Common use of Proprietà degli oggetti ritrovati Clause in Contracts

Proprietà degli oggetti ritrovati. La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia o l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità e il diligente recupero. Qualora l’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei lavori, e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso. L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L’appaltatore dovrà, altresì, darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziaria.

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Proprietà degli oggetti ritrovati. La stazione appaltanteAi sensi dell’art. 45 del C. G. A. R., salvi fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia l’arte o l’etnologial’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le ha diritto al rimborso delle spese incontrate sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità e l’integrità ed il diligente recupero. Qualora l’appaltatoreIl reperimento di cose d’interesse artistico, nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, storico o archeologico deve darne subito notizia al direttore dei lavori, e essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L’appaltatore non può demolirli demolire o comunque alterare i reperti, alterarli può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stessocaso contrario sarà direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti, egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di pubblica sicurezza il rinvenimento particolare rilevanza, fra le cause di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L’appaltatore dovrà, altresì, darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziariaforza maggiore previste dal presente capitolato.

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Proprietà degli oggetti ritrovati. La stazione appaltante, salvi [1] Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia l’arte o l’etnologial’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le ha diritto al rimborso delle spese incontrate sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine allo scopo di assicurarne l’incolumità e l’integrità ed il diligente recupero. Qualora l’appaltatore[2] Il reperimento di cose di interesse artistico, nell’esecuzione storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. In caso contrario sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei lavorireperti, scopra ruderi monumentaliegli dovrà disporre, deve darne subito notizia al se necessario, l’interruzione dei lavori in corso. [3] La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavorilavori e potrà essere considerata, e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso. L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze caso di pubblica sicurezza il rinvenimento particolare rilevanza, fra le cause di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L’appaltatore dovrà, altresì, darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziariaforza maggiore previste dal presente capitolato.

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