Lavoro notturno e festivo Clausole campione

Lavoro notturno e festivo. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
Lavoro notturno e festivo. Compatibilmente con l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Lavoro notturno e festivo. I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia e di una festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente la festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attività del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in un giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni e festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.
Lavoro notturno e festivo. 1. Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’Appaltatore per l’esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.
Lavoro notturno e festivo. Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 del Sabato alle ore 24,00 della Domenica o della Festività. Per il lavoro di scavo e rinterro che Publiacqua ordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguito nelle ore notturne e/o festive si applicherà il seguente trattamento economico:
Lavoro notturno e festivo. Ove l’esecuzione delle opere dovesse richiedere l’estensione dell’orario standard di lavoro, la Committenza potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti anche di notte e nei giorni festivi. All’Appaltatore saranno riconosciute esclusivamente le maggiorazioni previste dalle tariffe del CCNL per le lavorazioni condotte nei suddetti orari/giorni e per l’estensione della copertura INAIL per il personale impiegato. Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici, garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore.
Lavoro notturno e festivo. 1 Xxxx’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dei lavori valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l’urgenza con cui devono essere terminate le opere, potrà ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.
Lavoro notturno e festivo. Titolo IV – Oneri a carico dell’Appaltatore
Lavoro notturno e festivo. Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi. Lavorazioni in notturna o durante periodi festivi potranno essere richiesti nel caso sia necessario attuare procedure di sicurezza e/o interventi per lo sfasamento spaziale o temporale di eventuali lavorazioni interferenti presenti nelle sedi oggetto dell’appalto.
Lavoro notturno e festivo. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del DM 145/2000, ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.