Common use of Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi Clause in Contracts

Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi. 1. Ogni Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tem- pestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio del- l’equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare: (a) violazioni del presente capitolo; o (b) se le leggi nazionali di una Parte non riconoscono al prestatore di servizi il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo, l’inosservanza delle misure adottate da una Parte per attuare il presente capi- tolo, verificatesi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per scritto e rese generalmente accessibili. 2. Se un prestatore di servizi contesta una violazione o un’inosservanza secondo il paragrafo 1 verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la Parte dell’ente aggiudicatore invita quest’ultimo e il prestatore di servizi a cercare una soluzione mediante consultazioni. 3. A ogni prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per prepa- rare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. 4. Ogni Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori, a cui spetta ricevere ed esami- nare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell’ambito di un appalto discipli- nato. 5. Se un organismo diverso da un’autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impugnare la decisio- ne iniziale dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipen- dente dall’ente aggiudicatore che ha condotto l’appalto oggetto del ricorso. 6. Ogni Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tri- bunale siano soggette a un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assi- curino: (a) che l’ente aggiudicatore risponda per scritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; (b) alle Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; (c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi della procedura; (e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e (f) che l’organo di ricorso pronunci le sue decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per scritto, e comprenda una motivazione di ogni decisione o raccomandazione. 7. Ogni Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all’appalto. Queste misure possono comportare la sospen- sione del processo di gara. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di considerare le principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la decisione di non agire deve essere motivata per scritto; e (b) se l’organo di ricorso ha accertato una violazione o un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei dan- ni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale

Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi. 1. Ogni Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tem- pestivetempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio del- l’equità dell’equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare: (a) violazioni del presente capitolo; o (b) se le leggi nazionali di una Parte non riconoscono al qualora il prestatore di servizi non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolocapitolo in applicazione del diritto interno di una Parte, l’inosservanza delle misure adottate da una Parte per attuare il presente capi- tolo, verificatesi presen- te capitolo; nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso ricorsi sono formulate per scritto e rese generalmente accessibili. 2. Se un prestatore di servizi contesta una violazione o un’inosservanza secondo il paragrafo 1 verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la Parte dell’ente aggiudicatore invita quest’ultimo e il prestatore di servizi a cercare una soluzione mediante consultazioni. 3. A ogni ciascun prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per prepa- rare preparare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. 4. Ogni Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudiziaria giudizia- ria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori, aggiudicatori (di seguito denominata «organo di ricorso) a cui spetta ricevere ed esami- nare esaminare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell’ambito di un appalto discipli- natodisciplinato. 5. Se un organismo diverso da un’autorità un organo di ricorso di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impugnare impu- gnarne la decisio- ne decisione iniziale dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipen- dente un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore che ha condotto l’appalto il cui appalto è oggetto del ricorso. 6. Ogni Ciascuna Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tri- bunale tribunale siano soggette a oggetto di un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assi- curinoassicurino: (a) che l’ente aggiudicatore risponda per scritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; (b) alle Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; (c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi della procedura; (e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e (f) che l’organo di ricorso pronunci le sue proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per scritto, e comprenda una motivazione di ogni decisione deci- sione o raccomandazione. 7. Ogni Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all’appalto. Queste all’appalto quali, ad esempio, misure possono comportare che comportano la sospen- sione sospensione del processo di gara. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di considerare le principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la decisione di non agire deve essere motivata per scritto; e (b) se l’organo di ricorso ha accertato una violazione o un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei dan- ni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

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Samples: Accordo Di Libero Scambio

Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi. 1. Ogni Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tem- pestivetempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio del- l’equità dell’equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare: (a) violazioni del presente capitolo; o (b) se le leggi nazionali di una Parte non riconoscono al qualora il prestatore di servizi non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolocapitolo in applicazione del diritto interno di una Parte, l’inosservanza delle misure adottate da una Parte per attuare il presente capi- tolopresen- te capitolo, verificatesi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso ricorsi sono formulate per scritto e rese generalmente accessibili. 2. Se un prestatore di servizi contesta una violazione o un’inosservanza secondo il paragrafo 1 verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la Parte dell’ente aggiudicatore invita quest’ultimo e il prestatore di servizi a cercare una soluzione mediante consultazioni. 3. A ogni ciascun prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per prepa- rare preparare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. 4. Ogni Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudiziaria giudizia- ria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori, aggiudicatori (di seguito denominata «organo di ricorso) a cui spetta ricevere ed esami- nare esaminare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell’ambito di un appalto discipli- natodisciplinato. 5. Se un organismo diverso da un’autorità un organo di ricorso di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impugnare impu- gnarne la decisio- ne decisione iniziale dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipen- dente un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore che ha condotto l’appalto il cui appalto è oggetto del ricorso. 6. Ogni Ciascuna Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tri- bunale tribunale siano soggette a oggetto di un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assi- curinoassicurino: (a) che l’ente aggiudicatore risponda per scritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; (b) alle Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; (c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi della procedura; (e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e (f) che l’organo di ricorso pronunci le sue proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per scritto, e comprenda una motivazione di ogni decisione deci- sione o raccomandazione. 7. Ogni Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all’appalto. Queste all’appalto quali, ad esempio, misure possono comportare che comportano la sospen- sione sospensione del processo di gara. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di considerare le principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la decisione di non agire deve essere motivata per scritto; e (b) se l’organo di ricorso ha accertato una violazione o un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei dan- ni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

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Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi. 1. Ogni Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tem- pestivetem­pestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio del- l’equità del­l’equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare: (a) violazioni del presente capitolo; o (b) se le leggi nazionali di una Parte non riconoscono al prestatore di servizi il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo, l’inosservanza delle misure adottate da una Parte per attuare il presente capi- tolocapitolo, verificatesi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per scritto e rese generalmente accessibili. 2. Se un prestatore di servizi contesta una violazione o un’inosservanza secondo il paragrafo 1 verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la Parte dell’ente aggiudicatore invita quest’ultimo e il prestatore di servizi a cercare una soluzione mediante consultazioni. 3. A ogni prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per prepa- rare preparare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. 4. Ogni Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori, a cui spetta ricevere ed esami- nare esaminare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell’ambito di un appalto discipli- natodisciplinato. 5. Se un organismo diverso da un’autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impugnare la decisio- ne decisione iniziale dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipen- dente indipendente dall’ente aggiudicatore che ha condotto l’appalto oggetto del ricorso. 6. Ogni Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tri- bunale tri­bunale siano soggette a un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assi- curinoassi­curino: (a) che l’ente aggiudicatore risponda per scritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; (b) alle Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; (c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi della procedura; (e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e (f) che l’organo di ricorso pronunci le sue decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per scritto, e comprenda una motivazione di ogni decisione o raccomandazione. 7. Ogni Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all’appalto. Queste misure possono comportare la sospen- sione sospensione del processo di gara. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di considerare le principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la decisione di non agire deve essere motivata per scritto; e (b) se l’organo di ricorso ha accertato una violazione o un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei dan- ni danni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

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