PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, di cui al presente articolo. Con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato <<indennità di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso d'inflazione programmato relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate inizieranno entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, di cui al presente articolosecondo quanto previsto dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23.07.93. Con In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.07.93, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio l'avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato <<"indennità di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale”. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all’anno all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso d'inflazione di inflazione programmato relativo all’anno all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
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PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. 1. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono dovranno essere presentate dalle XX.XX. in tempo utile per consentire l’apertura l'apertura delle trattative; la Parte datoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 venti giorni dalla notifica dal ricevimento delle proposte stessedi modifica.
2. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono assumeranno iniziative unilaterali né procedono procederanno ad azioni dirette.
3. La violazione del periodo In caso di raffreddamentomancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, di cui al presente articolosospensione dell’azione messa in atto.
4. Con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai è riconosciuta una copertura economica in favore dei lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato <<in servizio che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.
5. L’anticipazione, quale indennità di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmatoprogrammata in base all’indice IPCA al netto dei prodotti energetici importati, relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattualeelaborato dall’ISTAT ai fini della contrattazione collettiva, applicato alla retribuzione base.
6. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso d'inflazione programmato relativo all’anno di inflazione programmata in cui ha inizio la vacanza contrattualebase all’indice IPCA come sopra definito.
7. Dalla data di decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa il diritto all’erogazione del predetto importo.
8. Le Parti, in corso di essere erogatatrattativa, potranno concordare, a fronte di specifiche situazioni, la sospensione, l’interruzione o la mancata erogazione dell’importo provvisorio previsto.
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PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono dovranno essere presentate dalle XX.XX. in tempo utile per consentire l’apertura l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza scadenza; la Parte datoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro venti giorni del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica ricevimento delle proposte stessedi modifica. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono assumeranno iniziative unilaterali né procedono procederanno ad azioni dirette. La violazione del periodo In caso di raffreddamentomancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, di cui al presente articolosospensione dell’azione messa in atto. Con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai è riconosciuta una copertura economica in favore dei lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato <<indennità in servizio alla data di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendaleraggiungimento dell’accordo. L'importo di tale elemento copertura economica è pari al 30% del tasso di inflazione programmatoprogrammata in base all’indice IPCA al netto dei prodotti energetici importati, relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattualeelaborato dall’ISTAT ai fini della contrattazione collettiva, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso d'inflazione programmato relativo all’anno di inflazione programmata in cui ha inizio la vacanza contrattualebase all’indice IPCA come sopra definito. Dalla data di decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa il diritto all’erogazione del predetto importo. Le Parti, in corso di essere erogatatrattativa, potranno concordare, a fronte di specifiche situazioni, la sospensione, l’interruzione o la mancata erogazione dell’importo provvisorio previsto.
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