Sospensioni ordinate dal R.U.P. Clausole campione

Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 54, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 52, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di pubblico interesse o particolare necessità, ai sensi art.107 comma 2 del Codice Appalti.; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Il RUP, ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti, può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. 1. Il R.U.P., ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 50/2017, può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.. La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.