Progressione orizzontale. 1. La progressione orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso. 2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. La progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti gli anni di riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva almeno pari a 6/10 del punteggio massimo. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ultima valutazione. 4. Le risorse per la progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono a carico del bilancio dei singoli enti. 5. La progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dall’1.1.2008, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale di cui al successivo art. 138 e secondo la ripartizione di cui al successivo art. 140, mediante procedura comparativa fra gli appartenenti alla terza posizione retributiva della stessa posizione economica di ciascuna categoria con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni. Tale comparazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 141, fatto salvo quanto previsto all’art. 147. 6. Per gli Enti di minori dimensioni ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del successivo art. 142 si opera con una graduatoria unica nel rispetto delle prescrizioni di detto articolo.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Progressione orizzontale. 1. La progressione orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.
2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti gli anni di riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva almeno pari a 6/10 del punteggio massimo. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ultima valutazione.
4. Le risorse per la progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono a carico del bilancio dei singoli enti.
5. La progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dall’1.1.2008, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale di cui al successivo art. 138 141 (Fondo per la progressione orizzontale) e secondo la ripartizione di cui al successivo art. 140143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive), mediante procedura comparativa fra gli appartenenti alla terza posizione retributiva della stessa posizione economica di ciascuna categoria con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni. Tale comparazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 141144 (Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive), fatto salvo quanto previsto all’art. 147150 (Modalità di computo dell’anzianità utile).
6. Per gli Enti di minori dimensioni ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del successivo art. 142 145 (Formazione graduatoria unica) si opera con una graduatoria unica nel rispetto delle prescrizioni di detto articolo.
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Samples: Contratto Collettivo
Progressione orizzontale. 1. La progressione orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.
2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti gli anni di riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva almeno pari a 6/10 del punteggio massimo. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ultima valutazione.
4. Le risorse per la progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono a carico del bilancio dei singoli enti.
5. La progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dall’1.1.2008, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale di cui al successivo art. 138 20 e secondo la ripartizione di cui al successivo art. 14022, mediante procedura comparativa fra gli appartenenti alla terza posizione retributiva della stessa posizione economica di ciascuna categoria con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni. Tale comparazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14123, fatto salvo quanto previsto all’art. 14729.
6. Per gli Enti di minori dimensioni ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del successivo art. 142 24 si opera con una graduatoria unica nel rispetto delle prescrizioni di detto articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale