Progressione verticale. 1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la posizione economica organizzativa di appartenenza, purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico od una menomazione morale e sia condiviso dal lavoratore. 2. Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti a una posizione economica organizzativa superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali attività al trattamento corrispondente alla mansione svolta. 3. Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi od un periodo di 180 giorni discontinui nel corso di 12 mesi consecutivi, il lavoratore a cui vengono assegnate le mansioni previste dalla posizione economica organizzativa superiore, ha diritto al passaggio definitivo in detta posizione. Quanto sopra non si applica per le assegnazioni di mansioni superiori per sostituzione temporanea di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 4. Nell’ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio nella posizione economica ed organizzativa superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni della posizione economica organizzativa superiore per tre mesi. 5. Il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi, viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella di appartenenza. 6. Il lavoratore che passa alla posizione economica organizzativa superiore, percepisce la retribuzione prevista dalla nuova posizione economica, conservando la retribuzione legata all’anzianità ed all’arricchimento professionale già percepite nella posizione retributiva posseduta, con riassorbimento di eventuali superminimi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Progressione verticale. 1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente temporaneame nte a mansioni diverse da quelle inerenti la posizione economica organizzativa di appartenenza, purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico od una menomazione menomazio ne morale e sia condiviso dal lavoratore.
2. Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti a una posizione economica organizzativa superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali attività al trattamento corrispondente alla mansione svolta.
3. Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi od un periodo di 180 giorni discontinui nel corso di 12 mesi consecutivi, il lavoratore a cui vengono assegnate le mansioni previste dalla posizione economica organizzativa superiore, ha diritto al passaggio definitivo in detta posizione. Quanto sopra non si applica per le assegnazioni di mansioni superiori per sostituzione temporanea di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nell’ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio nella posizione economica ed organizzativa superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni della posizione economica organizzativa superiore per tre mesi.
5. Il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi, viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella di appartenenza.
6. Il lavoratore che passa alla posizione economica organizzativa superiore, percepisce la retribuzione prevista dalla nuova posizione economica, conservando la retribuzione legata all’anzianità ed all’arricchimento professionale già percepite nella posizione retributiva retribut iva posseduta, con riassorbimento di eventuali superminimi.
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Progressione verticale. 1. 1 Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la posizione economica organizzativa di appartenenza, purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico od una menomazione morale e sia condiviso dal lavoratore.
2. 2 Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti a una posizione economica organizzativa superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali attività al trattamento corrispondente alla mansione svolta.
3. 3 Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi od un periodo di 180 giorni discontinui nel corso di 12 mesi consecutivi, il lavoratore a cui vengono assegnate le mansioni previste dalla posizione economica organizzativa superiore, ha diritto al passaggio definitivo in detta posizione. Quanto sopra non si applica per le assegnazioni di mansioni superiori per sostituzione temporanea di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nell’ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio nella posizione economica ed organizzativa superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni della posizione economica organizzativa superiore per tre mesi.
5. 4 Il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi, viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella di appartenenza.
6. 5 Il lavoratore che passa alla posizione economica organizzativa superiore, percepisce la retribuzione prevista dalla nuova posizione economica, conservando la retribuzione legata all’anzianità ed all’arricchimento professionale già percepite nella posizione retributiva posseduta, con riassorbimento di eventuali superminimi.
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