Contestazioni Clausole campione

Contestazioni. Il Direttore dei Lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1. 3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. 4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
Contestazioni. Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
Contestazioni. La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.
Contestazioni. 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore/lavoratrice o agli aventi diritto, l’impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’impresa, è possibile operare la compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore/lavoratrice e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento. 2. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull’ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’impresa stessa.
Contestazioni. L’Ente farà pervenire per iscritto all’Appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato. L’Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.
Contestazioni. E’ ammesso reclamo: 1. Entro 1 anno dalla ricezione per dubbi sull’autenticità. 2. Per disservizi postali che cagionino un danno o una perdita, anche parziale, del contenuto del plico. (Il reclamo deve essere fatto immediatamente al postino, all’atto della ricezione del plico). Non è ammesso reclamo: 3. In merito allo stato di conservazione, essendo la valutazione dello stesso strettamente personale e l’acquisto vincolato alla clausola “come visto, piaciuto”. 4. Per difetti citati in catalogo o facilmente riscontrabili in fotografia. 5. Per tutto quello che riguarda i lotti multipli (conservazione, composizione, etc…): vanno esaminati a priori e vale la regola del visto e piaciuto ragion per cui non si accettano reclami o restituzioni dopo l’aggiudicazione del lotto multiplo. 6. In caso l’acquirente abbia tenuto un comportamento in contrasto con il presente regolamento. Modalità di reclamo: 7. L’invio del materiale contestato deve essere effettuato mediante assicurata, non contrassegno (pena il rifiuto della stessa) e utilizzando imballaggio idoneo. Il mittente è direttamente responsabile della cura del materiale fino alla consegna dello stesso alla Asta Numismatica Xxxxxxx Xxx. Quanto oggetto di contestazione deve essere reso nelle medesime condizioni d’origine e libero da qualsiasi vincolo e/o controversia con terzi. 8. Nel caso di furto postale il cliente dovrà trasmettere tutta la documentazione in suo possesso (dichiarazione al postino e denuncia effettuata ai Carabinieri o alla Polizia Postale).
Contestazioni. Acquisiti i risultati delle analisi, la Stazione Appaltante trasmetterà all’Impresa appaltatrice copia della “lista di controllo” riportante le eventuali osservazioni e le contestazioni rilevate e l’esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati. Se entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione l’Impresa appaltatrice non fornirà nessuna controprova ritenuta valida e probante, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste dal relativo articolo, salvo gli altri rimedi contrattuali, e fermo in ogni caso il risarcimento dei danni. L’esito positivo della verifica consentirà di dare corso al pagamento delle fatture, in caso contrario determinerà la decurtazione delle fatture nella misura corrispondente alle penali applicate.
Contestazioni. La garanzia della merce è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutta la merce di scelta secondaria, sottoscelta e di stock. Le contestazioni per vizi palesi hanno efficacia solo quando sono mosse prima della posa in opera del materiale ceramico ed in assenza di essa. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali reclami in merito alla qualità ed al tipo del materiale dovranno pervenire a 41ZERO42 S.r.l. con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, entro 15 giorni dalla consegna, ovvero in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna. L’acquirente s’impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso, si ribadisce che la posa in opera del materiale esonera 41ZERO42 S.r.l. da qualsiasi responsabilità. Per nessuna ragione l’acquirente potrà restituire il materiale ceramico senza espressa preventiva autorizzazione scritta di 41ZERO42 S.r.l. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate e su autorizzazione scritta dell’operazione di resa, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. 41ZERO42 S.r.l. non si assume nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all’uso cui l’acquirente lo intende destinare, e ciò neppure nell’ipotesi che, da parte di 41ZERO42 S.r.l., vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l’installazione e l’impiego dello stesso. Qualora la contestazione risulti infondata, l’acquirente sarà tenuto a risarcire a 41ZERO42 S.r.l. tutte le spese dalla stessa sostenute per l’accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, perizie, ecc.); uguale obbligo avrà l’acquirente se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, in misura non superiore al 30% (per cento) rispetto alle contestazioni originariamente effettuate.
Contestazioni. Le contestazioni rilevate dall’Amministrazione Comunale tramite i propri organismi di controllo dovranno essere trasmesse all’Impresa aggiudicataria in forma scritta, tramite raccomandata A/R o PEC. L’Impresa aggiudicataria è obbligata a fornire sempre in forma scritta le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni stesse (raccomandata A/R o PEC). A seguito della contestazione L'Amministrazione Comunale potrà far pervenire alla Impresa aggiudicataria, in forma scritta, eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro tre giorni dalla data di ricevimento della notifica; l’Impresa aggiudicataria, entro tale termine, potrà presentare controdeduzioni che interromperanno la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.