INDICE ARTICOLATO
Ministero Dell’economia E Delle Finanze agenzia Del Demanio
TRIENNIO 2018- 2020 | ||
EROGAZIONE DEI SERVIZI IMMOBILIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO | 2018 |
(Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Art. 59)
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INDICE ARTICOLATO
ARTICOLO 1 - Premesse e Allegati… 1
ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione 1
ARTICOLO 3 - Durata ed efficacia 2
ARTICOLO 4 - Disposizioni generali sulle modalità di prestazione dei servizi 2
ARTICOLO 5 - Criteri di conduzione della gestione e obiettivi generali 4
ARTICOLO 6 - Obblighi dell’Agenzia 5
ARTICOLO 7 - Corrispettivi 6
ARTICOLO 8 - Programmi di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato… 8
ARTICOLO 9 - Programmi triennali degli interventi immobiliari 8
ARTICOLO 10 - Sistemi informativi 10
ARTICOLO 11 - Vigilanza e controllo da parte del Ministero… 10
ARTICOLO 12 - Modalità di pagamento dei corrispettivi 12
ARTICOLO 13 - Controversie 13
ARTICOLO 14 - Revisioni, integrazioni e avvio del nuovo processo negoziale 14
ARTICOLO 15 - Norme transitorie e disposizioni finali 15
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI IMMOBILIARI E
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
TRIENNIO 2018-2020
Tra Il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE pro tempore
e
l’AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore (nel prosieguo, l’“Agenzia”)
Premesso che
a) il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (da ora “D. Lgs. n. 300/1999”), recante la nuova organizzazione del Governo, prevede l’istituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (da ora “Ministero”), derivante dall’accorpamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con quello delle Finanze e, nel quadro della predetta riorganizzazione, l’istituzione delle Agenzie fiscali tra cui l’Agenzia, nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra le stesse e il Ministero;
b) ai sensi delle disposizioni degli articoli 24, comma 1, lettere a) e d), e 56, comma 1, del citato D. Lgs. n. 300/1999, spettano al Ministero, tra l’altro, le funzioni in materia di politica economica e finanziaria e di
politiche fiscali, quali, in particolare, la valorizzazione dell’attivo e del patrimonio dello Stato, le funzioni
previste dalla Legge in materia di demanio, le attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla Legge sulle Agenzie fiscali;
c) l’Agenzia è tenuta a svolgere le attività di competenza, previste da disposizioni normative,
anche se non espressamente richiamate nella presente Convenzione;
d) tutte le attività previste dalla presente Convenzione si configurano come attività svolte in
diretta attuazione di scopi istituzionali e nell’esercizio di funzioni statali;
e) all’Agenzia, istituita dall’articolo 57 del D. Lgs. n. 300/1999 e trasformata in ente pubblico economico
dal Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, sono attribuite, ai sensi dell’articolo 65 del D. Lgs. n. 300/1999 e dell’articolo 3, comma 18, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e da altre leggi di settore, le seguenti funzioni:
✓ l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne
l’impiego anche attraverso strumenti societari;
✓ la gestione con criteri imprenditoriali dei programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul
mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dello Stato;
✓ la ricognizione del patrimonio immobiliare statale nonché l’implementazione dell’archivio
informatico dello stesso con tutti gli elementi informativi e i documenti utili alla gestione degli immobili e
la gestione dei beni confiscati nel limite di quanto stabilito dal comma 18, dell’art. 3, del D.L. 6 luglio 2012,
n.95 che fa salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
f) l’Agenzia - fermo restando le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni normative di cui alla precedente lettera c), oltre che delle altre leggi vigenti e del suo statuto - provvede a definire la ottimale
composizione, nel tempo, dei beni immobili dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e al demanio storico-artistico non in consegna al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tutelandone la integrità e la corretta utilizzazione, nonché ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni.
g) nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti, l’Agenzia - attraverso lo sviluppo di un idoneo sistema informativo - assicura le conoscenze complete e aggiornate sulla consistenza e sulle caratteristiche fisiche e giuridiche dei beni immobili dello Stato nonché la loro valutazione mediante l’utilizzo di criteri di mercato,
garantendone la redditività e realizzando, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, la più idonea ed utile valorizzazione.
Sempre riguardo ai beni immobili dello Stato sopra indicati, l’Agenzia coordina e provvede alla
programmazione dei loro utilizzi e impieghi e ad eseguire gli interventi edilizi sugli stessi monitorandone lo stato di attuazione;
h) ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, commi 222, 222-bis, 222-ter, 222-quater della Legge
23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni, l’Agenzia gestisce i fabbisogni di spazi allocativi delle amministrazioni dello Stato:
✓ accertando l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare;
✓ verificando la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi;
✓ rilasciando alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero il rinnovo di quelli in scadenza.
L’Agenzia, sulla base delle attività effettuate, delle comunicazioni rese dalle predette
amministrazioni e dei piani di razionalizzazione degli spazi predisposti dalle amministrazioni interessate, elabora un Piano di razionalizzazione degli spazi.
Verifica, altresì, la compatibilità dei Piani di razionalizzazione nazionale predisposti da ciascuna Amministrazione entro il 30 giugno 2016 con gli obiettivi di riduzione della spesa per locazioni passive e
degli spazi utilizzati negli immobili dello Stato. L’Agenzia avvia, ove possibile, processi di riunificazione in
poli logistici degli archivi di deposito della documentazione cartacea delle Amministrazioni;
i) ai sensi delle disposizioni dell’articolo 12, commi da 2 a 10, del Decreto-Legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono attribuite all’Agenzia:
✓ le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatte salve le specifiche esclusioni previste dalle leggi vigenti;
✓ le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette amministrazioni.
In attuazione delle modalità indicate nel decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2012, l’Agenzia assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano generale di interventi per il triennio successivo volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive.
Inoltre, è assegnato all’Agenzia il ruolo di “Centrale di Committenza” per l’individuazione degli
operatori a cui affidare la realizzazione degli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato;
j) ai sensi delle disposizioni dell’articolo 33 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere
trasferite all’Agenzia le azioni della società di gestione del risparmio (Invimit Sgr - Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A.), costituita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (D.M. 19/03/2013, G.U. n. 125 del 30/05/2013), per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento al fine di:
✓ partecipare in fondi d’investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;
✓ promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;
✓ promuovere la costituzione uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della Difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari;
k) ai sensi delle disposizioni dell’articolo 33-bis del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio promuove iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari, per la
valorizzazione, trasformazione, gestione, e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali;
l) ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, con i decreti ministeriali di cui
al comma 1 del medesimo articolo, è prevista l’attribuzione dei proventi - derivanti da cessioni che non abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi o che non derivino dalla cessione di quote dei fondi o di azioni di INVIMIT S.p.A. - all’Agenzia per l’acquisto sul mercato di titoli di Stato,
secondo le indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, i cui
interessi sono destinati, dalla medesima Agenzia, al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi;
m) ai sensi, dell’articolo 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, disciplinante l’attribuzione, a titolo non
oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio (c.d. federalismo
demaniale), e in particolare, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 56-bis del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato introdotto un
meccanismo semplificato di interlocuzione tra Agenzia ed Enti territoriali per dare attuazione al Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
n) ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 270, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2015, 2016 e 2017 l’Agenzia è autorizzata a vendere immobili di proprietà dello Stato mediante a procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito;
o) ai sensi delle disposizioni citate - per quanto di competenza - l’Agenzia contribuisce a mettere in atto azioni volte alla liberazione di immobili da trasferire al patrimonio disponibile anche mediante la razionalizzazione degli spazi in uso alle PAC e alla valorizzazione di un numero
quanto più ampio possibile di immobili tra quelli in gestione all’Agenzia medesima, ai fini
dell’implementazione di un portafoglio immobiliare da destinare alle attività di dismissione;
p) l’Agenzia svolge, compatibilmente con le prestazioni da rendere al Ministero, le proprie attività anche sul
mercato nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprietà, in forma diretta o stipulando convenzioni o promuovendo o partecipando a organismi societari. Tali attività sono escluse dalla remunerazione dei corrispettivi.
q) l’Agenzia, in attuazione dell’articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), è affidataria del compito di predisporre ed attuare un Piano di investimenti pubblici
finalizzato allo sviluppo infrastrutturale del Paese mirato a sostenere prioritariamente le politiche di risanamento e di riqualificazione che attengono ai seguenti settori:
1. difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
2. edilizia pubblica
3. prevenzione del rischio sismico;
4. investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un apposito
fondo - Capitolo 7759 - per assicurare il finanziamento del Piano degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
r) L’ Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2018- 2020 di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 300/1999, emanato dal Ministro il 5 dicembre 2017 (da ora “Atto di indirizzo”), prevede che l'Agenzia de Xxxxxxx proseguirà a garantire la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso:
I. la gestione economica degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni statali per fini istituzionali mediante il potenziamento delle attività di razionalizzazione degli spazi in uso. Il sostegno al processo di riorganizzazione delle PAC e la loro presenza sul territorio, verrà assicurato in particolare attraverso la diffusione del modello "federa1 building" e l'esecuzione degli interventi edilizi strumentali;
II. la prosecuzione delle attività volte a garantire le entrate sul bilancio statale derivanti dai nuovi assetti dei regimi di concessione e dall'utilizzo dei beni valorizzati nonché dalle dismissioni ordinarie/straordinarie degli immobili pubblici;
III. l'avvio degli interventi di riqualificazione dei beni statali previsti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese e per il contenimento dei costi di gestione. Sarà curata in particolare la predisposizione e la progressiva attuazione di progetti specifici finalizzati alla prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli immobili, al risanamento ambientale e alla bonifica del patrimonio immobiliare dello Stato affidato
all’Agenzia, , attraverso l'impiego delle risorse previste dall'articolo 1, comma 140, della
legge di Bilancio 2017, nonché al risanamento dei beni statali inseriti nei progetti di riqualificazione urbana delle periferie predisposti dagli enti locali;
IV. il rafforzamento del ruolo di interlocutore e soggetto facilitatore per lo sviluppo di iniziative di valorizzazione rispetto a tutto il patrimonio immobiliare pubblico, potenziando le iniziative di cooperazione con tutti i soggetti istituzionali, con particolare riferimento agli enti locali, al fine di una migliore destinazione dei beni pubblici, dell'attivazione di iniziative di recupero, riqualificazione e cessione del patrimonio immobiliare perseguendo l'obiettivo finale di favorire la crescita del tessuto economico e sociale dei territori;
V. il consolidamento delle attività di presidio e tutela dei beni in portafoglio assicurando, secondo le normative vigenti, l'acquisizione di nuovi beni nonché il trasferimento di quelli
già richiesti in base al cosiddetto "federalismo demaniale"; la prosecuzione delle attività volte all'assunzione di elementi di conoscenza sui beni e sul contesto ove si collocano; funzionali a supportare la piena attuazione di tutte le azioni precedentemente indicate.
L'Agenzia contribuirà, inoltre, al rilancio degli investimenti pubblici, ottimizzando i percorsi di valutazione e programmazione degli interventi sugli immobili dello Stato e le procedure per la realizzazione delle opere, in una prospettiva di maggiore efficienza e razionalizzazione della relativa spesa.
s) in relazione ai compiti affidati, l’Agenzia agisce in piena autonomia operativa e gestionale, nell’osservanza della normativa di riferimento applicabile nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, imparzialità e trasparenza e in ottemperanza alle direttive, di volta in volta ricevute dal Ministero, sulla base degli obiettivi di finanza pubblica che il medesimo intende perseguire;
Tutto ciò premesso
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse e Allegati
1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Sono Allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:
a. Dettaglio dei servizi resi;
b. Patrimonio immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia;
c. Servizi resi e modalità di determinazione dei corrispettivi;
d. Piano dell’Agenzia e sistema di monitoraggio;
e. Schema Piano degli Investimenti.
Articolo 2 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione - relativamente al patrimonio immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia e ad altri beni patrimoniali per i quali, a fronte delle disposizioni legislative vigenti alla data della presente Convenzione, l’Agenzia è tenuta a svolgere attività - ha per oggetto la prestazione da parte della stessa nei confronti del Ministero dei servizi e delle attività principali, descritte nell’Allegato A e funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi:
✓ Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali in gestione
nonché l’assolvimento degli altri obblighi istituzionali;
✓ Riqualificare e Valorizzare il patrimonio immobiliare statale;
✓ Contribuire all’incremento delle entrate erariali;
✓ Contribuire alla riduzione della spesa del bilancio statale;
✓ Favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici.
2. La rappresentazione dei beni immobili dello Stato amministrati dall’Agenzia, coincidente
con i dati disponibili nel Sistema integrato di gestione immobiliare, è fornita nel documento
“Patrimonio immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia”, riportato nell’Allegato B alla presente Convenzione. Tale documento è aggiornato ogni anno sulla base delle consistenze e delle informazioni residenti nel Sistema integrato citato.
3. Ferme restando le funzioni e i compiti attribuiti all’Agenzia dalla vigente legislazione, l’attività di amministrazione si estende agli eventuali nuovi beni risultanti dalle attività di censimento e di ricognizione degli immobili appartenenti al demanio storico-artistico non in
consegna al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o al patrimonio dello
Stato effettuate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2001, n. 410.
4. I contenuti degli Allegati A e B non limitano gli impegni istituzionali dell’Agenzia, la quale è, in
ogni caso, tenuta a svolgere nei settori di competenza i servizi nelle quantità e con le modalità necessarie ad assicurare il buon andamento delle funzioni amministrative istituzionali.
Articolo 3 – Durata ed efficacia
1. La presente Convenzione ha durata triennale e ha validità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
2. La presente Convenzione entra in vigore successivamente alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Articolo 4 - Disposizioni generali sulle modalità di prestazione dei servizi
1. L’Agenzia svolge le prestazioni oggetto della presente Convenzione in piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale, in conformità al proprio Statuto, nel rispetto del codice civile e delle leggi sulle persone giuridiche private, nonché del D. Lgs. n. 300/1999 per quanto diversamente ivi eventualmente disposto. L’Agenzia opera direttamente e anche
avvalendosi del supporto e della collaborazione di società controllate.
2. L’Agenzia può altresì affidare a terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l’esecuzione di attività strumentali allo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, rimanendo sempre direttamente responsabile nei confronti del Ministero
dell’esecuzione delle prestazioni.
3. Lo svolgimento da parte dell’Agenzia, in autonomia e indipendenza, di attività e servizi in
favore di altri soggetti terzi, pubblici e privati, dovrà avvenire con forme e modalità compatibili con la migliore e piena esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e tenendo una contabilità separata per tali attività e servizi.
4. L’Agenzia è responsabile della tempestività e del corretto adempimento dei servizi affidati e provvederà, a sua cura e spese, a correggere ogni e qualsiasi carenza manifestatasi in dette
prestazioni e servizi imputabili al comportamento della stessa. L’Agenzia adotterà tutte le iniziative
e gli accorgimenti necessari a monitorare il rispetto degli obiettivi di qualità, dei tempi e dei costi concordati in sede di stipula della presente Convenzione nonché il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.
5. Ferma restando l’alta vigilanza di cui all’articolo 60, comma 1, del D. Lgs. n. 300/1999, il Ministero
definisce un programma annuale di vigilanza teso a valutare le modalità complessive di esercizio
delle funzioni svolte dall’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con l’utenza.
Il Ministero comunica all’Agenzia il programma dei procedimenti/processi/attività da
sottoporre, anche attraverso monitoraggio, ad analisi e valutazione e, a tal fine, richiede
all’Agenzia di fornire tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni, le informazioni relative alla
popolazione di atti nonché le altre eventuali informazioni non disponibili.
Per le attività di analisi e valutazione, il Ministero predispone appositi questionari volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici – anche tramite i propri applicativi
informatici - che l’Agenzia si impegna a inoltrare, compilati e sottoscritti dai responsabili delle strutture, entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione.
L’Agenzia fornisce al Ministero l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate, nonché si impegna a dare pronto riscontro – e, comunque, entro 60 giorni dalla ricezione – alle richieste del Ministero dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti da cittadini e altri soggetti.
6. Ferme restando le funzioni e i compiti attribuiti all’Agenzia dalla vigente legislazione, quest’ultima aggiornerà le informazioni relative al demanio storico-artistico e al patrimonio dello Stato oggetto della presente Convenzione, residenti nelle proprie banche dati,
utilizzando il Sistema di gestione immobiliare appositamente realizzato.
L’Agenzia rende disponibile ai Dipartimenti del Ministero le informazioni riguardanti il patrimonio reperibile nel Sistema integrato di gestione immobiliare secondo modalità da definire
congiuntamente.
Articolo 5 – Criteri di conduzione della gestione e obiettivi generali
1. L’Agenzia si impegna a perseguire nel proprio ambito gestionale, il progressivo
miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi resi.
2. Per quanto concerne il patrimonio immobiliare dello Stato, sulla base degli indirizzi espressi dall’Autorità politica, ovvero dal Ministero, l’Agenzia concentrerà la propria attività, con riguardo alle proprie specifiche competenze, nell’area strategica della valorizzazione e razionalizzazione del portafoglio immobiliare, perseguendo i seguenti obiettivi:
a. assicurare la conoscenza e la tutela dominicale dei beni nonché la definizione del loro potenziale di sviluppo pervenendo alla creazione di valore mediante la migliore destinazione economica e sociale;
b. contribuire alla riduzione del debito e della spesa pubblica mediante la razionalizzazione
degli spazi in uso alla PA centrale, l’ottimizzazione della composizione del portafoglio immobiliare e l’efficientamento della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa quella per la manutenzione degli immobili in uso;
c. curare la realizzazione di un piano di investimenti pubblici finalizzato, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), a
favorire lo sviluppo infrastrutturale del Paese agendo prioritariamente nei seguenti settori: 1)
edilizia pubblica, 2) risanamento ambientale e bonifiche, 3) prevenzione del rischio sismico,
4) riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie.
3. Ferme restando le funzioni e i compiti attribuiti all’Agenzia dalla vigente legislazione, quest’ultima è,
inoltre, tenuta ad assicurare il supporto informativo necessario alla corretta tenuta degli inventari relativamente agli immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio disponibile e
indisponibile e al demanio storico-artistico, anche ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, nonché l’alimentazione della banca dati per la ricognizione delle componenti dell’attivo per la redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato di cui all’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i maggiori costi sostenuti
dall’Agenzia per l’attività di supporto tecnico-gestionale per l’attuazione di operazioni immobiliari di cui all’art. 11-quinquies del D.L. 30.09.2005, n. 203 decise dal Ministero sono riconosciuti con apposito decreto dal Ministero, previa dettagliata rendicontazione da parte
dell’Agenzia, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. L’attività di promozione della conoscenza dei patrimoni immobiliari pubblici, con specifico riferimento ai beni immobili di proprietà delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici
nazionali, per la valorizzazione e la razionalizzazione dei loro patrimoni immobiliari di cui alla
vigente normativa ed agli orientamenti espressi nell’Atto di indirizzo, sono incluse nella presente Convenzione. Le attività dirette di supporto tecnico-gestionale per l’attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione e razionalizzazione su beni di proprietà dei predetti enti sono, invece, regolamentate nell’ambito di Convenzioni che l’Agenzia può stipulare con gli enti medesimi
anche in una logica di partenariato pubblico-pubblico. Le attività di cui all’art. 33 del D.L. n. 98/2011 sono finanziate con le risorse iscritte sul Capitolo 3902, appostato nell’ambito del CDR 3 “Dipartimento del Tesoro”, Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, Programma “Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari” ed Azione “Partecipazione azionarie e valorizzazione
dell’attivo e del patrimonio pubblico”.
6. Il Ministero, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, si impegna a garantire stanziamenti pluriennali nel Capitolo di competenza che assicurino l’equilibrio strutturale dell’Agenzia in un’ottica di continuità aziendale.
Articolo 6 – Obblighi dell’Agenzia
1. L’Agenzia si obbliga a osservare e a fare osservare al proprio personale e ai professionisti e consulenti dei quali si avvale e si avvarrà, tutte le norme giuridiche e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di riservatezza, di igiene e sanitarie in vigore, manlevando e tenendo indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla loro eventuale inosservanza. L’Agenzia si obbliga a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che
possa avere influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e presterà ogni collaborazione necessaria per consentire al Ministero la verifica sullo stato e
sulla correttezza dell’esecuzione dei servizi resi.
L’Agenzia è, altresì, tenuta all’osservanza delle disposizioni recate dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nei limiti indicati dal D.P.C.M. 15 Giugno 2016, n. 158 nonché quelle dettate dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
2. Nell’esecuzione della presente Convenzione, l’Agenzia provvederà a:
a. prestare i servizi previsti su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto stabilito nella Convenzione;
b. predisporre e adottare strumenti e metodologie che consentano al Ministero, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al successivo articolo 11, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione;
c. assicurare che siano versati all’Erario, negli appositi capitoli dell’entrata del bilancio dello
Stato, le somme derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla vendita dei beni dello Stato.
3. L’Agenzia, nell’attività di sviluppo e di integrazione dei propri sistemi informativi, sia gestiti in proprio, sia affidati a Sogei nell’ambito del Contratto Quadro stipulato fra Ministero e Sogei, si obbliga ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della
fiscalità e nella prospettiva del Sistema Pubblico di Connettività, garantendo l’adeguatezza agli
standard di sicurezza logica, fisica, organizzativa e di riservatezza, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 7 – Corrispettivi
1. Le Parti convengono che i corrispettivi dovuti dal Ministero per i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono determinati, salvo specifiche eccezioni, sulla base di specifiche percentuali, preventivamente concordate, applicate ad un numero limitato e significativo di variabili chiave più dettagliatamente descritte nell’Allegato C della presente
Convenzione. I corrispettivi eventualmente maturati in eccesso allo stanziamento sul
Capitolo 3901, piani gestionali 1 e 2, non sono riconosciuti all’Agenzia. È comunque consentita la compensazione fra le diverse componenti del corrispettivo.
2. Per l’esercizio 2018 la disponibilità finanziaria del Capitolo 3901 (somma da erogare all’Ente Pubblico Economico “Agenzia del Demanio”), come definita dalla Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 recante Xxxxxxxx di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, di cui alla Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, Programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”, Azione “Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall’Agenzia
del Demanio”, costituisce, limitatamente ai piani gestionali 1 e 2, l’importo massimo erogabile dal Ministero seguendo i criteri e con le modalità indicati nell’articolo 12 della presente Convenzione, salvi gli effetti di eventuali variazioni di bilancio.
3. Il totale dei corrispettivi riconosciuti all’Agenzia include gli oneri correnti per la gestione dei
veicoli confiscati e degli immobili affidati.
4. Il totale dei corrispettivi riconosciuti all’Agenzia, sulla base di quanto stabilito nell’Allegato
C, non include:
a) i corrispettivi previsti per i servizi di conduzione degli immobili conferiti al Fondo Immobili Pubblici e per gli immobili conferiti al Fondo Patrimonio Uno che sono regolamentati dal contratto stipulato in data 16 dicembre 2015 tra l’Agenzia ed il Dipartimento del Tesoro e registrato dalla Corte dei Conti il 25 gennaio 2016. Non sono incluse, inoltre, le risorse
necessarie per far fronte agli oneri di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei beni immobili conferiti ai suddetti fondi nonché di custodia e manutenzione degli spazi non assegnati ad alcuna Amministrazione, né le risorse necessarie per il pagamento dei canoni di
locazione passiva che l’Agenzia è tenuta a corrispondere in qualità di conduttore unico ai sensi
dell’articolo 4, comma 2-ter, del Decreto-Legge n. 351/2001 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 410/2001;
b) le risorse finanziarie necessarie per le attività connesse alle operazioni di cui dall’articolo 33
del D.L. 98/2011 e successive modificazioni finanziate con i fondi del Capitolo 3902 dello stato di previsione del Ministero. A tal fine, il Ministero metterà a disposizione, in aggiunta ai corrispettivi maturati sulla base di quanto stabilito nell’Allegato C, le risorse finanziarie
necessarie per le attività di cui al citato articolo;
c) ove dovute, le risorse per le attività di supporto tecnico-gestionale per l’attuazione di operazioni
immobiliari straordinarie decise dal Ministero di cui al precedente articolo 5, punto 4, che saranno
riconosciute all’Agenzia previa acquisizione del parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con riguardo alle loro modalità di corresponsione.
Articolo 8 – Programmi di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
1. In linea con le incombenze derivanti dall’affidamento della gestione, della conservazione e della ottimale tenuta dei beni immobili statali, l’Agenzia provvede a programmare gli interventi necessari alla loro amministrazione.
In particolare, essa provvede a regolare ogni incombenza diretta a sostenere le seguenti linee di attività:
→ Manutenzione Ordinaria - (Capitolo 3905);
→ Manutenzione Straordinaria - (Capitolo 7753 ).
2. Sulla base dell’entità dei fondi messi a disposizione sui predetti capitoli l’Agenzia provvede alla redazione di specifici piani triennali di manutenzione, considerate le esigenze espresse dalle singole Amministrazioni e le priorità segnalate dai Provveditorati.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Agenzia si impegna a trasmettere il Piano generale degli interventi manutentivi di cui all’articolo 12, comma 4, del Decreto-Legge n. 98/2011. Il Ministero trasferisce le risorse relative al Piano generale degli interventi manutentivi
secondo le modalità indicate nell’articolo 6 del Decreto Ministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2012.
Articolo 9 – Piano pluriennale di investimento
1. L’Agenzia si impegna a trasmettere al Ministero entro il 15 dicembre di ogni anno il Piano
pluriennale di Investimento che consta di due sezioni :
a) Il “Piano triennale degli investimenti immobiliari” finanziati dal Capitolo 7754 - “Fondo per l’acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del Demanio e del Patrimonio Immobiliare Statale
per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata”;
b) Il “Piano degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, finanziato dal Capitolo 7759, “Somma da trasferire all'agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale”, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, delle legge 11 dicembre 2016, n. 232. Detta sezione
riguarderà le seguenti priorità di intervento nel triennio considerato:
1. difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
2. edilizia pubblica;
3. prevenzione del rischio sismico;
4. investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
2. L’approvazione e la revisione dei Piani, di cui al comma precedente, è assoggettata alle disposizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del D. lgs. n. 300/1999 e s.m.i.
3. La rappresentazione dei dati - improntata alla semplicità dei flussi informativi e all’utilizzo dei dati disponibili - afferenti all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lett. a) e b) del presente articolo, è resa secondo modalità condivise, utili a fornire un’articolata descrizione dei programma di spesa, anche attraverso l’impiego di applicazioni informatiche, idonee a ricostruire la dinamica dei singoli interventi.
4. Lo schema di dettaglio della struttura e della modalità di rappresentazione dei dati, di cui al comma 3 trovano evidenza nell’Allegato ‘E’ della presente Convenzione. Per il 2018, in fase di prima attuazione della procedura, la rappresentazione dei dati è resa secondo le modalità già
in uso.
5 Nell’ambito della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conviene che il Piano pluriennale di investimento di cui al presente articolo dovrà tendenzialmente contenere, per ogni intervento pianificato, le previsioni pluriennali di spesa, in termini di competenza e di cassa.
6 Il Ministero trasferisce all’Agenzia gli importi relativi ai predetti interventi immobiliari sulla base di richieste motivate della medesima Agenzia.
Articolo 10 - Sistemi informativi
1. L’Agenzia, nel governo dello sviluppo e della gestione dell’area di competenza del Sistema Informativo della Fiscalità, adotta le misure organizzative e tecnologiche per assicurare l’interoperabilità e la sicurezza del Sistema Informativo della Fiscalità.
2. In coerenza con quanto previsto dal Contratto Quadro tra Ministero e Sogei, l’Agenzia garantisce, con quota parte delle risorse ad essa assegnate, relativamente all’area di competenza, gli interventi necessari per assicurare l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità, l’integrazione fra le sue diverse componenti, il continuo miglioramento dei servizi erogati ed il costante monitoraggio del Sistema medesimo.
3. In attuazione del comma 2, l’Agenzia partecipa ai tavoli tecnici di coordinamento promossi
dal Ministero per lo sviluppo di strategie comuni, declinando i correlati obiettivi e le conseguenti azioni nei piani previsti nei contratti con Xxxxx.
4. L’Agenzia sviluppa e gestisce l’area di competenza del Sistema Informativo della Fiscalità nel
rispetto della normativa e degli standard vigenti e secondo gli indirizzi degli organi competenti.
Articolo 11 – Vigilanza e controllo da parte del Ministero
1. Fermo ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle norme vigenti, il Ministero vigila
sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione a carico dell’Agenzia.
2. L’Agenzia, al fine di consentire al Ministero di verificare la coerenza della propria pianificazione con le linee strategiche definite dal Ministro nel vigente Atto di indirizzo
triennale emanato ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D. Lgs. n. 300/1999, trasmette al Ministero la Proposta di Piano dell’Agenzia entro e non oltre il 30 novembre. Tale documento costituisce il riferimento per la elaborazione del Piano dell’Agenzia da allegare alla presente Convenzione, nonché per la determinazione dei corrispettivi di cui all’articolo 7
della presente Convenzione e per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio in corso d’anno e a consuntivo da parte del Ministero, di cui ai successivi punti.
3. L’Agenzia mette gratuitamente a disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di
revisione dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente
articolo, la documentazione ed il supporto necessario per l’espletamento degli incarichi di
vigilanza e controllo previsti dal presente articolo e consente, a tale scopo, l’accesso ai propri uffici.
4. Per consentire l’esercizio della funzione di monitoraggio dell’andamento dei servizi l’Agenzia si impegna a fornire al Ministero – Dipartimento delle finanze i relativi dati in forma organizzata e sistematica coerentemente ai contenuti del Piano dell’Agenzia, incluso l’allegato “Sistema di monitoraggio”.
5. L’Agenzia trasmette al Ministero – Dipartimento delle Finanze entro il 30 luglio la descrizione sintetica dell’andamento nel primo semestre dei servizi, entro il 10 ottobre la Relazione sui livelli di servizio al II quadrimestre contenente anche i dati di preconsuntivo,
ed entro il 10 febbraio dell’esercizio successivo a quello di competenza la Relazione sui livelli di servizio relativa all’anno.
6. L’Agenzia fornisce periodicamente una rappresentazione - su supporto informatico secondo uno
schema appositamente concordato (Tracciato Record) che consenta anche l’inserimento dei relativi
dati in un applicativo informatico di prossima implementazione da parte del Ministero - dell’avanzamento degli interventi di cui all’articolo 9 della presente Convenzione con le seguenti modalità:
✓ i dati previsionali contenuti nel Piano pluriennale degli investimenti ” 2018-2020” verranno
forniti entro il 31 marzo 2018 in coerenza con il suddetto applicativo informatico, la cui conformazione sarà resa disponibile in tempi compatibili con tale scadenza;
✓ i dati di consuntivo - con periodicità trimestrale - per gli interventi inseriti nei predetti Piani saranno forniti entro il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio;
✓ per gli interventi inclusi nei Piani degli investimenti immobiliari degli anni precedenti si provvederà a fornire i relativi dati secondo un piano di rilascio progressivo appositamente concordato da concludersi entro il 31 dicembre 2018.
Agli interventi di cui all’art. 9 si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 229/2011, in quanto
applicabili.
Sino alla definitiva validazione della procedura informatica all’uopo sviluppata dal Ministero e salvo diversa soluzione di informativa, l’Agenzia continuerà a fornire la medesima relazione annuale con formula documentale in quanto riferita ai suddetti interventi.
7. Per gli esercizi di vigenza della presente Convenzione successivi al primo, le Parti si
impegnano ad aggiornare il sistema di indicatori funzionale all’attività di monitoraggio, incluso nel Piano dell’Agenzia. Nelle Relazioni saranno anche indicati i corrispettivi maturati.
Per la finalità di cui al presente comma il Dipartimento delle Finanze trasmette al Dipartimento del Tesoro le informazioni di relativa competenza per acquisirne il parere.
8. L’Agenzia trasmette al Ministero i bilanci ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999.
9. L’Agenzia si impegna a segnalare tempestivamente al Ministero eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione delle attività previste, nonché la quantificazione dell’impatto rispetto al pianificato, che possano compromettere la regolare esecuzione della presente Convenzione ovvero modificarne i livelli di servizio attesi e i corrispettivi dovuti anche
in relazione all’eventuale ricorso a quanto previsto all’articolo 14.
Articolo 12 – Modalità di pagamento dei corrispettivi
1. Il Ministero trasferirà all’Agenzia sul conto corrente di Tesoreria ad essa intestato i corrispettivi dovuti, sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 1, nei limiti dello stanziamento del Capitolo 3901, in tre rate erogate rispettivamente entro il 20 febbraio, il 10 agosto e il 31 ottobre
di ogni anno. Ciascuna rata sarà composta figurativamente da una quota relativa a spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1, nonché alle spese di funzionamento aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi stanziate sul piano gestionale 2 e da una ulteriore quota pari alle somme stanziate e disponibili sul piano gestionale 2 per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili in dodicesimi.
2. Le rate sono erogate secondo le seguenti modalità:
a. per la prima rata è erogato un ammontare pari al 40% dello stanziamento del Capitolo 3901, Piani Gestionali 1 e 2;
b. per la seconda rata, detratto quanto già erogato con la rata precedente, è erogato un ammontare massimo fino all’80% dello stanziamento del Capitolo, piani gestionali 1 e 2, stabilito nella medesima percentuale di avanzamento dei corrispettivi maturati alla data del 30 giugno e rendicontato nella descrizione sintetica al primo semestre. Tale ammontare può essere erogato anche sulla base di una richiesta motivata da parte dell’Agenzia al fine di gestire sopraggiunte tensioni di liquidità;
c. per la terza rata è erogato un ammontare massimo, detratto quanto già erogato con le
rate precedenti, fino al 90% dell’importo del Capitolo, sulla base dei valori di preconsuntivo comunicati dall’Agenzia con la relazione di monitoraggio al secondo quadrimestre;
d. il saldo dei corrispettivi dovuti viene erogato entro il 10 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, previa trasmissione da parte dell’Agenzia della relazione di consuntivo entro il 10 febbraio, tenuto conto dei risultati raggiunti, così come previsto nell’Allegato C.
2. Gli importi che sono residuati dalla conclusione delle attività di ricognizione dei beni del patrimonio immobiliare dello Stato iscritti sul Capitolo 3901, già trasferiti dal Ministero sul conto di Tesoreria intestato all’Agenzia, sono utilizzati previa autorizzazione del Ministero.
Articolo 13 – Controversie
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o
indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà all’altra per
iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa alla valutazione di una Commissione appositamente costituita e composta da:
✓ due membri, uno nominato dal Ministro e uno nominato dal Direttore dell’Agenzia,
scelti fra i magistrati ordinari e amministrativi, i professori universitari o personalità con profilo equiparato. Il membro designato dal Ministro presiede la Commissione;
✓ dal Direttore Generale del Tesoro;
✓ dal Direttore Generale delle Finanze;
✓ dal Direttore dell’Agenzia.
4. La Commissione di cui al comma 3 del presente articolo opera gratuitamente.
5. La Commissione rassegnerà le proprie conclusioni entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione. Sulla base delle conclusioni della Commissione, il Ministro adotta una direttiva
alla quale l’Agenzia e il Ministero si conformano nelle proprie decisioni, anche in
applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
6. Resta peraltro inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna
sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo
alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell’attività amministrativa.
7. In ogni caso il foro competente per eventuali controversie dinanzi all’autorità giudiziaria è il
Foro di Roma.
Articolo 14 – Revisioni, integrazioni e avvio del nuovo processo negoziale
1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, esclusivamente in forma scritta. Nel rispetto dello stanziamento del Capitolo, le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione con appositi atti aggiuntivi, ovvero a integrarla con atti separati e distinti,
per attività ulteriori eventualmente richieste dalle diverse articolazioni del Ministero, fermo restando il coordinamento del Dipartimento delle finanze ai fini della necessaria ripianificazione dei contenuti e/o dei volumi dei livelli di servizio già declinati in relazione ai nuovi compiti.
2. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione, avuto riguardo alla capacità operativa dell’Agenzia, qualora, nel corso della sua vigenza, intervengano modifiche normative e/o regolamentari ovvero nuovi indirizzi del Ministro che rendano necessario ripianificare gli obiettivi prefissati.
3. Le Parti si impegnano ad avviare, a partire dal mese di settembre di ciascun anno, il processo negoziale per la stipula della nuova Convenzione. In considerazione della rilevanza delle novità introdotte nella presente Convenzione, le Parti dichiarano la reciproca disponibilità ad apportare di comune accordo eventuali modifiche al nuovo modello convenzionale al termine del primo anno di vigenza dello stesso, fatti salvi i principi che ne
hanno ispirato l’attuale revisione ovvero l’ottenimento di un progressivo miglioramento del
sistema di verifica delle performance ed il suo orientamento prioritario verso la valutazione del valore economico e sociale generato dall’Agenzia.
4. Le Parti si impegnano altresì, al fine di assicurare una effettiva prospettiva triennale alla Convenzione, a mettere a punto un sistema di consuntivazione triennale dei risultati realizzati che consenta di conseguire una maggiore flessibilità gestionale.
Articolo 15 – Norme transitorie e disposizioni finali
1. L’Agenzia gestisce le obbligazioni di spesa imputabili al soppresso Dipartimento del Territorio –
Direzione Centrale del Demanio con fondi a carico del bilancio dello Stato, seguendo le modalità previste dalla circolare del Dipartimento delle finanze prot. n. 13266 del 13 novembre 2009.
2. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione dei rimborsi per maggiori canoni di concessione e locazione, alla restituzione dei depositi per incanti, alle imposte e sovrimposte addizionali e relativi interessi di mora, ai contributi gravanti su beni demaniali nonché alle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori è affidata alle competenti strutture del Ministero.
3. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli
schemi di Decreto, degli ordini di accreditamento e/o pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Roma, li
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Direttore dell’Agenzia
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
CARPINO RICC
2018.11.30 10:44:58
CN=CARPINO XXXXXXXX X=IT
O=AGENZIA DEL DEMANI 2.5.4.97=VATIT-06340981
RSA/2048 bits
TRIGNN48P28H501U/74300100 Firmato digitalmente da
TRIGNN48P28H501U/7430010003884115.rCRpanwHhbx3qVb1Bhst38o5hrs=
03884115.rCRpanwHhbx3qVb1 ND: cn=TRIGNN48P28H501U/7430010003884115.rCRpanwHhbx3qVb1Bhst38o5hrs=,
Bhst38o5hrs=
serialNumber=IT:TRIGNN48P28H501U, givenName=XXXXXXXX, sn=TRIA, o=Progetto
CNS Arubapec/Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT Data: 2018.11.27 15:42:08 +01'00'
Ministero Dell’economia E Delle Finanze agenzia Del Demanio
ALLEGATO ‘A’
DETTAGLIO DEI SERVIZI RESI
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
INDICE ALLEGATO A
PREMESSA I
1 - PRESIDIO E TUTELA DEI BENI AFFIDATI 1
1.1 - Acquisizioni e Assunzioni in consistenza 1
1.2 - Vigilanza 4
1.3 - Tutela 5
1.4 - Contenzioso 7
1.5 - Gestione imposte 8
1.6 - Consolidamento delle destinazioni d’uso 9
1.7 - Conoscenza 9
1.8 - Altre attività di governo del patrimonio 10
1.9 - Sdemanializzazione 13
1.10 - Incameramenti 14
1.11 - Radiazione dal novero delle strade militari 14
1.12 - Ridefinizione dei confini per il demanio idrico e marittimo 15
1.13 - Identificazione beni strumentali e non del demanio aeroportuale 15
1.14 - Progetto Abruzzo 16
1.15 - Gestione beni mobili confiscati alienati e abbandonati iscritti nei pubblici registri 16
1.16 - Liquidazione debiti pregressi per oneri di custodia dei veicoli confiscati 18
1.17 - Ulteriori attività di gestione di beni mobili (DPR 189/01) 19
2 - VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI DELLO STATO 20
2.1 - Valorizzazione 20
3 - TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI EX LEGE 26
3.1 - Trasferimento di beni immobili di edilizia residenziale pubblica 26
3.2 - Trasferimento di beni appartenenti al patrimonio e demanio pubblico 27
3.3 - Trasferimento dei beni in uso alle Università statali 27
3.4 - Trasferimento dei beni di demanio pubblico ai Consorzi di bonifica 28
3.5 - Trasferimenti dei beni immobili connessi all’attuazione del Federalismo demaniale 28
4 - GESTIONE DEI FABBISOGNI ALLOCATIVI PAC RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI IN USO 30
4.1 Interventi edilizi 30
4.2 - Manutenzione ordinaria - Nulla osta alla manutenzione ordinaria 33
4.3 - Razionalizzazioni 34
4.4 - Consegna e dismissione 35
4.5 - Gestione delle locazioni passive e congruità canoni 36
4.6 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato 38
4.7 - Acquisti 41
4.8 - Permute 43
4.9 - Rinnovo N.O. locazioni passive art.1 c.138 L.228/2012 e art.1 c.388 L.147/2013 44
5 – RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLO STATO EX ART. 1, CO. 140, L. 232/2016 45
5.1. - Edilizia pubblica 46
5.2 - Prevenzione del rischio sismico 46
6 - GENERAZIONE ENTRATE E MESSA A REDDITO 47
6.1 - Riscossione 47
6.2 - Locazione, concessione e determinazione canoni 48
6.3 - Regolarizzazione 50
6.4 - Decreti di liquidazione e ripartizione dei sovra-canoni idroelettrici 51
6.5 - Revisione biennale della misura del sovra-canone idroelettrico 51
7 - VENDITE E DISMISSIONI 52
7.1 - Vendite 52
7.2 - Sconfinamenti 54
7.3 - Condono attivo 55
8 - FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI EEPP 56
Premessa
Nel presente allegato, parte integrante della Convenzione di Servizi con il Ministero, vengono descritti a
titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base dell’esperienza maturata in passato, i servizi resi dall’Agenzia.
L’allegato è stato predisposto seguendo l’articolazione che a partire dalle “Direttrici strategiche” declina le varie linee di servizio/processi operativi raggruppandoli per “Obiettivi generali”.
1
Assicurare la corretta gestione degli immobili statali affidati
1.1 Assicurare la conoscenza, la tutela ed il presidio dei beni immobili statali nonché l'assolvimento degli altri obblighi istituzionali
BENI IMMOBILI DELLO STATO
Mobilitare
i
patrimoni
3
immobiliari pubblici al fine di una loro «rivitalizzazione» in
chiave catalizzatrice
dello
4.1 Favorire la valorizzazione immobiliare degli Enti Pubblici
del
patrimonio
sviluppo economico, locale e
nazionale
BENI IMMOBILI PUBBLICI (NON STATALI)
Direttrici strategiche
Obiettivi generali
Classi di beni
2.1 Riqualificare e Valorizzare il patrimonio immobiliare statale
Contribuire alla realizzazione
2 degli obiettivi di finanza 2.2 Contribuire all'incremento delle entrate erariali
pubblica
2.3 Contribuire alla riduzione della spesa del
bilancio statale
1 - Presidio e tutela dei beni affidati
1.1 - Acquisizioni e Assunzioni in consistenza
Il processo di acquisizione ha come fine quello di acquisire alla proprietà dello Stato e di procedere quindi all'assunzione in consistenza di un bene in seguito a:
a) legge - decreto - esproprio - nuova costruzione - confisca per reati tributari ai sensi dell’art. 240 c.p.;
b) donazioni;
c) eredità testamentarie;
d) eredità xxxxxxxx;
e) devoluzioni per debito d'imposta;
f) res nullius – immobili vacanti.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate, distinte per ciascuna modalità di acquisizione del bene.
1.1.a - Legge-decreto-esproprio-nuova costruzione-confisca per reati tributari ex art. 240 c.p.
a) esperimento eventuale sopralluogo;
b) raccolta documentazione giustificativa della variazione della consistenza patrimoniale;
c) trascrizione del titolo di acquisto della proprietà presso la Conservatoria dei RR.II.;
d) redazione verbale di assunzione in consistenza ed eventuale presa in consegna (esempio quando il Provveditorato alle Opere Pubbliche realizza un nuovo immobile);
e) redazione relazione tecnico-estimativa ed aggiornamento sistema informativo;
f) inserimento nei registri immobiliari;
g) invio flusso informatico, con allegata documentazione tecnico-amministrativa a Ragioneria Territoriale dello Stato.
1.1.b - Donazioni
a) acquisizione dell’atto di donazione;
b) predisposizione della relazione tecnico estimativa per la valutazione della donazione;
c) valutazione dell’opportunità di accettare la donazione;
d) predisposizione schema atto di accettazione ed acquisizione del parere della competente Avvocatura dello Stato;
e) predisposizione, sottoscrizione, registrazione e trascrizione dell’atto di accettazione;
f) notifica al donante;
g) redazione verbale di presa in possesso /assunzione in consistenza del bene immobile o verbale di acquisizione per i beni mobili;
h) aggiornamento sistema informativo;
i) inserimento nei registri immobiliari;
j) invio flusso informatico alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• L. n. 127/97, art. 13
• Codice Civile art. 769 e segg.
1.1.c - Eredità testamentarie
a) dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario;
b) accertamento dell’esatta consistenza dell’asse ereditario;
c) predisposizione della relazione tecnico estimativa per la valutazione dell’eredità;
d) valutazione dell’opportunità di accettare l’eredità;
e) predisposizione schema di atto di accettazione ed acquisizione del parere della competente avvocatura dello stato sulla relazione tecnica e sul testamento;
f) predisposizione, sottoscrizione, registrazione e trascrizione dell’atto di accettazione;
g) redazione verbale di assunzione in consistenza/ presa in possesso del bene immobile o verbale di acquisizione per i beni mobili;
h) aggiornamento sistema informativo;
i) inserimento nei registri immobiliari;
j) invio flusso informatico alla ragioneria territoriale dello stato.
Normativa di riferimento
• L. n. 127/97, art. 13
• Codice Civile art. 465 e segg. – 565
1.1.d - Eredità giacenti
a) invio di una nota ai tribunali e sezioni staccate per aggiornamento elenco eredità giacenti;
b) nota al curatore dell’eredità (se nominato dal giudice);
c) istruttoria per l’accertamento dell’esatta consistenza dell’asse ereditario;
d) acquisizione, trascrizione e voltura del provvedimento di devoluzione emanato dal giudice;
e) redazione della relazione tecnico descrittiva estimativa;
f) redazione del verbale di assunzione in consistenza/presa in possesso del bene immobile o verbale di acquisizione per i beni mobili;
g) aggiornamento sistema informativo;
h) inserimento nei registri immobiliari;
i) invio flusso informatico alla ragioneria territoriale dello stato.
Normativa di riferimento
• Codice Civile art. 528
• Codice Civile art. 586
• L. n. 296/06, art. 1 c. 260
1.1.e - Devoluzione per debito d'imposta
a) ricezione degli atti del procedimento immobiliare da parte del concessionario del servizio nazionale della riscossione;
b) effettuazione della valutazione tecnico economica e determinazione del valore di
mercato dell’immobile devoluto;
c) valutazione dell’opportunità dell’acquisizione dell’immobile;
d) comunicazione al citato concessionario del servizio nazionale della riscossione di accettazione
e pertanto di autorizzazione all’attivazione della procedura per il pagamento del prezzo ovvero
di diniego di accettazione del bene per mancata convenienza economica;
e) redazione del verbale di assunzione in consistenza/ immobile devoluto o verbale di acquisizione per i beni mobili e aggiornamento sistema informativo;
f) inserimento nei registri immobiliari;
g) invio flusso informatico alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• D.P.R. n. 602/73 art. 85 ss. mm. ii.
• Circolare n. 53 E, Agenzia delle Entrate del 6/10/2003
• Codice Civile art. 2643
• Codice Civile art. 2671
• Codice proc. Civ. artt. 586, 588 e 590
1.1.f - Immobili vacanti (res nullius)
a) ricezione notizia esistenza immobile;
b) effettuazione sopralluogo;
c) redazione della relazione tecnico-estimativa;
d) determina del Direttore della Struttura Territoriale, trascrizione e voltura;
e) redazione del verbale di assunzione in consistenza;
f) aggiornamento sistema informativo;
g) inserimento nei registri immobiliari;
h) invio flusso informatico alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• Codice civile art. 827
1.2 - Vigilanza
Il processo di vigilanza ha come fine il controllo del corretto utilizzo dei beni di demanio
pubblico, di patrimonio disponibile ed indisponibile e di contrastare il fenomeno dell’abusivismo, nonché di monitorare lo stato manutentivo degli immobili. Per quest’ultimo aspetto, l’attività di vigilanza consente di salvaguardare il valore del bene nel tempo mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:
✓ prevenire e limitare il deterioramento dell’immobile;
✓ garantire, in caso di necessità, interventi rapidi ed efficaci che riducano i fattori di rischio;
✓ fornire elementi per la pianificazione delle attività manutentive;
✓ verificare il corretto utilizzo dell’immobile in termini di normative igieniche, ambientali e
di sicurezza.
Laddove disposizioni normative prevedano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad Amministrazioni pubbliche o ad Enti e Società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento di finalità istituzionali o strumentali alle attività svolte, deve essere svolta la verifica periodica della permanenza della funzionalità o strumentalità dei beni medesimi; così come nei casi in cui, per specifiche
disposizioni normative e a fronte dell’accollo di specifici oneri, l’utilizzo dei beni immobili dello
Stato viene consentito a canone agevolato.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) predisposizione ed emanazione delle linee guida per l’attività di vigilanza per l’anno in
corso;
b) predisposizione del piano annuale di vigilanza;
c) ricezione delle segnalazioni di eventuali ispezioni/sopralluoghi necessari, ma non previsti nel piano annuale di vigilanza redatto ed inserimento nel piano;
d) conferimento dell’incarico per le ispezioni/sopralluoghi ai soggetti competenti (Ispettori
Demaniali per ispezioni/sopralluoghi; ulteriori addetti dell’Agenzia per i soli
sopralluoghi);
e) effettuazione delle ispezioni e dei sopralluoghi;
f) redazione del Verbale d’Ispezione/Sopralluogo vistato anche dal Responsabile dell’Unità;
g) analisi delle irregolarità riscontrate e proposte per l’adozione dei seguenti provvedimenti:
✓ regolarizzazione eventuale di occupazioni di fatto (previo recupero degli indennizzi);
✓ azioni di tutela (denuncia all’Autorità giudiziaria dello sfratto in via amministrativa, del
contenzioso attivo per il recupero del possesso e dei crediti maturati, etc.);
h) ripresa in consegna dei beni o porzione in uso governativo eccedenti il quadro funzionale dell’Amministrazione usuaria come risulta dal Piano dei Fabbisogni Aggiornamento del Registro delle Ispezioni, compilazione della Scheda di rilevamento dell’ispezione e trasmissione al Direttore della Struttura Territoriale per le disposizioni relative ai provvedimenti da adottare;
i) aggiornamento del sistema informatico se necessario.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 0000/00
• X.X. x. 000/00
• D.P.R. n. 367/98
• L. 296/06, art. 1, cc. 214, 215, 251- 256
• L.191/2009, art. 2, comma 222-bis
1.3 - Tutela
La tutela è un’attività complessa che nasce come conseguenza dell’azione di vigilanza e sorveglianza dei beni gestiti dall’Agenzia del Demanio.
Dinanzi alla verifica di un’irregolarità o di un abuso commesso su un bene in gestione l’Agenzia può,
infatti, avvalersi di specifici strumenti di tutela, dai procedimenti giudiziari e amministrativi ordinari, adottati
per tutelare i beni sottoposti a regime privatistico, come i beni patrimoniali, a più “sofisticati” strumenti di tutela (come l’Autotutela e i provvedimenti di sfratto amministrativo) applicabili nel caso di violazioni su beni sottoposti a particolare regime pubblicistico (beni di demanio pubblico e beni di patrimonio
indisponibile).
Il processo comprende le fasi di seguito riportate, distinte per ciascuna forma di tutela messa in atto.
1.3.a - Procedimento penale
a) riscontro ipotesi di reato in seguito ad attività di vigilanza ordinaria o straordinaria;
b) presa d’atto del procedimento avviato da altra amministrazione o trasmissione denuncia/querela all’autorità giudiziaria;
c) acquisizione del dispositivo giudiziario;
d) verifica dell’avvenuta esecuzione degli eventuali adempimenti a carico del condannato;
e) avvio della tutela ordinaria o straordinaria in caso di non adempimento degli obblighi;
f) archiviazione del procedimento in caso di sentenza di assoluzione emessa dall’autorità giudiziaria o di regolare adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna.
1.3.b - Tutela ordinaria
a) avvio del tentativo di conciliazione in via diretta da parte del Direttore della Struttura
Territoriale oppure mediante l’intervento della competente avvocatura dello stato, previa redazione del “rapporto informativo”;
b) conferimento incarico, in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, alla
competente avvocatura, previa redazione del “rapporto informativo”, per il rilascio del
bene occupato e/o il recupero dei crediti;
c) verifica dell’ottemperanza alla sentenza a fronte di una sentenza favorevole;
d) presa d’atto dell’ottemperanza alla sentenza ed archiviazione del procedimento oppure, in caso contrario, mandato all’avvocatura per attività successive (es. atto di precetto);
e) richiesta all’avvocatura del parere sull’opportunità di produrre appello o ricorso in
cassazione ovvero di intraprendere altre azioni, a fronte di una sentenza sfavorevole;
f) archiviazione del procedimento se il ricorso è giudicato inopportuno.
1.3.c - Azioni esecutive in autotutela
a) emissione e notifica alla parte dell’avvio del procedimento e dell’intimazione di rilascio;
b) emissione e notifica alla parte dell’ordinanza di sfratto;
c) emissione e notifica dell’atto di precetto;
d) richiesta di intervento di altri soggetti per esecuzione ordinanza (forza pubblica, fabbro, ditta traslochi, etc.);
e) esecuzione dell’ordinanza e redazione di apposito verbale e inventario per i beni mobili;
f) eventuale eccezionale sospensione temporanea dell’esecuzione e redazione verbale con
le motivazioni;
g) verifica dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza e redazione del “processo verbale” di constatazione dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza o del “verbale di ripresa in possesso” in caso di sfratto in via amministrativa;
h) archiviazione dell’ordinanza.
Normativa di riferimento
• Codice Civile art. 823
• Codice Civile artt. 1571 e segg.
• Codice Civile Libro VI “Della Tutela dei diritti”
• Cod. proc. Civ. artt. 657 e segg.
• Cod. pen. artt. 614 e segg.
• L. n. 241/90
• L. n. 296/06, art. 1, c. 257
1.4 - Contenzioso
Il processo riguarda la gestione del contenzioso e la transazione delle controversie inerenti
i beni dello Stato, la cui gestione è affidata all’Agenzia. Esso è rivolto, prevalentemente, a fornire tutto il supporto necessario all’Avvocatura dello Stato per tutelare nelle sedi istituzionali i diritti che interessano il patrimonio dello Stato.
Il processo prevede diverse modalità di attuazione come di seguito indicato:
• affidamento patrocinio all’Avvocatura dello Stato, che comporta la gestione dei rapporti con l’Avvocatura di Stato (generale e distrettuali), fornendo tutto il supporto e la documentazione necessaria per istruire il contenzioso. Il contenzioso è monitorato dall’Agenzia al fine di rilevare le possibili evoluzioni e prestare tutte le attività necessarie
all’Avvocatura per coadiuvarla nella tutela, nonché per valutare le scelte più opportune sulle modalità di prosecuzione dell’azione;
• definizione del contendere in sede stragiudiziale e/o transattiva, con l’eventuale supporto dell’Avvocatura e con il coinvolgimento di tutte le strutture interessate dell’Agenzia nella definizione dei termini di transazione.
Le Strutture Territoriali dell’Agenzia curano la gestione del Contenzioso attivo e, soprattutto, passivo, amministrativo, civile e tributario, tenendo i contatti con le Avvocature Distrettuali alle quali forniscono dettagliati rapporti e con le quali collaborano durante tutto l’arco della pendenza
giudiziaria. Assicurano la disponibilità di tecnici nominati come Consulenti tecnici di parte, istruiscono le transazioni di chiusura dei contenziosi. Inoltre, redigono le relazioni alla competente Direzione relative ai ricorsi gerarchici e ai ricorsi al Capo dello Stato.
A livello centrale la competente Direzione fornisce supporto alle Strutture Territoriali, se necessario, sul contenzioso e autorizza la costituzione in giudizio; tiene i contatti con l’Avvocatura Generale, istruendo tutti i contenziosi arrivati in trattazione avanti gli organi giurisdizionali centrali (Cassazione, Consiglio di Stato ecc.), istruisce i ricorsi gerarchici, e i ricorsi al Capo dello Stato sulla
base delle relazioni inviate dalle Strutture Territoriali.
1.5 - Gestione imposte
È l’attività di individuazione, liquidazione e pagamento delle imposte gravanti su ciascun bene di proprietà dello Stato.
Il processo si svolge come di seguito indicato:
a) determinazione degli importi a carico dell’Agenzia (anche attraverso la trasmissione agli
enti di competenza dei dati rilevanti per il calcolo degli oneri fiscali);
b) trasmissione alla struttura centrale delle informazioni relative ai tributi da corrispondere e la relativa richiesta di messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie;
c) gestione del rapporto con il MEF da parte della struttura centrale per la disponibilità dei fondi;
d) gestione dei pagamenti dei tributi;
e) gestione del relativo contenzioso a supporto dell’Avvocatura.
1.6 - Consolidamento delle destinazioni d’uso
Il consolidamento delle destinazioni d’uso ha l’obiettivo di risolvere le problematiche derivanti dal “disallineamento” tra l’uso effettivo e la formale destinazione d’uso consentita dagli
strumenti urbanistici, con riguardo agli immobili di proprietà dello Stato o in locazione passiva utilizzati da amministrazioni governative per lo svolgimento di attività istituzionali.
Di seguito sono riportate le principali fasi del processo:
a) individuazione e predisposizione di un elenco di beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività
culturali, l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di
interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione;
b) trasmissione, per gli immobili costruiti dai Provveditorati alle Opere Pubbliche,
dell’elenco al Ministero delle Infrastrutture per l’invio alle Regioni competenti (ed anche
alle amministrazioni preposte alle tutele differenziate, in caso di presenza di vincoli), affinché provvedano alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i Comuni interessati;
c) ricezione dell’attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie, emessa dal
Ministero delle Infrastrutture, in caso di esito positivo degli accertamenti operati dai
predetti soggetti. In caso di immobili in locazione passiva l’attestazione di conformità ha valore solo transitorio ed obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso prevalente;
d) convocazione di una Conferenza di Servizi per tutti gli altri immobili o in caso di esito negativo dei predetti accertamenti, oppure di mancata risposta nei termini di legge da parte della Regione o delle Autorità preposte alla tutela anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili.
Normativa di riferimento
• DPR 383/94
• L. 296/06, art. 1 cc. 210 – 212
1.7 - Conoscenza
L’attività di conoscenza è volta a:
a) garantire un livello generale di informazioni che sia “minimo” ma essenziale ed
omogeneo, che consenta la definizione di un primo quadro descrittivo del bene, preliminare ad eventuali approfondimenti, e sia funzionale ad una gestione ordinaria corretta;
b) ridurre il gap di conoscenza su specifiche porzioni di portafoglio, non prioritarie nella gestione
ordinaria e che quindi non beneficiano dell’incremento di dati generato dal work-flow;
c) presidiare la qualità dei dati rilevanti particolarmente soggetti ad obsolescenza;
d) La strategia di azione è duplice, da un lato la costante attenzione agli sviluppi informatici
e dall’altro le operazioni puntuali di miglioramento della qualità del dato.
In un contesto caratterizzato da volumi molto rilevanti di informazioni gestiste, le azioni
puntali poste in essere hanno un approccio “per priorità”.
1.8 - Altre attività di governo del patrimonio
Di seguito si fornisce una descrizione di ulteriori processi e attività gestiti dall’Agenzia per assicurare un più efficace governo del Patrimonio gestito. In particolare, essi sono finalizzati ad
assicurare una presenza capillare e costante sul territorio, anche in considerazione dell’esigenza di
coniugare la tutela del patrimonio dello Stato, con esigenze di gestione territoriale degli Enti Locali e delle Istituzioni che vi operano.
1.8.a - Comunicazioni per l’aggiornamento del conto generale di patrimonio dello Stato
Tale attività è diretta a mantenere aggiornati i registri di consistenza dei beni dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio (patrimonio disponibile ed indisponibile e demanio storico- artistico) per consentire la determinazione del conto patrimoniale e deve avvenire secondo
quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2011 Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 0000/00
• X.X. x. 000/00
• Istruzioni Ministeriali
• D.M: 16.03.2011
1.8.b - Partecipazione alle Conferenze di servizi
Si ricorre allo strumento della Conferenza di Servizi quando sorge l’esigenza di esaminare
gli interessi di diversi Enti coinvolti in un procedimento al fine di concertare una posizione comune e/o acquisire autorizzazioni o assensi da più enti.
L’attività comprende le fasi di seguito riportate:
a) esame degli atti;
b) partecipazione alla Conferenza di Servizi;
c) sottoscrizione congiunta del verbale;
d) attuazione dell’impegno preso stabilito dalla Conferenza (es. stipula di un atto,
sottoscrizione di un accordo di programma, etc.).
Normativa di riferimento
• L. n. 340/00
• L. n. 241/90
1.8.c - Monitoraggio e indicazioni per variazioni di PRG
Le Strutture Territoriali dell’Agenzia effettuano il monitoraggio costante dei PRG dei
Comuni per verificare se ci sono in corso variazioni che interessano beni di proprietà dello Stato. Intervengono nel processo di variazione sia quando il bene interessato è di Demanio pubblico e sia per i beni del Patrimonio, predisponendo articolate relazioni e richieste di variazione.
1.8.d - Consulenze tecniche alle Procure
Le sedi territoriali dell’Agenzia con particolare riferimento a quelle site in alcuni territori con
elevati livelli di criminalità, possono essere coinvolte dalle locali Procure della Repubblica per
l’effettuazione, previo conferimento di specifica delega dalle stesse, di indagini per la verifica della proprietà di alcuni immobili per l’esecuzione di attività di natura tecnica (rilievi topografici, accertamenti ipocatastali) sia su beni di patrimonio che di demanio. Le indagini vengono
realizzate in relazione a procedimenti penali pendenti e devono essere portati a compimento entro termini perentori e ristretti. Al termine delle indagini tecniche condotte viene sovente richiesto all’Agenzia del Demanio di produrre specifica relazione.
1.8.e - Partecipazione ai Comitati misti paritetici
I Comitati misti paritetici, istituiti dalla L. 898/76 e successive modificazioni, sono formati da rappresentanti dello Stato e da rappresentanti dei Consigli regionali al fine di consentire
l’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio – economico delle regioni
con i programmi delle installazioni militari.
L’attività comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione della richiesta di convocazione da parte dell’Organo militare preposto o dal
Presidente della Regione;
b) manifestazione del parere in merito all’utilizzo di aree demaniali per le attività oggetto dell’incontro;
c) sottoscrizione del verbale della riunione del Comitato;
d) stipula con l'autorità militare dei disciplinari d'uso per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie sia permanenti, nel caso di utilizzo di aree demaniali.
Normativa di riferimento
• D.lgs. n. 66/2010, art. 322
• D.lgs. n. 267/2000
1.8.f - Valutazioni, su richiesta di EE.LL., ai fini del condono ex L.47/85
Tale attività concerne l’effettuazione delle valutazioni richieste dagli enti locali territoriali per le domande di condono ai sensi della Legge 47/85, art. 32, comma 5 presentate dopo l’entrata in vigore del D.L 269/03 che ne ha modificato il contenuto.
L’attività comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione dall’Ente Territoriale Locale delle richieste di valutazione delle aree su cui
insistono le opere interessate dal condono;
b) effettuazione del sopralluogo e predisposizione della relazione tecnico estimale;
c) determinazione del valore;
d) comunicazione dell’esito della valutazione all’Ente richiedente.
Normativa di riferimento
• L. n. 47/85, art. 32, c. 5
• D.L. 269/03 convertito da L. 326/03
1.8.g - Attività relative alle affrancazioni di livello
Normativa di riferimento:
• L. 22 luglio 1966 n.607
1.9 - Sdemanializzazione
La sdemanializzazione è il procedimento amministrativo a mezzo del quale i beni dello Stato sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio disponibile. Trattasi di un procedimento
complesso e di natura plurisoggettiva, che è attivato da soggetti diversi dall’ Agenzia, che vi
partecipa insieme ad altre amministrazioni, ed è diretto all’accertamento della perdita dell’attitudine demaniale del bene, ovvero della qualità il cui riscontro ne aveva determinato la destinazione al pubblico godimento. Esso comprende, nel caso di sdemanializzazioni aventi ad
oggetto beni appartenenti al demanio idrico o al demanio pubblico – ramo bonifica, le fasi di seguito riportate:
a) verifica dell’ammissibilità tecnica e formale della richiesta di sdemanializzazione
pervenuta;
b) effettuazione del sopralluogo tecnico (verifica dello stato dei luoghi e rilevazione di eventuali manufatti);
c) predisposizione della relazione tecnico/descrittiva/ estimativa;
d) acquisizione dei pareri tecnici degli organi territoriali competenti;
e) valutazione dell’opportunità /interesse dell’amministrazione alla sdemanializzazione;
f) elaborazione della proposta di sdemanializzazione ed invio di questa alla Direzione Centrale competente;
g) verifica della proposta di sdemanializzazione ed invio di questa ai ministeri a seconda
della competenza (es. ministero dell’ambiente e della tutela del territorio o delle politiche agricole e forestali se trattasi di demanio idrico e del ramo bonifica che predispongono il decreto interdirettoriale);
h) ricezione e controfirma del decreto interdirettoriale e nuovo invio del documento al o ai ministeri di competenza;
i) comunicazione del rigetto ed eventuale avvio di azioni di tutela;
j) verifica della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale;
k) trascrizione e voltura del bene da demanio a patrimonio;
l) redazione del verbale di presa possesso del bene e assunzione in consistenza;
m) aggiornamento basi dati informatiche;
n) comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• L. n. 37/94
• Codice Civile, art. 822 e segg.
• Codice della navigazione, articoli 35 e ss.
1.10 - Incameramenti
Tale processo ha la finalità di inventariare i beni acquisiti al pubblico demanio marittimo ai
sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione al termine della concessione che ha autorizzato l’edificazione di manufatti non amovibili. Pertanto il rappresentante dell’Agenzia del Demanio è tenuto a provvedere alla sottoscrizione del verbale di incameramento dei manufatti non amovibili
predisposto dall’Amministrazione Marittima.
Normativa di riferimento
• Art. 49 Codice Navigazione
1.11 - Radiazione dal novero delle strade militari
L’attività ha come scopo quello di trasferire, ai sensi del Codice della Strada, ai competenti
Enti locali le strade radiate dal novero delle strade militari.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) sottoscrizione del verbale di ripresa in consegna definitiva delle ex strade militari, radiate con decreto del ministero della difesa;
b) rilascio autorizzazione al trasferimento in proprietà, a favore degli enti locali interessati, delle strade militari radiate;
c) sottoscrizione del verbale di trasferimento agli enti locali.
Normativa di riferimento
• D.Lgs. 30.4.1992, n. 285
• D.P.R.. n. 495/1992
1.12 - Ridefinizione dei confini per il demanio idrico e marittimo
Tale processo è avviato dalle Amministrazioni competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitanerie e Organo Idraulico – Provincia, Regione) ogniqualvolta si presenti la necessità di rideterminare i confini che delimitano i beni demaniali (demanio idrico e marittimo).
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) rilevazione dell’esigenza interna di delimitare i confini o segnalazione da parte di terzi;
b) effettuazione di un sopralluogo preliminare congiunto con l’amministrazione
regionale/provinciale per il demanio idrico e con i rappresentanti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il demanio marittimo per accertare lo stato dei luoghi;
c) redazione e sottoscrizione congiunta di apposito verbale di delimitazione sottoscrizione atti catastali redatti dalle amministrazioni competenti;
d) gestione di eventuali controversie con terzi sulla nuova delimitazione dei confini.
Normativa di riferimento:
• Art. 32 Codice Navigazione
• Art. 58 regolamento Codice Navigazione
1.13 - Identificazione beni strumentali e non del demanio aeroportuale
Tale processo ha la finalità di ridefinire la perimetrazione degli aeroporti, individuando i beni strumentali al servizio di navigazione aerea da assegnare all’ENAC, ed ai beni che, non rivestendo questa caratteristica, restano nella disponibilità dello Stato per essere gestiti dall’Agenzia del Demanio
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) individuazione dei beni strumentali alla navigazione aerea e dei beni a completa disponibilità dello stato;
b) predisposizione e sottoscrizione congiunta di apposito verbale di consegna dei beni
strumentali all’ENAC per il successivo affidamento alla società di gestione aeroportuale;
c) partecipazione ai gruppi di lavoro previsti dal D. Lgs 96/05;
d) eventuale ripresa in consegna di sedimi aeroportuali non più strumentali alla navigazioni aerea.
Normativa di riferimento
• D.Lgs. n. 96/05
1.14 - Progetto Abruzzo
Si tratta di un progetto avviato a partire dal 2010 volto a curare tutte le attività relative alla
ricostruzione della città dell’Aquila e dei numerosi comuni danneggiati dal terremoto del 2009.
Le attività vengono realizzate in accordo ed in collaborazione con i Comuni interessati nonché con la Protezione civile e Provveditorati alle OO.PP. con il coordinamento della locale Prefettura-UTG
dell’Aquila. L’attività riguarda la verifica dello stato manutentivo in cui versano i beni dello Stato a
seguito del sisma, di tutte le attività propedeutiche alla presentazione di progetti di ristrutturazione e di
razionalizzazione, anche nell’ambito di appositi accordi, al fine di assicurare il futuro utilizzo degli stessi.
Normativa di riferimento
• D.L. 39/2009
1.15 - Gestione beni mobili confiscati alienati e abbandonati iscritti nei pubblici registri
Attualmente il processo prevede diverse discipline per la gestione di beni confiscati iscritti nei pubblici registri, che si possono così sinteticamente riassumere:
1.15.a - Procedura transitoria
Le attività svolte sono le seguenti:
a) individuazione, mediante gare ad evidenza pubblica, degli operatori autorizzati alla demolizione dei veicoli e relativo smaltimento, con cui poi sottoscrivere idonei atti di convenzione;
b) elaborazione e stipula dei contratti di convenzione;
c) cessione ai demolitori convenzionati dei veicoli da rottamare;
d) vendita mediante asta pubblica dei veicoli da re-immettere in circolazione;
e) controllo contabile ed analisi sulla congruità degli oneri di custodia richiesti dalle depositerie e conseguente liquidazione;
f) monitoraggio delle fasi di lavorazione e liquidazione mediante apposito applicativo informatico. a seguito di fermo, dissequestro o rimozione.
1.15.b - Procedura veicoli abbandonati ai sensi del D.P.R. 189/01
Si intende abbandonato un veicolo non ritirato a seguito di fermo, dissequestro o
rimozione. dall’avente diritto entro tre mesi dopo apposita intimazione al ritiro emessa e
notificata dall’Organo Accertatore.
Si applica ai veicoli non ritirati a seguito di fermo amministrativo, rimozione e dissequestro. Le attività svolte sono le seguenti:
a) verifica dei documenti trasmessi dall’organo accertatore;
b) avvio della procedura di vendita o rottamazione dei veicoli tramite convenzione (vedi procedura temporanea);
c) monitoraggio delle fasi di lavorazione mediante apposito applicativo informatico;
d) analisi sulla congruità degli oneri di custodia richiesti dalle depositerie e conseguente liquidazione.
La procedura di “Rottamazione Straordinaria” resterà operativa fino ad esaurimento delle
attività. La procedura “Veicoli Abbandonati” prosegue per lo più invariata, in quanto oggetto di
parziale modifica da parte del legislatore (solo per la sanzione di fermo amministrativo è prevista la nuova procedura con il Custode-acquirente), mentre con la progressiva sottoscrizione degli atti di convenzione attraverso le modalità disposte dal D.L. 269/2003, che disciplina recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e
confisca, si andrà a normalizzare la procedura denominata “Procedura Transitoria”, che
identificheremo come “Procedura ordinaria”.
1.15.c - Procedura ordinaria
La normativa prevede l’individuazione della nuova figura del custode - acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica.
Le attività svolte sono le seguenti:
a) stipula dei contratti di affidamento del servizio al custode-acquirente individuato su base provinciale (con gara ad evidenza pubblica);
b) controllo degli atti trasmessi dalle Prefetture ed immissione dei dati nella banca dati informatizzata;
c) stima individuale del veicolo (in modalità automatizzata o diretta);
d) verifica dell’effettivo trasferimento nel possesso del veicolo dal proprietario-custode al custode-
acquirente;
e) verifica di congruità tra le schede descrittive del mezzo compilate rispettivamente
dall’organo accertatore e dal custode-acquirente;
f) emanazione del provvedimento di alienazione;
g) comunicazione al P.R.A. dell’avvenuta cessione in proprietà del mezzo in favore del
custode-acquirente;
h) verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del custode-acquirente, per l’acquisto dei
mezzi conferiti;
i) aggiornamento dei dati di competenza nel sistema informatico di gestione dell’attività;
j) monitoraggio, da parte delle Strutture Centrali competenti, delle attività svolte dalle Strutture Territoriali, con particolare attenzione per i tempi di intervento e trattazione.
Per l’avvio della procedura ordinaria, per ciascun ambito provinciale, si prevede la stipula del contratto- convenzione (effettuata dalla Struttura Territoriale dell’Agenzia e la competente Prefettura-UTG) con il custode-
acquirente aggiudicatario del servizio dopo aver effettuato le propedeutiche attività amministrative con il contributo della Prefettura-UTG competente.
Nelle more resta operativa la “Procedura Transitoria”.
Normativa di riferimento
• L. n. 689/81
• DPR n. 571/82
• D. Lgs. 285/92
• DPR n. 495/92
• DPR n. 189/01
• D. Lgs. 209/2003
• D. L. 269/2003 (art. 38), conv. L.326/03
• D.M. 30 marzo 2004 (Ministero dell’Interno)
• D.L. 262/2006, conv. nella L. 286/2006
• L. n. 296/06, art. 1, c. 218
• Codice di procedura civile (art. 137 segg.)
• L.147/2013 art. 1 cc. 444, 445, 446, 447,448, 449
1.16 - Liquidazione debiti pregressi per oneri di custodia dei veicoli confiscati
L’Agenzia procede alla liquidazione dei debiti pregressi maturati per gli oneri di custodia dei
veicoli confiscati in via amministrativa, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato. La procedura prevede come attori, oltre alle depositerie creditrici, le Strutture Territoriali e le
Strutture centrali dell’Agenzia.
Le fasi e le attività svolte sono le seguenti:
a) ricognizione documentale e stima del debito;
b) verifica della possibilità di procedere al pagamento in base alle risorse finanziarie disponibili e richiesta alle depositerie di emettere apposita/e fattura/e;
c) gestione dell’eventuale contenzioso;
d) verifica di congruità delle fatture trasmesse dalle depositerie e dai patrocinanti legali in caso di contenzioso, e successiva trasmissione alla competente struttura centrale;
e) pagamento a cura della competente struttura centrale con i fondi appositamente accreditati dal Dipartimento delle Finanze.
I criteri e le modalità tecnico-operative necessari per pervenire all’esatta quantificazione del debito (tipologie di veicoli, procedure di confisca relative, periodi di giacenza, documentazione probante, etc), per la corretta fatturazione e pagamento, ivi comprese la gestione di situazioni peculiari (crediti ceduti, pignoramenti, etc.), sono contenuti in specifiche istruzioni predisposte dalla struttura competente.
Normativa di riferimento
• D.Lgs. 285/92
• D. Lgs. 300/99, art. 65
• D. Lgs. n. 173/2003
• D.L. 269/2003, art.38
1.17 - Ulteriori attività di gestione di beni mobili (DPR 189/01)
L’Agenzia del Demanio subentra nei compiti precedentemente esercitati dall’Amministrazione finanziaria per l’alienazione di beni mobili delle Amministrazioni dello Stato, di valore superiore a € 7.746,85, non più utilizzabili o utilmente conservabili dei quali le medesime Amministrazioni non
autorizzino il fuori uso, la cessione alla Croce Rossa Italiana e/o altri organismi di volontariato e
istituzioni scolastiche, nonché per l’alienazione dei veicoli abbandonati e confiscati e di beni mobili di
proprietà di terzi rinvenuti in immobili di proprietà statale.
Il processo di seguito descritto riguarda l’alienazione dei suddetti beni, con esclusione dei veicoli abbandonati e confiscati (DPR 189/01, art. 1, c. 2), per la gestione dei quali si rinvia alla specifica procedura descritta nel presente allegato (“Gestione beni confiscati iscritti nei pubblici registri”).
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione, da parte delle amministrazioni che li hanno in dotazione, della lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili;
b) eventuale rilascio dell’autorizzazione a procedere direttamente alla vendita all’amministrazione consegnataria in caso di valore dei beni inferiore ad € 7.746,85;
c) effettuazione della stima dei beni da alienare al valore di mercato e secondo lo stato
d’uso;
d) richiesta di autorizzazione alla competente Soprintendenza in caso di vendita di beni mobili di valore storico artistico;
e) vendita a trattativa privata per lotti di beni di valore non superiore ad € 77.468,53;
f) predisposizione del bando di gara ed assolvimento degli oneri di pubblicità;
g) svolgimento dei pubblici incanti ed individuazione dell’aggiudicatario/ miglior offerente;
h) sottoscrizione del contratto di vendita ed approvazione del contratto/ verbale di aggiudicazione;
i) comunicazione dell’avvenuta vendita all’Amministrazione consegnataria;
j) in caso di esito infruttuoso della procedura, rilascio dell’autorizzazione all’invio dei beni
alle discariche pubbliche.
Normativa di riferimento
• D.P.R. n. 189/01
2 - Valorizzazione beni immobili dello Stato
2.1 - Valorizzazione
Il processo prevede all’attualità diverse modalità di applicazione in funzione di due fattori
fondamentali: il livello di coinvolgimento di terzi, soprattutto in termini di apporto di capitali, e la necessità di procedere preliminarmente ad una rifunzionalizzazione degli immobili, attraverso opportune modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
Grandi novità sono state, infine, introdotte nella seconda metà del 2011, con riguardo alle
possibili modalità di dimissione dei beni valorizzati attraverso strumenti innovativi di finanza immobiliare promossi dall’Agenzia (fondi immobiliari, veicoli societari o consortili, estensione ai beni immobili dello stato delle procedure previste per i piani di valorizzazione e alienazione degli Enti territoriali), anche con riferimento ad iniziative di sviluppo immobiliare che vedono il coinvolgimento del patrimonio immobiliare di proprietà di altri Enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, Enti previdenziali, ecc.) e di società partecipate da questi ultimi.
Ulteriori forme di valorizzazione con il coinvolgimento dei Comuni sono state introdotte dall’art.
26 del D.L. n. 133/2014 che indica nuovi percorsi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e specialmente di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle Pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini istituzionali. La norma assicura che vengano attivate forme di accelerazione e semplificazione amministrativa per giungere alla valorizzazione urbanistica degli
immobili. All’Agenzia del Demanio è attribuito il compito di valutare e gestire le richieste delle
Amministrazioni comunali; alle Amministrazioni invece è attribuito un ruolo attivo nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la presentazione di proposte progettuali. I Comuni possono così stimolare operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (smart housing, attrezzature pubbliche), sia in termini di individuazione di nuove funzioni.
2.1.a - Valorizzazioni di beni Statali finalizzate a vendite o concessioni/locazioni di “lungo periodo”
Tale categoria si inquadra interamente nell’ambito della L. n. 410/2001e ss. mm. ii. con riferimento, in particolare, alle concessioni/locazioni cosiddette ‘lunghe’ (fino a 50 anni), ai programmi unitari di valorizzazione di immobili pubblici anche a scala territoriale, come previsto dalle più recenti normative.
Tale fattispecie è caratterizzata essenzialmente dalla opportunità di procedere ad un cambio
di destinazione d’uso degli immobili.
Il processo segue un iter, più o meno complesso, articolato in una serie di fasi, non tutte obbligatorie, connesse alla produzione di output identificativi dello stato di avanzamento della valorizzazione in essere. Le principali fasi con i relativi output possono essere così riassunte:
a) Verifica e valutazione strategica preliminare. In tale prima fase si procede ad una serie di attività propedeutiche finalizzate alla individuazione, conoscenza e segmentazione degli immobili suscettibili di valorizzazione, anche filtrando le eventuali
segnalazioni provenienti da soggetti esterni all’Agenzia (enti territoriali, altri soggetti
pubblici o privati interessati o coinvolti nel processo) e attivando una prima istruttoria tecnica e primi sondaggi sul territorio.
b) Concertazione con i soggetti interessati. Una volta individuato l’immobile si dà avvio
alle attività (studi di pre-fattibilità tecnica ed economica, tavoli di confronto e concertazione, etc.) utili per delineare le strategie di sviluppo e per addivenire alla stipula di un Protocollo di Intesa che definisca gli impegni di tutti i soggetti interessati
all’attivazione del processo di valorizzazione.
c) Analisi di fattibilità. Questa fase prevede la redazione di uno Studio di Fattibilità che
approfondisca tutti gli elementi che possono influenzare il progetto di valorizzazione: le caratteristiche tecniche dell’immobile ed i vincoli ai quali è sottoposto, le potenzialità di
trasformazione in funzione della pianificazione strategica locale e del mercato immobiliare di riferimento, gli aspetti connessi all’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, gli strumenti giuridico-amministrativi e procedurali più idonei ai fini dell’attuazione del progetto, etc. Ad esito dello Studio di Fattibilità si individua lo scenario ottimale di valorizzazione procedendo alla elaborazione
delle linee guida per la valorizzazione.
d) Perfezionamento degli impegni assunti. Questa è la fase nella quale gli impegni assunti in sede di Protocollo di intesa, sulla base degli esiti dello Studio di fattibilità e del Progetto tecnico gestionale aggiudicatario ad esito della gara, trovano attuazione attraverso la gestione di Conferenze di servizi e di programma, la sottoscrizione
dell’Accordo di programma, l’adozione/approvazione delle varianti urbanistiche, dei piani
attuativi e di ogni altro atto formale richiesto per la conclusione del procedimento amministrativo, anche ricorrendo alle procedure di semplificazione amministrativa già
previste per gli immobili di proprietà locale dall’art. 58 del D.L. n. 112/2008 conv. dalla L.
n. 133/2008 ed estese, con il D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011 agli immobili di proprietà statale.
e) Immissione sul mercato dei beni valorizzati (tramite vendita o concessione).
L’immissione sul mercato dei beni valorizzati può avvenire o in maniera più tradizionale, attraverso l’espletamento di procedure di evidenza pubblica (bandi di gara, aste pubbliche, inviti a offrire, etc.) finalizzate alla vendita e/o concessione di singoli beni di minor consistenza e valore, oppure, con riferimento a portafogli immobiliari vasti, con
consistenze e valori significativi, può essere inquadrata nei nuovi strumenti di finanza immobiliare introdotti dal Legislatore a fine 2011, con particolare riferimento ai seguenti:
✓ fondi comuni di investimento immobiliari ex artt. 33 e 33-bis del D.L. n. 98/2011 conv. dalla L. n. 111/2011 e 6 della L. n. 183/2011, tutti modificati/integrati dal D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012;
✓ veicoli societari o consortili ex artt. 33-bis del D.L. n. 98/2011 conv. dalla L. n. 111/2011 e 6 della L. n. 183/2011, entrambi modificati/integrati dal D.L. n. 95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012.
In tali casi, non è prevista una immissione diretta sul mercato degli immobili ma un
trasferimento/conferimento/apporto della proprietà o del diritto d’uso degli stessi a veicoli
finanziari specializzati, promossi e partecipati dallo Stato, che consentano di realizzare in maniera
più efficiente il processo di dismissione dei cespiti valorizzati, anche attraverso l’attuazione di
opportune azioni di marketing e animazione del mercato.
f) Perfezionamento dell’atto di trasferimento del bene. In questa fase si procede alla stipula dell’atto di vendita ovvero al perfezionamento dell’atto di concessione in favore del soggetto attuatore individuato attraverso procedura di evidenza pubblica, che
realizzerà le opere di trasformazione e gestirà le attività economiche, in qualità di nuovo proprietario o di concessionario.
Con riferimento al trasferimento del bene, alla luce delle novità introdotte dal Legislatore nel corso del 2011, è possibile individuare diversi percorsi procedurali entro i quali incanalare il processo di valorizzazione:
a) il percorso di cui all’art. 3, comma 15, del D.L. n. 351/2001 convertito dalla L. n. 410/2001
e s.m.i., che prevede valorizzazioni con cambio di destinazione d’uso, finalizzate alla vendita dei beni con procedure di evidenza pubblica (con riconoscimento al Comune, da parte dello Stato, di un contributo compreso tra il 5% e il 15% del ricavato dalla vendita);
b) il percorso di cui all’art. 3-bis del medesimo D.L. n. 351/2001, che prevede valorizzazioni
anche con cambio di destinazione d’uso, finalizzate alla attrazione di investimenti da parte di terzi privati mediante concessioni/locazioni con durata fino a 50 anni, in
funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’operazione (con
riconoscimento al Comune, da parte del concessionario/locatario, di un contributo compreso tra il 50% e il 100% del contributo di costruzione e del 10% del canone, per tutta la durata della concessione, come disposto dal D.L. n. 95/2012);
c) una variante significativa al percorso precedente, che non prevede il cambio di
destinazione d’uso (in quanto le destinazioni d’uso attuali risultano già coerenti con gli scenari di valorizzazione), e, dunque, non prevede il riconoscimento al Comune di alcun contributo, ma è incentrata sull’attrazione di significativi investimenti da parte di terzi
privati che giustificano l’affidamento di una concessione/locazione con durata compresa tra 19 e 50 anni, in funzione del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione;
d) vi sono poi i Programmi Unitari di Valorizzazione di cui al comma 15-bis dell’art. 3 del D.L. n. 351/2001, e i Programmi Unitari di Valorizzazione territoriali di cui all’art. 3-ter del medesimo
D.L. n. 351/2001, introdotto dall’art. 27 del D.L. n. 201/2011, all’interno dei quali possono
confluire, di volta in volta, i diversi percorsi di valorizzazione come sopra declinati. In
particolare, attraverso l’attivazione dei suddetti Programmi, l’Agenzia può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici (statali e locali) rispetto ai quali attivare e condurre un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, in ragione della maggiore ampiezza e varietà del portafoglio a disposizione, un più efficace volano per la riqualificazione e lo sviluppo dei
sistemi locali, attraverso l’attrazione di investimenti di terzi. Le recenti modifiche normative
sono, peraltro, intervenute al fine di garantire semplificazione amministrativa e certezza nei tempi di attuazione e conclusione dei procedimenti di valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici;
e) il trasferimento/conferimento/apporto della proprietà o del diritto d’uso dei beni ai
veicoli finanziari (fondi immobiliari, società, consorzi) promossi, costituiti o partecipati
dallo Stato ai sensi degli art. 33 e 33-bis del D.L. n. 98/2011 e dell’art. 6 della L. n. 183/2011, che si faranno carico di attivare e completare i necessari processi di valorizzazione, trasformazione, gestione e immissione sul mercato.
2.1.b - Altre valorizzazioni
Il processo ha l’obiettivo di rendere evidente l’aumento del valore degli immobili ottenuto attraverso interventi edilizi interamente a carico di investitori, diversi dallo Stato, nell’ambito dei procedimenti di cui al DPR n. 296/2005, come modificato dalla Finanziaria 2007.
Per poter rendere economicamente sostenibile l’iniziativa, il valore degli investimenti eseguiti
dai terzi (pubblici e privati) sui beni è progressivamente scontato dai canoni di concessione/locazione, in ragione della durata della concessione/locazione che, per i beneficiari a canone di mercato (da individuarsi con gara di evidenza pubblica) rimane entro il limite massimo di 19 anni, mentre per i beneficiari a canone agevolato (Regioni ed Enti Locali) può spingersi fino a 50 anni.
Operativamente, il processo è articolato sulla base delle seguenti fasi:
a) identificazione di immobili che, per caratteristiche intrinseche e/o localizzazione, siano caratterizzati dalla capacità di attrarre potenzialmente fondi di terzi;
b) ricerca su base territoriale dei soggetti pubblici e privati interessati all’immobile ed in grado di sostenere l’investimento correlato (mediante evidenza pubblica in caso di soggetti privati);
c) analisi del progetto di intervento sull’immobile proposto dai soggetti interessati;
d) acquisizione presso gli Enti competenti (esempio: Ministero per i Beni e le Attività Culturali) dei necessari pareri e nulla osta in merito alle modalità di intervento e/o
condizioni di utilizzo dell’immobile;
e) quantificazione, sulla base del piano di investimento indicato nel progetto e delle norme
vigenti, dell’importo del canone di locazione (o concessione) e della durata di utilizzo del
bene;
f) sottoscrizione del contratto di locazione, o dell’atto di concessione, del quale sono parte integrante gli impegni economici da parte dell’utilizzatore in termini di investimenti edilizi obbligatori;
g) vigilanza, da parte delle Strutture Territoriali, sul rispetto da parte dell’utilizzatore degli
impegni concordati.
2.1.c - Valorizzazioni e federalismo demaniale
L’attuazione dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010, riguardante il trasferimento gratuito
agli Enti territoriali di immobili statali appartenenti al patrimonio culturale, può per molti versi essere equiparato ai processi di valorizzazione immobiliare sopra descritti e, in virtù delle più recenti modifiche normative, può ad essi ricongiungersi, attraverso i nuovi strumenti di partenariato e concertazione Stato-Enti territoriali e di finanza immobiliare.
In particolare, il processo ex art. 5, comma 5, può essere articolato nelle seguenti fasi, come meglio specificate nella Circolare n. 18/2011 emanata dal Segretariato generale del Ministero per
i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con l’Agenzia del Demanio:
a) presentazione di apposita istanza da parte degli Enti territoriali interessati;
b) istituzione presso le Direzioni regionali MIBACT dei Tavoli Tecnici Operativi (TTO), con la
partecipazione dell’Agenzia del Demanio;
c) predisposizione e presentazione da parte degli Enti territoriali di specifici Programmi di valorizzazione e sviluppo culturale relativi a ciascuno dei beni di cui è richiesto il trasferimento;
d) condivisione presso il TTO dei Programmi di valorizzazione e stipula degli Accordi di valorizzazione ex art. 112 D. Lgs. n. 42/2004;
e) stipula atti di trasferimento gratuito;
f) registrazione e trascrizione degli atti di trasferimento;
g) aggiornamento banche dati e annotazioni nei registri immobiliari;
h) comunicazioni ai fini IMU e contributi consortili.
Normativa di riferimento
• D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001
• L. n. 326/2003
• L. n. 311/2004
• D. Lgs. n. 42/2004
• DPR n. 296/2005
• L. n. 296/2006, art.1, cc.259, 261 – 263
• D.L. n. 98/2011, artt. 33-33bis, convertito dalla L. n. 111/2011
• L. n. 183/2011, art. 6
• D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011
• L. n. 228/2012
• L.147/2013 art. 1 c.747
• D.L. n. 133/2014, art. 26
3 - Trasferimento beni immobili ex lege
Il processo riguarda tutti i trasferimenti in proprietà previsti da leggi speciali: fra questi per esempio il trasferimento, prevalentemente a Enti Pubblici territoriali, di immobili di edilizia residenziale pubblica, costruiti in base a leggi speciali oppure di beni del demanio stradale, ferroviario etc. ovvero i trasferimenti previsti in materia di Federalismo demaniale.
3.1 - Trasferimento di beni immobili di edilizia residenziale pubblica
Il trasferimento di beni immobili di edilizia residenziale pubblica (patrimonio indisponibile), realizzati in base a leggi speciali, comprende le fasi di seguito riportate:
a) censimento ed identificazione dei beni immobili appartenenti a tale categoria;
b) verifica della sussistenza delle condizioni per il trasferimento;
c) stipula ed approvazione del verbale o del contratto di trasferimento in proprietà in forma pubblica amministrativa;
d) registrazione e trascrizione dell’atto/verbale;
e) annullamento scheda e aggiornamento delle basi dati informatiche;
f) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
g) comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai Comuni a fini fiscali.
3.2 - Trasferimento di beni appartenenti al patrimonio e demanio pubblico
Il processo relativo al trasferimento dei beni di demanio pubblico ai Consorzi di bonifica (L.
136/01), comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione delle richieste di trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato presentate da Consorzi di bonifica;
b) verifica sussistenza dei requisiti di legge per il trasferimento;
c) eventuale notifica al soggetto interessato dell’atto di rigetto della domanda in caso di
assenza dei requisiti richiesti;
d) predisposizione della lista definitiva dei beni da trasferire;
e) emissione del Decreto o altro provvedimento di trasferimento previsto dalla normativa;
f) redazione e sottoscrizione del verbale di consegna;
g) registrazione e trascrizione del provvedimento di trasferimento;
h) aggiornamento schede e basi dati informatiche;
i) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
3.3 - Trasferimento dei beni in uso alle Università statali
Il trasferimento dei beni (patrimonio indisponibile) in uso alle Università statali si attua con le modalità ed i tempi che verranno individuati da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Università e della
Ricerca.
Le attività standard a completamento del processo sono:
a) identificazione preliminare dei beni da trasferire;
b) verifica dell’utilizzo attuale dei beni per fini istituzionali;
c) stipula ed approvazione del contratto di trasferimento in proprietà in forma pubblica amministrativa;
d) registrazione e trascrizione dell’atto;
e) annullamento scheda e aggiornamento basi dati informatiche;
f) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
3.4 - Trasferimento dei beni di demanio pubblico ai Consorzi di bonifica
Il processo relativo al trasferimento dei beni di demanio pubblico ai Consorzi di bonifica (L.
n. 136/01) comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione delle richieste di trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato presentate da Consorzi di bonifica;
b) verifica sussistenza dei requisiti di legge per il trasferimento;
c) eventuale notifica al soggetto interessato dell’atto di rigetto della domanda in caso di
assenza dei requisiti richiesti;
d) predisposizione della lista definitiva dei beni da trasferire;
e) emissione del Decreto o altro provvedimento di trasferimento previsto dalla normativa;
f) redazione e sottoscrizione del verbale di consegna;
g) registrazione e trascrizione del provvedimento di trasferimento;
h) aggiornamento schede e basi dati informatiche;
i) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
3.5 - Trasferimenti dei beni immobili connessi all’attuazione del Federalismo demaniale
Il processo relativo al federalismo demaniale ha come scopo il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, di beni appartenenti al patrimonio dello Stato in favore degli Enti territoriali che ne facciano richiesta nei termini di legge.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) verifica da parte della DR territorialmente competente della sussistenza dei presupposti
per l'accoglimento della domanda presentata dall’Ente territoriale;
b) istruttoria della DR finalizzata al rilascio del parere positivo/negativo al trasferimento ad eccezione di istanze di trasferimento di beni di valore superiore ai 2,5 mln di Euro che saranno emessi dalla DG;
c) richiesta da parte della DR di un supporto alla DG nella fase istruttoria di istanze complesse;
d) laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle Amministrazioni dello
Stato, avvio della verifica circa la effettiva sussistenza delle esigenze istituzionali all'utilizzo dell'immobile;
e) inoltro del parere positivo / negativo all’ente locale interessato entro 60 giorni dalla
ricezione della richiesta;
f) in caso di parere negativo, ricezione dell’eventuale istanza di riesame del provvedimento;
g) istruttoria della domanda di riesame ed emissione parere;
h) interlocuzioni tra EETT e DDRR per avvio del procedimento di trasferimento (disamina della documentazione agli atti, effettuazione di sopralluoghi sul bene, conferma da parte dell’ente – con apposita delibera consiliare - della richiesta di attribuzione a titolo non
oneroso dell’immobile);
i) formalizzazione del trasferimento in proprietà dell’immobile richiesto con apposito
provvedimento del Direttore Regionale;
j) esecuzione formalità conseguenti al trasferimento (registrazione, trascrizione e voltura del provvedimento);
k) predisposizione e sottoscrizione del verbale di consegna;
l) annullamento o aggiornamento scheda e aggiornamento del sistema Address;
m) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
n) monitoraggio sull’utilizzo dei beni immobili trasferiti decorsi tre anni dal trasferimento
degli stessi.
La domanda finalizzata all’acquisizione dei beni da parte degli Enti territoriali, può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi d’investimento immobiliari chiusi promossi dagli Enti territoriali ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, per la valorizzazione o dismissione del proprio patrimonio immobiliare. Tali fondi
immobiliari potranno essere partecipati dal cosiddetto “Fondo di fondi” istituito dalla società di
gestione del risparmio statale prevista dall’Art. 33 del medesimo D.L. n. 98/2011.
Con riguardo agli immobili appartenenti al patrimonio culturale, essi risultano in via generale esclusi dal trasferimento a titolo gratuito, fatta salva l’eccezione rappresentata dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 85/2010 che prevede la possibilità di procedere al trasferimento sulla base della presentazione di apposito programma di valorizzazione da parte dell’Ente territoriale
richiedente e della conseguente stipula di un accordo di valorizzazione con lo Stato ai sensi
dell’art. 112 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).
Stante la stretta correlazione con il processo di valorizzazione immobiliare, per ulteriori
dettagli si rinvia alla sezione ‘valorizzazioni’.
Normativa di riferimento
• Artt. 117 e 119 Costituzione
• L. n. 23/96
• L. n. 449/97 art. 2
• D.Lgs. n. 112/98
• L. n. 388/00 art. 46
• L. n. 136/01
• L. n. 289/02
• L. n. 311/04
• L. n. 296/06, art.1, c. 203
• L. 42/2009
• D.lgs 85/2010 art. 5 c.5 modificato dall’art. 27 c.8 D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011
• D.lgs 42/2004
• D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011
• D.L. 16/2012 art 4, c. 12-quarter, convertito con modificazioni nella L. 44/2012
• D.L: 95/2012
• D.L. 69/2013
• D.L. n.210/2015 art. 10 c. 6bis convertito con modificazioni nella L. 21/2016
4 - Gestione dei fabbisogni allocativi PAC relativamente agli immobili in uso
4.1 Interventi edilizi
4.1.a - Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione
La manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione hanno per oggetto opere ed interventi su immobili dello Stato prevalentemente destinati a uffici governativi con fondi messi a disposizione dal Bilancio dello Stato e identificati nel Piano degli Investimenti dell’Agenzia.
La manutenzione straordinaria, il restauro, e la ristrutturazione hanno per oggetto la progettazione e la realizzazione di opere funzionali al riutilizzo, la razionalizzazione e alla conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato e al suo utilizzo.
Il processo comprende :
a) l’elaborazione preliminare della documentazione necessaria all’inserimento nel piano degli investimenti dell’Agenzia progetto di fattibilità tecnico economica;
b) la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e le connesse all’attività quali il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevalentemente in affidamento esterno con conseguente gestione della procedura di affidamento;
c) eventuale affidamento esterno delle attività di collaudo;
d) attività relative alla gestione della gara lavori, predisposizione bando, pubblicazione, gara, attività connesse alla trasparenza e anticorruzione con conseguenti comunicazioni all’ ANAC;
e) gestione delle attività di controllo e vigilanza nelle fase di esecuzione dei lavori, RUP, autorizzazione fatturazione, procedure amministrative di pagamento, comunicazioni ANAC;
f) gestione attività di collaudo fini alla chiusura dell’intervento.
È prevista, inoltre, la possibilità che, nell’ambito di processi di valorizzazione prevalentemente economica, l’esecuzione dell’intervento sia affidata a terzi che utilizzano fondi messi a disposizione dall’Agenzia. Quest’ultima, quindi, interviene principalmente con un investimento economico destinato all’esecuzione totale o parziale di opere di manutenzione / ristrutturazione / recupero dell’immobile, anche al fine di favorire l’appetibilità sul mercato del bene stesso.
Tale investimento, effettuato sulla base della normativa vigente, viene supportato da una precedente fase di concertazione con gli altri soggetti coinvolti rispetto al tipo di intervento da
eseguire, alle modalità di conduzione dell’intervento e di coordinamento delle specifiche
competenze e responsabilità di ciascun soggetto (progettazione dell’intervento, appalto delle opere, verifiche sull’esecuzione delle opere, etc.).
L’Agenzia conserva in tutti i casi una funzione di supervisione delle azioni poste in essere da
parte degli altri soggetti coinvolti, eventualmente attuata attraverso la costituzione di tavoli tecnici o comitati scientifici appositamente creati.
Rimane prerogativa dell’Agenzia sospendere il finanziamento o reindirizzare gli interventi in
caso di allontanamento dagli obiettivi preventivamente concordati.
In alcuni casi, l’Agenzia stipula ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 specifiche Convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di far eseguire ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche tutte o solo in parte delle attività connesse alla
realizzazione di talune iniziative pianificate.
A carico dell’Agenzia restano tutte le attività propedeutiche alla creazione delle condizioni per l’attuazione dell’intervento che, soprattutto nel caso di interventi strumentali alla razionalizzazione degli utilizzi e degli spazi, si sostanziano nel coordinamento dell’azione delle Amministrazioni e dei Provveditorati coinvolti nel progetto di razionalizzazione; l’Agenzia inoltre, nell’ambito delle Convenzioni stipulate, compie azioni di vigilanza nei confronti dei Provveditorati incaricati dell’attuazione dell’intervento curando in particolare:
a) approvazione dei progetti con riferimento alla corrispondenza dei quadri esigenziali delle amministrazioni e il rispetto della TOC;
b) monitoraggio degli Stati di Avanzamento Lavori;
c) autorizzazione al pagamento delle fatture emesse a seguito di incarichi professionali o a favore delle imprese appaltatrici;
d) approvazione degli atti di collaudo e degli eventuali accordi bonari;
e) consenso preventivo alla nomina di professionisti esterni alla Stazione Appaltante;
f) elaborazione delle previsioni finanziarie sul singolo intervento con l’obiettivo di prevedere i fabbisogni di cassa scaturenti dall’espletamento delle operazioni connesse allo stesso.
Normativa di riferimento
• D.P.R.380/2001
• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.1.b - Somma urgenza
Il processo di somma urgenza ha la finalità di rimuovere condizioni che pregiudicano l’incolumità pubblica. Rispetto a tale fattispecie l’Agenzia interviene esclusivamente nei casi in cui ha la diretta responsabilità ad eseguire l’intervento. Per ciò che concerne gli immobili utilizzati
dalle Amministrazioni dello Stato invece tale responsabilità ricade, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 273, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone di appositi fondi iscritti nel Bilancio dello Stato.
Il processo, in base al soggetto cui compete l’onere dell’intervento, prevede fasi comuni e
fasi specifiche differenziate. Le fasi comuni per l’avvio del processo sono:
a) segnalazione esigenza intervento ed eventuale diffida dell’organismo di Vigilanza;
b) valutazione della segnalazione al fine di verificare la sussistenza per operare in somma urgenza e la competenza dell’Agenzia.
Fasi specifiche per Somma urgenza:
a) scelta dell’impresa che eseguirà l’intervento;
b) redazione, a cura della Struttura Territoriale, del verbale di somma urgenza, della perizia giustificativa e del computo metrico;
c) esecuzione dei lavori.
Normativa di riferimento.
• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• L. 190/2014 art. 1, comma 273
4.2 - Manutenzione ordinaria - Nulla osta alla manutenzione ordinaria
II processo è relativo alla manutenzione ordinaria su immobili del demanio o del patrimonio
dello Stato gestita direttamente dall’Agenzia o all’autorizzazione degli interventi di manutenzione
ordinaria a carico del locatario/concessionario. Lo scopo del processo è quello di provvedere alle valutazioni tecniche preliminari, alla predisposizione dei documenti tecnici necessari per
l’affidamento, alla direzione dei lavori e al collaudo degli stessi o di sorvegliare la perfetta
esecuzione delle opere da parte del locatario/concessionario.
Sono definiti interventi di manutenzione ordinaria quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
La manutenzione ordinaria è eseguibile secondo tre procedure, di cui le prime due applicabili nei
casi in cui le attività tecniche vengano svolte dalla Struttura Territoriale, l’ultima di autorizzazione all’usuario:
a) lavori in economia;
b) lavori in appalto;
c) nulla osta all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 0000/00
• X.X. x. 000/00
• L. n. 457/78 art. 31
• D. lgs. n. 494/96
• D.lgs n. 50/2016
• Codice Civile artt. 1576, 1609
4.3 - Razionalizzazioni
L’attività intende promuovere iniziative di razionalizzazione degli spazi e degli utilizzi da parte delle Pubbliche Amministrazioni da formalizzare nell’ambito di un Piano di Razionalizzazione a livello nazionale al fine del contenimento della spesa pubblica.
Nel dettaglio l’attività prevede di:
a) individuare, su espressa indicazione delle P.A., i fabbisogni allocativi sul territorio nazionale, per promuovere successivamente intese finalizzate alla predisposizione dei Piani di Razionalizzazione;
b) elaborare Piani di razionalizzazione territoriali nel rispetto dei parametri di cui all’art.3
comma 9 del D.L. 95/2012;
c) consolidare centralmente i PdR territoriali con la finalità di elaborare un PdR per ciascuna PA centrale a livello nazionale;
d) promuovere incontri con le P.A. centrali per approfondimenti, verifiche e condivisioni al fine di produrre i PdR per singola PA condivisi e formalizzati;
e) promuovere la conoscenza degli applicativi informatici (Portale PA , Xxxxxx) elaborati da questa Agenzia e messi a disposizione delle PA per le attività razionalizzazione;
f) implementare e aggiornare le diverse funzionalità degli applicativi informatici a seguito delle trasformazioni organizzative delle PA e delle indicazioni normative del Legislatore in materia di razionalizzazione;
g) elaborare Piani nazionali di razionalizzazione attuativi per singola P.A. declinando le iniziative previste (consegne e dismissioni, permute, interventi edilizi ed acquisti);
h) monitorare e privilegiare, nell’elaborazione di nuove operazioni di razionalizzazione, le
iniziative rivolte alla ottimizzazione della ubicazione degli uffici pubblici sul modello del FEDERAL BUILDING, concentrando in uno o più immobili di proprietà pubblica sedi di diverse Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici ai fini del risparmio di spesa per locazione passiva e del contenimento dei costi gestionali ed energetici, assicurando, altresì, un servizio più efficiente derivante dalla presenza di più Amministrazioni in un’unica sede.
Normativa di riferimento
• Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1 comma 204 - razionalizzazione degli spazi)
• L. n. 191/2009 art. 2 c. 222, 222-bis, 222-ter, 222 quarter
• D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012
• L.147/2013 art. 1 c. 387
• D.L. n. 66/2014
4.4 - Consegna e dismissione
Il processo di consegna ha come fine quello di assegnare beni del demanio pubblico o del patrimonio alle amministrazioni statali per lo svolgimento di attività istituzionali (uso governativo), mentre il processo di dismissione ha come fine quello di riprendere in consegna da amministrazioni statali, in tutto o in parte, beni immobili patrimoniali e demaniali non più ritenuti necessari per lo svolgimento delle suddette attività istituzionali.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate, distinte per i due momenti:
4.4.a - Consegna
a) controllo formale della richiesta e verifica del piano dei fabbisogni e dei piani di
razionalizzazione dell’amministrazione richiedente;
b) sopralluogo ai fini della verifica di compatibilità del bene in rapporto alle esigenze
dell’amministrazione richiedente e dello stato manutentivo dell’immobile;
c) predisposizione relazione tecnica, con relativa valutazione di merito, e determinazione
del “costo d’uso” commisurato ai valori di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare;
d) predisposizione e sottoscrizione congiunta del verbale di consegna;
e) invio verbale all’amministrazione e alla competente Direzione Centrale;
f) aggiornamento schede e basi dati informatiche;
g) invio flusso informatico alla ragioneria territoriale dello stato.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 0000/00
• X.X. x. 000/00
• D.P.R. n. 367/98
• L. n. 296/06, art. 1, cc. 214 e 215
• L. n. 296/06, art. 1 cc. 204-209, come modificato dalla L. 244/07, art. 3, cc. 1 e 2
• L. n. 244/07, art. 2, cc 618-623
• D.L. n. 112/08, art. 74
• L. 191/2009 art. 2 c. 222
• D.L.95/2012 convertito in L.135/2012
4.4.b - Dismissione
a) ricevimento della dichiarazione di dismissione da parte dell’amministrazione usuaria
oppure del verbale a seguito di una verifica ispettiva, dal quale emerge una
sottoutilizzazione od un uso improprio dell’immobile da parte dell’amministrazione
stessa;
b) sopralluogo congiunto di verifica delle condizioni in cui si trova il bene ed eventuali utilizzazioni in atto;
c) predisposizione verbale di sopralluogo e sottoscrizione congiunta;
d) eventuale richiesta di ripristino o messa in sicurezza dell’immobile a favore della stessa
amministrazione;
e) convocazione dell’amministrazione interessata, predisposizione e sottoscrizione del
verbale di dismissione;
f) invio verbale all’amministrazione usuaria e alla competente Direzione Centrale;
g) aggiornamento schede e basi dati informatiche;
h) invio informatizzato alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Non è consentita (L. n. 296/06) la dismissione temporanea di beni immobili dello Stato assegnati in uso gratuito alle Amministrazioni pubbliche ad eccezione dei beni immobili in uso all’Amministrazione della Difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell’Amministrazione stessa.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 0000/00
• X.X. x. 000/00
• D.L. n. 296/2003, art. 27 e succ. mod. e int.
• D.P.R. n. 367/98
• L. n. 296/06, art. 1 cc. 214 – 216
• L. n. 296/06, art. 1 cc. da 204 a 209, come modificato dalla L. n. 244/07, art. 3, cc. 1 e 2
• D.L. n. 112/08, art. 74
• D.Lgs. 66/2010 art. 307
4.5 - Gestione delle locazioni passive e congruità canoni
Con l’introduzione del D.L. 201/2011, che ha modificato quanto previsto dall’art. 2 comma
222 della Legge n.191/2009 e da ultimo, integrato e modificato dal D.L.95/2012, il ruolo
dell’Agenzia si focalizza, in tale ambito, sul rilascio del nulla-osta alla stipula e al rinnovo dei contratti di locazione passiva delle Pubbliche Amministrazioni.
Il processo, anche allo scopo di favorire una gestione unitaria ed efficiente degli immobili, è finalizzato a garantire procedure quanto più trasparenti possibili nei casi in cui le Amministrazioni dello Stato si trovino nelle condizioni di prendere in locazione edifici di proprietà privata da adibire ad Uso Governativo.
Il ricorso al mercato privato avviene solo nei casi di impossibilità di disporre di immobili liberi o liberabili dello Stato, FIP e Patrimonio Uno, ovvero confiscati alla criminalità organizzata per gli scopi suddetti (“indisponibilità di immobili demaniali”).
L’intero processo consta di una fase, squisitamente tecnica, che stabilisce la congruità del canone richiesto dalla proprietà e la convenienza economica all’operazione, e di un’altra, amministrativa-contabile, relativa all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla stipula (nulla osta alla stipula).
Le attività da porre in essere riguardano:
a) ricezione della comunicazione del fabbisogno da parte della P.A. con verifica della conformità alle previsioni triennali dei fabbisogni allocativi come inseriti nel sistema dati (RATIO);
b) verifica indisponibilità di immobile demaniale, FIP o Patrimonio Uno, confiscato alla criminalità organizzata;
c) ricezione della richiesta di canone per l’immobile di proprietà di terzi come individuato
dall’Amministrazione;
d) esame della documentazione tecnica relativa all’immobile individuato trasmessa
dall'Amministrazione;
e) rilascio del parere sulla congruità del canone a seguito di attività estimale e rilascio contemporaneo dell’autorizzazione alla stipula libera o condizionata al verificarsi di condizioni ritenute imprescindibili;
f) ricezione del contratto di locazione stipulato e registrato;
g) continuo aggiornamento del Database locazioni passive.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 0000/00
• X.X. x. 000/00
• X.X. 0000/00, art. 34
• D.M. 2984/40, artt. 638 -639
• L. n. 392/78
• L. n. 396/90
• L. n. 662/96, art. 2, c. 95
• L. n. 311/04, art. 1 c. 439
• L. n.266/05, art. 1, cc., 478 e 479
• L. n. 296/06, art. 1, c. 204 – 209, come modificato dalla L. 244/07, art. 3, cc. 1 e 2
• L. n. 244/07, art. 2, cc 618-623
• D.L. n. 112/08, art. 74
• L. n. 191/2009 art.2 c. 222
• Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio come comunicato sulla G.U. n. 51 del 02/03/2017
• D.L. 201/2011 art. 27 c. 4 convertito nella L. 214/2011
• L. n. 228/2012
• D.L. 120/2013 art. 2-bis
• L.147/2013 art. 1 c.388 e 389
• D.L. 151/2013 art.2 commi 1 e 2
• D.L. 66/2014
4.6 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato
Il processo ha l’obiettivo di assicurare la gestione accentrata degli interventi manutentivi
sugli immobili di proprietà dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato a qualsiasi titolo volto al contenimento della spesa pubblica e ove possibile alla razionalizzazione degli spazi.
Per la realizzazione di tali interventi sono istituiti a partire dal 2013 due fondi, rispettivamente per le manutenzioni ordinarie (cap. 3905) e per quelle straordinarie (cap. 7753), iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, su cui l’Agenzia assume le relative
decisioni di spesa sulla base di un piano generale degli interventi triennale.
Gli interventi sono effettuati mediante i Provveditorati alle Opere pubbliche sulla base di
convenzioni quadro sottoscritte con l’Agenzia. Per l’esecuzione si ricorre agli operatori privati con i quali l’Agenzia ha concluso accordi quadro a seguito di procedure ad evidenza pubblica in qualità di centrale di committenza.
Se non risulterà possibile individuare un operatore idoneo a causa della peculiarità
dell’intervento da eseguire, la selezione dell’impresa esecutrice potrà essere espletata tramite apposita procedura ad evidenza pubblica a cura dei Provveditorati ovvero dell’Agenzia del demanio, per gli interventi seguiti direttamente.
In particolare il processo prevede le fasi di seguito riportate:
a) Comunicazione interventi: tale fase è finalizzata ad acquisire dalle PA, nel rispetto delle previsioni di Legge e sulla base di apposite Linee guida redatte dall’Agenzia, la
comunicazione per ogni singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza, della previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sugli immobili in uso alle stesse per finalità istituzionali e sugli immobili
condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. L’Agenzia fornisce la
necessaria preliminare assistenza alle Amministrazioni stesse in ordine ai possibili quesiti eventualmente posti in merito alle modalità di comunicazione e caricamento degli
interventi sull’apposito sistema informatico e verifica la corretta imputazione rispetto alle
Linee guida, in termini di coerenza e congruenza, delle richieste manutentive acquisite, proponendo eventuali azioni correttive;
b) Programmazione: tale fase ha la finalità di consentire all’Agenzia di assumere le
decisioni di spesa definendo il Piano generale triennale degli interventi e di trasmettere
ai PPOOPP l’elenco annuale degli interventi inseriti nel Piano. In particolare, l’Agenzia supporta i PPOOPP nelle loro attività di validazione e assegnazione delle priorità e acquisisce dal MIT-DIGES - coordinato con i PPOOPP:
✓ le priorità tecniche riferite ad ogni intervento
✓ la validazione dei costi stimati dalle PA
Successivamente l’Agenzia procede, previa verifica che gli interventi comunicati siano inseriti in un piano di razionalizzazione approvato dall’Agenzia e nei piani di investimento immobiliare (cap.7754), a redigere il Piano Generale ai fini dell’assunzione delle decisioni di spesa tenendo conto delle risorse stanziate sui capitoli di spesa 3905 (manutenzione ordinaria) e 7753 (manutenzione straordinaria).
Tale fase si conclude con la Pubblicazione del Piano Generale sul sito internet dell’Agenzia del Demanio;
c) Stipula accordi quadro: tale fase ha l’obiettivo di stipulare gli accordi quadro riferiti ad
ambiti territoriali predefiniti, con gli operatori economici individuati tramite procedura ad
evidenza pubblica,, ai quali verrà affidata l’esecuzione degli interventi secondo il criterio della rotazione. Nel dettaglio, l’Agenzia provvede a svolgere le seguenti attività:
1. Predisposizione della documentazione di gara
2. Nomina del RUP
3. Pubblicazione dei bandi di gara
4. Svolgimento della procedura di gara
5. Stipula degli accordi quadro con gli operatori individuati
6. Pubblicità della stipula sul sito internet dell’Agenzia
7. Creazione dell’anagrafica degli accordi quadro e degli operatori aggiudicatari
d) Realizzazione degli interventi: i PPOOPP provvedono alla realizzazione degli specifici
interventi manutentivi previa sottoscrizione di convenzioni quadro e l’affidamento dei lavori alle imprese incluse negli accordi quadro ovvero mediante apposita procedura di gara;
e) Monitoraggio: tale fase ha per oggetto la verifica della corretta esecuzione degli interventi, con particolare riferimento al rispetto dei tempi, costi e modalità di esecuzione
previsti dal Protocollo d’Intesa e dalle Convenzioni Quadro sottoscritte con i competenti
PPOOPP con elaborazione di apposita reportistica;
f) Gestione finanziaria: la fase definisce le modalità di gestione finanziaria degli interventi gestiti e curati dai PPOOPP, ovvero in via residuale dall’Agenzia, rientranti nel sistema accentrato delle manutenzioni. Sono previste le seguenti attività:
1. Stipula convenzione quadro e definizione contratti d’appalto
2. Redazione e stipula atto di affidamento interventi
3. Assestamento quadri economici al fine di verificare la sussistenza delle risorse finanziarie. In caso di insussistenza delle risorse finanziarie l’intervento verrà stralciato dall’atto di
affidamento e potrà essere inserito nel successivo Piano Generale
4. Selezione operatore a cui affidare le attività esecutive
5. Stipula dei contratti di appalto con gli operatori selezionati
6. Trasmissione contratti alla ragioneria
7. Richiesta accreditamento fondi
8. Liquidazione corrispettivi degli interventi agli operatori specializzati tramite il sistema del funzionario delegato per i PPOOPP.
Normativa di riferimento:
• D.L. 98/2011 art. 12, convertito con modifiche dalla L. n. 111/2011 e s.m.i.
• L. 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2 commi 618 e 620 in comb. disp. con l’art. 8, comma 1 del D.L. 31
Maggio 2010 n. 78
• L. 23 dicembre 2009, n. 191 art. 2 c.222
• L. 27 dicembre 0000 x 000 art. 1 c.390
• D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• Decreto Interdirettoriale emanato l’8 ottobre 2012 e pubblicato sulla GURI n. 296 del 20.12.2012
• Linee Guida emanate dall’Agenzia del Demanio in data 25/10/2012 e ss.mm.ii
• Protocollo d’intesa con MIT diretto a stabilire gli impegni e le modalità di espletamento delle attività cui devono attenersi i singoli PPOOPP.
4.7 - Acquisti
4.7.a - Acquisti d’iniziativa
Gli acquisti d’iniziativa sono pianificati dall’Agenzia al fine di favorire prevalentemente operazioni di razionalizzazione, anche nell’ottica di integrazione del valore economico/sociale del patrimonio.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) individuazione dei beni da acquisire e valutazione delle opportunità d’acquisto;
b) inserimento dell’acquisto nel programma annuale degli investimenti immobiliari
dell’Agenzia, finanziati con fondi del capitolo 7754;
c) sopralluogo di verifica e determinazione della congruità del prezzo dell’immobile
richiesto dalla proprietà;
d) acquisizione parere di congruità della Commissione per la verifica di congruità per gli importi sopra soglia;
e) predisposizione bozza d'atto e sottoscrizione per accettazione da parte del venditore;
f) acquisizione documentazione ipocatastale;
g) acquisizione del parere dell’Avvocatura sullo schema documentato di contratto (parere
legale e sull’accertamento dei requisiti di proprietà e libertà dell’immobile);
h) deliberazione del Comitato di Gestione in ordine all’acquisto;
i) autorizzazione della Direzione Generale alla stipula dell’atto;
j) acquisizione del parere suppletivo dell’Avvocatura sulla proprietà e libertà dell’immobile;
k) stipula dell'atto a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Agenzia del Demanio, notaio o altro
pubblico ufficiale ed emissione notula di calcolo delle spese contrattuali;
l) approvazione del contratto;
m)registrazione dell'atto, trascrizione e voltura al catasto;
n) immissione in possesso del bene;
o) pagamento del prezzo di acquisto;
p) assunzione in consistenza, aggiornamento schede e basi dati informatiche;
q) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 000/00
• X.X. x. 0000/00
• D.M. n. 2984/40
• L. n. 127/97, art. 17 comma 25 e 26
• L. n. 228/2012
4.7.b - Acquisto non d’iniziativa
Il processo ha come fine quello di procedere all'acquisto, per uso governativo, di un bene sulla base di una richiesta da parte di una amministrazione pubblica con fondi messi a disposizione dalla medesima.
a) Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
b) ricezione delle richiesta da parte delle Amministrazioni e valutazione della stessa;
c) verifica indisponibilità immobili demaniali liberi e idonei;
d) individuazione del bene da acquisire, sopralluogo di verifica e determinazione della
congruità del prezzo dell’immobile richiesto;
e) acquisizione parere di congruità della Commissione per la verifica di congruità per gli importi sopra soglia;
f) predisposizione bozza d'atto e sottoscrizione per accettazione da parte del venditore;
g) acquisizione documentazione ipocatastale;
h) acquisizione del parere dell’Avvocatura sullo schema documentato di contratto (parere
legale e sull’accertamento dei requisiti di proprietà e libertà dell’immobile);
i) autorizzazione della Direzione Generale alla stipula dell’atto;
j) acquisizione del parere suppletivo dell’Avvocatura sulla proprietà e libertà dell’immobile;
k) stipula dell'atto a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Agenzia del Demanio, notaio o altro
Pubblico ufficiale ed emissione notula di calcolo delle spese contrattuali;
l) approvazione dell’atto mediante decreto inter-direttoriale dell’Amministrazione richiedente e dell’Agenzia del Demanio;
m) trasmissione degli atti all’Amministrazione richiedente per la registrazione alla Ragioneria
Generale dello Stato ed alla Corte dei Conti;
n) registrazione fiscale dell'atto, trascrizione alla conservatoria e voltura al catasto;
o) immissione in possesso del bene e consegna del bene;
p) invio del contratto registrato e trascritto all’Amministrazione interessata per
effettuazione del pagamento;
q) assunzione in consistenza ed aggiornamento basi dati informatiche;
r) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• X.X. x. 000/00
• X.X. x. 0000/00
• D.M. n. 2984/40
• L. n. 127/97, art. 17 comma 25 e 26
• L. n. 228/2012
4.8 - Permute
Il processo ha come fine quello di permutare beni del patrimonio o del demanio dello Stato
con immobili adeguati all’uso governativo al fine di rilasciare immobili di terzi detenuti in
locazione passiva o immobili dello Stato ritenuti inadeguati. Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione della richiesta da parte delle Amministrazioni interessate ed individuazione degli immobili da permutare;
b) verifica dell’interesse culturale ed eventuale acquisizione del parere della Direzione
Regionale per i Beni Culturali;
c) effettuazione del sopralluogo e predisposizione della relazione tecnico descrittiva estimativa dei beni ai fini della determinazione dei valori;
d) acquisizione del parere della Commissione per la verifica di congruità;
e) valutazione della fattibilità dell’operazione;
f) redazione dello schema di permuta ed acquisizione del parere legale della competente Avvocatura dello Stato;
g) verifica dell’avvenuto pagamento dell’eventuale conguaglio e delle spese di
registrazione;
h) stipula ed approvazione del contratto di permuta;
i) registrazione contratto, voltura e trascrizione alla Conservatoria;
j) assunzione in consistenza/presa in possesso;
k) aggiornamento basi dati informatiche;
l) trasmissione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento.
• D.Lgs. n. 42/04
• L. n. 311/04, art. 1, c. 440
• Art. 1552 e ss. C.C.
• D.L. n. 138/2011 art. 6, comma 6 ter
• D.L. 179/2012
• L. n. 147/2013 art. 1 c.289
4.9 - Rinnovo N.O. locazioni passive art.1 c.138 L.228/2012 e art.1 c.388 L.147/2013
L’art.1, comma 138, della L. 228/2012 stabilisce che per l'anno 2013 le Amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB), non possono, tra l’altro, stipulare contratti di locazione
passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. A tale normativa si è succeduta la
previsione di cui all’art.1, comma 388, della L. n. 147/2013 che disciplina i rinnovi di contratti di
locazione stipulati dalle Amministrazioni pubbliche presenti nell’elenco ISTAT. Tale norma prevede che l’Agenzia del demanio, nell’ambito della propria competenza di monitoraggio, autorizzi mediante il rilascio di un nulla osta, il rinnovo dei contratti di locazione nel rispetto
dell’applicazione di prezzi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili
demaniali disponibili, disponendo la nullità per i contratti stipulati in violazione di tali previsioni. La norma ha lo scopo di assicurare una preferenza in favore di immobili di proprietà statale nella
selezione dei beni da assumere in locazione oltre che di accertare il rispetto dell’applicazione dei
prezzi di mercato, ferma restando la necessità che ciascuna Amministrazione Pubblica verifichi
prioritariamente la possibilità di usare immobili presenti nel proprio territorio. L’intero processo si
concretizza in una prima fase amministrativa, nella quale si verifica la indisponibilità di beni di
proprietà statale potenzialmente idonei a soddisfare le esigenze espresse dall’Amministrazione Pubblica nella scheda quadro esigenziale, in una fase tecnica, tramite la quale si verifica la coerenza del canone proposto per il rinnovo del contratto rispetto ai prezzi medi di mercato, e infine nel rilascio del provvedimento di nulla osta al rinnovo del contratto di locazione.
Le attività da porre in essere risultano:
a) ricezione dell’istanza di nulla osta al rinnovo della locazione passiva con allegata la
“Scheda quadro esigenziale”
b) verifica, a cura della Direzione Regionale dell’Agenzia del demanio, della sussistenza di
immobili demaniali potenzialmente idonei alle esigenze rappresentante dal richiedente e verifica della coerenza del canone di locazione ai prezzi di mercato
c) comunicazione entro 60 giorni a cura della Direzione Regionale degli esiti dell’istruttoria
al richiedente:
✓ rilascio nulla osta nel caso di inesistenza di immobili demaniali e di coerenza del canone di locazione con i prezzi di mercato;
✓ comunicazione del mancato rilascio del nulla osta alla PA richiedente nel caso di incoerenza del canone di locazione rispetto ai prezzi di mercato;
✓ comunicazione di disponibilità di immobili demaniali potenzialmente idonei a soddisfare le esigenze rappresentate dal richiedente il cui utilizzo sarà disciplinato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di gestione del patrimonio immobiliare statale.
Normativa di riferimento
• L. 228/2012, art 1, comma 138
• L.147/2013 art.1, commi 388 e 389
5 – Riqualificazione degli immobili dello Stato ex art. 1, co. 140, L. 232/2016
L’Agenzia, in attuazione dell’articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), è affidataria del compito di predisporre ed attuare un Piano di investimenti pubblici finalizzato allo sviluppo infrastrutturale del Paese mirato a sostenere prioritariamente le politiche di risanamento e di riqualificazione che attengono ai seguenti settori:
1. difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
2. edilizia pubblica
3. prevenzione del rischio sismico;
4. investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo - Capitolo 7759 - per assicurare il finanziamento del Piano degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
5.1. - Edilizia pubblica
Nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 140, della Legge n. 232/2016 (fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - Proposte di investimento Legge di Bilancio 2017), porre in essere tutte le attività di competenza per la
rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà dello Stato con riferimento alla definizione delle modalità realizzative e di esecuzione delle operazioni di razionalizzazione - Federal Building.
Nel dettaglio, le attività previste si esplicano mediante un’analisi degli immobili che
necessitano di interventi edilizi ai fini della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica per locazioni ovvero di quegli immobili per cui è stata finanziata la sola progettazione o quota
parte dell’intervento. A tale analisi segue una programmazione degli interventi da porre in essere
nei prossimi anni.
5.2 - Prevenzione del rischio sismico
L’attività si pone come obiettivo quello di sviluppare un piano di riqualificazione sismica ed energetica che interessi progressivamente l’intero patrimonio immobiliare dello Stato. Il primo passo verso il perseguimento di tale finalità consiste nell’assicurare l’attività preliminare di indagine di vulnerabilità sismica per la quale è previsto che l’Agenzia funga da soggetto
coordinatore previa assegnazione delle occorrenti risorse finanziarie. Alle indagini sulla vulnerabilità sismica verranno affiancate, per i beni in uso governativo, le diagnosi energetiche ed i rilievi in BIM, per andare a costituire nel tempo un fascicolo immobiliare completo.
Nell’ambito del cratere del sisma 2016 le attività sono gestite in coordinamento con il
Commissario Straordinario per la ricostruzione, con il quale si opererà in sinergia per garantire, sul
versante della ricostruzione, le più proficue e celeri forme di collaborazione da parte dell’Agenzia.
L’attività comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricognizione volta a individuare tutti gli immobili oggetto del piano pluriennale; da tale ambito sono esclusi quelli crollati, inagibili, parzialmente inagibili presenti nel cratere del
xxxxx sui quali sarà avviata una specifica attività di ricostruzione che l’Agenzia condurrà
con gli altri attori coinvolti;
b) definizione del piano pluriennale per l’affidamento dei servizi di indagine sismica e diagnosi
energetica sul patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato che tenga conto delle priorità
definite, tra cui le zone di rischio sismico e la strategicità dei beni; gestione in corso d’opera;
c) gestione delle gare per l’affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica e diagnosi energetica sull’intero patrimonio di proprietà statale;
d) gestione contratti, pagamenti e flussi contabili;
e) analisi degli esisti delle indagini di vulnerabilità svolte e diagnosi energetiche e stima dei costi per gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dei beni;
f) implementazione di un sistema informatico per la gestione del piano pluriennale, la raccolta di dati e rilievi planimetrici ottenuti a seguito dei servizi resi opportunamente
armonizzati con i sistemi in uso da parte dell’Agenzia con l’obiettivo di completare il
quadro di conoscenza sugli immobili.
Normativa di riferimento
• art. 1 comma 140 Legge 132/2016
• D.L 50/2017
• art. 41 D.L. n. 50 del 24/04/2017
6 - Generazione entrate e messa a reddito
6.1 - Riscossione
Il processo di controllo della riscossione ha come fine quello di fornire indicazioni per attivare la riscossione delle entrate extra-tributarie che derivano dall’utilizzo e dalla vendita dei beni immobili dello Stato.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) stampa Report contenente i rapporti di utenza presenti nelle basi dati informatiche e in scadenza di pagamento;
b) verifica di corrispondenza tra i dati impostati a sistema e i modelli F24 da inviare;
c) emissione massiva dei modelli di pagamento F24 e trasmissione in via telematica;
d) verifica statistica e completezza F24 e comunicazione alle Strutture Territoriali dei modelli
F24 errati, per la correzione dei dati e l’emissione puntuale;
e) eventuale emissione dei modelli di pagamento F23 per altre utenze
f) riscontro sulle banche dati informatiche dell’effettuato pagamento al fine di individuare
eventuali mancati o parziali pagamenti;
g) notifica del mancato pagamento con nuova richiesta di pagamento (fino ad un massimo
di due);
h) inserimento dei dati a sistema per l’iscrizione a ruolo in caso di successivo mancato
pagamento;
(Con riferimento alle entrate di non diretta gestione derivanti principalmente dall’utilizzo dei beni di demanio pubblico marittimo il controllo della riscossione comprende la vigilanza sul corretto operato dell’Ente gestore nonché l’attività di iscrizione a ruolo).
Normativa di riferimento
• D.P.R. n. 602/73
• D.Lgs. 46/1999
• L. n. 311/04, art. 1 c. 274
• D.Lgs. 112/1998 art. 105
• L. 296/2006 art.1 cc. 251 – 257
6.2 - Locazione, concessione e determinazione canoni
I processi di locazione e concessione hanno come scopo la messa a reddito di beni patrimoniali (locazione) e di beni del Demanio pubblico ramo artistico e storico (concessione).
I processi in questione si svolgono in modo differenziato a seconda delle finalità d’uso dei
beni, della possibilità di valorizzazione economica degli stessi, nonché della specificità dei soggetti contraenti, ciò in quanto ciascuna delle citate fattispecie è disciplinata in maniera diversa
nell’ambito della legge di riferimento che prevede, tra l’altro, l’applicazione di diverse tipologie di
canoni (ordinari, agevolati, gratuiti), durata contrattuale e metodi di scelta del locatario/concessionario.
Il processo prevede attività specifiche nelle varie fasi di gestione, fino alla fase di chiusura per la stipula (o il rinnovo) del contratto, per la quale sono previste attività standard, come di seguito indicato.
6.2.a - Locazioni/Concessioni a canone ordinario
Le attività relative al processo delle locazioni/concessioni a canone ordinario sono:
a) predisposizione elenco dei beni liberi;
b) verifica dei requisiti necessari per l’eventuale rinnovo dei contratti in scadenza;
c) effettuazione del sopralluogo e predisposizione della relazione tecnico estimativa;
d) richiesta nulla osta alla Direzione Regionale per i Beni Culturali nel caso di beni di
interesse storico artistico;
e) determinazione del canone;
f) predisposizione del bando ed esperimento procedura ad evidenza pubblica per individuazione del contraente.
Per quanto concerne le locazioni/concessioni di lunga durata finalizzate alla valorizzazione
dei beni si rimanda a quanto precisato nel “processo valorizzazioni”.
6.2.b - Locazioni/Concessioni a canone agevolato
Le attività relative al processo delle locazioni/concessioni a canone agevolato sono:
a) ricezione delle richieste di locazione/concessione a canone agevolato;
b) verifica del possesso dei requisiti per i soggetti di cui all’art. 11, del DPR 296 del 13/09/05 (istituzioni, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro, associazioni sportive dilettantistiche, etc.);
c) verifica della presenza dei requisiti per l’estensione, fino ad un massimo di anni 19 della
durata della locazione a fronte di particolari finalità perseguite dal richiedente o di rilevanti interventi di recupero e restauro, con oneri a carico degli stessi;
d) determinazione del canone di locazione/concessione;
e) determinazione, a cura della Commissione, della percentuale di abbattimento del canone.
6.2.c - Locazioni/Concessioni a titolo gratuito:
Le attività relative al processo delle locazioni/concessioni a titolo gratuito sono:
a) ricezione delle richieste di locazione/concessione a canone gratuito;
b) verifica del possesso dei requisiti per i soggetti di cui all’art. 10 del DPR 296 del 13/09/05
(Università, Regioni, Enti ecclesiastici, Province, Comuni, etc.).
Le attività standard a completamento del processo sono:
a) stipula ed approvazione del contratto/atto;
b) registrazione del contratto/atto;
c) aggiornamento schede e basi dati informatiche;
d) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• L. n. 392/78
• L. n. 431/98
• DPR 296/05
• Codice Civile artt. 1571 e segg.
• L. 296/06, art. 1, cc. 204 - 209, 259, 261 e 262.
• L. 244/07, art. 2, cc. 398-401
• D.L. 95/12
• L. 208/2015 art. 1, comma 60
6.3 - Regolarizzazione
Il processo è finalizzato alla regolarizzazione, in presenza di precise condizioni e requisiti, di
posizioni contrattuali anomale di fatto ed alla prevenzione dell’abusivismo.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) individuazione delle posizioni di utilizzo prive di titolo, anche a seguito dell’attività di
vigilanza e redazione del relativo elenco;
b) attività istruttoria tesa a valutare l’opportunità della regolarizzazione attraverso le
seguenti analisi:
✓ inidoneità all’uso governativo dell’immobile, avuto riguardo ai fabbisogni espressi
dalle Amministrazioni ed ai piani di razionalizzazione definiti dall’Agenzia;
✓ valutazione dell’opportunità economica della messa a reddito in relazione alla situazione di mercato, ai costi di gestione dello stesso e all’affidabilità del futuro locatario nonché dei costi economici legati al probabile contenzioso scaturente
dall’intimazione di liberazione del bene;
✓ legittimità della regolarizzazione nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e
libera concorrenza, in particolare verifica dell’esistenza di altre domande di
utilizzazione del bene.
c) effettuazione del sopralluogo e redazione della relazione tecnica al fine di determinare il canone;
d) verifica degli importi pagati dall’occupante a titolo di indennità;
e) eventuale recupero di somme dovute e non corrisposte;
f) invito alla stipula, previa verifica dell’avvenuto pagamento del pregresso;
g) stipula del contratto/atto di locazione/concessione;
h) registrazione del contratto/atto;
i) eventuale avvio dell’attività di tutela nell’impossibilità di regolarizzare l’occupazione;
j) aggiornamento basi dati informatiche;
k) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
6.4 - Decreti di liquidazione e ripartizione dei sovra-canoni idroelettrici
L’attività ha come scopo quello di liquidare e ripartire a favore degli Enti locali rivieraschi, per ciascuna concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, il tributo aggiuntivo (sovra-canone) dovuto dal concessionario, ratificando l’accordo sulla ripartizione intervenuto tra i medesimi Enti.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) verifica della legittimità della richiesta pervenuta da parte degli enti locali;
b) richiesta di eventuali integrazioni della documentazione allegata all’istanza;
c) calcolo dell’ammontare dei sovra canoni dovuti per ciascuna annualità e relativa
ripartizione in percentuale tra gli enti rivieraschi;
d) predisposizione del decreto direttoriale di liquidazione e ripartizione dei sovracanoni;
e) trasmissione del decreto direttoriale sottoscritto alla competente Prefettura-UTG per la successiva pubblicazione in gazzetta ufficiale;
f) attività di supporto agli enti locali rivieraschi in materia di liquidazione dei sovracanoni;
g) gestione dell’eventuale contenzioso in materia.
Normativa di riferimento
• R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.
• Legge 22.12.1980, n. 925 e s.m.i.
• Legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i.
6.5 - Revisione biennale della misura del sovra-canone idroelettrico
L’attività ha come scopo la revisione biennale della misura del sovra-canone annuo per ogni kW di potenza nominale media concessa, in base ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, attraverso l’emissione di un Decreto Direttoriale.
Dall’entrata in vigore della Legge n.122/2010 l’aggiornamento riguarda sia l’importo relativo
alle piccole derivazioni (quelle con potenza nominale media annua fino a 3.000 kW) sia quello relativo alle grandi derivazioni (quelle con potenza nominale media annua superiore a 3.000 kW).
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) verifica della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), riferita al biennio precedente;
b) predisposizione entro il 30 novembre di ciascun biennio del decreto direttoriale di aggiornamento della misura del sovra-canone idroelettrico, per entrambe le tipologie di
derivazioni d’acqua;
c) richiesta di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto;
Normativa di riferimento
• R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.
• Legge 22.12.1980, n. 925 e s.m.i.
• Legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i.
7 - Vendite e dismissioni
7.1 - Vendite
Il processo di vendita è finalizzato all’alienazione di beni immobili di proprietà dello Stato sulla
base di piani annuali di vendita predisposti in attuazione della normativa vigente in materia (incluse quindi anche le dismissioni di terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali).
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) identificazione dei beni immobili da alienare;
b) predisposizione del Piano Vendita;
c) verifica ed approvazione del Piano Vendita;
d) redazione della relazione tecnico estimativa del bene per la determinazione del prezzo;
e) acquisizione del parere della Commissione per la verifica di congruità per i valori sopra la soglia;
f) eventuale richiesta di verifica di interesse culturale alla Direzione Regionale per i Beni Culturali ed eventuale richiesta di autorizzazione alla vendita degli immobili tutelati;
g) invito all’esercizio del diritto di opzione degli Enti locali se previsto;
h) predisposizione ed espletamento della procedura ad evidenza pubblica o asta pubblica
per la vendita del bene ovvero vendita dell’immobile a trattativa privata nei casi previsti dalla normativa stessa;
i) invito agli aventi diritto ad esercitare il diritto di opzione o prelazione sui beni in vendita nei casi previsti dalla legge;
j) stipula del contratto a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Agenzia del Demanio/Notaio/altro
pubblico ufficiale previa verifica del pagamento del prezzo;
k) registrazione, trascrizione e voltura del contratto stipulato dall’Ufficiale Xxxxxxx;
l) predisposizione e sottoscrizione del verbale di consegna in quanto applicabile (qualora si verifichi uno sfasamento temporale fra il rogito e la data di effettiva disponibilità del bene in capo al nuovo proprietario);
m)aggiornamento basi dati informatiche;
n) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
o) comunicazione al Comune ai fini fiscali e al Consorzio di Bonifica per i contributi consortili in quanto applicabili.
Con particolare riferimento alle vendite delle aree dello Stato con opere di urbanizzazione, il processo di alienazione prevede le seguenti fasi:
a) effettuazione di indagini sulle basi dati informatiche e predisposizione dell’elenco dei
possibili Comuni interessati o ricezione apposita istanza;
b) verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma;
c) calcolo del prezzo dell’area e delle indennità dovute per l’occupazione pregressa;
d) notifica ai Comuni della lettera di invito all’acquisto di tali aree;
e) ricezione delle richieste e verifica della completezza della documentazione ed eventuale notifica della richiesta di documentazione mancante;
f) verifica avvenuto pagamento del prezzo e delle indennità;
g) stipula dell’atto di vendita ed approvazione;
h) Registrazione, trascrizione e voltura del contratto se stipulato dall’Ufficiale Rogante dell’Agenzia del Demanio;
i) predisposizione e sottoscrizione del verbale di consegna in quanto applicabile (qualora si verifichi uno sfasamento temporale fra il rogito e la data di effettiva disponibilità del bene in capo al nuovo proprietario);
j) aggiornamento basi dati informatiche;
k) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Normativa di riferimento
• L. n. 662/96
• L. n. 449/1997
• L. n. 488/1999
• D. Lgs n. 231/2001
• D. Lgs n. 42/04
• L. n. 311/04 art 1, cc. 433 - 450
• L. n. 296/06, art. 1, c. 263 (dismissione beni difesa)
• L. n. 191/09 art. 2, c. 223 (Legge Finanziaria 2010)
• D.P.R. 90/2010
• D.L. 201/2011 art. 27, convertito nella L. 214/2011
• L. n. 183/2011, art. 6 e s.m.i.
• D.L. 1/2012 art 66, convertito con modificazioni nella L. 27/2012
• D.L. 16/2012 art 4, c. 12-quarter, convertito con modificazioni nella L. 44/2012
• L.147/2013 art. 1 cc. 31, 32, 34, 35, 391 e 393
7.2 - Sconfinamenti
Il processo prevede la vendita di un’area appartenente al patrimonio disponibile o al demanio idrico occupata da porzione di costruzione o inserita nel resede di un fabbricato o compresa in un piano di lottizzazione, previo pagamento di un prezzo e di un indennizzo per la
regolarizzazione della posizione.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricerca dei soggetti per i quali è già noto l’abuso e verifica dei requisiti;
b) calcolo del prezzo dell’area e delle indennità dovute per lo sconfinamento;
c) notifica lettera di invito all’acquisto ai soggetti sconfinanti che non abbiano presentato spontaneamente la richiesta d’acquisto entro i termini definiti per legge (7 febbraio 2004);
d) verifica della completezza della documentazione ed eventuale notifica della richiesta di integrazione;
e) trasmissione, qualora si tratti di sconfinamento su demanio idrico della documentazione
alla Regione affinché quest’ultima provveda, entro 90 giorni, al completamento dell’istruttoria ed al rilascio del parere vincolante in merito alla compravendita;
f) verifica avvenuto pagamento delle indennità (spettanti alle Regioni per il demanio idrico) e del prezzo;
g) stipula dell’atto di vendita ed approvazione;
h) registrazione, trascrizione e voltura;
i) comunicazione dell’avvenuta vendita alla Regione (per il demanio idrico);
j) assunzione in consistenza del bene edificato in caso di mancata adesione all’acquisto;
k) aggiornamento schede e basi dati informatiche;
l) comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
m)comunicazioni al Comune ai fini fiscali ed al Consorzio di Bonifica per i contributi consortili in quanto applicabili;
n) invio semestrale alla Regione di una relazione sulle somme, versate sul conto della stessa, a titolo di indennizzi per sconfinamenti sul demanio idrico post 2001.
Le fasi del processo relative a vendite di aree su iniziative di soggetti terzi, come indicato dalla norma, sono state concluse.
Normativa di riferimento
• L. n. 212/03
• Accordo Stato Regioni rep. 2690 del 30/11/2006
7.3 - Condono attivo
Il processo di partecipazione al condono previsto dalla legge finanziaria per l’esercizio 2004 prevede, qualora ne sussistano le condizioni, la vendita di opere realizzate abusivamente su aree del patrimonio dello Stato ovvero la loro messa a reddito mediante regolarizzazione, successivamente alla concessione da parte dell’ente locale del condono per l’abuso edilizio.
Il processo comprende le fasi di seguito riportate:
a) ricezione delle istanze di condono, valutazione della completezza della documentazione e del possesso dei requisiti;
b) verifica avvenuto pagamento delle indennità pregresse per l’occupazione dell’area;
c) effettuazione del sopralluogo e predisposizione della relazione tecnica;
d) acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela in caso di aree soggette a vincoli;
e) valutazione dell’opportunità e della convenienza economica al mantenimento dell’opera o alla
vendita del terreno;
f) richiesta e verifica ricezione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall’ente locale competente;
g) in caso di cessione della proprietà dell’area: determinazione del prezzo di vendita;
h) verifica avvenuto pagamento e stipula del contratto;
i) approvazione del contratto;
j) registrazione, trascrizione e voltura;
k) in caso di mantenimento dell’opera: emissione del provvedimento formale di riconoscimento del
diritto per un massimo di venti anni;
l) determinazione del canone e stipula contratto di locazione/concessione;
m)acquisizione dell’opera alla scadenza del contratto di locazione/concessione;
n) completamento istruttorie ex lege 47/1985 e L. 724/1994 ai sensi dell’art. 32 c. 43 bis della L. n. 326/2003;
o) aggiornamento basi dati informatiche.
Normativa di riferimento
• L. n. 47/1985
• L. n. 724/1994
• L. n. 326/03
8 - Favorire la valorizzazione del Patrimonio immobiliare degli EEPP
La recente approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità da parte del MEF ha
prodotto una profonda revisione dell’organizzazione interna per meglio rispondere alle esigenze di una
gestione coordinata di tutto il patrimonio immobiliare pubblico.
L’Agenzia, nell’ambito dei processi di valorizzazione, svolge la funzione di “facilitatore” delle iniziative di sviluppo immobiliare che vedono, in particolare, il coinvolgimento del patrimonio immobiliare di proprietà di Enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, Enti previdenziali, ecc.) e di società partecipate da questi ultimi.
Pertanto, di seguito si riassumono le principali attività:
a) Definizione dei criteri per la conoscenza: L’attività si basa sulla collaborazione produttiva con gli Enti Pubblici a livello centrale e locale, per costruire un database finalizzato a selezionare il patrimonio immobiliare pubblico sul quale operare;
b) Segmentazione dei patrimoni immobiliari pubblici: a valle delle attività di cui al punto precedente, si procede alla classificazione ed alla segmentazione dei portafogli al fine di individuare le opportune direttrici strategico/operative di azione;
c) Individuazione delle direttrici di attuazione differenziate per segmento di patrimonio: l’attività si propone l’obiettivo di individuare gli scenari pe il migliore utilizzo e per la valorizzazione dei portafogli, lavorando in sinergia con tutti i soggetti pubblici e privati
interessati alla trasformazione di tale patrimonio;
d) Individuazione e attivazione di programmi di sviluppo di nuove iniziative territoriali per la gestione dei patrimoni pubblici: le analisi di cui ai punti precedenti, potranno portare
all’attivazione di iniziative territoriali specificando gli obiettivi, gli impegni, il
cronoprogramma e quanto altro necessario per l’attuazione delle iniziative stesse. Le
relative attività operative sono quelle caratteristiche dei processi di valorizzazione;
e) Definizione portafoglio per operazione di vendita ex art. 11 quinquies D.L. 203/2005 e supporto agli EE.PP nelle fasi di Due Diligence e cessioni degli immobili.
Normativa di riferimento
• D.L. n. 351/2001 s.m.i
• D.L. n. 98/2011 s.m.i
• D.L. 12 settembre 2014, n. 133/2014:
• D.M. 7 agosto 2015
• D.L. 133/2014
• D.L. n. 112/2008
• D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
• D.Lgs n. 85/2010 e s.m.i.
• D.L. n.203/2005
• D.L. 8 agosto 2013, n. 91.
• L. 27 dicembre 2013, n. 147
• D.L. 24 aprile 2014, n. 66
• D.L. 31 maggio 2014, n. 83
• D.L. 12 settembre 2014, n. 133
• L. 23 dicembre 2014, n. 190
• L. 7 aprile 2014, n. 56
• D.L. 19 giugno 2015, n. 78
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Ministero Dell’economia E Delle Finanze agenzia Del Demanio
ALLEGATO ‘B’
PATRIMONIO DELLO STATO AMMINISTRATO DALL’AGENZIA
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LE CATEGORIE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
BENI DEMANIALI
(Beni che, per natura o per legge, soddisfano direttamente i bisogni collettivi e che quindi sono sottoposti a vincoli speciali)
⮚ Xxxxxxx Xxxxxxxxx
⮚ Demanio Militare
⮚ Xxxxxxx Xxxxxx
⮚ Demanio Aeronautico Civile
⮚ Demanio Stradale
⮚ Demanio Storico Artistico
BENI PATRIMONIALI
(Tutti i beni non demaniali, senza vincoli speciali)
Indisponibile
Beni patrimoniali dello Stato che per legge o per uso sono
destinati a scopi pubblici.
⮚ Miniere
⮚ Usi Governativi e pubblici
⮚ Dotazioni Presidenza Repubblica
⮚ Edilizia residenziale Pubblica (residuale)
⮚ Beni italiani all’estero
Disponibile
Beni ai quali non si applica la disciplina dei beni demaniali né quella dei beni patrimoniali indisponibili ma quella ordinaria del Codice Civile ex art.826/1 e 828/1
L’ATTUALE STRUTTURA DEL PATRIMONIO GESTITO
Nelle tavole successive è riportata la consistenza dei beni residente nella base dati informatica dell’Agenzia al 31 dicembre 2016, suddivisa per le tipologie terreno e fabbricato, che alimenta il conto generale del patrimonio. Nel dettaglio sono riportate le seguenti categorie (*) :
✓ Patrimonio Disponibile;
✓ Patrimonio Indisponibile (suddiviso per logica di pubblico utilizzo);
✓ Demanio Storico Artistico (suddiviso in Uso Governativo, in consegna al MIBAC, altri utilizzi).
Infine, al termine del documento sono riportati gli altri soggetti pubblici, oltre all’Agenzia del
demanio, che hanno competenza di gestione sui beni di proprietà dello Stato.
(*)Allo scopo di utilizzare un univoco criterio di rappresentazione per prevalenza, qualora su una scheda sia presente un cespite in Uso Governativo anche tutti gli altri cespiti presenti in tale scheda sono stati considerati tali.
LA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO PATRIMONIALE
Patrimonio | Totale fabbricati | Totale terreni | Totale cespiti | Totale valore | ||
Disponibile | 7.469 | 8.794 | 16.263 | 2.281.895.934 | ||
Indisponibile | Uso Governativo | Uso Governativo in uso | 16.546 | 1.500 | 18.046 | 00.000.000.000 |
Dotazione Presidenza della | 8 | 4 | 12 | 732.343.831 | ||
Beni all'estero | 346 | 0 | 346 | 725.045.036 | ||
Miniere/Diritti di prospezione mineraria | 19 | 640 | 659 | 165.885.428 | ||
Diritti reali di godimento | 141 | 67 | 208 | 126.844.748 | ||
Altro patrimonio indisponibile | 2.496 | 553 | 3.049 | 3.087.623.346 | ||
Totale | 27.025 | 11.558 | 38.583 | 00.000.000.000 |
LA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO DEL DEMANIO STORICO-ARTISTICO
Demanio Storico Artistico | Totale fabbricati | Totale terreni | Totale cespiti | Totale valore |
DSA in Uso Governativo | 1.691 | 85 | 1.776 | 9.672.619.406 |
DSA in Uso Governativo al MIBACT | 1.070 | 1.038 | 2.108 | 8.737.676.592 |
Altro DSA | 1.881 | 621 | 2.502 | 3.837.240.108 |
Totale | 4.642 | 1.744 | 6.386 | 00.000.000.000 |
ALTRI GESTORI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Di seguito sono riportati gli altri soggetti pubblici, oltre all’Agenzia del demanio, che hanno
competenze di gestione sui beni di proprietà dello Stato.
BENI DEMANIALI
(Beni che, per natura o per legge, soddisfano direttamente i bisogni
collettivi e che quindi sono sottoposti a vincoli speciali)
GESTIONE RISCOSSIONE
MIT/Regioni/ EE.LL./Autorità portuali
Ministero Difesa
Regioni/EE.LL./ Ministero dell’Ambiente/ Consorzi
MIT/ENAC
MIT/ANAS
MIBACT
DEMANIO MARITTIMO
(inclusi i porti)
DEMANIO MILITARE
DEMANIO IDRICO
DEMANIO AERONAUTICO CIVILE
DEMANIO STRADALE
DEMANIO STORICO ARTISTICO
Regioni/Comuni/ Autorità portuali/Capitanerie di Porto/Agenzia del demanio (controllo)
Regioni/Provincie
ENAC/Agenzia del demanio
ANAS/Regioni/EE.LL.
BENI PATRIMONIALI
(Indisponibili)
(Beni che, per natura o per legge, soddisfano direttamente i bisogni collettivi e che quindi sono sottoposti a vincoli speciali)
GESTIONE RISCOSSIONE
Regioni/MISE
MINIERE
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
Ministero degli Esteri
DOTAZIONI PRESIDENZA REPUBBLICA
BENI ITALIANI
ALL’ESTERO
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Ministero Dell’economia E Delle Finanze agenzia Del Demanio
ALLEGATO ‘C’
SERVIZI RESI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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INDICE ALLEGATO C
SERVIZI RESI E CORRISPETTIVI 1
DIRETTRICE 1 -ASSICURARE LA CORRETTA GESTIONE DEGLI IMMOBILI STATALI AFFIDATI 2
DIRETTRICE 2-CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.2 DIRETTRICE 3 - MOBILITARE I PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI AL FINE DI UNA LORO
«RIVITALIZZAZIONE» IN CHIAVE CATALIZZATRICE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LOCALE E NAZIONALE 4
DIRETTRICE 4 - ATTIVITÀ PROGETTUALI 4
TABELLA DEI CORRISPETTIVI 5