Consegna e restituzione dei documenti di lavoro Clausole campione

Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare: - un documento di identità; - il certificato generale del casellario di data non anteriore a tre mesi; - il numero di codice fiscale e quant'altro eventualmente richiesto da particolari disposizioni di legge; - lo stato di famiglia; - due foto formato tessera. Cessato il rapporto di lavoro l'impresa, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, ogni documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempreché non ne sia impedito per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. Art. 7 (Tutela del lavoro delle donne e dei minori)
Consegna e restituzione dei documenti di lavoro. Art. 20 - Orario di lavoro.

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