Common use of Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Clause in Contracts

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 65.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 6566.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltantedell’amministrazione committente. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantierecantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto , mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantierediscarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 65.

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Samples: anagni.etrasparenza.it

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantierenei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto trasporto, di accatastamento e di accatastamento conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantierenei siti individuati dall’Appaltatore, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto trasporto, di accatastamento e di accatastamento conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 6559. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni eccedenti la quantità riutilizzata in cantiere, devono essere trasportate e regolarmente smaltite alle pubbliche discariche, anche se speciali, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e conferimento, con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle eventuali escavazioni devono seguire i criteri per la gestione di terre e rocce da scavo di cui alla specifica normativa vigente in materia per i cantieri di piccole dimensioni, in particolare per quanto concerne le terre e rocce da scavo in esubero. La ditta affidataria sarà considerata produttrice dei rifiuti prodotti in esecuzione dell’appalto ed è pertanto soggetta alla normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti. La Ditta è quindi tenuta a rispettare la normativa vigente in tema di gestione dei rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi) prodotti nello svolgimento delle proprie attività. I rifiuti prodotti dovranno essere trasportati individuati con apposito codice e regolarmente accatastati conferii a ditte specializzate allo smaltimento o recupero. Per valutare la corretta gestione dei rifiuti prodotti, il Responsabile del Procedimento, alla data di emissione di ogni S.A.L. o in cantiereoccasione della liquidazione finale, richiederà alla ditta appaltatrice una autodichiarazione, mediante il modulo predisposto dall’Amministrazione e identificato con la sigla MDA 01 LP 07. Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta. A tale dichiarazione dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti compreso una fotocopia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità. La non corretta gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti e la mancata produzione dei documenti richiesti, sarà considerato grave inadempimento contrattuale, pertanto sarà sospeso il pagamento dei S.A.L. e della rata di saldo fino a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con corrispettivi contrattuali previsti per gli scaviche la Ditta non avrà prodotto la documentazione richiesta. In attuazione dell’articolo 36 Tutte le violazioni accertate alla normativa sulla Gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei lavori in oggetto potrà determinare la risoluzione del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizionicontratto. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 6559.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni ritenuti eventualmente idonei dalla D.L., previa caratterizzazione a carico dell’impresa, e quindi da riutilizzarsi nell’esecuzione dei lavori devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantierediscarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 6561.

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Samples: www.provincia.siena.it