PROCEDIMENTO PENALE Clausole campione

PROCEDIMENTO PENALE. Inizia con la contestazione di una presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, di norma attraverso l’informazione di garanzia.
PROCEDIMENTO PENALE. Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
PROCEDIMENTO PENALE a) riscontro ipotesi di reato in seguito ad attività di vigilanza ordinaria o straordinaria; b) presa d’atto del procedimento avviato da altra amministrazione o trasmissione denuncia/querela all’autorità giudiziaria; c) acquisizione del dispositivo giudiziario; d) verifica dell’avvenuta esecuzione degli eventuali adempimenti a carico del condannato; e) avvio della tutela ordinaria o straordinaria in caso di non adempimento degli obblighi; f) archiviazione del procedimento in caso di sentenza di assoluzione emessa dall’autorità giudiziaria o di regolare adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna.
PROCEDIMENTO PENALE. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
PROCEDIMENTO PENALE riscontro ipotesi di reato in seguito ad attività di vigilanza ordinaria o straordinaria • presa d’atto del procedimento avviato da altra amministrazione o trasmissione denuncia/querela all’autorità giudiziaria • acquisizione del dispositivo giudiziario • verifica dell’avvenuta esecuzione degli eventuali adempimenti a carico del soccombente • avvio della tutela ordinaria o straordinaria in caso di non adempimento degli obblighi • archiviazione del procedimento in caso di sentenza di assoluzione emessa dall’autorità giudiziaria o di regolare adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna • avvio del tentativo di conciliazione in via diretta da parte del Direttore della Struttura Territoriale oppure mediante l’intervento della competente avvocatura dello stato, previa redazione del “rapporto informativo” • conferimento incarico, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, alla competente avvocatura, previa redazione del “rapporto informativo”, per il rilascio del bene occupato e/o il recupero dei crediti • verifica dell’ottemperanza alla sentenza a fronte di una sentenza favorevole • presa d’atto dell’ottemperanza alla sentenza ed archiviazione del procedimento oppure, in caso contrario, mandato all’avvocatura per attività successive (es. atto di precetto) • richiesta all’avvocatura del parere sull’opportunità di produrre appello o ricorso in cassazione ovvero di intraprendere altre azioni, a fronte di una sentenza sfavorevole, • archiviazione del procedimento se il ricorso è giudicato inopportuno • emissione e notifica alla parte dell’avvio del procedimento e dell’intimazione di rilascio • emissione e notifica alla parte dell’ordinanza di sfratto • emissione e notifica dell’atto di precetto • richiesta di intervento di altri soggetti per esecuzione ordinanza (forza pubblica, fabbro, ditta traslochi, etc.) • esecuzione dell’ordinanza e redazione di apposito verbale e inventario per i beni mobili • eventuale eccezionale sospensione temporanea dell’esecuzione e redazione verbale con le motivazioni • verifica dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza e redazione del “processo verbale” di constatazione dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza o del “verbale di ripresa in possesso” in caso di sfratto in via amministrativa • archiviazione dell’ordinanza • Codice Civile art. 823 • Codice Civile artt. 1571 e segg. • Codice Civile Libro VI “Della Tutela dei diritti” • Cod. proc. Civ. artt. 657 e segg. • Cod. pen. artt. 614 e segg. • L. n. 241...
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