Missioni Clausole campione

Missioni. Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda. NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui.
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio; c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda; d) il trattamento di seguito indicato. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento. Oltre il predetto limite temporale compete una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto. Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore. Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede. Regime...
Missioni. L'azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al suddetto personale compete:
Missioni. Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute) deve affrontare in corso d’opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a incontri/convegni/eventi formativi purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzi l’effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti. Rimane inteso il ristoro dei costi relativi ai pasti sarà possibile solo nel caso in cui il personale coinvolto non benefici già di un trattamento di missione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Missioni. 1. L’azienda ha facoltà di inviare il lavoratore in missione temporanea fuori del comune dove ha sede per l’espletamento di servizi esterni a favore di altri enti, dandone informazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 2. In tal caso al lavoratore compete il rimborso, a piè di lista, di tutte le spese effettive inerenti alla missione (viaggio, trasporto bagagli, alloggio, vitto, eventuali spese postali e telegrafiche, ecc.). 3. Per i lavoratori le cui attribuzioni comportino di uscire abitualmente in missione potranno essere stabiliti speciali accordi in sede aziendale.
Missioni. Al dipendente inviato in missione fuori della località sede dell’ufficio spetta il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio in albergo di 2ª cate- goria, di viaggio in treno e le spese di vitto limitatamente alla prima cola- zione, quando non sia già compresa nel prezzo della camera, alla cola- zione e alla cena, oltre ad una indennità di € 18,00 per missioni della durata di 24 ore o frazione proporzionale della stessa. Per l’estero la diaria sarà del valore di € 36,00. Le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rim- borsate con le tariffe di 2ª classe per i viaggi fino a 250 Km. e con quel- le di 1ª classe per i viaggi oltre 250 Km.. Qualora l’espletamento della missione richieda l’uso di aereo, di nave, di vagone letto, questo deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. L’uso dell’automezzo privato in sostituzione dei normali mezzi di tra- sporto pubblico, deve essere preventivamente autorizzato. In questo caso all’interessato compete il rimborso del costo del viaggio nelle stes- se misure previste al secondo e al terzo comma dell’art. 12. Ai fini della liquidazione della indennità di cui al 1° comma del pre- sente articolo, si applicano i seguenti criteri: a) l’indennità decorre dal momento della partenza dalla località sede del- l’ufficio o dalla residenza del dipendente se più vicina sia per missio- ni sul territorio nazionale sia per quelle all’estero; b) per ogni 24 ore di permanenza fuori sede o per frazioni di 24 ore superiori a 12 ore, sarà corrisposta l’indennità nella misura intera; c) per frazioni di 24 ore uguali o inferiori a 12 ore ma superiori a 6 ore, sarà corrisposto il 50% della indennità stessa; d) per frazioni di 24 ore non superiori a 6 ore non è dovuta l’indennità di missione. È dovuto, invece, il rimborso delle spese vive sostenute. del presente contratto.
Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al punto d) del 2º comma, nonché della diaria di cui al 3º comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Missioni. 1. E’ in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, inviare i lavoratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria attività. 2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione in questione comprenderà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della missione. 3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto. 4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili. 5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.
Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; 4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonchè della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 160, del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall'art. 57 del CCNL 28 giugno 1958 e dall'articolo 57 del CCNL 31luglio 1970.
Missioni. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede. Al personale inviato in missione compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;