Protezione del lavoratore. 1 “Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.” (art. 82 cpv. 1 LAINF) 2 “Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.” (art. 82 cpv. 2 LAINF) 3 “I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.” (art. 82 cpv. 3 LAINF) 4 “Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedi- mento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la si- curezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.” (art. 3 cpv. 1 OPI) 5 “Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia dei provvedimenti e delle attrezzature di protezione.” (art. 3 cpv. 2 OPI) 6 “Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospen- dere il lavoro negli edifici o nei locali ovvero nei posti di lavoro o nelle attrezzature d’esercizio corrispon- denti finché sia stato rimediato al danno o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.” (art. 4 OPI) 7 “Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposi- zione del lavoratore equipaggiamenti individuali di protezione, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come indumenti, protettivi visivi, respiratori, auricolari e cutanei, come anche schermi e, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché le attrezzature siano sempre in per- fetto stato e pronte all’uso.” (art. 5 OPI) 8 “Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori vengano istruiti riguardo ai pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e ai provvedimenti adottabili per prevenirli. Bada inoltre affinché questi provvedimenti siano osservati.” (art. 6 OPI) 9 Le parti convengono di impegnarsi in comune per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro, conforme- mente alle relative raccomandazioni e programmi del “Forum per la sicurezza sul lavoro” (per esempio per quanto riguarda l’istruzione dei nuovi collaboratori) e tenendo conto delle prestazioni di servizio dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL della SSIC TI) nonché dei principi del “Codice d’onore per la sicurezza sul lavoro della SSIC TI” e del quadro dei compiti del preposto alla sicurezza sul lavoro secondo il “Concetto del preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresa”. 10 Il datore di lavoro informa i lavoratori sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio delle loro attività e predispone i relativi provvedimenti. 11 Il datore di lavoro istruisce in modo adeguato i lavoratori, in particolare gli apprendisti ed i nuovi colla- boratori, sulla sicurezza sul lavoro. Egli impartisce disposizioni chiare e regola le competenze. 12 Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore gli “effetti personali di protezione” necessari - su richiesta del lavoratore compresa la consegna, a prezzo ridotto, di calzature adeguate. 13 Il datore di lavoro prende le disposizioni affinché, in caso di infortunio sul lavoro, possano essere prestati i primi soccorsi in modo rapido e competente, a tale scopo le imprese devono tener pronto su tutti i cantieri materiale sanitario adeguato. 14 Il lavoratore segue le indicazioni del datore di lavoro riguardo alla sicurezza sul lavoro. 15 Il lavoratore usa in particolare i necessari effetti personali di protezione, comprese le calzature adatte. 16 Se un lavoratore constata delle manchevolezze che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, deve elimi- narle immediatamente oppure annunciarle subito al suo superiore. 17 Il lavoratore non si mette in una situazione pregiudizievole per se stesso o per gli altri. Ciò vale anche per il consumo di sostanze nocive (in particolare alcolici e droghe). 18 In caso di trasgressioni delle presenti disposizioni, la CPC è autorizzata a nome delle parti contraenti, a decretare multe convenzionali. Queste saranno versate al Fondo della CPC e usate per il promovi- mento della sicurezza sul lavoro. 19 Nel limite del possibile e dove la durata e l’importanza del lavoro lo giustificano, sarà messo a dispo- sizione esclusiva degli operai un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile. 20 Le ditte si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori confacenti servizi corrispondenti alle esigenze dell’igiene, come pure baracche adatte per consumare il pranzo e per depositare gli abiti, non- ché posteggi per le biciclette, i ciclomotori e le motociclette. 21 Le disposizioni in merito agli alloggi dei lavoratori ed in merito all’igiene ed all’ordine sui cantieri sono oggetto di un regolamento separato. 22 Per dare la possibilità al lavoratore di esplicare la sua attività al riparo dalle intemperie e dal sole, le cave dovranno essere attrezzate con tettoie e tende. 23 Per la protezione della salute del lavoratore, l’uso del martello pneumatico deve essere limitato ad un massimo di due ore consecutive nell’arco di una giornata. 24 Ai fresatori dovranno essere forniti indumenti per ripararsi dall’acqua e dall’umidità. 25 L’eventuale presenza di personale durante la notte, nel caso si trattasse di una singola persona, la stessa non potrà in nessun caso svolgere mansioni che mettono anche minimamente in pericolo la sua incolumità. Dovranno inoltre essere previste le necessarie misure di intervento in caso di malori improv- visi.
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Protezione del lavoratore. 1 “Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.” (art. 82 82, cpv. 1 LAINF)
2 . “Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.” (art. 82 82, cpv. 2 LAINF)
3 . “I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.” (art. 82 82, cpv. 3 LAINF)
4 . “Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedi- mento provvedimento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la si- curezza sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.” (art. 3 3, cpv. 1 OPI)
5 . “Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia dei provvedimenti e delle attrezzature di protezione.” (art. 3 3, cpv. 2 OPI)
6 . “Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospen- dere sospendere il lavoro negli edifici o nei locali ovvero nei posti di lavoro o nelle attrezzature d’esercizio corrispon- denti corrispondenti finché sia stato rimediato al danno o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.” (art. 4 OPI)
7 . “Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposi- zione disposizione del lavoratore equipaggiamenti individuali di protezione, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come indumenti, protettivi visivi, respiratori, auricolari e cutanei, come anche schermi e, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché le attrezzature siano sempre in per- fetto perfetto stato e pronte all’uso.” (art. 5 OPI)
8 . “Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori vengano istruiti riguardo ai pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e ai provvedimenti adottabili per prevenirli. Bada inoltre affinché questi provvedimenti siano osservati.” (art. 6 OPI).
9 2 Le parti convengono di impegnarsi in comune per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro, conforme- mente conformemente alle relative raccomandazioni e programmi del “Forum per la sicurezza sul lavoro” (per esempio per quanto riguarda l’istruzione dei nuovi collaboratori) e tenendo conto delle prestazioni di servizio dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL della SSIC TI) nonché dei principi del “Codice d’onore per la sicurezza sul lavoro della SSIC TI” e del quadro dei compiti del preposto alla sicurezza sul lavoro secondo il “Concetto del preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresa”.
10 3 Il datore di lavoro informa i lavoratori sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio delle loro attività e predispone i relativi provvedimenti.
11 4 Il datore di lavoro istruisce in modo adeguato i lavoratori, in particolare gli apprendisti ed i nuovi colla- boratoricollaboratori, sulla sicurezza sul lavoro. Egli impartisce disposizioni chiare e regola le competenze.
12 5 Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore gli “effetti personali di protezione” necessari - su richiesta del lavoratore compresa la consegna, a prezzo ridotto, di calzature adeguate.
13 6 Il datore di lavoro prende le disposizioni affinché, in caso di infortunio sul lavoro, possano essere prestati i primi soccorsi in modo rapido e competente, a tale scopo le imprese devono tener pronto tenere a disposizione su tutti i cantieri il materiale sanitario adeguato.
14 7 Il lavoratore segue le indicazioni del datore di lavoro riguardo alla sicurezza sul lavoro.
15 8 Il lavoratore usa in particolare i necessari effetti personali di protezione, comprese le calzature adatte.
16 9 Se un lavoratore constata delle manchevolezze che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, deve elimi- narle eliminarle immediatamente oppure annunciarle subito al suo superiore.
17 10 Il lavoratore non si mette in una situazione pregiudizievole per se stesso o per gli altri. Ciò vale anche per il consumo di sostanze nocive (in particolare alcolici e droghe).
18 11 In caso di trasgressioni delle presenti disposizioni, la CPC è autorizzata a nome delle parti contraenti, a decretare multe convenzionali. Queste saranno versate al Fondo della CPC e usate per il promovi- mento della promuovere la sicurezza sul lavoro.
19 12 Nel limite del possibile e dove la durata e l’importanza del lavoro lo giustificano, sarà messo a dispo- sizione disposizione esclusiva degli operai un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile.
20 13 Le ditte si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori confacenti servizi corrispondenti alle esigenze dell’igiene, come pure baracche adatte per consumare il pranzo e per depositare gli abiti, non- ché nonché posteggi per le biciclette, i ciclomotori e le motociclette.
21 14 Le disposizioni in merito agli alloggi dei lavoratori ed in merito all’igiene ed all’ordine sui cantieri sono oggetto di un regolamento separato.
22 Per dare la possibilità al lavoratore di esplicare la sua attività al riparo dalle intemperie e dal sole, le cave dovranno essere attrezzate con tettoie e tende.
23 Per la protezione della salute del lavoratore, l’uso del martello pneumatico deve essere limitato ad un massimo di due ore consecutive nell’arco di una giornata.
24 Ai fresatori dovranno essere forniti indumenti per ripararsi dall’acqua e dall’umidità.
25 L’eventuale presenza di personale durante la notte, nel caso si trattasse di una singola persona, la stessa non potrà in nessun caso svolgere mansioni che mettono anche minimamente in pericolo la sua incolumità. Dovranno inoltre essere previste le necessarie misure di intervento in caso di malori improv- visi.
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Protezione del lavoratore. 1 “Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.” (LAINF, art. 82 82, cpv. 1 LAINF)
2 1) “Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.” (LAINF, art. 82 82, cpv. 2 LAINF)
3 2) “I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.” (LAINF, art. 82 82, cpv. 3 LAINF)
4 3) “Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedi- mento provvedimento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la si- curezza sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.” (OPI, art. 3 3, cpv. 1 OPI)
5 1) “Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia dei provvedimenti e delle attrezzature di protezione.” (OPI, art. 3 3, cpv. 2 OPI)
6 2) “Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospen- dere sospendere il lavoro negli edifici o nei locali ovvero nei posti di lavoro o nelle attrezzature d’esercizio corrispon- denti corrispondenti finché sia stato rimediato al danno o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericoloperi- colo.” (OPI, art. 4 OPI)
7 4) “Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente par- zialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposi- zione disposizione del lavoratore equipaggiamenti individuali di protezione, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come indumenti, protettivi visivi, respiratori, auricolari e cutanei, come anche schermi e, se necessario, capi di biancheria bian- cheria particolari. Deve provvedere affinché le attrezzature siano sempre in per- fetto perfetto stato e pronte all’uso.” (OPI, art. 5 OPI)
8 5) “Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori vengano istruiti riguardo ai pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e ai provvedimenti adottabili per prevenirli. Bada inoltre affinché questi provvedimenti provve- dimenti siano osservati.” (OPI, art. 6 OPI6)
9 Le parti convengono 2 Soluzione settoriale Persona di impegnarsi in comune per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro, conforme- mente alle relative raccomandazioni e programmi del “Forum per la sicurezza sul lavoro” Contatto (per esempio per quanto riguarda l’istruzione dei nuovi collaboratoriPERCO) e tenendo conto delle prestazioni di servizio dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza Medici del Lavoro e altri Specialisti della Sicu- rezza sul lavoro (UCSL della SSIC TI) nonché dei principi del “Codice d’onore per la sicurezza sul lavoro della SSIC TI” e del quadro dei compiti del preposto alla sicurezza sul lavoro secondo il “Concetto del preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresa”.
10 Il datore di lavoro informa i lavoratori sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio delle loro attività e predispone i relativi provvedimenti.
11 Il datore di lavoro istruisce in modo adeguato i lavoratori, in particolare gli apprendisti ed i nuovi colla- boratori, sulla sicurezza sul lavoro. Egli impartisce disposizioni chiare e regola le competenze.
12 Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore gli “effetti personali di protezione” necessari - su richiesta del lavoratore compresa la consegna, a prezzo ridotto, di calzature adeguate.
13 Il datore di lavoro prende le disposizioni affinché, in caso di infortunio sul lavoro, possano essere prestati i primi soccorsi in modo rapido e competente, a tale scopo le imprese devono tener pronto su tutti i cantieri materiale sanitario adeguato.
14 Il lavoratore segue le indicazioni del datore di lavoro riguardo alla sicurezza sul lavoro.
15 Il lavoratore usa in particolare i necessari effetti personali di protezione, comprese le calzature adatte.
16 Se un lavoratore constata delle manchevolezze che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, deve elimi- narle immediatamente oppure annunciarle subito al suo superiore.
17 Il lavoratore non si mette in una situazione pregiudizievole per se stesso o per gli altri. Ciò vale anche per il consumo di sostanze nocive (in particolare alcolici e droghe).
18 In caso di trasgressioni delle presenti disposizioni, la CPC è autorizzata a nome delle parti contraenti, a decretare multe convenzionali. Queste saranno versate al Fondo della CPC e usate per il promovi- mento della sicurezza sul lavoro.
19 Nel limite del possibile e dove la durata e l’importanza del lavoro lo giustificano, sarà messo a dispo- sizione esclusiva degli operai un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile.
20 Le ditte si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori confacenti servizi corrispondenti alle esigenze dell’igiene, come pure baracche adatte per consumare il pranzo e per depositare gli abiti, non- ché posteggi per le biciclette, i ciclomotori e le motociclette.
21 Le disposizioni in merito agli alloggi dei lavoratori ed in merito all’igiene ed all’ordine sui cantieri sono oggetto di un regolamento separato.
22 Per dare la possibilità al lavoratore di esplicare la sua attività al riparo dalle intemperie e dal sole, le cave dovranno essere attrezzate con tettoie e tende.
23 Per la protezione della salute del lavoratore, l’uso del martello pneumatico deve essere limitato ad un massimo di due ore consecutive nell’arco di una giornata.
24 Ai fresatori dovranno essere forniti indumenti per ripararsi dall’acqua e dall’umidità.
25 L’eventuale presenza di personale durante la notte, nel caso si trattasse di una singola persona, la stessa non potrà in nessun caso svolgere mansioni che mettono anche minimamente in pericolo la sua incolumità. Dovranno inoltre essere previste le necessarie misure di intervento in caso di malori improv- visi.Lavoro:
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Protezione del lavoratore. 1 “Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.” (art. 82 cpv. 1 LAINF)
2 . “Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.” (art. 82 cpv. 2 LAINF)
3 . “I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.” (art. 82 cpv. 3 LAINF)
4 . “Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedi- mento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la si- curezza sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.” (art. 3 cpv. 1 OPI)
5 . “Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l’efficacia dei provvedimenti e delle attrezzature di protezione.” (art. 3 cpv. 2 OPI)
6 . “Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospen- dere il lavoro negli edifici o nei locali ovvero nei posti di lavoro o nelle attrezzature d’esercizio corrispon- denti finché sia stato rimediato al danno o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.” (art. 4 OPI)
7 . “Se i rischi d’infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposi- zione dispo- sizione del lavoratore equipaggiamenti individuali di protezione, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come indumenti, protettivi visivi, respiratori, auricolari e cutanei, come anche schermi e, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché le attrezzature siano sempre in per- fetto stato e pronte all’uso.” (art. 5 OPI)
8 . “Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori vengano istruiti riguardo ai pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e ai provvedimenti adottabili per prevenirli. Bada inoltre affinché questi provvedimenti siano osservati.” (art. 6 OPI).
9 2 Le parti convengono di impegnarsi in comune per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro, conforme- mente confor- memente alle relative raccomandazioni direttive contenute nell’Ordinanza MSSL e programmi del “Forum per la sicurezza sul lavoro” (per esempio per quanto riguarda l’istruzione dei nuovi collaboratori) e tenendo conto delle prestazioni di servizio dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL della SSIC TI) nonché dei principi del “Codice d’onore per la sicurezza sul lavoro della SSIC TI” e del quadro dei compiti del preposto alla sicurezza sul lavoro secondo il “Concetto del preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresasettoriale”.
10 3 Il datore di lavoro lavoro:
a) informa i lavoratori sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio delle loro attività e predispone i relativi provvedimenti.;
11 Il datore di lavoro b) istruisce in modo adeguato i lavoratori, in particolare gli apprendisti ed i nuovi colla- boratoricollaboratori, sulla sicurezza sul lavoro. Egli impartisce disposizioni chiare e regola le competenze.;
12 Il datore di lavoro c) mette a disposizione del lavoratore gli “effetti personali di protezione” necessari - necessari, su richiesta del lavoratore lavoratore, compresa la consegna, a prezzo ridotto, di calzature adeguate.;
13 Il datore di lavoro d) prende le disposizioni affinché, in caso di infortunio sul lavoro, possano essere prestati i primi soccorsi soc- corsi in modo rapido e competente, a tale scopo le imprese devono tener pronto tenere a disposizione su tutti i cantieri il materiale sanitario adeguato.
14 4 Il lavoratore lavoratore:
a) segue le indicazioni del datore di lavoro riguardo alla sicurezza sul lavoro.;
15 Il lavoratore b) usa in particolare i necessari effetti personali di protezione, comprese le calzature adatte.
16 5 Se un lavoratore constata delle manchevolezze che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, deve elimi- narle immediatamente oppure annunciarle subito al suo superiore.
17 6 Il lavoratore non si mette in una situazione pregiudizievole per se stesso o per gli altri. Ciò vale anche per il consumo di sostanze nocive (in particolare alcolici e droghestupefacenti).
18 7 In caso di trasgressioni delle presenti disposizioni, la CPC è autorizzata autorizzata, a nome delle parti contraenti, a decretare multe convenzionali. Queste saranno versate al Fondo della CPC e usate per il promovi- mento della sicurezza sul lavoro.
19 8 Nel limite del possibile e dove la durata e l’importanza del lavoro lo giustificano, sarà messo a dispo- sizione esclusiva degli operai un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile.
20 9 Le ditte si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori confacenti servizi corrispondenti alle esigenze dell’igiene, come pure baracche adatte per consumare il pranzo e per depositare gli abiti, non- ché nonché posteggi per le biciclette, i ciclomotori e le motociclette.
21 10 Le disposizioni in merito agli alloggi dei lavoratori ed in merito all’igiene ed all’ordine sui cantieri sono oggetto di un regolamento separato.
22 Per dare la possibilità al lavoratore di esplicare la sua attività al riparo dalle intemperie e dal sole, le cave dovranno essere attrezzate con tettoie e tende.
23 Per la protezione della salute del lavoratore, l’uso del martello pneumatico deve essere limitato ad un massimo di due ore consecutive nell’arco di una giornata.
24 Ai fresatori dovranno essere forniti indumenti per ripararsi dall’acqua e dall’umidità.
25 L’eventuale presenza di personale durante la notte, nel caso si trattasse di una singola persona, la stessa non potrà in nessun caso svolgere mansioni che mettono anche minimamente in pericolo la sua incolumità. Dovranno inoltre essere previste le necessarie misure di intervento in caso di malori improv- visi.
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