Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 5. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2. 6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, autorizzate a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Alcuni materiali provenienti dalle demolizioni (che saranno indicati in corso d’esecuzione dal Direttore dei Comuni lavori come ad es. coppi recuperabili) devono essere trasportati e regolarmente accatastati (in cui si effettuano i lavori, spazi interni all’immobile oggetto d’intervento che saranno indicati dal Direttore dei Lavori) a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavile demolizioni.
34. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del registro di carico e scarico dei rifiutidecreto legislativo 22 gennaio 2004, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottin. 42.
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2all’articolo 63.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero e regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavorisiti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto trasporto, di accatastamento e di accatastamento conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e di conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del registro di carico e scarico dei rifiutidecreto legislativo 22 gennaio 2004, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottin. 42.
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 59. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se speciali, a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e la relativa movimentazioneconferimento, ivi compresi con i casi in cui corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2demolizioni.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioniescavazioni e/o dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere né pretendere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali, se la loro movimentazione e trasporto, compreso il costo di risultasmaltimento in discarica, devono essere trasportati è già stato tenuto in discariche autorizzate, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti considerazione nella determinazione del corrispettivo contrattuale previsto per gli scavi. L’appaltatore inoltre provvederà a proprie spese a trasportare a discarica autorizzata o comunque ad allontanare dal cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti speciali, tossici o nocivi; l’allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della pertinente legislazione in vigore al momento e sotto la completa responsabilità dell’appaltatore.
3. Per alcuni tipi di materiale o di impianto o di apparecchiatura di cui è prevista la rimozione la stazione appaltante si riserva di indicare il magazzino comunale o altro sito del Comune quale luogo dove trasportarli e scaricarli in alternativa alla discarica, per un eventuale recupero e riutilizzo; per tali materiali o impianti o apparecchiature l’appaltatore è tenuto ad effettuare lo smontaggio e l’accantonamento con la necessaria cura allo scopo di preservarne l'integrità.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo l’art. 35 del capitolato generale d’appalto.
4, fermo restando quanto previsto dall’art. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale91, compreso l’obbligo della tenuta comma 2, del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottiD.Lgs. n. 42/2004.
5. E’ altresì a carico È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’artall’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 260.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazionieventuali escavazioni devono seguire i criteri per la gestione di terre e rocce da scavo di cui alla specifica normativa vigente in materia per i cantieri di piccole dimensioni, se in particolare per quanto concerne le terre e rocce da scavo in esubero. La ditta affidataria sarà considerata produttrice dei rifiuti prodotti in esecuzione dell’appalto ed è pertanto soggetta alla normativa vigente in tema di risultagestione dei rifiuti. La Ditta è quindi tenuta a rispettare la normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti (urbani e speciali, devono pericolosi e non pericolosi) prodotti nello svolgimento delle proprie attività. I rifiuti prodotti dovranno essere trasportati in discariche autorizzateindividuati con apposito codice e conferii a ditte specializzate allo smaltimento o recupero. Per valutare la corretta gestione dei rifiuti prodotti, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabiliil Responsabile del Procedimento, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante alla data di emissione di ogni S.A.L. o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito occasione della liquidazione finale, richiederà alla ditta appaltatrice una autodichiarazione, mediante il modulo predisposto dall’Amministrazione e identificato con la sigla MDA 01 LP 07. Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta. A tale dichiarazione dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti compreso una fotocopia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità. La non corretta gestione delle operazioni di conferimento dei Comuni rifiuti e la mancata produzione dei documenti richiesti, sarà considerato grave inadempimento contrattuale, pertanto sarà sospeso il pagamento dei S.A.L. e della rata di saldo fino a che la Ditta non avrà prodotto la documentazione richiesta. Tutte le violazioni accertate alla normativa sulla Gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei lavori in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3oggetto potrà determinare la risoluzione del contratto. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2all’articolo 59.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltanteAppaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, D.M. 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni e demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati, qualora riutilizzabili (su disposizione della D.LL.) in discariche autorizzate, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, apposita area di deposito indicata dall’Amministrazione o trasferiti a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, discarica (posta a qualsiasi distanza) a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del D.M. 145/2000 i materiali lapidei provenienti dallo smontaggio del lastricato e degli eventuali arredi devono essere trasportati e regolarmente accatastati, a cura e spese dell’appaltatore, in apposita area indicata dalla D.L. all’interno del cantiere per un eventuale lavorazione e riutilizzo in opera (su insindacabile disposizione della D.L.). Inoltre, sempre su insindacabile decisione della D.L. il materiale ritenuto idoneo ma non riutilizzabile in cantiere sarà a cura e d oneri della ditta appaltatrice caricato, trasportato e collocato in apposita area posta entro un raggio di Km. 5,00. L’ulteriore materiale di scarto sarà trasferito, come indicato al precedente punto 2. a discarica.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottiD.M. 145/2000.
5. E’ altresì a carico fatta salva pertanto la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2all’articolo 59.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltanteAppaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i I materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero e regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante secondo indicazioni di progetto o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito del direttore dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatoredell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili, potranno essere ceduti all’Appaltatore al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del registro di carico e scarico dei rifiutidecreto legislativo 22 gennaio 2004, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottin. 42.
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2successivo articolo 60.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e dalle demolizioni sono rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di proprietà della Stazione appaltantetrattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i I materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto devono essere trasportati trattati in discariche autorizzate, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scaviconformità alla normativa vigente.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo l'articolo 35 del capitolato generale d’appaltoCapitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/00).
4. Sono a carico L'Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro vigente e nel rispetto di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottiquanto indicato negli elaborati progettuali.
5. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa spese di movimentazione, ivi compresi degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006. Per tutti i casi materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l'Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in cui le terre e rocce da scavosubappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
a) siano considerate l'elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
b) siano sottratte al regime i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti nel rispetto e delle discariche;
c) copia del Formulario di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 identificazione del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20rifiuto, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2attestante il corretto conferimento.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I 1.I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. In 0.Xx attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioniescavazioni e/o dalle demoli- zioni sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere né pretendere alcunché in quanto il prez- zo convenzionale dei predetti materiali, se la loro movimentazione e trasporto, compreso il costo di risultasmaltimento in discari- ca, devono essere trasportati è già stato tenuto in discariche autorizzate, ovvero regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti considerazione nella determinazione del corrispettivo contrattuale previsto per gli scavi.
3. Al L’Appaltatore inoltre provvederà a proprie spese a trasportare a discarica autorizzata o comunque ad allontanare dal cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti speciali, tossici o no- civi; l’allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della pertinente legislazione in vigore al momen- to e sotto la completa responsabilità dell’Appaltatore. Per alcuni tipi di materiale o di impianto o di apparecchiatura di cui è prevista la rimozione la Stazione Appaltante si ri- serva di indicare il magazzino comunale o altro sito del comune di Pordenone quale luogo dove trasportarli e scaricarli in alternativa alla discarica, per un eventuale recupero e riutilizzo; per tali materiali o impianti o apparecchiature l’Appaltatore è tenuto ad effettuare lo smontaggio e l’accantonamento con la necessaria cura allo scopo di preservarne l'integrità. 0.Xx rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizionedemoli- zione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica ap- plica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
5. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di fermo restando quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20dall’articolo 91, comma 10-sexies della Legge 19 2, del decreto legislativo 22 gennaio 20092004, n. 242.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Contract
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltantedell’amministrazione committente.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero e regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante secondo indicazioni di progetto o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito del direttore dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del registro di carico e scarico dei rifiutidecreto legislativo 22 gennaio 2004, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottin. 42.
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2successivo articolo 63.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Contratto Di Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni demolizioni, ai sensi dell’art. 36 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, sono di proprietà della Stazione appaltante committente appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla Direzione Lavori e non utili alla Stazione appaltante stessa.
2. In attuazione dell’articolo dello stesso art. 36 del capitolato Capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero e regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni (nel rispetto di quanto indicato nel successivo Art. 65 per quanto concerne le terre e rocce da scavo), ovvero trasportati in cui si effettuano i lavoridiscarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle eventuali demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’appaltatore a norma dell’art. 36 del predetto Capitolato generale d’appalto, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo l’art. 35 del capitolato Capitolato generale d’appalto.
4d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. Sono a carico 91, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientaledel paesaggio” secondo cui, compreso l’obbligo della tenuta qualora si proceda alla demolizione di un immobile o di parte di immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione ai sensi del registro precedente comma 2 non sono ricomprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di carico cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 42/2004 e, quindi, qualora si tratti di cose immobili e scarico dei rifiutimobili che presentano interesse artistico, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottistorico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante (è nullo ogni patto contrario).
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai precedenti commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’artal successivo Art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 261.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, se di risultaescavazioni eventualmente eccedenti le quantità riutilizzate nell’ambito del cantiere, devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero e regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabili, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o uno dei siti/cava disponibili in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavorizona, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. I materiali provenienti dalle escavazioni, eccedenti le quantità riutilizzate nell’ambito del cantiere, sono ceduti all’appaltatore. Per tale cessione l’appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali; l’appaltatore è pertanto tenuto a trasportate e regolarmente smaltire detti materiali alle pubbliche discariche -anche speciali, ove occorra- a propria cura e spese.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. I materiali provenienti dalle demolizioni, eccedenti le quantità riutilizzate nell’ambito del cantiere, sono ceduti all’appaltatore. Per tale cessione l’appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali; l’appaltatore è pertanto tenuto a trasportate e regolarmente smaltire detti materiali alle pubbliche discariche -anche speciali, ove occorra- a propria cura e spese.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
5. E’ altresì a carico fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione3, ivi compresi i casi in ai fini di cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della Legge 19 gennaio 2009, n. 2all’articolo seguente.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 al regolamento e del capitolato generale d’appalto, ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, d’appalto i materiali riutilizzabili, a discrezione della Direzione dei lavori, provenienti dalle escavazioni, se di risulta, escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate, ovvero e regolarmente accatastati in cantiere se utilmente riutilizzabiliarea, a cura e spese dell’appaltatore nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate indicata dalla Direzione Lavori dei lavori, posta nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavoridel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del quanto previsto dal regolamento e dal capitolato generale d’appalto.
4. Sono Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a carico termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientaledi quelli che interessano la scienza, compreso l’obbligo della tenuta del registro la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodottiassicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
5. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazioneIl reperimento di cose di interesse artistico, ivi compresi storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i casi in cui le terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20reperti, comma 10-sexies né può rimuoverli senza autorizzazione della Legge 19 gennaio 2009, n. 2stazione appaltante.
6. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto