Commissione esaminatrice Clausole campione

Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale
Commissione esaminatrice. Ciascuna selezione di cui all’art. 1 del bando è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore normativo. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l’avvio della procedura. Gli altri componenti, esterni all’Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento che, ove possibile, garantisce l’equilibrata rappresentanza di genere. Si evidenzia che se il dipartimento designa un professore di I fascia, è poi tenuto a fornire una rosa di quattro nominativi in cui figurino almeno tre docenti di II fascia. Diversamente, se il dipartimento designa un professore di II fascia non ha ulteriori limitazioni relative alla fascia nell’indicazione dei nominativi per il sorteggio. I professori sorteggiabili e il componente designato che ricoprono il ruolo di professore di prima fascia devono aver dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell’anno solare (da intendersi come periodo di 365 giorni, decorrente da qualsiasi giorno del calendario) nel quale è indetta la procedura. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei docenti proposti e la documentazione comprovante i requisiti richiesti nel precedente paragrafo. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e...
Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre a cinque componenti a maggioranza esterna, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.Lgs 127/2003, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti. 2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente CNR. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione. 6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame. 7. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione potrà avvalersi di modalità telematiche; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale. 8. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data della prova scritta. L'inosservanza del succitato termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR. 9. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall’art.1 c. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente al loro svolgimento sul medesimo sito.
Commissione esaminatrice. 1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica è composta secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato” del 2005, nonché dalla delibera n. 142/2021 e segnatamente da tre componenti effettivi, di cui almeno uno esterno, e da due supplenti; il ruolo di presidente della commissione è assegnato al componente esterno. 2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/ e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario. 4. La Commissione conclude la procedura entro tre mesi dalla data della prima riunione. Con proprio provvedimento il Direttore di cui al comma 1 può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore stesso.
Commissione esaminatrice. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell’Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni o esterni all’Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all’Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all’estero di cui all’ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione. Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all’occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario. La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche. La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.
Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è composta da esperti/e nelle materie oggetto del concorso ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 82/2023 citato in premessa. I/ Le componenti scelti/e tra il personale tecnico e amministrativo devono rivestire una categoria almeno pari a quella da selezionare. Alle Commissioni possono essere aggregati/e membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli/lle specialisti/e in psicologia e risorse umane. La Commissione è assistita da un/a segretario/a, dipendente dell’Ateneo e inquadrato/a almeno nell’Area dei Collaboratori. Non possono far parte della Commissione: - coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica di Ateneo; - coloro che ricoprano cariche politiche; - coloro che siano rappresentanti sindacali; - coloro che siano designati/e dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 165 non possono far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati/e condannati/e, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche a distanza con modalità telematica. Il decreto del Direttore Generale di nomina della Commissione è pubblicato sul Portale InPA e sul sito web di Ateneo.
Commissione esaminatrice. Ogni Commissione è composta da tre membri, fra i quali il responsabile della ricerca e due professori o ricercatori. I commissari dovranno dichiarare di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e dovranno dichiarare altresì l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. I nominativi dei commissari sono indicati nell’art. 1 del presente bando.
Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore della Struttura interessata, è composta secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”. La Commissione esaminatrice deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data della prima riunione. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul sito Internet del CNR: xxx.xxx.xxx.xx
Commissione esaminatrice. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri effettivi nominati dal Consiglio Federale. Fra i membri effettivi deve essere nominato un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno 5 anni e magistrati, che rivestirà il ruolo di Presidente. La composizione della Commissione viene pubblicata sul sito della F.I.G.C..
Commissione esaminatrice. La Commissione sarà nominata dall’ Amministratore Delegato ed è composta da cinque membri competenti nelle materie della selezione oltre al componente di lingua francese, che non sarà convocato qualora nessuno dei candidati debba sostenere la prova di accertamento linguistico e che, qualora presente, sarà chiamato a pronunciarsi esclusivamente per quanto concerne il superamento di tale prova. La Commissione durante il colloquio orale accerterà il livello complessivo di preparazione del candidato e l’aderenza del candidato al profilo oggetto di selezione. La Commissione effettuerà inoltre la valutazione dei titoli secondo i criteri sopra indicati.