PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE. 1. I medici di medicina generale sono tenuti ad una condotta informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, inadempienze di altri operatori o dell'Azienda. 2. Per le contestazioni relative a fatti di minore gravità per i quali sono previsti il richiamo verbale o il richiamo scritto è competente il Direttore del Distretto che, sentito il referente di AFT, procede a circostanziare il fatto al fine di valutare se proseguire o meno con la contestazione dell’addebito. Nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la contestazione da formulare sia relativa a fatti più gravi di quelli che comporterebbero il richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato. 3. Per le contestazioni relative a fatti di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di nominativi proposti dal Comitato Aziendale di cui all’articolo 12. 4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato: a) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata; b) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo nei casi di atti sottratti all’accesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; c) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata all’interessato. 5. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione. 6. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave. In caso di medico titolare di più rapporti convenzionali la sanzione riguarda il solo incarico nell’esercizio del quale si è verificata la violazione. 7. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti: a) procedimento per il Direttore del Distretto: I. il Direttore del Distretto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato; II. entro il termine fissato, il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave od oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa; III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, il Direttore di Distretto dà corso comunque alla valutazione del caso; IV. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito; b) procedimento per l’UPDC: I. l’UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione da parte del Direttore del Distretto, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di propria competenza, sentito il Direttore di Distretto sul grado di gravità della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato; II. in caso di grave od oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il medico può formulare istanza motivata di differimento dell’audizione a sua difesa con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una sola volta nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, l’UPDC dà corso comunque alla valutazione del caso; III. le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte dal Direttore Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla contestazione dell’addebito. IV. l'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione, compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i. 8. Nelle procedure di cui al presente articolo il Direttore di Distretto può essere sostituito dal Direttore di Dipartimento, se previsto dalla normativa regionale. 9. Le violazioni di cui al presente articolo danno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo ai seguenti criteri: − intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; − rilevanza della infrazione e dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali; − disservizio provocato; − occasionalità o ripetitività dell’infrazione; − recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente. 10. Le violazioni di minore gravità danno luogo all'applicazione del richiamo verbale e, per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale, al richiamo scritto da parte del Direttore di Distretto. 11. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni da parte dell’UPDC: a) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi e per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo scritto; b) sospensione dall’incarico per durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi per infrazioni di maggior gravità rispetto alla lettera precedente e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico; c) revoca dell’incarico con preavviso per infrazioni particolarmente gravi, per fatti illeciti di rilevanza penale e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione dall’incarico. Comportano, in ogni caso, la revoca con preavviso le seguenti violazioni: – mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale; – accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese ai propri assistiti o agli utenti; – mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera e). d) revoca dell’incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. 12. Al medico non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN in caso di revoca dell’incarico convenzionale: – per condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; – per responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di medico convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del suddetto rapporto; – senza preavviso, di cui al comma 11, lettera d), salvo il venir meno dei presupposti di adozione del provvedimento stesso di revoca. 13. Negli altri casi di revoca, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria regionale decorsi due anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della revoca per motivi disciplinari. 14. Per le fattispecie di cui al comma 11, lettere c) e d), il procedimento prosegue anche in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di convenzionamento del medico con l’Azienda. 15. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico di medicina generale, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. 16. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
Appears in 2 contracts
Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE. 1. I medici pediatri di medicina generale libera scelta sono tenuti ad a comportamenti adeguati al proprio ruolo, a una condotta informata a principi di correttezza e rispetto di quanto previsto dall’Allegato 6 – Codice di comportamento del pediatra di libera scelta e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Le contestazioni ai suddetti comportamenti avviano il procedimento disciplinare. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico pediatra le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, inadempienze di altri operatori o dell'Azienda.
2. Per le contestazioni relative a fatti di minore gravità per i quali sono previsti il richiamo verbale o il richiamo scritto è competente il Direttore del Distretto cheDistretto, il quale, sentito preliminarmente all’avvio del procedimento il referente di AFTAFT e, ove necessario, il pediatra, procede a circostanziare il fatto al fine di valutare se proseguire o meno con la contestazione dell’addebito. Nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la contestazione da formulare sia relativa a fatti più gravi di quelli che comporterebbero il richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla notizia del fatto fatto, trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato.
3. Per le contestazioni relative a fatti di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di nominativi proposti dal Comitato Aziendale aziendale di cui all’articolo 12.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Le comunicazioni al medico pediatra e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione al medicopediatra, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata;
b) il medico pediatra ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo nei casi di atti sottratti all’accesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata all’interessato.
5. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave. In caso di medico titolare di più rapporti convenzionali la sanzione riguarda il solo incarico nell’esercizio del quale si è verificata la violazione.
7. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto:
I. il Direttore del Distretto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico pediatra e lo convoca, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
II. entro il termine fissato, il medico pediatra convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave od ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medicopediatra, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati. Qualora il medico pediatra non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, il Direttore di Distretto dà corso comunque alla valutazione del caso;
IV. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
b) procedimento per l’UPDC:
I. l’UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione da parte del Direttore del Distretto, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di propria competenza, sentito il Direttore di del Distretto sul grado di gravità della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
II. in caso di grave od ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il medico pediatra può formulare istanza motivata di differimento dell’audizione dell'audizione a sua difesa con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una sola volta nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati. Qualora il medico pediatra non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, l’UPDC dà corso comunque alla valutazione del caso;
III. le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte dal Direttore Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla contestazione dell’addebito.
IV. l'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione, compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medicopediatra, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.
8. Nelle procedure di cui al presente articolo il Direttore di Distretto può essere sostituito dal Direttore di Dipartimento, se previsto dalla normativa regionale.
9. Le violazioni di cui al presente articolo danno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo ai seguenti criteri: − intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; − rilevanza della infrazione e dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali; − disservizio provocato; − occasionalità o ripetitività dell’infrazione; − recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
10. Le violazioni di minore gravità danno luogo all'applicazione del richiamo verbale e, per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale, al richiamo scritto da parte del Direttore di Distretto.
11. Le violazioni di maggiore gravità gravità, tenuto conto dei criteri di cui al comma 9, danno luogo alle seguenti sanzioni da parte dell’UPDC:
a) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi e per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo scritto;
b) sospensione dall’incarico per durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi per infrazioni di maggior gravità rispetto alla lettera precedente e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca dell’incarico con preavviso per infrazioni particolarmente gravi, per fatti illeciti di rilevanza penale e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione dall’incarico. Comportano, in ogni caso, la revoca con preavviso le seguenti violazioni: – mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale; – accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese ai propri assistiti o agli utenti; – mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 2423, comma 3, lettera e).
d) revoca dell’incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, . Tali infrazioni devono essere di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
12. Al medico pediatra non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN in caso di revoca dell’incarico convenzionale: – per condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; – per responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di medico pediatra convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del suddetto rapporto; – senza preavviso, di cui al comma 11, lettera d), salvo il venir meno dei presupposti di adozione del provvedimento stesso di revoca.
13. Negli altri casi di revoca, il medico pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria regionale decorsi due anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della revoca per motivi disciplinari.
14. Per le fattispecie di cui al comma 11, lettere c) e d), il procedimento prosegue anche in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di convenzionamento del medico pediatra con l’Azienda.
15. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico pediatra di medicina generalelibera scelta, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
Appears in 2 contracts
Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE. DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. I medici di medicina generale sono tenuti ad una condotta informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Non possono Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nell’articolo 13 che precede, dovranno essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, inadempienze di altri operatori o dell'Aziendacontestati all’Assicuratore per iscritto dalla Corte costituzionale.
2. Per le contestazioni relative a fatti di minore gravità per i quali sono previsti il richiamo verbale o il richiamo scritto è competente il Direttore del Distretto che, sentito il referente di AFT, procede a circostanziare il fatto al fine di valutare se proseguire o meno con la contestazione dell’addebito. Nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la contestazione da formulare sia relativa a fatti più gravi di quelli che comporterebbero il richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’UPDC dandone contestuale comunicazione all’interessato.
3. Per le contestazioni relative a fatti di maggiore gravità di cui al seguente comma 7, lettera b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso ciascuna Azienda, assume la denominazione di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato (UPDC) sostituendo un proprio componente con uno in rapporto di convenzionamento di cui al presente Accordo, nominato dal Direttore Generale su una terna di nominativi proposti dal Comitato Aziendale di cui all’articolo 12.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPDC possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata;
b) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, salvo nei casi di atti sottratti all’accesso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata all’interessato.
5. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave. In caso di medico titolare di più rapporti convenzionali la sanzione riguarda il solo incarico nell’esercizio del quale si è verificata la violazione.
7. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto:
I. il Direttore del Distretto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
II. entro il termine fissato, il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave od oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento del medico, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, il Direttore di Distretto dà corso comunque alla valutazione del caso;
IV. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
b) procedimento per l’UPDC:
I. l’UPDC con immediatezza, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione dell’inadempimento da parte del Direttore del Distrettodell’Amministrazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di propria competenza, sentito il Direttore di Distretto sul grado di gravità della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
II. in caso di grave od oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il medico può formulare istanza motivata di differimento dell’audizione a sua difesa con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una sola volta nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati. Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, l’UPDC dà corso comunque alla valutazione del caso;
III. le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte dal Direttore Generale entro 120 (centoventi) giorni dalla contestazione dell’addebito.
IV. l'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione, compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.
8. Nelle procedure di cui al presente articolo il Direttore di Distretto può essere sostituito dal Direttore di Dipartimento, se previsto dalla normativa regionale.
9. Le violazioni di cui al presente articolo danno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo ai seguenti criteri: − intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; − rilevanza della infrazione e dell’inosservanza delle disposizioni contrattuali; − disservizio provocato; − occasionalità o ripetitività dell’infrazione; − recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
10. Le violazioni di minore gravità danno luogo all'applicazione del richiamo verbale e, per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale, al richiamo scritto da parte del Direttore di Distretto.
11. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni da parte dell’UPDC:
a) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi e per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo scritto;
b) sospensione dall’incarico per durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi per infrazioni di maggior gravità rispetto alla lettera precedente e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca dell’incarico con preavviso per infrazioni particolarmente gravi, per fatti illeciti di rilevanza penale e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione dall’incarico. Comportanol’Assicuratore dovrà comunicare, in ogni caso, la revoca con preavviso per iscritto e in modalità elettronica le seguenti violazioni: – mancato rispetto delle norme contrattuali in materia proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di espletamento (15) quindici giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, l’Amministrazione comunicherà all’Assicuratore di attività libero professionale; – accertato e non dovuto pagamento, anche parzialeaver inserito nel conto a scalare, per prestazioni previste dagli Accordi rese ai propri assistiti o agli utenti; – mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incaricoquanto concerne i ritardi nelle singole liquidazioni, ad esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera e)fino a (10) dieci ritardi il predetto ritardo.
d) revoca dell’incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
124. Al medico non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi raggiungimento del presente ACN in caso di revoca dell’incarico convenzionale: – per condanna penale decimo ritardo, l’Amministrazione provvederà a recuperare la somma sui crediti vantati o rivalersi sulla garanzia definitiva, in relazione caso d’incapienza dei suddetti crediti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’Amministrazione applicherà la medesima procedura per quanto concerne le penali comminate ai sensi dell’art. 13, comma 1 alinea 2, commi 3 e 4.
6. L’Amministrazione potrà applicare all’Assicuratore penali sino a concorrenza della misura massima pari al (10%) dieci per cento del valore del Contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, risoluzione del rapporto di lavoro; – per responsabilità penale, risultante da condanna passata presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17.
7. L’Assicuratore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di medico convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che nessun caso l’Assicuratore dall’adempimento dell’obbligazione per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del suddetto rapporto; – senza preavviso, quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di cui al comma 11, lettera d), salvo il venir meno dei presupposti di adozione del provvedimento stesso di revocapagamento della medesima penale.
13. Negli altri casi di revoca, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria regionale decorsi due anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire solo in un ambito differente da quello detenuto all’atto della revoca per motivi disciplinari.
14. Per le fattispecie di cui al comma 11, lettere c) e d), il procedimento prosegue anche in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di convenzionamento del medico con l’Azienda.
15. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico di medicina generale, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizio