PRIMA CATEGORIA Clausole campione

PRIMA CATEGORIA. Comuni/consigli comunali/distretti i cui confini amministrativi corrispondono a un'unica unità amministrativa locale. In questo caso l'unità amministrativa locale è classificata come città, paese e sobborgo in base al grado di urbanizzazione (codice 1 e/o 2 nella tabella di corrispondenza, colonna Grado di urbanizzazione) e deve avere almeno 50 000 abitanti. • Comuni/consigli comunali i cui confini amministrativi comprendono più unità amministrative locali. È il caso di comuni/consigli comunali di Portogallo, Irlanda, Grecia, Malta e Lettonia in cui la definizione Eurostat di unità amministrativa locale non corrisponde a comuni/consigli comunali, ma a unità infracomunali (parrocchie) o statistiche (circoscrizioni elettorali). In questo caso, il comune/consiglio comunale può essere ammissibile solo se ha in tutto 50 000 abitanti e se la maggior parte (almeno il 51 % degli abitanti) vive in unità amministrative locali classificate come città, paesi o sobborghi in base al grado di urbanizzazione (codice 1 e/o 2 nella tabella di corrispondenza, colonna Grado di urbanizzazione).
PRIMA CATEGORIA. (solo lavoratori con piena autonomia decisionale) • divisore orario per convivente: 208 = Euro 5,53 • divisore orario per non convivente: 173 = Euro 6,65 Euro 1.200,00 Euro 1.150,00
PRIMA CATEGORIA. Appartengono a questa categoria lavoratori che in piena autonomia presiedono all'andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani, assistente ai portatori di handicap e assistente all'infanzia).
PRIMA CATEGORIA i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; - i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali; - inservienti e simili.
PRIMA CATEGORIA appartengono a questa categoria lavoratori che in piena autonomia presiedono all’andamento della casa o che svol- gano mansioni qualificate con elevata competenza (▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani,assistente ai portatori di handicap e assistente all’infanzia). appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni inerenti all’andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, ,assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale. appartengono a questa categoria i lavoratori generici (assi- stente a persone autosufficienti,bambini ed anziani,addetti alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).

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  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella di seguito riportata. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie OG1 diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saranno individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - DESCRIZIONE LAVORI Caratteristic a Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000 Importo € Incidenza % 1 IMPIANTI TECNOLOGICI Prevalente OG11 Importo lavori 449.661,80 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza: 20.086,12 Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, D. Lgs. N. 163/2006, e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

  • Categoria La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.

  • Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

  • Categorie dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici Civili e Industriali. Importo 1.258.627,88 classifica III bis. 2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria «OG11», non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 107, comma 2, del Regolamento generale e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del Regolamento generale, ciascuna di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3): a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente; a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1, sommandosi all’importo di cui al comma 2, primo periodo; a.3)i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella: Lavorazioni Categoria DPR 34/2000 Qualificazione obbligatoria Importo in € % Prevalente o scorporabile Subappaltabile (sì/no) Edifici civili e OG1 Sì 392.690,19 Categoria Nella misura industriali Prevalente massima del 30% Finiture opere generali OS6 NO 509.697,95 Scorporabile subappaltabile SI Per l’intero Finiture di opere generali edili OS7 NO 356.239,74 Scorporabile subappaltabile SI Per l’intero 1.258.627,88 57,2 Impianti tecnologici OG11 SI 941.320,01 42,8 Scorporabile subappaltabile SI Per l’intero Totale 2.199.947,89 100 N.B. Per le lavorazioni di cui alla categoria OG11 se non possono essere eseguite dal concorrente sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione o devono essere eseguite in ATI di tipo verticale ( OG11 classifica III ) b) ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al Regolamento generale, indicati nel bando di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: declaratoria: categoria importo classifica (> 10%) % sul totale 1) Finiture di opere generali in materiali, OS6 509.697,95 II etc. 2) Finiture di opere generali OS7 356.239,74 II 3. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a euro 392.690,19. 4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue: categoria importo incidenza sul totale degli impianti (%) uguale o maggiore del OS3 € 125.736,70 13,40 OS28 € 366.464,05 38,90 => 10% => 25% OS30 € 449.119,26 47,70 => 25% Totale (OG11) € 941.320,01 100,00% ---

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.