Adesione Clausole campione

Adesione. 1. Ciascuno Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente.
Adesione. Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.
Adesione. E’ persona assicurata ogni socio il quale abbia aderito all’assicurazione prestata con la compilazione di un apposito modulo di adesione, debitamente datato e firmato, ed abbia regolarmente versato alla Contraente il premio individuale convenuto secondo le modalità e le procedure stabilite. La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui le singole Sezioni inseriscono la copertura nella piattaforma di tesseramento e cesserà tassativamente alle ore 24:00 del 31/12 di ciascuna annualità. La Contraente è tenuta: • a conservare tutte le adesioni, compilate su apposito modulo; • a mantenere puntualmente regolari registrazioni di tutti i Soci che hanno aderito a questa assicurazione, indicando dati anagrafici dell’assicurato e l’indicazione della data di effetto della copertura.
Adesione. 7.1 Al presente atto potranno aderire anche altri enti locali, facenti parte dei bacini territoriali di interesse, mediante sottoscrizione ed accettazione del relativo contenuto.
Adesione. 1. Al presente Accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
Adesione. Ogni Governo che è Membro dell’OMC o che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC14, è Parte contraente del GATT del 194715 e che non è Parte al presente Accordo può aderirvi alle condizioni da convenire tra tale Governo e le Parti, depositando presso il Direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Accordo entra in vigore per un Governo che
Adesione. 1) Xxxxx disposizioni contrarie dell’Accordo, il governo di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 può ade- rire al presente Accordo secondo le procedure fissate dal Consiglio.
Adesione. Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibiltà sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. LUOGO DATA FIRMA PER A9 ACTION FIRMA DEL CLIENTE
Adesione. La sottoscrizione del presente accordo è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell’Istituzione scolastico/formativa ed ente aderente. Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione. Gli effetti dell’intesa sono richiamati nel PTOF. Per garantire l’esercizio dell’obbligo scolastico e formativo e tutelare gli studenti e i giovani da trattamenti sperequativi al presente Accordo potranno aderire singole Istituzioni scolastico/formative o reti di scuole a lavori avviati e in qualsiasi data. La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 7, presso la Istituzione scolastica/formativa di riferimento. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.
Adesione. 1. Le farmacie aderenti dovranno dare la formale comunicazione al progetto all’ASUR, alla P.F. Assistenza Farmaceutica dell’ARS Regione Marche, alla Federfarma Marche, alla Confservizi Assofarm Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio tramite posta elettronica o certificata (PEC) comunicando i propri riferimenti (allegato1).