxxxx è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.
7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci.
Nota a verbale 1.
Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente articolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.
Nota a verbale 2.
Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo, peraltro già consolidate a seguito della stipula degli Accordi Economici Collettivi del 2002, conservano la loro validità con anzianità 1° giugno 2001.
Art. 8
(Malattia e infortunio)
1. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
2. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
3. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone ovvero ancora soci di società di capitali con responsabilità limitata al valore delle quote capitale a titolo nominale conferite nel contratto di società (S.N.C. S.A.S. e S.R.L.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo
rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di € 41.316,55
(quarantunomilatrecentosedici/55);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di € 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di € 12,91 (dodici/novantuno) dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
4. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, -come pattuito con l’Istituto - di spettanza delle case mandanti di cui all'art. 13 del presente accordo.
Art. 9
(Gravidanza e Xxxxxxxxx)
1. In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 8 (otto) mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l'incarico di esercitarlo.
2. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tale periodo l'agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tale periodo grazie all'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante di commercio.
Art. 10
(Preavviso)
1. In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
a) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- 3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni;
- 4 mesi per i contratti di durata da 3 a 4 anni iniziati;
- 5 mesi per i contratti di durata da 4 a 5 anni iniziati;
- 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni.
b) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:
- 5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati;
- 6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni iniziati;
- 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni.
2. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.
3. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
4. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
5. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
6. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di 10 preavviso non effettuati.
7. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
8. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.
10. Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.
Dichiarazione a verbale.
Le parti evidenziano l’efficacia e la validità dello strumento degli «Accordi Economici Collettivi» per la regolamentazione dell’attività degli agenti e rappresentanti di commercio in armonia con le direttive della Comunità Europea.
Art. 11
(Indennità di fine rapporto)
1. All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 - 13.
2. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti salvo variazioni previste dalla direttiva europea (1986,86/653/CEE)con ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 21309/2006 depositata il 3.10.06 che recependo la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-465/04 del 23.3.06,detta le regole dell’indennità di fine rapporto.
La Cassazione non dichiara la nullità degli accordi economici, ma afferma che il giudice deve far prevalere la disciplina codicistica sugli accordi individuali o collettivi solo nel caso in cui gli stessi siano nella singola fattispecie più sfavorevoli per l’agente.
Art. 12
(Indennità di fine rapporto)
1. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art.1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.
2.A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
- il primo, denominato «indennità di risoluzione del rapporto», viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
- il secondo, denominato «indennità suppletiva di clientela», sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato «indennità meritocratica» risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.
3. L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto.
4. In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.
I. Indennità di risoluzione del rapporto.
All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate:
l'indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre € 25,82 (venticinque/82) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di € 25,82 (venticinque/82) è elevato a € 36,15 (trentasei/15) di provvigioni annue;
b) non oltre € 258,22 (duecentocinquantotto/22) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1 ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di € 258,22 (duecentocinquantotto/22) è elevato a € 309,87 (trecentonove/87) di provvigioni annue;
c) non oltre € 1.032,91 (milletrentadue/91) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1 luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di € 1.032,91 (milletrentadue/91) è elevato a € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14).
Tabelle
A decorrere dal 1 gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a € 1.032,91 (milletrentadue/91) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra € 1.032,91 (milletrentadue/91) ed € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di € 1.032,91 (milletrentadue/91) ed € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37) sono elevati rispettivamente a € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14) ed € 1.807,59 (milleottocentosette/59);
b) per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14) ed € 2.065,82 (duemilasessantacinque/82); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14) ed € 2.065,82 (duemilasessantacinque/82) sono elevati rispettivamente ad € 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37) ed € 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro/05);
c) per il periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di € 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro/05) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra € 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro/05) ed € 3.098,74 (tremilanovantotto/74); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di € 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro/05) ed € 3.098,74 (tremilanovantotto/74) sono elevati rispettivamente a € 3.098,74 (tremilanovantotto/74) ed
€ 4.131,65 (quattromilacentotrentuno/65);
d) per il periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di € 3.098,74 (tremilanovantotto/74) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra € 3.098,74 (tremilanovantotto/74) ed € 4.648,11 (quattromilaseicentoquarantotto/11); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di € 3.098,74 (tremilanovantotto/74) e di € 4.648,11 (quattromilaseicentoquarantotto/11) sono elevati rispettivamente a € 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) ed € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22);
e) per il periodo dal 1 gennaio 1989 in poi, l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di € 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra € 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) ed € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22). Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di € 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) e di € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22) sono elevati, rispettivamente ad € 12.394,96 (dodicimilatrecentonovantaquattro/96) ed € 18.592,44 (diciottomilacinquecentonovantadue/44).
Agli effetti dell'accantonamento obbligatorio del F.I.R.R. presso la Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.
I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
L'indennità di cui al presente capo I non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle fattispecie sotto
elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;
- concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente accantonate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all'agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza come sopra riportate.
In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente, l'agente o rappresentante, ove ricorra una delle ipotesi previste al comma 6 del presente capo 1, è tenuto a rimborsare direttamente l'azienda mandante per un importo equivalente a quanto maturato a titolo di indennità di risoluzione del rapporto.
Nell'ipotesi di cessione a terzi -- operata dall'agente ai sensi di un accordo con il preponente
-- del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti, le somme di cui al presente punto non saranno dovute all'agente o rappresentante cedente. Qualora l'accordo di cessione preveda il subentro di un altro agente o rappresentante, gli importi in parola per il periodo pregresso -- fatti oggetto di apposita quantificazione e dichiarazione -- saranno accreditati sul conto individuale dell'agente o rappresentante subentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all'atto della cessazione definitiva del rapporto. Le norme regolamentari allegate al presente accordo dovranno tenere conto dell'ipotesi di cessione in rapporto ai meccanismi di accantonamento all'Enasarco.
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l'obbligatorietà di accantonamento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione Enasarco.
II. Indennità suppletiva di clientela.
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta
la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto.
Per gli affari conclusi successivamente al 1 gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta -- sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno -- in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di decesso. In quest'ultimo caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale ai capi I e II
In relazione a quanto previsto dal 3 comma dell'articolo 1751 c.c. e alle disposizioni pattuite nell'AEC 27 novembre 1992 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3 comma dell'articolo 1751 c.c., citato.
(1)
Per il periodo 1 gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 14, primo comma dell'AEC 24 giugno 1981:
«Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi».
III. Indennità «meritocratica» aggiuntiva all'Indennità di risoluzione del rapporto e all'Indennità suppletiva di clientela.
In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le
condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
L'indennità «meritocratica» aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ., secondo il seguente criterio:
a) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata superiore a dieci anni:
- verrà determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto.
- verrà determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 3 (tre) anni antecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei 36 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).
b) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata da tre a dieci anni:
- verrà determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 (due) anni di durata del rapporto.
- verrà determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 2 (due) anni antecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei 24 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).
c) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata fino a tre anni:
- verrà determinato il valore iniziale calcolando il valore delle provvigioni del primo trimestre di operatività del mandato, moltiplicato per quattro.
- verrà determinato il valore finale calcolando il valore delle provvigioni dei 12 mesi antecedenti la chiusura del rapporto.
Sull'importo ottenuto sottraendo dal valore finale il valore iniziale, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, si applicheranno le seguenti percentuali:
- 1% in caso di incremento fino al 33%;
- 2% in caso di incremento superiore al 33% e fino al 66%;
- 3% in caso di incremento superiore al 66%.
Art. 13
(Accantonamenti presso l'ENASARCO)
1. L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è accantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme contenute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.
2. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli accordi economici sopra citati per il periodo antecedente al 1 gennaio 1959.
3. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento).
4. Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l'ENASARCO, sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo da definire con l’Enasarco stesso e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell'Ente.
5. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (10 gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.
6. Le ditte sono tenute a segnalare all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
7. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.
Art. 14
(Previdenza ENASARCO)
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
2. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di €
⬥17.352,94 per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di € ⬥30.367,65 per gli agenti e rappresentanti operanti in regime di monomandatario, così come stabilirà la rinnovata Convenzione tra Parti Sociali ed ENASARCO.
3. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da Società per Azioni.
Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata, l’entrata in vigore, nel 2004 (ultima riforma previdenziale), del sistema di previdenza a base contributiva, impone che anche questa tipologia di società di capitali, impegnata nelle attività di agenzia, entri a far parte del sistema previdenziale a tutti gli effetti.
4.Le ditte mandanti sono invece tenute per le Società per Azioni impegnate nelle attività di agenzia al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Tale soluzione va monitorata in modo da garantire la congruità del Fondo medesimo che , ove non sufficiente, potrebbe determinare la decisione dell’Istituto, in concorso con le Parti Sociali, di separare il sistema di Previdenza dal sistema di Assistenza, con costituzione di Convenzione Assistenza distinta e separata dal Fondo Previdenza.
5. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 11, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 15
(Iscrizione all'ENASARCO)
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla Fondazione ENASARCO, entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di agenzia o di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge
n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.
Art. 16
(Pattuizioni più favorevoli)
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art. 17
(Controversie)
Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Art. 18
(Composizione delle controversie – Procedure)
1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
2. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo ♠ cui l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
A. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
B. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
C. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 18-bis (Collegio arbitrale)
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 18 del presente Accordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il
deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazione stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione
imprenditoriale firmataria e territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale a cui l'agente o rappresentante di commercio sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
5. Il soggetto designato in rappresentanza di ciascuna delle parti può coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni firmatarie, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alla parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.
11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater c.p.c.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dalla entrata in vigore del presente accordo economico collettivo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 19
(Inscindibilità dei trattamenti.)
Le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
Art. 20
(Durata dell'Accordo Economico Collettivo)
Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti,
⬥il 01 Aprile 2007 e scadrà il 31 Marzo 2010; ove non venga disdetto da una delle Parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Dichiarazione a verbale.
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002.
Nota a verbale.
Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i
problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico.
Dichiarazione a verbale.
Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l'incarico di elaborare una progetto per la formazione e l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.
Art. 21 (Norma finale)
Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l'impresa mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta dell'importo ivi determinato alle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante mediante raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e alla impresa commerciale mandante.
TABELLE ANNESSE ALL'ACCORDO ECONOMICO
(calcolo indennità risoluzione rapporto, art. 12, capo I)
TABELLA A
(in vigore dal 1º gennaio 1959 al 31 dicembre 1968)
TABELLA B
(in vigore dal 1º gennaio 1969 al 31 dicembre 1976) 23
TABELLA C
(in vigore dal 1º gennaio 1977 al 31 dicembre 1980)
TABELLA D
(in vigore dal 1º gennaio 1981 al 31 dicembre 1988) 24
TABELLA E
(in vigore dal 1º gennaio 1989).