Progressione tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’Art. … comma 11, lett. d) (Periodo di prova). 3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. … (Fondo incarichi) e ….. (Fondo premialità e condizioni di lavoro). 4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità, di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all’art…. (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. 5. In caso di progressione all’area del personale di elevata qualificazione, in conformità a quanto disposto dall’Art….. comma 1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non si applica il comma 4.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Progressione tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’Art. … comma 11, lett. d) (Periodo di prova).
3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. … 102 (Fondo incarichi) e ….. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità, professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all’art…. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
5. In caso di progressione all’area del personale di elevata qualificazione, in conformità a quanto disposto dall’Art….. . 100 comma 1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non si applica il comma 4.
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Progressione tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’Art. … 40 comma 11, lett. d) (Periodo di prova).
3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. … 102 (Fondo incarichi) e ….. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità, professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all’art…. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
5. In caso di progressione all’area del personale di elevata qualificazione, in conformità a quanto disposto dall’Art….. . 100 comma 1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non si applica il comma 4.
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Progressione tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualitàservizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due annisuperiori alla multa, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’Art. … si applica l’Art , comma 11, lett. d) 9 (Periodo di prova).
3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi nel Fondo di cui agli artt. … all’Art (Fondo incarichi) fasce e ….. (Fondo premialità e condizioni di lavoropremialità).
4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, economico superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico inquadrato nei differenziali economici di professionalità, di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; professionalità e l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam personale riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam L’assegno personale è a carico del Fondo di cui all’art…. (Fondo premialità fasce e condizioni di lavoropremialità). Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam personale se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
5. In caso di progressione all’area del personale di elevata qualificazione, in conformità a quanto disposto dall’Art….. comma 1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), qualificazione non si applica il comma 4.
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Progressione tra le aree. 1. Ai In relazione al piano triennale dei fabbisogni, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’Art. … 40 comma 11, lett. d) (Periodo di prova).
3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. … 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e ….. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità, professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di cui all’art…. 102 (Fondo premialità incarichi, progressioni economiche e condizioni di lavoroindennità professionali). Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
5. In caso di progressione all’area del personale di elevata qualificazione, in conformità a quanto disposto dall’Art….. . 100 comma 1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non si applica il comma 4.
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