Ammissione Clausole campione

Ammissione. 6.1.1.Disciplina generale delle sedute: a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: --- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica ai sensi della lettera f); --- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2; --- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3; --- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: --- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico; c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti; d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1; f) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può provvedere, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e prima dell’inizio delle operazioni in seduta pubblica, ad accedere alla Piattaforma telematica, individuare il numero delle offerte ammesse e i relativi offerenti, a controllare la presenza delle sottoscrizioni digitali degli offerenti e scaricare l...
Ammissione. Espositori della manifestazione sono i produttori dei prodotti esposti. Ditte commerciali possono essere ammesse a partecipare, solamente se sono in grado di documentare che, per i prodotti e servizi presentati in fiera, dispongono di una autorizzazione esclusiva, rilasciata dal produttore che le autorizza, in sua mancanza, a presentare e vendere i suoi prodotti. In tal modo si vuole escludere la presenza in fiera di presenze doppie di espositori, con prodotti che provengono dalla stessa fabbricazione. Alla partecipazione in fiera vengono ammessi esclusivamente espositori i cui prodotti e servizi dichiarati, corrispondono all’offerta della manifestazione e che adempiono ai presupposti secondo il paragrafo 1. Sull’ammissione di partecipazione di espositori e merci, decide la Fiera, eventualmente previa consultazione della commissione competente. Non sussiste un diritto legale all’ammissione. Gli espositori che non abbiano rispettato i loro. Impegni finanziari verso la Fiera, o che abbiano violato le condizioni di partecipazione, le direttive tecniche o le disposizioni di legge possono essere esclusi dalla partecipazione. L’ammissione alla partecipazione in qualità di espositore sarà confermata, in seguito alla selezione effettuata dalla Fiera, in forma scritta o elettronica, ed è valida solo per i prodotti e i servizi dichiarati. Con l‘inoltro in formato elettronico dell‘ammissione in fiera, tramite l’account della persona di contatto citata nella domanda di iscrizione, il contratto di esposizione stipulato tra Messe Düsseldorf GmbH e l‘espositore è concluso. L‘espositore sarà informato tramite posta elettronica ed attraverso i suoi dati di accesso individuali, presenti sui documenti di ammissione forniti nel suo account. L’espositore riceverà tale informazione, non appena questa avrà raggiunto l’area personale. L’espositore garantisce di controllare regolarmente la posta in arrivo e assicura che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di avvenuta comunicazione del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni. In caso di fiere ibride, viene fornita all’espositore una planimetria dei padiglioni con l‘ubicazione dello stand e, se necessario, viene messa a disp...
Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3. 2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali. 3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione. 4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato. 5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione. 6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test 7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento deg...
Ammissione. Alla gara n. 1 possono iscriversi i giocatori di categoria (23) Alla gara n. 2 possono iscriversi i giocatori under (o over) ........... (24) ecc.
Ammissione. L'ammissione degli utenti in R,S.A. avviene secondo le seguenti modalità: a) per gli utenti residenti in provincia di Trento, nel limite dei posti negoziati con I'A.P.S.S., a seguito di valutazione e dichiarazione della non autosufficienza e della non assistibilità a domicilio dell'utente e della conseguente eleggibilità in R.S.A. da parte dell'U.V.M. secondo (e norme provinciali vigenti e le relative deliberazioni attuative della Giunta della Provincia Autonoma di Trento; b) per gli utenti residenti in altre Regioni o Province autonome, nel limite dei posti eventualmente convenzionati con le stesse, secondo le modalità disciplinate dalle singole convenzioni e previa eventuale valutazione della non autosufficienza da parte di organismo di valutazione a ciò deputato dalla Regione o Provincia autonoma di provenienza, con onere a carico della Regione o Provincia autonoma di provenienza non inferiore al limite annualmente fissato dalle direttive provinciali per le R.S.A. per la quota sanitaria giornaliera per l'assistenza agli utenti extraprovinciali; c) per gli utenti residenti in Regioni o Province autonome non specificamente convenzionate, nel limite degli eventuali posti residuali, previa valutazione della non autosufficienza da parte dei personale interno della R.S.A. e con onere a carico dei richiedente non inferiore al limite annualmente fissato dalle direttive provinciali per le R.S.A. per la quota sanitaria giornaliera per l'assistenza agli utenti extraprovinciali, ad integrazione della retta alberghiera fissata per gli utenti. E' primario impegno dell'Ente, ove possibile e previo accordo con I'A.P.S.S., facilitare l'inserimento delle persone della comunità lavisana in riferimento al mantenimento delle relazioni sociali e familiari con la comunità di appartenenza. L'ammissione in R.S.A., salvo casi eccezionali di motivata urgenza, è comunque subordinata all'espletamento delle procedure amministrative a garanzia della copertura finanziaria della retta alberghiera ed alla trasmissione da parte della competente unità di valutazione della scheda di valutazione individuale dell'utente. Previa informazione sui servizi e consegna della Carta dei Servizi, al momento dell'ammissione viene attivata la procedura per la predisposizione di un piano di assistenza individualizzata basato sulle risultanze della scheda di valutazione trasmessa dalla competente unità di valutazione, delle eventuali valutazioni effettuate all'interno e di un periodo di osservazione dire...
Ammissione. Il concorrente è stato verificato con esito positivo .
Ammissione. Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione: 1) alla presentazione degli scontrini attestanti l’avvenuto pagamento del contributo ANAC per tutti i lotti di partecipazione, dunque non solo per il lotto 16 (lotti 9,12,15 e 16); 2) alla positiva valutazione del riscontro fornito in merito alla regolarizzazione del modello F23 con l’indicazione delle informazioni mancanti.
Ammissione. Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione alle garanzie provvisorie prodotte, per i lotti 15, 21, 22, 23, 25 e 26.
Ammissione. 1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera atleta, secondo le modalità stabilite per ciascuna prova. 2. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano le singole prove dei Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi. 3. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) alle ore 20 (venti) del giorno precedente e dalle ore 8 (otto) alle ore 11 (undici) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti. 4. Non sono in ogni caso ammessi a giocare coloro che non siano inclusi negli elenchi inviati dalla F.I.T., mentre coloro che non siano in grado di esibire la tessera federale atleta valida per l’anno in corso, purché compresi nei detti elenchi o iscritti tramite portale elettronico federale, sono ammessi a giocare previa dichiarazione liberatoria (testo in allegato n. 3) e pagamento della tassa a fondo perduto, a titolo di penalità.
Ammissione. 6.1.1.Disciplina generale delle sedute: a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: --- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica; --- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2; --- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3; --- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: --- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;