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Adesione Clausole campione

Adesione. 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.
Adesione. Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.
Adesione. A seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, l’Aderente è iscritto a PreviNext – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione. In base a quanto previsto al paragrafo B, il contributo può essere corrisposto mediante versamento a carico dell’Aderente, del datore di lavoro o del committente anche attraverso il conferimento del TFR in maturazione. Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta di adesione, entro i termini sotto indicati: a) dalle ore zero del primo venerdì successivo alla data di sottoscrizione del modulo di adesione (o di corresponsione del versamento, se successiva), se tra tale data e il primo venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: - intercorrono almeno due giorni lavorativi; - intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo; b) dalle ore zero del secondo venerdì successivo alla di sottoscrizione del modulo di adesione (o di corresponsione del versamento, se successiva), se tra tale data e il primo venerdì successivo non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni: - intercorrono almeno due giorni lavorativi; - intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo. Qualora il venerdì, giorno di riferimento per l’investimento e per l’attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo. Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il versamento. Qualora, prima della data di conclusione del contratto, si verifichi il decesso dell’Aderente, la Compagnia rimborserà agli eredi ovvero ai diversi Beneficiari designati dallo stesso, il versamento corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. A condizione che la Compagnia n...
Adesione. Ogni Governo che è Membro dell’OMC o che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC14, è Parte contraente del GATT del 194715 e che non è Parte al presente Accordo può aderirvi alle condizioni da convenire tra tale Governo e le Parti, depositando presso il Direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Accordo entra in vigore per un Governo che
Adesione. E’ persona assicurata ogni socio il quale abbia aderito all’assicurazione prestata con la compilazione di un apposito modulo di adesione, debitamente datato e firmato, ed abbia regolarmente versato alla Contraente il premio individuale convenuto secondo le modalità e le procedure stabilite. La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui le singole Sezioni inseriscono la copertura nella piattaforma di tesseramento e cesserà tassativamente alle ore 24:00 del 31/12 di ciascuna annualità. La Contraente è tenuta: • a conservare tutte le adesioni, compilate su apposito modulo; • a mantenere puntualmente regolari registrazioni di tutti i Soci che hanno aderito a questa assicurazione, indicando dati anagrafici dell’assicurato e l’indicazione della data di effetto della copertura.
Adesione. 7.1 Al presente atto potranno aderire anche altri enti locali, facenti parte dei bacini territoriali di interesse, mediante sottoscrizione ed accettazione del relativo contenuto.
Adesione. L’adesione a quest’accordo si dichiara davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica edu- cazione.
Adesione. La sottoscrizione del presente accordo è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell’Istituzione scolastico/formativa ed ente aderente. Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione. Gli effetti dell’intesa sono richiamati nel PTOF. Per garantire l’esercizio dell’obbligo scolastico e formativo e tutelare gli studenti e i giovani da trattamenti sperequativi al presente Accordo potranno aderire singole Istituzioni scolastico/formative o reti di scuole a lavori avviati e in qualsiasi data. La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 7, presso la Istituzione scolastica/formativa di riferimento. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.
Adesione. 1) Xxxxx disposizioni contrarie dell’Accordo, il governo di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 può ade- rire al presente Accordo secondo le procedure fissate dal Consiglio. 2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento. 3) Dopo il deposito di uno strumento di adesione, ogni organizzazione intergoverna- tiva di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 deposita una dichiarazione che conferma la sua competenza esclusiva per le questioni indicate nel presente Accordo. Gli Stati membri dell’organizzazione summenzionata non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.
Adesione. 1. Le farmacie aderenti dovranno dare la formale comunicazione al progetto all’ASUR, alla P.F. Assistenza Farmaceutica dell’ARS Regione Marche, alla Federfarma Marche, alla Confservizi Assofarm Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio tramite posta elettronica o certificata (PEC) comunicando i propri riferimenti (allegato1). 2. L’adesione implica per la farmacia l’accettazione incondizionata del presente Accordo. 3. Nel caso in cui una farmacia voglia recedere dovrà darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla propria organizzazione sindacale, all’ASUR/Aree Vaste di competenza, alla Regione Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio.