Commissione esaminatrice Clausole campione
Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti.
2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇ e ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.
3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario.
5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94).
7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati:
a) 30 punti per i titoli
b) 40 punti per la prova scritta
c) 30 punti per la prova orale
Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e...
Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento della/e prova/e selettiva/e e per la valutazione dei titoli, è nominata dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande, con provvedimento della Direzione Generale o del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna, una Commissione esaminatrice, composta da almeno tre componenti oltre a due supplenti e un segretario, di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando di cui uno con funzioni di Presidente e due come componenti con le limitazioni di cui all’art 55 della L.R. 31/98, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per ▇▇▇▇▇. Alla nomina provvede la Direzione generale competente in materia di personale. Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito internet dell’Agris e nella intranet. Per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse della lingua straniera e della lingua sarda la Commissione potrà essere integrata con la designazione di membri aggiunti. I membri aggiunti concorrono esclusivamente alla valutazione della prova di pertinenza e partecipano alle attività della Commissione esaminatrice per le sole valutazioni di competenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’Agris di categoria D, nominato dal Commissario Straordinario. La Commissione esaminatrice nello svolgimento delle attività di competenza, indicate di seguito, seguirà un dettagliato vademecum fornito dal servizio personale unitamente ai fac-simile dei documenti utili per favorirne la celerità. Tutte le operazioni della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate a cura del Segretario; il verbale di ogni seduta della Commissione sarà sottoscritto, in ogni pagina e in calce, dal Presidente, dai componenti presenti, dal Segretario e dall’estensore se diverso dal Segretario stesso. La Commissione, alla fine di ogni seduta, trasmette con nota di accompagnamento, il verbale relativo, in formato pdf, alla Direzione Generale all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, al Responsabile del Servizio Personale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, al Responsabile del procedimento ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ e al Responsabile della Sicurezza ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, per gli adempimenti di competenza. Nel/nei verbale/i saranno riportati, per ciascun candidato, i punteggi attribuiti per ciascuna delle fase concorsuali e le modalità di conferimento dei punteggi medesimi. La Commissione, al termine dei lavori, predisporrà l’elenco dei vinci...
Commissione esaminatrice. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell’Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni o esterni all’Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all’Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all’estero di cui all’ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione. Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all’occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario. La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche. La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.
Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica ed è composta da tre membri esperti nel settore di attività indicato all'art. 1 e da almeno un membro supplente. Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce il componente che svolgerà le funzioni di segretario.
Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore dell'Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, è composta secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato” del 2005, nonché dalla delibera n. 142/2021 e segnatamente da tre componenti effettivi, di cui almeno uno esterno, e da due supplenti; il ruolo di presidente della commissione è assegnato al componente esterno.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇/ e ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.
3. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
4. La Commissione conclude la procedura entro tre mesi dalla data della prima riunione. Con proprio provvedimento il Direttore di cui al comma 1 può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore stesso.
Commissione esaminatrice. Ogni Commissione è composta da tre membri, fra i quali il responsabile della ricerca e due professori o ricercatori. I commissari dovranno dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e dovranno dichiarare altresì l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. I nominativi dei commissari sono indicati nell’art. 1 del presente bando.
Commissione esaminatrice. La commissione di valutazione sarà nominata dalla Presidente della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e sarà resa nota sulla pagina web della Scuola allo scadere del presente bando.
Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore della Struttura interessata, è composta secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”. La Commissione esaminatrice deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data della prima riunione. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul sito Internet del CNR: ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇
Commissione esaminatrice. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri effettivi nominati dal Consiglio Federale. Fra i membri effettivi deve essere nominato un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno 5 anni e magistrati, che rivestirà il ruolo di Presidente. La composizione della Commissione viene pubblicata sul sito della F.I.G.C..
