CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA – SAN GIOVANNI DEL DOSSO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO |
DIOCESI DI MANTOVA |
Lavori di |
INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE “S. GIOVANNI BATTISTA” IN SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) - CUP J71E16000450002 - CIG 7266364942 |
CUP: J71E16000450002 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (articolo 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a misura
Importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori | € 1.811.870,97 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 247.653,42 |
A | Totale appalto (1 + 2) | € 2.059.524,39 |
Progettista Strutturale Ing. Alberto Mani | Progettista Architettonico Arch. Marta Fasol | |
Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Pacchioni |
Sommario
PARTE PRIMA: Definizione economica e rapporti contrattuali
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1Oggetto dell’appalto .....................................................................................................................
Art. 2Ammontare dell’appalto................................................................................................................
Art. 3Modalità di stipulazione del contratto............................................................................................
Art. 4Categorie dei lavori .....................................................................................................................
Art. 5Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili ................................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ...................................................
Art. 7Documenti che fanno parte del contratto ......................................................................................
Art. 8Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ...............................................................................
Art. 9Fallimento dell’Appaltatore ..........................................................................................................
Art. 10Domicilio-Rappresentante dell’Appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere...................
Art. 11Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ...........................................
Art. 12Convenzioni europee in materia di valuta e termini ...................................................................
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13Consegna e inizio dei lavori........................................................................................................
Art. 14Termini per l'ultimazione dei lavori..............................................................................................
Art. 15Proroghe ....................................................................................................................................
Art. 16Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ..............................................................................
Art. 17Sospensioni ordinate dal R.U.P..................................................................................................
Art. 18Penali in caso di ritardo ..............................................................................................................
Art. 19Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore ........................................................................
Art. 20Inderogabilità dei termini di esecuzione ......................................................................................
Art. 21Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..........................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22Eventuali lavoro a corpo .............................................................................................................
Art. 23Lavori a misura...........................................................................................................................
Art. 24Eventuali lavori in economia ......................................................................................................
Art. 25Contabilità e misurazione dei lavori ............................................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26Anticipazione ..............................................................................................................................
Art. 27Pagamenti in acconto .................................................................................................................
Art. 28Pagamenti a saldo......................................................................................................................
Art. 29Ritardi nel pagamento delle rate di acconto................................................................................
Art. 30Ritardi nel pagamento della rata di saldo....................................................................................
Art. 31Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo ......................................................................
Art. 32Anticipazione del pagamento di taluni materiali ..........................................................................
Art. 33Cessione del contratto e cessione dei crediti ..............................................................................
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34Cauzione provvisoria ..................................................................................................................
Art. 35Cauzione definitiva .....................................................................................................................
Art. 36Riduzione delle garanzie ............................................................................................................
Art. 37Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore .............................................................................
Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38Variazione dei lavori ...................................................................................................................
Art. 39Varianti per errori od omissioni progettuali..................................................................................
Art. 40Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ...........................................................................
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .........................................................................
Art. 42Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori………………………………………………………………………………………….........
Art. 43Piano di sicurezza e di coordinamento .......................................................................................
Art. 44Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ..............................................
Art. 45Piano operativo di sicurezza.......................................................................................................
Art. 46Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ..........................................................................
Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47Subappalti - Subaffidamenti........................................................................................................
Art. 48Obbligo di iscrizione alle White List ............................................................................................
Art. 49Pagamento dei subappaltatori ....................................................................................................
Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50Accordo transattivo.....................................................................................................................
Art. 51Definizione delle controversie ....................................................................................................
Art. 52Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....................................................................
Art. 53Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).................................................................
Art. 54Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ...........................................................
Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione...........................................................................
Art. 56Termini per il collaudo dei lavori .................................................................................................
Art. 57Presa in consegna dei lavori ultimati ..........................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. 58Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore....................................................................................
Art. 59Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ........................................................................
Art. 60Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .....................................................................................
Art. 61Terre e rocce da scavo...............................................................................................................
Art. 62Custodia del cantiere..................................................................................................................
Art. 63Cartello di cantiere .....................................................................................................................
Art. 64Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .......................................................................
Art. 65Tracciabilità dei pagamenti ........................................................................................................
Art. 66Disciplina antimafia …………………………………………………………………………….........
Art. 67Normativa Regionale ……………………………………………………………………………...........
Art. 68Spese contrattuali, imposte, tasse ..............................................................................................
ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA
Allegato A – Categoria prevalente .........................................................................................................
Allegato B – Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili .......................................................
Allegato C – Elaborati del progetto a base di gara.................................................................................
PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Capo I - Premesse e caratteristiche generali dell’opera ……………………………………………….....
Capo II - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori …………………………………………...
Capo III - Qualità e provenienza dei materiali e dei componenti ...........................................................
Capo IV - Gli accertamenti analitici e diagnostici …………………………………………………………...
Capo V – Procedure operative di restauro e di consolidamento strutturale …………………………….
Capo VI – Caratteristiche impianti meccanici ……………………………………………………………….
Capo VII – Caratteristiche impianti elettrici ………………………………………………………................
ABBREVIAZIONI
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e
196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
PARTE PRIMA
Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di restauro e consolidamento strutturale della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista” in S. Giovanni del Dosso (MN) - sita in via Roma n. 11 in località San Giovanni del Dosso (MN), identificata al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio 13, particelle A e B, gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.
2. L’intervento oggetto dell’appalto mira al recupero integrale dell’edificio sia sotto l’aspetto statico che delle caratteristiche architettoniche e funzionali della chiesa parrocchiale “S. Giovanni Battista” di San Giovanni del Dosso (MN), gravemente danneggiata dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.
• In particolare i lavori oggetto del presente appalto comprendono i seguenti interventi:
• riparazione dei danni del sisma con miglioramento del comportamento strutturale del fabbricato sotto le azioni sismiche;
• restauro dei danni sugli apparati architettonici e pittorici (su pareti, volte e altari);
• restauro di apparati lignei fissi (coro, cantoria, confessionali, ecc.);
• ripristino degli impianti (elettrico e di illuminazione, riscaldamento, diffusione sonora, ecc)
• vari di completamento: impianto di dissuasori antivolatili, rifacimento e sistemazione vetrate, restauro dei banchi, ecc.
Sono previste le seguenti fasi di lavoro principali in elenco non esaustivo:
• Accantieramento
• Montaggio ponteggi esterni con copertura provvisionale navata centrale
• Disgaggio e messa sicurezza navata centrale
• Montaggio per fasi del ponteggio interno – disinfestazione – puntellazione volte
• Integrazione e consolidamento strutture lignee - Controllo strutture lignee navata principale
• Intervento di recupero delle deformazioni di facciata
• Ricostruzione facciata
• Tiranti sopra cornice
• Ricostruzione archi e volte
• Consolidamento volte – navata centrale
• Intervento copertura navata centrale e abside
• Risarcitura pareti navata centrale
• Smontaggio ponteggi esterni navata centrale e abside
• Consolidamento volte – navate laterali e cappelle
• Intervento copertura navate laterali e cappelle
• Risarcitura pareti navate laterali e cappelle
• Smontaggio ponteggio esterno navate laterali e cappelle
• Restauri volte
• Restauri pareti
• Restauri altari e manufatti lignei
• Restauri e montaggio vetrate
• Impianti meccanici
• Impianti elettrici
• Varie (antipiccione, arredi, levigatura pavimento, ecc.)
• Pulizie finali e chiusura cantiere
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) CIG 7266364942 |
Codice Unico di Progetto per l’intervento (CUP) CUP: J71E16000450002 |
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | A CORPO (C) | A MISURA (M) | TOTALE (C + M) | |
1 | Importo esecuzione lavori | € 1.811.870,97 | € 1.811.870,97 | |
2 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 247.653,42 | € 247.653,42 | |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) | € 2.059.524,39 | € 2.059.524,39 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Lavori a misura colonna (TOTALE) | € 1.811.870,97 | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC colonna (TOTALE) | € 247.653,42 |
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, è stimata la seguente incidenza, ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nella seguente misura: Costo del lavoro (inteso come costo della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso): incidenza del 61,02 %;
6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti, l’importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, è ritenuto congruo.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previsti dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art 38 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.
2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 1.394.474,59 con incidenza sul totale del 67,71%.
Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con
una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola lavorazione;
o in alternativa:
b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.
3. Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS2-A, diversa dalla prevalente, con il relativo importo, sono riportate nel seguito. Tali lavorazioni, classificate tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s.), sono subappaltabili, a scelta dell’impresa aggiudicataria, nel limite del 30% dell’importo della categoria stessa e non possono essere suddivise. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di cui sopra.
Tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, solo se qualificato mediante il possesso dei necessari requisiti, con una delle modalità di cui ai punti successivi:
a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile;
a.2) in assenza del requisito di cui al punto a.1), in capo all’operatore economico singolo, lo stesso dovrà partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito a tale scopo;
declaratoria: | Categoria/e SOA pertinenti | importo | Incidenza % sul totale |
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico | OS2-A | € 665.049,80 | 32,29% |
Si precisa che qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria superspecializzata scorporabile OS2-A, dovrà necessariamente costituire un raggruppamento temporaneo di impresa. Non è, invece, ammesso il ricorso all’avvalimento a norma dell’art. 146
c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella TABELLA B, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, se espressamente richiamati nel presente capitolato;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell’allegato “C”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del presente capitolato speciale d’appalto;
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
- Offerta Tecnica e Offerta Economica;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Elenco dei Prezzi Unitari;
- il computo metrico estimativo del progetto esecutivo.
2. Sono contrattualmente vincolanti:
a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i., limitatamente alle norme espressamente richiamate nel presente capitolato;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente alle norme espressamente richiamate nel presente capitolato;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
d) le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 133/2015, 165/2015, 178/2015 209/2016, 266/2016, 313/2017, 338/2017, 349/2017, ed ogni altro provvedimento normativo,
anche futuro, in tema di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativa rendicontazione.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori;
b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Modifiche dell’operatore economico - appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., richiamato dall’art. 54 comma 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti e s.m.i., è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’Appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:
✓ Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
✓ Sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
✓ Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
✓ Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;
✓ Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
La Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati.
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra
specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione Appaltante medesima.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a
15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 600 (seicento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; come risulta dal cronoprogramma lavori del progetto esecutivo. In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio del cantiere.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Il cronoprogramma potrà subire modifiche e/o integrazioni dovute alla esigenza di effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche richieste ed esplicitate nel parere autorizzativo rilasciato dalla competente Soprintendenza in considerazione della complessità dell’intervento. I tempi necessari per la formalizzazione e attuazione dei sopralluoghi richiesti dalla Soprintendenza e per la predisposizione degli eventuali elaborati grafici a cura dell’appaltatore (v. art. 58 comma 1.15), che dovranno essere nuovamente autorizzati dalla Soprintendenza, verranno regolamentati con apposite sospensioni dei lavori, e l’Appaltatore nulla potrà pretendere per l’eventuale prolungamento del nolo del ponteggio, o richiedere altri compensi/indennizzi di sorta.
4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec (Ing. Alberto Mani: alberto.mani@ingpec.eu – Arch. Marta Fasol: marta.fasol@archiwordpec.it) o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n. 0376 - 750904 – 045/4851277 la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.
La fine dei lavori verrà verificata e accertata in contraddittorio fra l’ufficio della Direzione dei Lavori e l’Appaltatore previa verifica in cantiere dell’effettivo svolgimento e conclusione a regola d’arte di tutte le opere e lavorazioni contrattualmente previste.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo.
Art. 15. Proroghe
1. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento, da parte della Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e fornire alla Stazione Appaltante, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso.
Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 14.
4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento
è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 38 e 39 del presente Capitolato. Nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
4. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, deve farne espressa riserva e la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, può dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 54 del presente Capitolato.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.
9. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
10.Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
12 Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
13. In caso di sospensione dei lavori, l’Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione, di cui al precedente art. 16 punto 13;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
f) nel rispetto di ogni scadenza o temine previsto nel capitolato speciale di appalto o nel contratto;
g) nel rispetto di ogni altra scadenza o termine assegnato dalla direzione lavori o dal Responsabile del Procedimento.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
5. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore
1. Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrà rispettare i termini parziali per l’esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
2. La Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la
Committente potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.
3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Committente. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere strutturali e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 54 del presente Capitolato Speciale.
2. L’risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Eventuali lavori a corpo
1. La valutazione di eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Art. 23. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
8. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
9. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente con le modalità previste dall’art. 179 del Regolamento DPR n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi del successivo articolo 40;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 25. Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè
d’opera
1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n. 207/2010.
2. L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facoltà di contabilizzare anche l’importo dei materiali a piè d’opera, in misura non superiore alla sua metà, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.
Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.
3. Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:
metro (m), metro quadrato (m2), metro cubo (m3), kilogrammo (kg), cadauno (cad), ora lavorativa (ora).
4. Le unità di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo;
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento alla Direzione dei lavori.
5. Le unità di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro effettivo.
Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.
Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a piè d’opera, all’eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc.…
Per gli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Nei prezzi del noleggio degli autocarri è compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione
Non è prevista la corresponsione, dell’anticipazione del prezzo, di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto i lavori oggetto dell’intervento rientrano tra quelli disciplinati dagli dall’art. 1 commi 2 e 3 del dlgs 50/2016 e s.m.i. Ad essi “non si applicano gli articoli 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 (Avvisi di preinformazione) e 113 (Incentivi per funzioni tecniche). In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo”.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del presente Capitolato, raggiunge un importo non inferiore a euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) iva esclusa, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento lavori precedenti.
3. L’Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
5. Entro i 20 (venti) giorni successivi il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione. Provvede quindi a trasmettere il certificato di pagamento all’Appaltatore, autorizzandolo ad emettere la relativa fattura fiscale, nella quale devono essere indicati gli estremi del Contratto, dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferisce, il CIG e il CUP, e la dicitura “Emergenza Sisma 2012 Lombardia”.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione.
6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l’impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte;
c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore;
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, del subappaltatore o del cottimista a norma dell’articolo 53, comma 1 del presente Capitolato;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alla consegna da parte dell’Appaltatore, di una autodichiarazione ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, riferita sia all’Appaltatore che ai subappaltatori e cottimisti, relativa alla corresponsione ai lavoratori impegnati sul cantiere dei trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
e) alla esibizione da parte dell’Appaltatore delle dichiarazioni previste dall’Ordinanza n. 178 del 2015 del Presidente di Regione Lombardia al punto 1.3, utilizzando gli schemi allegati alla stessa, nonché all’adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla normativa regionale applicabile al presente intervento.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al successivo comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. All’esito positivo del collaudo il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore, relativo allo svincolo delle ritenute di cui al precedente art. 27, comma 2 del presente Capitolato. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del collaudo provvisorio.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di emissione.
4. Sia l’emissione del certificato di pagamento, che il pagamento della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all’art. 27 comma 7.
6. Il pagamento della rata di saldo è inoltre disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Prima del pagamento della rata di saldo dei lavori, oltre alla presentazione della fidejussione di cui al punto 6 che precede, l’appaltatore dovrà presentare la fidejussione bancaria a copertura degli adempimenti assunti per la conservazione programmata dell’opera prevista dall’art. 58 comma 6 del presente capitolato speciale di appalto, e dal paragrafo 18 del Disciplinare di Gara.
La fideiussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Non si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il periodo di validità della fideiussione bancaria dovrà coincidere con l’intervallo di tempo costituito dagli anni offerti in sede di gara per la conservazione programmata delle opere eseguite, mentre l’importo della stessa fideiussione bancaria dovrà essere commisurato al valore cumulativo dei corrispondenti costi annui di conservazione programmata, indicati nella tabella prevista nel paragrafo 18 del Disciplinare di Gara.
La fideiussione sarà annualmente svincolata a fronte della completa e corretta esecuzione degli interventi di conservazione come sopra richiamati; la mancata completa o parziale esecuzione della conservazione programmata prevista annualmente comporterà l’incameramento della quota corrispondente al costo dei lavori da eseguire nel corso dell’anno di riferimento, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara.
La mancata costituzione di tale fideiussione costituisce inadempimento contrattuale e determina il diritto per la stazione appaltante di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto, fatti salvi i maggiori danni.
8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
9. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto, sono dovuti gli interessi in misura legale, ai sensi dell’art. 1284 c.c.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali, ai sensi dell’art. 1284 c.c.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al concessionario entro 45 giorni dalla notifica.
5. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del contratto di appalto.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni del Disciplinare di Gara.
2. In considerazione della natura delle prestazioni oggetto del contratto, che attengono ad un bene culturale vincolato e fortemente lesionato, e al grado di rischio ad esso connesso, l’importo della cauzione provvisoria, conformemente a quanto consentito dal citato art. 93, comma 1, è pari al 4% (quattro per cento) del prezzo base indicato nel Bando e nel Disciplinare di Gara.
3. La garanzia deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 1.1. allegato al D.M. 123/2004.
Art. 35. Garanzia definitiva
• Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. rilasciata dai soggetti ivi indicati.
• La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
• La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
• La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
• La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
• Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
• Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
• In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’Appaltatore.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
• La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che seguenella graduatoria.
• Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
…….(omissis)…………..
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.
2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
4. In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
5. In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e sono prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata pari ai seguenti importi:
Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto; Partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;
Partita 3) per le opere di demolizione e sgombero: € 50.000,00=.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
La garanzia deve prevedere l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso in cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza, i collaudatori.
5. Eventuali franchigie o scoperti previsti nel contratto di assicurazione non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Prima dell’inizio delle operazione di imballaggio e di trasporto, secondo le modalità di cui all’art. 58 punto 1.7 del presente Capitolato Speciale di Appalto, l’appaltatore dovrà inoltre consegnare apposita polizza assicurativa, del tipo “da chiodo a chiodo”, rilasciata da istituto di primaria importanza, a copertura dei rischi per danni, furto e incendio, delle opere artistiche e di arredo che verranno trasferite e custodite, a cura e spese dell’Appaltatore, in una struttura protetta, allarmata e climatizzata individuata e scelta dallo stesso Appaltatore e preventivamente approvata dal Rup e dai funzionari della competente Soprintendenza. La durata della garanzia deve iniziare nel momento in cui le opere artistiche e gli arredi vengono rimossi dalla chiesa per essere trasportati (nel rigoroso rispetto delle modalità descritte nella relazione metodologica per la movimentazione dei beni artistici) presso la struttura confermata all’Appaltatore; deve continuare per tutto il periodo della giacenza delle opere presso la struttura e deve terminare con il rientro e la ricollocazione delle opere medesime nel luogo originario. L’importo dell’assicurazione verrà determinato in base all’elenco delle opere da trasferire ed alla relazione metodologica per la movimentazione degli arredi, redatti a cura dell’Appaltatore, e non sarà superiore a 200.000,00 € di valore.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante, in persona del RUP. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% (venti per cento) del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP..
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nel limite del 20% (venti per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
5. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori e al RUP prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. La Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e nulla gli spetta a titolo di indennizzo.
10.Durante il corso dei lavori l’Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto potrà essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, purché nei limiti di cui al precedente articolo 38.
2. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili:
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento
- Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2011 (voci dell’elenco prezzi con codice LO);
- Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti della Regione Emilia Romagna 2015 (voci dell’elenco prezzi con codice ER)
Negli altri casi la valutazione economica deriva da analisi prezzi (voci dell’elenco prezzi con codice A)
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) Visura di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli
operatori
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .
- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l’interno che verso l’esterno delle pertinenze stradali.
- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare l’esecuzione dei lavori in corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilità delle strade sopra e sottopassanti, con la continuità dei corsi d’acqua ed in genere con l’integrità dei terreni confinanti;
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
In ogni caso l’Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
5. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti
che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale.
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’Appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’art. 47 del presente Capitolato Speciale.
3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 5 del presente Capitolato Speciale.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
Art. 47.1: Subappalti
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare.
Il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni:
1. Il subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori. Si precisa, inoltre, che per la categoria scorporabile di lavori OS2-A, classificata tra le “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” (S.I.O.S.) l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria stessa e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, c.2 del Decreto ministeriale n. 248 del 10/11/2016 il suddetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori.
2. L’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante subordinata all’acquisizione del Durc dell’Appaltatore e del subappaltatore, è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. - Allegato 2) abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
3. L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- la previsione che la validità del contratto di subappalto sia sottoposta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte della Committente;
- l’inserimento delle clausole di tracciabilità finanziaria pena la possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., così come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015;
- l’inserimento di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la quale si preveda la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui nei confronti della propria controparte venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga espresso il diniego o disposta la cancellazione dell’iscrizione della stessa dagli elenchi prefettizi, nei settori contemplati dall’art. 5 bis, comma 2, del D.L. 74/2012, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015;
- se al subappaltatore o al cottimista sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore o del cottimista e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del Regolamento Generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
- l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
4. Al momento del deposito del contratto di subappalto, avvalendosi del modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, l’appaltatore dovrà trasmettere altresì:
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- documentazione attestante che il subappaltatore o il cottimista è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore o del cottimista, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione che sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
• se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui all’articolo 66, comma 2 del C.S.A.;
• il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
- dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di assicurazione e di circolazione.
5. L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto potrà avvenire, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
6. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
7. L’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore o dal cottimista non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore o al cottimista sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) Sia l’Appaltatore che le imprese subappaltatrici e i cottimisti devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in via tra loro solidale, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
10. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore o il cottimista non può subappaltare a sua volta i lavori.
11. Come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015, l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale di supporto al Commissario delegato per l’emergenza sisma – Regione Lombardia ed alla Prefettura in caso di eventuale inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. L’impresa si impegna altresì ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione antimafia interdittiva ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle “white list” o di diniego all’iscrizione nelle stesse.
13. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
14. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
15. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le eventuali sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
16. Ai subappaltatori si applicano il successivo articolo 52, commi 3, 4 e 5, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 47.2 Subaffidamenti
1. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’Appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato, utilizzando il modulo appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante corredato dalla seguente documentazione:
- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del Legge 136/2010.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 48. Obbligo di iscrizione alle White List
1. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
2. La consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.
Pertanto le attività sopra elencate dovranno subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.
A tal fine è fatto pertanto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Diocesi di Mantova l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e relativi ai settori precedentemente indicati.
4. Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori, cottimisti e subaffidatari
1. Salvo diverso accordo scritto, la Stazione Appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti o subcontraenti diversi dai subappaltatori l’importo dei lavori da loro
eseguiti.
2. Pertanto, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, cottimisti o subcontraenti con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. Se l’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante ha il diritto di sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La Stazione Appaltante, in corso di esecuzione, si riserva, tuttavia, la facoltà di procedere direttamente al pagamento ai subappaltatori o cottimisti. In tal caso il pagamento sarà subordinato:
a) alla trasmissione da parte dell’Appaltatore entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’Appaltatore e al subappaltatore o al cottimista, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore o dal cottimista;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore o dal cottimista, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’acquisizione del DURC e di una autodichiarazione ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 relativa alla corresponsione ai lavoratori impegnati sul cantiere dei trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
f) alle limitazioni di cui al successivo articolo 53, comma 4.
In caso di pagamento diretto, la Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore o al cottimista le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo transattivo
1. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sull'interpretazione di clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserve entro 20 giorni dalla firma del primo atto contabile successivo al verificarsi dei fatti che le motivano.
2. La formulazione delle riserve potrà effettuarsi con iscrizioni nel registro di contabilità oppure mediante lettera raccomandata. Quando i fatti che le motivano abbiano carattere continuativo o siano suscettibili di ulteriori o diversi sviluppi, le riserve stesse potranno limitarsi all'enunciazione degli elementi che le hanno motivate.
3. Le riserve circa le risultanze del collaudo debbono essere formulate entro 15 giorni dalla comunicazione del verbale di collaudazione. La formulazione delle riserve potrà effettuarsi con iscrizione nel verbale di collaudo oppure mediante lettera raccomandata.
4. Entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve, il Direttore dei Lavori, nell'ipotesi di cui al primo comma, ovvero il Collaudatore, nell'ipotesi di cui al terzo comma, formulerà le proprie
controdeduzioni e ne darà avviso al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Le parti effettueranno un tentativo di conciliazione stragiudiziale, che dovrà essere formalizzato in un accordo scritto, a pena di nullità.
6. Ove non si raggiunga un accordo entro i 30 giorni successivi, si procede a norma dell’articolo seguente.
7. Nelle more della risoluzione stragiudiziale delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. La sospensione parziale o totale dei lavori potrà peraltro essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si raggiunga un accordo transattivo e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, cottimisti e subcontraenti, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori, cottimisti e subcontraenti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il collaudo di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC deve essere presentato alla Stazione Appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o al cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore o al cottimista assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre alle ipotesi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali, secondo la definizione di cui al comma 4 dell’articolo 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., definizione che qui si intende richiamata e contrattualmente convenuta, o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) violazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria secondo quanto sancito dall’art. 65 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
d) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
e) emissione a carico dell’Appaltatore di informazione prefettizia interdittiva tipica, come stabilita dagli artt. 91 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i., così come disposto dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 178/2015.
4. Ai sensi dell’art. 110 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che deve intendersi richiamato e dalle parti contrattualmente convenuto, nei casi di risoluzione del contratto, come anche in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di recesso ai sensi dell’art. 88 , comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. In caso di indisponibilità delle imprese che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, la Stazione Appaltante procederà all’esecuzione d’ufficio deli lavori di completamento dei lavori, nel seguente modo:
a) Ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
• L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
• l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
• l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all’Appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque non inferiore all’importo dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
7. L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, previo accordo con la Direzione Lavori. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso.
8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di collaudo, devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi contrattuali.
Art. 56. Termini per il collaudo dei lavori regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applica esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo, di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina relativa al collaudo di cui al D.P.R. 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore alla data di pubblicazione del bando della presente gara.
3. In particolare, ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori
4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori oggetto del presente appalto è obbligatorio il collaudo in corso d’opera.
5. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Dlg. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell’art. 102, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
6. Pertanto, fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione Appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si può intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all’articolo 237 del Regolamento generale.
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione Appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre a quanto già previsto nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
1.1 L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del cantiere con l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato.
È fatto obbligo all’Appaltatore di smaltire tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere secondo le attuali normative in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) solo previa autorizzazione da parte della Direzione lavori e con presentazione alla stessa dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
1.2 L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati, in relazione all’entità delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerità del cantiere, nonché la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai.
1.3 Esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e della fase conclusiva: in particolar modo, nel corso del cantiere dovranno essere redatte schede tecniche di intervento, ad opera di restauratore di beni culturali abilitato ai sensi della normativa vigente (art. 29, comma 6 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i), e tavole grafiche di mappatura delle opere, allegando alla documentazione le schede tecniche dei prodotti impiegati. In particolare, come previsto dall’autorizzazione n. 1178 del 27/03/2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova, dovrà essere redatta una tavola con mappatura di degrado degli elementi lignei di copertura con indicazione degli elementi da sostituire, riparare o rinforzare, e contestualmente completato il rilievo delle parti attualmente non accessibili.
1.4 Come previsto dall’autorizzazione n. 1178 del 27/03/2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova, per quanto riguarda gli interventi sulle capriate lignee, a cantiere aperto e prima dell’esecuzione delle opere, l’Appaltatore dovrà effettuare le necessarie analisi geometriche ai fini di individuare gli elementi lignei sottodimensionati e che necessitano di presidi di rinforzo; dovranno inoltre essere realizzate le necessarie indagini strumentali mediante prove di infissione o prove resistografiche al fine di indagare lo stato di degrado e le marcescenze degli elementi lignei, prestando particolare attenzione alle teste delle travi celate alla vista.
1.5 Redazione dei disegni e schemi “As Built” di tutte le opere realizzate (carpenterie metalliche, lignee, opere murarie, impiantistiche, ecc.) e dei restauri eseguiti, da consegnare in triplice copia in formato digitale (Dwg – Pdf e Jpeg) alla Stazione appaltante unitamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti previste dal Decreto 22/01/2008 n° 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdiecies comma 13 lett. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, oltre alla corrispondente versione su file in formato Word e Dwg;
1.6 Redazione, alla fine delle opere di miglioramento sismico e restauro, della documentazione tecnica di Consuntivo Scientifico ai sensi dell'art. 250 del D.P.R. 207/2010, contenente una relazione sullo svolgimento e sull'esito dei lavori e ampia documentazione fotografica per la documentazione delle varie fasi dei lavori (es. aggiornamento elaborati di rilievo esecutivo – AS Built e mappatura degli interventi strutturali e di tutte le superfici con gli interventi eseguiti comprensivi delle carpenterie metalliche, opere lignee, murarie), e come prescritto anche dalla nota della competente Soprintendenza del 24 febbraio 2014 – Protocollo Cancelleria Vescovile n. 329/14, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante, oltre alla corrispondente versione su file in formato digitale (Dwg – Pdf – Jpeg);
1.7 In ottemperanza a quanto previsto nell’elaborato progettuale “relazione metodologica per la movimentazione degli arredi”, l’obbligo di trasferimento di tutte le opere artistiche e di
arredo presso una struttura protetta, allarmata, climatizzata ed assicurata per l’intero valore stimato, individuata e scelta dallo stesso Appaltatore e preventivamente approvata dal Rup e dai funzionari della competente Soprintendenza. Le spese di affitto e di gestione della struttura saranno a carico dell’appaltatore. Dovrà essere garantito il trasferimento di tali opere con apposita assicurazione da “chiodo a chiodo” anche per il rientro. Sarà necessario, una volta ripuliti gli interni e garantita sicurezza dell’area, predisporre un elenco preciso di tutte le opere da trasferire nonché una relazione metodologica per la movimentazione degli arredi. L’elenco e la relazione serviranno per individuare l’importo esatto dell’assicurazione che non sarà superiore a 200.000,00 € di valore.
1.8 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
1.9 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
1.10 La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
1.11 La pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori;
1.12 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, a carico delle altre ditte che ne facciano uso, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
1.13 Esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché sulle opere in muratura, in legno, malte strutturali, fibre, acciaio, etc, previste nel computo metrico e/o impiegate e impiegabili in fase di cantiere e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni e i materiali impiegati per la esecuzione di tutti gli impianti;
1.14 L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
1.15 Esecuzione di campionatura dei corpi illuminanti finalizzata a garantire la corretta luce artificiale di tutto lo spazio liturgico;
1.16 Esecuzioni di rilievi e restituzione grafica, durante il cantiere al fine di verificare lo stato di degrado dell’edificio così da garantire un supporto grafico in formato digitale, attraverso l’utilizzo di laser scanner, permettendo ai tecnici l’aggiornamento degli elaborati
progettuali; tale necessità potrà ripetersi anche durante i successivi sopralluoghi in fase di cantiere richiesti dalla Soprintendenza., i rilievi dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla Direzione Lavori;
1.17 Esecuzione di scavo archeologico in assistenza alla realizzazione dell’impianto termico con l’impiego di operatori archeologi operanti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova (sezione Archeologia) ai sensi dell’art. 88 del D. Dlg. 42/2004.
1.18 La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
1.19 In caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all’emissione del Certificato di Collaudo nell’ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d’assistenza e per il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal Computer. A carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna dell’opera ultimata nel suo complesso.
L’impianto di adeguati edifici per l’alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa è consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacità d’accoglienza.
1.20 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
1.21 La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
1.22 Idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
1.23 L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
1.24 La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
1.25 Gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
1.26 Il divieto pubblicare direttamente, ovvero di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti cinematografici delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
1.27 L’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
1.28 Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con perfetta pulizia del cantiere e delle sue pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’esecuzione dei lavori.
1.29 La richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per l’eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
1.30 L’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
1.31 La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.
1.32 La consegna, alla Stazione Appaltante, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall’inosservanza dei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante per l’incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore.
1.33 L’osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
1.34 L’organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.
1.35 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d’eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.
1.36 Ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza, nella zona dell’intervento, di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d’intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.
1.37 La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori, per l’invio delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all’irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione dell’erogazione dei pagamenti.
1.38 Le spese per l’acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualità di tutti i materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.
1.39 La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
1.40 L’Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, il Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.
1.41 Nel caso venga prevista la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, ciò deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d’oneri aggiuntivi, anche qualora l’eventualità dovesse essere stata imposta dalla Stazione Appaltante medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.
1.42 Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
1.43 L’Appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l’obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
1.44 I materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilità locale, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.
1.45 Se risulterà necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l’Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l’Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della chiusura dovrà avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati l’emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica.
1.46 All’Appaltatore spettano tutti gli oneri per l’allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli scavi in genere e delle demolizioni, dei quali non è previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneità al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. È fatto obbligo all’Appaltatore di smaltire tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere secondo le attuali normative in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) solo previa autorizzazione da parte della Direzione lavori e con presentazione alla stessa dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
1.47 L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
1.48 In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere.
1.49 L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.
1.50 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’e- secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
1.51 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
1.52 L’assunzione in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
1.53 Il mantenimento, fino all’emissione del collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
1.54 Installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
1.55 Obbligo di attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle già previste nei diversi piani di sicurezza (PSC – PSS – POS - PIMUS) su insindacabile richiesta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o del Responsabile dei Lavori / Procedimento che ne convalida la necessità per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti;
1.56 La gratuita assistenza medica agli operai.
1.57 La stretta osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 09/04/2008 n° 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, dal Piano Operativo di Sicurezza e dall’eventuale PIMUS.
1.58 Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul direttore tecnico di cantiere e sull'Esecutore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
1.59 Esecuzione di tutti gli ulteriori saggi stratigrafici ed indagini, richiesti dalla Direzione Lavori, da eseguirsi entro 15 giorni dalla richiesta.
1.60 Fornitura e posa in opera di almeno due telecamere con ottica grandangolare, dotate di risoluzione di qualità DVD (MPEG2), da posizionare come da specifiche – una vista esterna dal campanile ed una interna.
Fornitura ed attivazione di un sistema di video registrazione a ciclo continuo (24H), accessibile tramite connettività a banda larga Archiviazione delle registrazioni per l’intera durata del cantiere e mantenimento in linea di almeno 2 settimane.
Allacciamento di una connettività a banda larga sufficiente a garantire l’accesso alla visualizzazione in tempo reale delle telecamere e l’accesso alle registrazioni in linea segnalando in cantiere la presenza con opportuni cartelli a tutela della privacy.
Realizzazione e montaggio, ad intervento terminato, di un video riassuntivo (Time-Lapse della durata non superiore a 7 minuti) da pubblicare su canale internet della Diocesi di Mantova.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
5. L’Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
6. L’Appaltatore infine si obbliga, a far tempo dalla data del collaudo provvisorio, e per il numero di anni interi offerti in sede di gara, ad eseguire tutte le operazioni rientranti nella “conservazione programmata”, così come dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara al paragrafo 18 “Criterio di aggiudicazione” e qui richiamate:
- Operazioni di monitoraggio (monitoraggio strutturale, controllo tirantature, controllo strutture lignee, ispezione generale stato murature);
- Pulizia e verifica della lattoneria e delle impermeabilizzazioni realizzate;
- Manutenzione annuale programmata delle campane;
- Verifica annuale dell’impianto volatili;
- Manutenzione delle opere lignee restaurate;
- Manutenzione ordinaria delle vetrate
- Verifica degli impianti di illuminazione e conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Verifica Messa a Terra e controllo periodico;
- Verifica degli impianti speciali e conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria.
- Eventuale Certificazione linea vita
Le suddette operazioni dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica annuale.
A garanzia di detti interventi di conservazione programmata, l’Appaltatore è tenuto a prestare la fideiussione, prevista all’art. 28 comma 7 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili, potranno essere ceduti all’Appaltatore al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 60.
Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: (i)
a) coppi o laterizi recuperati per integrare il manto di copertura e ripristinare cornici decorative
3. L’Affidatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’Affidatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 61. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 62. Custodia del cantiere
1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.
Art. 63. Cartello di cantiere
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e comunque secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori.
2. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente, in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori e i subcontraenti, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, i riferimenti al contratto e allo stato di avanzamento lavori e la dicitura “Emergenza Sisma 2012 Lombardia”;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alla prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente e alla Struttura Commissariale di supporto al Commissario delegato per l’emergenza sisma – Regione Lombardia.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 66. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione, che deve essere consegnata dall’Appaltatore.
4. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Art. 67. Normativa regionale
1. In considerazione del fatto che l’intervento in oggetto è inserito nell’allegato C dell’Ordinanza n. 338/2017 del Presidente della Regione Lombardia, con l’ID n. 109, le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni regionale che disciplinano tali interventi.
2. In particolare, le parti si impegnano a rispettare quanto previsto:
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 133/2015 e s.m.i.;
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 133/2015 e s.m.i.;
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 165/2015 e s.m.i.;
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 178/2015 e s.m.i.;
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 209/2016 e s.m.i;
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 266/2016 e s.m.i..
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 313/2017 e s.m.i.;
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 338/2017 e s.m.i..
- nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 349/2017 e s.m.i.;
- ogni altro provvedimento normativo, anche futuro, in tema di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativa rendicontazione.
Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali comprendenti le eventuali imposte di registro e di bollo, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Allegato «A» | CATEGORIA PREVALENTE (articoli 4 e 47 Capitolato speciale) | ||||
n. | lavori | Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207 del 2010 | Euro (al lordo della sicurezza) | Incidenza % manodopera | |
1 | Intervento di restauro e consolidamento della Chiesa Parrocchiale “S. Giovanni Apostolo” in San Giovanni del Dosso (MN) RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | Prevalente | OG2 | € 1.394.474,59 | 43,51% |
2 | Intervento di restauro e consolidamento della Chiesa Parrocchiale “S. Giovanni Apostolo” in San Giovanni del Dosso (MN) SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ARCHEOLOGICO E ETNOANTROPOLOGICO | OS2A | € 665.049,80 | 75,01% |
ALLEGATO "B" | |
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI | |
ai fini della contabilità dei lavori e delle varianti in corso d'opera (art. 5 del capitolato speciale) | |
Descrizione dei gruppi di lavori omogenei | |
A - Accantieramento | 31.131,41 |
C - Recupero deformazioni di facciata | 79.494,90 |
D - Ricostruzione facciata | 116.320,70 |
E - Interventi sulla copertura | 319.104,09 |
F - Interventi sulle volte | 304.623,52 |
G - Tiranti sopra cornice | 20.273,32 |
I - Ripristino lesioni | 54.471,51 |
O - Opere di assistenza edile | 13.904,93 |
Q - Varie | 65.910,87 |
Opere di restauro | |
I0 - Demolizioni e rimozioni nei locali accessori | 8.247,90 |
I1 - Restituzione integrità delle superfici delle volte | 176.938,75 |
I2 - Restituzione integrità dei paramenti murari lesionati | 144.532,80 |
I3 - Restituzione integrità dei cornicioni | 29.934,75 |
I4 - Restauro soffitto ligneo | 15.529,60 |
I5 - Restauro pavimento | 30.549,95 |
I6 - Restituzione integrità prospetti esterni | 134.553,40 |
I7 - Restauro vetrate | 19.000,00 |
I8 - Restauro altari e altri arredi | 28.962,65 |
I9 - Restauro elementi lignei | 76.800,00 |
Impianti meccanici | |
01 - Impianti meccanici | 50.367,23 |
Impianti elettrici | |
01 - Impianti elettrici e impianto audio | 91.218,69 |
Importo soggetto a ribasso | 1.811.870,97 |
ONERI DELLA SICUREZZA | 247.653,42 |
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE | 2.059.524,39 |
LAVORI A MISURA | 1.811.870,97 |
Di cui: | |
Costo del personale (CP) | 1.105.656,69 |
Costi di sicurezza aziendale (CS) | 14.494,97 |
1.120.151,66 | |
Lavori al netto di CP e CS | 691.719,31 |
Allegato «C» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c) |
PROGETTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE - RELAZIONI |
R.01 – Relazione storica e critico-morfologica R.02 – Analisi del danno e dei fenomeni di degrado R.03.1 – Descrizione degli interventi di consolidamento delle strutture (revisione Luglio 2017) R.03.2 – Descrizione degli interventi di restauro con schede sintetiche e relazioni specialistiche R.04 – Relazione di calcolo strutturale (revisione Luglio 2017) R.05 – Relazione geologica e geotecnica R.06 – Indagini sui materiali R.07 – Documentazione fotografica R.08 – Riepilogo computi metrici estimativi e Quadro economico R.09.1 – Computo metrico estimativo – opere di consolidamento strutturale (revisione Luglio 2017) R.09.2 – Computo metrico estimativo – opere di restauro (revisione Luglio 2017) R.09.3 – Computo metrico estimativo – oneri della sicurezza R.10.1 – Elenco prezzi – opere di consolidamento strutturale (revisione Luglio 2017) R.10.2 – Elenco prezzi – opere di restauro (revisione Luglio 2017) R.10.3 – Elenco prezzi – oneri della sicurezza R.11.1 – Analisi dei prezzi – opere di consolidamento strutturale (revisione Luglio 2017) R.11.2 – Analisi dei prezzi – opere di restauro (revisione Luglio 2017) R.11.3 – Analisi dei prezzi – oneri della sicurezza R.12.1 – Quadro percentuale d’incidenza manodopera – opere di consolidamento strutturale (revisione Luglio 2017) R.12.2 – Quadro percentuale d’incidenza manodopera – opere di restauro (revisione Luglio 2017) R.13 – Capitolato tecnico R.14 – Capitolato speciale d’appalto R.15 – Piano di sicurezza e Coordinamento R.16 – Cronoprogramma R.17 – Specifiche tecniche dei materiali (revisione Luglio 2017) |
PROGETTO ARCHITETTONICO STRUTTURALE - ELABORATI GRAFICI |
Stato di fatto P.01 – Inquadramento dell’intervento P.02 – Rilievo architettonico: piante P.03 – Rilievo architettonico: sezioni P.04 – Rilievo architettonico: prospetti P.05 – Rilievo critico-morfologico: piante (revisione Luglio 2017) P.06 – Rilievo critico-morfologico: sezioni (revisione Luglio 2017) P.07 – Rilievo critico-morfologico: prospetti (revisione Luglio 2017) P.08 – Analisi del degrado e quadro fessurativo-deformativo: piante (revisione Luglio 2017) P.09 – Analisi del degrado e quadro fessurativo-deformativo: sezioni (revisione Luglio 2017) P.10 – Analisi del degrado e quadro fessurativo-deformativo: prospetti (revisione Luglio 2017) Stato di progetto - CONSOLIDAMENTO PC.00 – Planimetria di cantiere PC.01 – Ponteggi (revisione Luglio 2017) PC.02 – Intervento di recupero deformazioni di facciata (revisione Luglio 2017) PC.03 – Ricostruzione della facciata – Prospetti e sezioni (revisione Luglio 2017) PC.04 – Ricostruzione della facciata – Particolari strutturali (revisione Luglio 2017) PC.05 – Interventi sulle strutture lignee di copertura (revisione Luglio 2017) PC.06 – Ricostruzione archi e volte navata centrale e navate laterali (revisione Luglio 2017) PC.07 – Consolidamento volte - navata centrale (revisione Luglio 2017) PC.08 – Consolidamento piano di copertura - navata centrale (revisione Luglio 2017) PC.09 – Consolidamento volte - navate laterali (revisione Luglio 2017) PC.10 – Consolidamento piano di copertura - navate laterali (revisione Luglio 2017) PC.11 – Tirantature sopra cornice (revisione Luglio 2017) PC.12 – Interventi di ripristino delle lesioni (revisione Luglio 2017) PC.13 – Prospetti (revisione Luglio 2017) PC.14 – Sezioni (revisione Luglio 2017) PC.15 – Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto (revisione Luglio 2017) Stato di progetto - RESTAURO PR.01 – Prospetti (revisione Luglio 2017) PR.02 – Pianta e sezioni PR.03 – Ricostruzione grafica delle volte |
IMPIANTI MECCANICI |
M.01 – Rilievo fotografico e logica di ristrutturazione impianto M.02 – Pianta piano terra con impianto termico M.03 – Pianta piano terra e sezione centrale termica M.04 – Schema funzionale centrale termica M.05 – Capitolato tecnico impianto termico M.06 – Relazione tecnica e calcoli di dimensionamento impianto M.07 – Schede tecniche e caratteristiche apparecchiature speciali M.08 – Computo metrico estimativo M.09 – Elenco prezzi M.10 – Analisi dei prezzi M.11 – Quadro percentuale della manodopera |
IMPIANTI ELETTRICI |
E.01 – Relazione tecnico-specialistica E.02 – Schema planimetrico – impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza diretta e indiretta E.03 – Schema planimetrico – puntamento proiettori E.04 – Schema planimetrico – impianto elettrico esistente con indicazioni delle parti da rimuovere e da mantenere E.05 – Schema planimetrico – distribuzione generale nuovo impianto elettrico E.06 – Schema planimetrico – stato di fatto impianto elettrico con rilievo fotografico E.07 – Elaborato grafico - Schemi funzionali quadri elettrici E.08 – Calcoli esecutivi degli impianti – calcolo illuminotecnico E.09 – Calcoli esecutivi degli impianti – calcolo del dimensionamento delle linee elettriche E.10 – Calcoli esecutivi degli impianti – analisi del rischio da scariche atmosferiche E.11 – Computo metrico estimativo E.12 – Elenco prezzi E.13 – Analisi dei prezzi E.14 – Quadro percentuale della manodopera E.15 – Capitolato tecnico impianti elettrici |
ALTRI ELABORATI
AUTORIZZAZIONE SOP. BB.AA. n. 1178 del 27/03/2017