Ammissione Clausole campione

Ammissione. Espositori della manifestazione sono i produttori dei prodotti esposti. Ditte commerciali possono essere ammesse a partecipare, solamente se sono in grado di documentare che, per i prodotti e servizi presentati in fiera, dispongono di una autorizzazione esclusiva, rilasciata dal produttore che le autorizza, in sua mancanza, a presentare e vendere i suoi prodotti. In tal modo si vuole escludere la presenza in fiera di presenze doppie di espositori, con prodotti che provengono dalla stessa fabbricazione. Alla partecipazione in fiera vengono ammessi esclusivamente espositori i cui prodotti e servizi dichiarati, corrispondono all’offerta della manifestazione e che adempiono ai presupposti secondo il paragrafo 1. Sull’ammissione di partecipazione di espositori e merci, decide la Fiera, eventualmente previa consultazione della commissione competente. Non sussiste un diritto legale all’ammissione. Gli espositori che non abbiano rispettato i loro. Impegni finanziari verso la Fiera, o che abbiano violato le condizioni di partecipazione, le direttive tecniche o le disposizioni di legge possono essere esclusi dalla partecipazione. L’ammissione alla partecipazione in qualità di espositore sarà confermata, in seguito alla selezione effettuata dalla Fiera, in forma scritta o elettronica, ed è valida solo per i prodotti e i servizi dichiarati. Con l‘inoltro in formato elettronico dell‘ammissione in fiera, tramite l’account della persona di contatto citata nella domanda di iscrizione, il contratto di esposizione stipulato tra Messe Düsseldorf GmbH e l‘espositore è concluso. L‘espositore sarà informato tramite posta elettronica ed attraverso i suoi dati di accesso individuali, presenti sui documenti di ammissione forniti nel suo account. L’espositore riceverà tale informazione, non appena questa avrà raggiunto l’area personale. L’espositore garantisce di controllare regolarmente la posta in arrivo e assicura che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di avvenuta comunicazione del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni. In caso di fiere ibride, viene fornita all’espositore una planimetria dei padiglioni con l‘ubicazione dello stand e, se necessario, viene messa a disp...
Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze nell'ambito delle seguenti materie: aritmetica e algebra, geometria, fisica, chimica, logica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3. 2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO è fissato annualmente dal Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente. 3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione. La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL. 4. Sono ammessi al Corso di laurea in TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato. 5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: sostenendo un apposito test 6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio. 7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti ...
Ammissione. 6.1.1.Disciplina generale delle sedute: a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: --- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica; --- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2; --- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3; --- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: --- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico; c) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti con un Rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e), oppure un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile, in ogni caso previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente; d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1; Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se ...
Ammissione. Alla gara n. 1 possono iscriversi i giocatori di categoria (23) Alla gara n. 2 possono iscriversi i giocatori under (o over) ........... (24) ecc.
Ammissione. Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione della positiva valutazione dei riscontri forniti in relazione: 1) alle garanzie provvisorie prodotte per i lotti 2, 9, 10, 11, 12 e 13; 2) al DGUE.
Ammissione. 6.1.1. Disciplina generale delle sedute a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: --- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni; --- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2; --- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3; --- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1; --- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione; b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: --- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico; c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: --- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente al presente e in ogni caso con le modalità di cui al punto 9.1.1, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata; --- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.
Ammissione. Il Concorrente è stato verificato con esito positivo.
Ammissione. Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della positiva valutazione del riscontro fornito in relazione alle dichiarazioni sostitutive del fideiussore per le polizze prodotte per tutti i lotti di partecipazione.
Ammissione. 1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera atleta, secondo le modalità stabilite per ciascuna prova. 2. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano le singole prove dei Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi. 3. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) alle ore 20 (venti) del giorno precedente e dalle ore 8 (otto) alle ore 11 (undici) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti. 4. Non sono in ogni caso ammessi a giocare coloro che non siano inclusi negli elenchi inviati dalla F.I.T., mentre coloro che non siano in grado di esibire la tessera federale atleta valida per l’anno in corso, purché compresi nei detti elenchi o iscritti tramite portale elettronico federale, sono ammessi a giocare previa dichiarazione liberatoria (testo in allegato n. 3) e pagamento della tassa a fondo perduto, a titolo di penalità.
Ammissione. L’accesso al Servizio avviene a seguito di presentazione, in qualsiasi momento dell’anno, di domanda (su apposito modello predisposto dall'Ambito Territoriale), all'Ufficio di Piano per il tramite dei Comuni di residenza, ove i Referenti dei vari Servizi Sociali Professionali fanno da presidio sul territorio per l’analisi e la raccolta del bisogno. La domanda, da rendere sotto forma di autocertificazione, deve contenere i dati anagrafici del richiedente e ogni altra informazione utile alla valutazione della medesima. Alla domanda dovrà essere allegata l'eventuale documentazione sanitaria utile ai fini della graduatoria nonché copia di un documento d’identità in corso di validità. I Punti di Accesso dell’Ambito garantiscono l’informazione ai cittadini circa le condizioni e modalità di accesso, l’assistenza per la compilazione della domanda e la valutazione di primo livello. Il Servizio Sociale Professionale dei Comuni effettua eventuali verifiche ed esprime la valutazione conclusiva. Tutta la documentazione verrà inviata all'Ufficio di Piano entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta d’accesso. L’ammissione al Centro Polivalente viene disposta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. Più componenti dello stesso nucleo familiare, in presenza della sussistenza dei requisiti personali di accesso previsti dal precedente art. 2., possono essere ammessi al servizio. A tale scopo devono, comunque, presentare richieste separate. Sulla base delle istanze pervenute, il Settore Servizi Sociali formula una graduatoria, approvata con apposito atto amministrativo, aggiornata annualmente, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino alla capienza massima della struttura, quale prevista dal Regolamento Regionale e dai specifici atti comunali per l’affidamento della gestione. L’Ufficio di Piano, ad avvenuta approvazione della graduatoria, provvede a comunicare agli ammessi, per il tramite del Servizio Sociale Comunale, l’ammissione al Centro.