Common use of Progressioni tra le aree Clause in Contracts

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. LgsD.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due annidisciplinari; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), ) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare inizialeinziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area. Nel caso di progressione tra le aree del personale di cui alla sezione “Personale educativo e scolastico” di cui al Titolo IX, effettuate durante la fase di prima applicazione di cui all’art. 13, comma 6, si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 2.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologicocronologico36, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni2 anni37; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 edipendente, nel rispetto della disciplina vigente, vigente conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.. 38 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare inizialeinziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche nella successiva progressione economica all’interno della stessa area.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le Le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - avvengono dall’area sottostante alla posizione di accesso dell’area superiore nel rispetto dell’art. 11, comma 2, del CCNL 2006- 2009 e sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall’allegato A del CCNL 2006- 2009. 2. La selezione interna si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni dei titoli e sulla verifica della professionalità A) La valutazione prende in considerazione i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi fino ad un massimo di 45 punti la cui ulteriore specificazione sarà definita con successivo accordo, fatta salva la ripartizione di cui alle lettere seguenti: a.1) titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento - fino ad un punteggio massimo di 20 punti. a.2) corsi di formazione, anche esterni all'Amministrazione, per i quali sia previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata - fino ad un punteggio massimo di 2 punti. a.3) qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, fino ad un punteggio massimo di 3 punti. a.4) arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e valutata in relazione: allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall'Amministrazione e da questa attestati; all’anzianità di servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora ; ad altri corsi di formazione per i quali non sia stato possibile effettuare previsto l’esame finale, ad ulteriori titoli culturali e di studio, a pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati - fino ad un punteggio massimo di 20 punti. B) La verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore avviene attraverso un’apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite - anche attraverso percorsi formativi - fino ad un punteggio massimo di 55 punti. 3. Le procedure si concludono con la valutazione a causa formazione di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari apposite graduatorie. 4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni; - sul possesso , siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2dall’art. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova)13, comma 2 e(codice disciplinare), nel rispetto della disciplina vigentedel CCNL del 12 giugno 2003, conserva le giornate o da misure cautelari di ferie maturate e sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentratesi sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi Le progressioni tra un’Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva, sulla base di modalità, criteri e requisiti fissati in sede di contrattazione di cui al comma 5 dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno8, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita criteri generali previsti dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestitipresente articolo. 2. In caso Per partecipare alla procedura selettiva per la progressione tra un’Area e quella immediatamente superiore è necessario il possesso del titolo di passaggio all’area immediatamente superiorestudio previsto per l’accesso dall’esterno, il dipendente è esonerato ovvero la permanenza nell’Area di provenienza per un periodo pari almeno a 5 anni. Possono, inoltre, partecipare alla procedura selettiva coloro che maturano i requisiti di permanenza nel livello/profilo previsti dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrateCCNL previgente. 3. Al dipendente viene attribuito Esse sono improntate a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività e celerità di espletamento. 4. In coerenza con il tabellare inziale sistema di sviluppo professionale previsto dal presente articolo, fatte salve le professionalità specifiche richieste dall’organizzazione aziendale e non rinvenibili nell’ambito di Formez PA, l’Istituto destina alle progressioni tra le Aree del personale interno una percentuale non inferiore al 30% dei posti disponibili per ciascuna Area contrattuale. 5. Per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito determinazione del numero dei passaggi alle Aree superiori, per effetto della progressione economica risulti superiore dell’applicazione del comma 4, si tiene conto in ogni caso anche del numero dei passaggi intervenuti negli ultimi due anni di riferimento. 6. Nel caso di passaggio di Area per il personale inquadrato al predetto trattamento tabellare iniziale, livello A6 il dipendente conserva mantiene a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, differenziale stipendiale la differenza assorbibile nelle tra lo stipendio tabellare in godimento ed il nuovo stipendio tabellare. Tale differenziale è riassorbibile in caso di successive progressioni economiche all’interno della stessa di livello o di area. 7. La procedura di progressione di cui al comma 4 si applica nei passaggi all’Area Quadri da parte del personale della Area precedente nella misura del 50%. 8. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, verranno stabiliti i criteri e i requisiti fissati in sede di contrattazione di cui al comma 5 dell’art. 8.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. LgsD.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), ) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare inizialeinziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento L’Ipotesi si occupa anche della materia delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - professionali, dando attuazione alle innovazioni introdotte in tema dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021, il quale riafferma il principio della necessità che i passaggi avvengano con procedure comparative basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - , nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2, ferma restando l’esigenza di garantire che almeno il 50 per cento dei posti disponibili sia destinato all’accesso dall’esterno mediante concorso. In caso via transitoria, in sede di passaggio revisione degli ordinamenti professionali, la norma in discorso consente ai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 di definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’Area delle EQ, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, ammettendo, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area immediatamente superioresuperiore dall’esterno. In tale contesto normativo, il dipendente testo negoziale ribadisce il meccanismo ordinario di progressione tra le Aree (art. 15, ossia con possesso del titolo di studio richiesto dall’esterno e limitatamente al 50 per cento dei posti disponibili) e regolamenta in dettaglio i criteri per le procedure valutative derogatorie attuabili in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il 31 dicembre 2025 (art. 13, comma 6). Ferma restando la deroga di legge in materia di possesso del titolo di studio di accesso per le progressioni in fase transitoria, da realizzarsi con i fondi allo scopo stanziati nella legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 612), va comunque osservato che le procedure valutative per il passaggio di area si collocano all’interno dei principi che guidano l’accesso al pubblico impiego, come declinati dalla giurisprudenza costituzionale e civilistica. Le progressioni “verticali”, infatti, consistono nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare “una novazione oggettiva” del rapporto di lavoro con mutamento dello status professionale (ex multis Cass. SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8985); esse sono quindi equiparabili ad una forma di reclutamento, di regola assoggettato allo schema del pubblico concorso, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale che garantisce il rispetto dell’art. 97 Cost. Ciò non esclude che si debba trovare «un ragionevole punto di equilibrio fra quest’ultimo principio e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative» (Cfr. Corte Cost., sentenza n. 159 del 2005, nonché sentenze n. 205 e n. 34 del 2004), non potendosi tuttavia considerare tali, norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (Cfr. Corte Cost., sentenza n. 407 del 2005). Sarà al riguardo importante che le procedure per le progressioni verticali, anche nel regime transitorio, siano strutturate in modo da rappresentare un incentivo all’impegno lavorativo e al raggiungimento dei risultati, evitando selezioni meramente basate su anzianità di servizio o competenze generali, nonché responsabilizzando adeguatamente i titolari delle strutture in cui si rendono disponibili le posizioni. Sotto il profilo finanziario, il meccanismo di progressione tra le aree previsto in via di prima applicazione dall’articolo 13, comma 6, dell’Ipotesi, potrà aver luogo all’interno del piano triennale dei fabbisogni di personale e delle dotazioni organiche, nonché nei limiti delle risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 612, della legge n 234 del 2021 (determinate nella misura massima dello 0,55per cento del monte salari 2018, come dettagliato nella successiva tabella). A differenza di quanto stabilito per il comparto delle Funzioni Centrali, dunque, non sembra consentito agli enti locali avvalersi a tal fine delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente, dal momento che la clausola contrattuale di riferimento (comma 8 del citato articolo 13) non contiene l’avverbio “anche”. Ma quali sono in concreto le differenze e gli elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali? Mutuando le indicazioni fornite recentemente dall'Aran per il comparto Funzioni Centrali (il cui CCNL è esonerato stato già sottoscritto in via definitiva), possiamo così riassumere le differenze fondamentali: - la prima differenza concerne i requisiti: nella procedura transitoria, i requisiti sono quelli della tabella C allegata al CCNL (titolo di studio + esperienza), che dà la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza; nella procedura a regime, i requisiti sono invece quelli previsti dall’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; - la seconda differenza riguarda i criteri selettivi: nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall’art. 13, comma 7 dell’Ipotesi di contratto (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 20%; nella procedura a regime, invece, i criteri sono quelli previsti dall’art. 15 dell’Ipotesi stessa e dal periodo nuovo art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di prova servizio, titoli o competenze professionali, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti); - la terza differenza riguarda le relazioni sindacali: nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati; nella procedura a regime, invece, non è previsto il previo confronto con i sindacati sui criteri; - la quarta ed ultima differenza riguarda il finanziamento: le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono finanziate esclusivamente dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 25 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Periodo Legge di provabilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Come detto, però, vi sono anche delle analogie tra le due procedure. In entrambi i casi infatti: • vi è una procedura che prevede: un bando, una istanza di ammissione alla procedura da parte del dipendente, un’ammissione alla procedura dopo la verifica dei requisiti, una fase istruttoria per l’attribuzione dei punteggi, un ordine di merito finale tra i candidati in base al quale sono individuati coloro che conseguono la progressione verticale; • la progressione deve essere prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel PIAO), con indicazione del profilo professionale per il quale si manifesta il fabbisogno; • occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in base a quanto previsto dall’art. 52 comma 2 e1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto della disciplina vigentein coerenza con i principi, conserva le giornate anche di ferie maturate e non fruiterango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare inizialeIn sostituzione delle posizioni economiche interne alle precedenti categorie, il nuovo accordo prevede che la progressione c.d. “orizzontale” possa avvenire attraverso l’assegnazione di “differenziali stipendiali”, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio (art. 14), tutti di pari importo (si veda la tabella riportata sotto); al riguardo, l’Ipotesi definisce le tempistiche e il numero massimo dei differenziali conseguibili nel periodo di permanenza del dipendente conserva a titolo nella medesima area, riaffermando altresì il principio che l’attribuzione degli scatti retributivi debba avvenire attraverso procedure selettive, sulla base di assegno personalecriteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione integrativa, a valere sul Fondo risorse decentrateoltre che in ragione delle valutazioni conseguite e della professionalità maturata, in linea peraltro con quanto richiesto dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021, che ha modificato l’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Di regola, i dipendenti potranno partecipare alle procedure selettive per i differenziali stipendiali ogni tre anni, ma la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa areacontrattazione integrativa potrà stabilire un tempo più breve (2 anni) o più lungo (4 anni).

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Delle Funzioni Locali