Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo Clausole campione

Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo. (1) Prima di impartire ordini al partner contrattuale o ad altri gestori del sistema allacciati alla rete di trasmissione, Swissgrid cerca di rimediare alla situazione di pericolo nella rete di trasmissione. (2) Se le misure adottate non sono sufficienti, Swissgrid è tenuta a inviare un gestore di perturbazioni, spiegare la situazione critica della rete e determinare la necessità di adattamento per la rete di tra- smissione e per i punti di scambio ai gestori di rete direttamente a valle della cascata. Swissgrid può richiedere al partner contrattuale di nominare gestori di perturbazioni regionale che faranno capo a e collaboreranno con il gestore di perturbazioni di Swissgrid per l’intera durata della situazione critica della rete. Swissgrid informa regolarmente i gestori del sistema allacciati alla rete di trasmissione della situazione attuale per l’intera durata della situazione critica della rete o almeno ogni volta che si verifica un cambiamento pertinente nella valutazione della situazione. Se del caso, si coordina con il gestore del sistema interessato e si impegna per una procedura coordinata. Oltre al modulo prescritto nel caso specifico (allegato A delle raccomandazioni di settore MLS), le informazioni de- vono essere fornite in ogni caso anche per telefono. È possibile utilizzare anche ulteriori strumenti. Le informazioni da parte di Swissgrid saranno fornite nella misura in cui sia compatibile per la sta- zione di comando della rete di trasmissione, in termini di tempo, con le altre attività di gestione della situazione. (3) Se Swissgrid individua la necessità di un adattamento del prelievo da parte del partner contrattuale, ordina il necessario adattamento del prelievo da parte del partner contrattuale verbalmente e altresì per iscritto mediante il modulo «Annuncio di adattamento del prelievo» (allegato A delle raccoman- dazioni di settore MLS). (4) Se più gestori della rete di distribuzione sono allacciati alla rete di trasmissione attraverso la stessa sottostazione, è necessaria una chiave di ripartizione per l’adattamento del prelievo. Qualora non diversamente concordato nell’allegato 3, la chiave di ripartizione è calcolata sulla base del prelievo attuale. Per tutti gli altri aspetti, dovranno essere rispettate le responsabilità previste dai rispettivi accordi di esercizio dell’allacciamento. (5) In caso di adattamento del prelievo a causa di un imminente collasso della tensione, è necessario un coordinamento dell’attuazione tra Swissgrid e...

Related to Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo

  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;