PROCEDURA PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI. Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in premessa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. In coerenza con quanto previsto in premessa, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato. La Direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 e il punto 3 della premessa del c.c.n.l. UNIONMECCANICA, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, xxx comprese le relative erogazioni iniziali.
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PROCEDURA PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI. Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in premessaPremessa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata dura- ta quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. In coerenza con quanto previsto in premessaPremessa, le richieste di rinnovo dell'accordo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali organizzazioni sin- dacali stipulanti e dalla Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza sindacale rappresentanza sin- dacale unitaria, e devono essere inviate all'azienda all’azienda in tempo utile, al fine di consentire l'apertura l’apertu- ra delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordodell’accordo. Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione all’associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda l’azienda è iscritta o ha conferito mandato. La Direzione direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo sca- denza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno pro- cederanno ad azioni dirette. XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997 Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo l’accordo del 23 luglio 1993 e il punto 3 della premessa del c.c.n.l. CCNL UNIONMECCANICA, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno sovrappo- nibilità nell’anno dei cicli negoziali, xxx ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
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PROCEDURA PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI. Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in premessaPremessa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 199323.7.93, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionaleCCNL. In coerenza con quanto previsto in premessaPremessa, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali XX.XX. stipulanti e dalla Rappresentanza sindacale unitariaRSU, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali XX.XX. nazionali e dalla Rappresentanza sindacale unitariaRSU, e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative due 2 mesi prima della scadenza dell'accordo. Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione all'associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato. La Direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Xxxxx concordata nel Verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4.2.97. Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 l'Accordo 23.7.93 e il punto 3 della premessa del c.c.n.l. CCNL UNIONMECCANICA, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, xxx ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
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PROCEDURA PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI. Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in premessaPremessa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 199323.7.93, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionaleCcnl. In coerenza con quanto previsto in premessaPremessa, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali Xx.Xx. stipulanti e dalla Rappresentanza sindacale unitariaRsu, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali Xx.Xx. nazionali e dalla Rappresentanza sindacale unitariaRsu, e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative due 2 mesi prima della scadenza dell'accordo. Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione all'associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato. La Direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 l'Accordo 23.7.93 e il punto 3 della premessa del c.c.n.l. UNIONMECCANICACcnl Unionmeccanica, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, xxx ivi comprese le relative erogazioni iniziali.. Il presente contratto si applica:
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