Trattamento di fine rapporto Clausole campione

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; -il premio aziendale di cui agli artt. 12 e 6 del presente CCNL. - i premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze assicurative tutte accese in adempimento del presente CCNL in favore dei lavoratori Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per i rapporti di xx.xx.xxx. i lavoratori hanno diritto a una quota pari al 5% dei compensi lordi percepiti In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi causa diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, (art. 2122 C C ). Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comu...
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
Trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/82.
Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto, spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 23, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione come definita all’ art. 62 del CCNL, dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni d’anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Trattamento di fine rapporto. Art. 236 (Trattamento di fine rapporto)
Trattamento di fine rapporto. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 e dall'art. 54 del presente c.c.n.l., in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente sotto indicati:
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza 1° giugno 1982, vale a dire a partire dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982 si applicano le disposizioni legislative previgenti in materia di indennità di anzianità. In caso di morte del lavoratore le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del codice civile. Agli operai a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale nazionale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il trattamento di fine rapporto non si calcola sul terzo elemento. Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il trattamento di fine rapporto al termine dell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di un unico e breve rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso.
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il presta- tore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • rimborsi spese; • somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per lavoro straordinario e festivo; • indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; • indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; • indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; • indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5; • prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- to, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto ...