Adesione Clausole campione

Adesione. 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.
Adesione. Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.
Adesione. Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di Adesione. L’Aderente può revocare l’adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto dandone comunicazione a Poste Vita S.p.A. A seguito di revoca, le parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comuni- cazione di revoca attestata dal timbro postale di invio. Poste Vita S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca rimborserà l’intero contributo versato, al netto di eventuali imposte. Il contratto è concluso nel momento in cui Poste Vita S.p.A. rilascia il relativo Documento di Polizza. La raccolta può essere effettuata da Poste Italiane S.p.A.: • tramite Uffici Postali abilitati; in tal caso la polizza sarà consegnata contestualmente all’adesione; e • mediante la sottoscrizione di Contratti Fuori Sede; in tal caso il contratto sarà considerato concluso con la compilazione e sottoscrizione da parte dell’Aderente (i) del Modulo di Adesione e successivamente (ii) del Documento di Polizza già firmato da Poste Vita S.p.A. Il Contratto Fuori Sede avrà efficacia dalle ore 24 del giorno indicato nel Documento di Polizza, a condizione che sia stato incassato il primo versamento. In aggiunta, Poste Vita S.p.A. potrà raccogliere direttamente adesioni tramite propri dipendenti espressa- mente autorizzati. Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto è possibile recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata, a Poste Vita S.p.A. In caso di recesso il rapporto tra l’Aderente e Poste Vita S.p.A. si interrompe e Poste Vita S.p.A. rimborserà, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa (richiesta scritta, Documento di Polizza ed eventuali appendici), l’intero contributo versato al netto di eventuali imposte. Le comunicazioni di revoca o di recesso devono essere inviate tramite lettera raccomandata, con avviso di ricevimento a:
Adesione. 7.1 Al presente atto potranno aderire anche altri enti locali, facenti parte dei bacini territoriali di interesse, mediante sottoscrizione ed accettazione del relativo contenuto.
Adesione. E’ persona assicurata ogni socio il quale abbia aderito all’assicurazione prestata con la compilazione di un apposito modulo di adesione, debitamente datato e firmato, ed abbia regolarmente versato alla Contraente il premio individuale convenuto secondo le modalità e le procedure stabilite. La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui le singole Sezioni inseriscono la copertura nella piattaforma di tesseramento e cesserà tassativamente alle ore 24:00 del 31/12 di ciascuna annualità. La Contraente è tenuta: • a conservare tutte le adesioni, compilate su apposito modulo; • a mantenere puntualmente regolari registrazioni di tutti i Soci che hanno aderito a questa assicurazione, indicando dati anagrafici dell’assicurato e l’indicazione della data di effetto della copertura.
Adesione. Ogni Governo che è Membro dell’OMC o che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC14, è Parte contraente del GATT del 194715 e che non è Parte al presente Accordo può aderirvi alle condizioni da convenire tra tale Governo e le Parti, depositando presso il Direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Accordo entra in vigore per un Governo che
Adesione. 1) Xxxxx disposizioni contrarie dell’Accordo, il governo di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 può ade- rire al presente Accordo secondo le procedure fissate dal Consiglio. 2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento. 3) Dopo il deposito di uno strumento di adesione, ogni organizzazione intergoverna- tiva di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 deposita una dichiarazione che conferma la sua competenza esclusiva per le questioni indicate nel presente Accordo. Gli Stati membri dell’organizzazione summenzionata non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.
Adesione. 1. Le farmacie aderenti dovranno dare la formale comunicazione al progetto all’ASUR, alla P.F. Assistenza Farmaceutica dell’ARS Regione Marche, alla Federfarma Marche, alla Confservizi Assofarm Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio tramite posta elettronica o certificata (PEC) comunicando i propri riferimenti (allegato1). 2. L’adesione implica per la farmacia l’accettazione incondizionata del presente Accordo. 3. Nel caso in cui una farmacia voglia recedere dovrà darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla propria organizzazione sindacale, all’ASUR/Aree Vaste di competenza, alla Regione Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio.
Adesione. La sottoscrizione del presente accordo è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell’Istituzione scolastico/formativa ed ente aderente. Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione. Gli effetti dell’intesa sono richiamati nel PTOF. Per garantire l’esercizio dell’obbligo scolastico e formativo e tutelare gli studenti e i giovani da trattamenti sperequativi al presente Accordo potranno aderire singole Istituzioni scolastico/formative o reti di scuole a lavori avviati e in qualsiasi data. La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 7, presso la Istituzione scolastica/formativa di riferimento. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.
Adesione. L’adesione a quest’accordo si dichiara davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica edu- cazione.