Organizzazione del lavoro Clausole campione
Organizzazione del lavoro. I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale. Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo 9. I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto- coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.
Organizzazione del lavoro. 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano operano nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca.
3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi e di sicurezza necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro.
4. È consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.
5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione.
6. È demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei c...
Organizzazione del lavoro. 1. Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
Organizzazione del lavoro. 4.1. Nell’ambito delle modalità definite secondo quanto indicato al comma 2, il personale titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
4.2. I compiti del personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinati nell’ambito del piano delle attività di cui all’articolo 53 comma 1 del CCNL 29 novembre 2007. L’attribuzione dei medesimi, è effettuata dal Dirigente scolastico con le modalità ed i criteri individuati mediante la contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’articolo 6 del CCNL 29 novembre 2007. Analogamente, sono altresì disciplinate le modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative nell’ipotesi di compresenza di più soggetti beneficiari nella medesima istituzione scolastica, con particolare riferimento alle competenze indicate al comma 1.
4.3. Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici di cui all’articolo 47, comma 1 lettera b) del ccnl/2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione.
4.4. Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione prevista dall’articolo 7 del ccnl/2005 ovvero dall’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
4.5. In prima applicazione, gli effetti giuridici ed economici delle posizioni economiche previste dal presente Accordo decorrono dal 1° settembre 2009. La corresponsione del beneficio economico avviene non prima del superamento del corso di formazione di cui al successivo articolo 9.
4.6. All’inizio dell’anno scolastico 2009/2010, il personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al successivo art. 6, comma 4, è immediatamente individuato, in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili e, comunque, sotto condizione sospensiva del regolare inserimento nella graduatoria definitiva, nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA. La designazione, da effettuare, nel contesto di quanto previsto dall’art. 53 del CCNL/2007, è finalizzata a concretizzare efficacemente la corrispondenza tra decorrenza giuridica ed economica del beneficio contrattuale di cui al precedente comma 5, rispetto all’attività lavorativa da espletare in conseguenza dell’attribuzione del beneficio economico.
Organizzazione del lavoro. Le Parti, in relazione all’esigenza di perseguire adeguati livelli di produttività e redditività e in considerazione della necessità di adeguare la struttura organizzativa e le modalità operative di gestione delle diverse attività svolte agli scenari in veloce evoluzione, concordano sull’opportunità di istituire in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2019 una “Commissione Bilaterale sull’Organizzazione del Lavoro”. Tale Commissione, che si riunirà di massima con cadenza semestrale, sarà formata da 14 rappresentanti sindacali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e da rappresentanti delle Aziende del Gruppo (individuati di volta in volta in relazione ai temi oggetto di approfondimento). Alla Commissione verrà fornita una visione generale sullo stato di avanzamento del Piano Industriale; in tale ambito è prevista anche la partecipazione dei Segretari Nazionali titolari che seguono il Gruppo. La stessa potrà monitorare – anche in relazione al programma di gestione degli esuberi di cui al presente Accordo – le ricadute dell’implementazione del Piano medesimo, la realizzazione degli interventi sull’innovazione tecnologica e digitale e sui processi di lavoro nonchè proporre eventuali suggerimenti finalizzati a migliorare i processi operativi e le condizioni di lavoro, fermo restando le esigenze di produttività e redditività. L’attuazione dei processi di attuazione del Piano 2019 e l’implementazione delle leve organizzative per i riflessi sugli organici dei relativi ambiti formeranno oggetto degli incontri a livello aziendale e/o locale. Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2019 per analizzare gli esiti della sperimentazione e per valutare l’opportunità di proseguire l’esperienza e potranno prevedere ulteriori ambiti oggetto di approfondimento da parte della Commissione mirati a contemperare le esigenze di miglioramento della vita dei dipendenti in azienda e le esigenze di realizzazione degli obiettivi di redditività e produttività aziendali.
Organizzazione del lavoro. In riferimento all’art.4 del Dlgs. 8 aprile 2003 n.66 si rileva che l’organizzazione del lavoro delle imprese del settore è caratterizzato da difficoltà connesse alle operazioni di stoccaggio e condizionamento di prodotti ortofrutticoli, legate a contingenze meteorologiche e di mercato difficili da fronteggiare senza il ricorso a lavoro straordinario, e da difficoltà connesse al mercato del lavoro. Il periodo di riferimento su cui calcolare la media dell’orario settimanale, ai soli fini della denuncia alla DPL, a decorrere dal 1.01.08 viene determinato in sei mesi. Il trattamento economico dei lavoratori, in relazione alla presente clausola non subisce alcuna variazione.
Organizzazione del lavoro. In relazione alle attività di cui al precedente punto 1.4.1, l’amministrazione all’atto della definizione del contratto esecutivo dovrà esplicitare le proprie esigenze mediante una richiesta formale indicando in uno specifico documento, denominato Piano dei Fabbisogni, le attività richieste e fornendo in visione la documentazione ed i sorgenti della/e applicazione/i della quale richiede la realizzazione della interfaccia web. Il Piano dei Fabbisogni sarà aggiornato annualmente, ovvero in anticipo su richiesta dell’Amministrazione. Qualora lo ritenga necessario, l’Amministrazione potrà includere nella richiesta i servizi di Formazione illustrati nel successivo punto 3.2 nell’ambito, comunque, del massimale annuo di spesa indicato nel successivo capitolo 3 rispetto al corrispettivo del presente servizio. Inoltre, sempre se lo ritenga necessario, l’Amministrazione indicherà per quali attività richiede la fornitura anche di ulteriori risorse professionali rispetto a quelle comprese nell’erogazione del servizio. In nessun caso, durante il periodo di vigenza contrattuale, il costo delle risorse professionali potrà superare il il massimale annuo di spesa indicato al successivo capitolo 3 rispetto a quello del presente servizio. Nei termini contrattualmente previsti (allegato 2e), l’Aggiudicatario è tenuto a formulare un Progetto di attivazione da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione. Oltre a quanto previsto nel successivo capitolo 5, il progetto di attivazione, sulla base delle tariffe e dei costi unitari stabiliti dal contratto quadro, deve contenere almeno le seguenti indicazioni / documentazione di corredo: - la documentazione relativa alle modalità con cui intende realizzare l’interfaccia; - la rispondenza ai requisiti richiesti dall’Amministrazione; - il numero di Function Point (NFP) impattati nell’applicazione preesistente le cui funzioni vanno trasferite nell’interfaccia; - la piattaforma software di sviluppo utilizzata; - se richiesti, la tipologia di servizi di formazione proposti; - se richieste, le ulteriori figure professionali proposte per ogni attività, il mix di utilizzo, il relativo impegno in termini di giorni uomo ed il loro costo. I profili delle figure professionali dovranno essere riconducibili a quelli convenzionali indicati nel successivo capitolo 3. L’Amministrazione è tenuta a validare le proposte dell’Aggiudicatario ed in particolare il numero di Function Point impattati ai fini della determinazione del prezzo e ad esprimere...
Organizzazione del lavoro a) Le attività di supervisione e controllo dell’operatività nella CN RUPAR Puglia del Fornitore sono svolte dal CTRP.
b) Il Fornitore si obbliga ad applicare tutte le prescrizione tecniche che saranno emanate dal CTRP e saranno pubblicate dallo stesso sul suo sito web: xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
c) Le attività di supervisione e controllo del singolo contratto di fornitura sono svolte dalla singola Amministrazione contraente, con il supporto del CTRP quando reputato necessario dall’Amministrazione.
d) Il Fornitore è tenuto ad inviare al CTRP copia dei contratti di servizio sottoscritti, entro il termine di cui all’Art. 7 comma b).
e) Per la gestione delle attività della CN RUPAR Puglia e dei singoli contratti di fornitura, il CTRP ed i Fornitori del servizio, al fine di coordinarsi e lavorare a stretto contatto, costituiscono un Comitato di Controllo che si riunisce almeno ogni 6 (sei) mesi su convocazione del CTRP presso i locali del CTRP stesso: la partecipazione dei Fornitori è obbligatoria. Il Comitato di Controllo è costituito da un rappresentante, dotato di opportuni poteri, per ogni Fornitore e da uno o più rappresentanti del CTRP; quando necessario, a giudizio del CTRP, allo stesso partecipano i rappresentanti delle singole Amministrazioni coinvolte, ovvero della Regione Puglia.
f) Il nominativo del rappresentante del Fornitore deve essere comunicato al CTRP entro 30 (trenta) giorni solari dalla firma del presente documento, e con 30 giorni di anticipo per ogni eventuale variazione successiva.
g) Al Comitato di Controllo sono assegnati i seguenti compiti: • esame almeno semestrale dello stato di avanzamento della pianificazione regionale dei fabbisogni di interconnessione delle Amministrazioni; • eventuale revisione straordinaria dei contratti e dei prezzi unitari come previsto all’Art. 17; • valutazione dei Livelli di servizio di cui all’Art. 13; • esame della evoluzione tecnologica di cui all’Art. 27 ed eventuale introduzione di nuovi servizi; • esame di eventuali nuove esigenze di singole Amministrazioni; • formulazione di proposte di soluzione in via bonaria delle eventuali divergenze tra le parti (Art. 19).
Organizzazione del lavoro. Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda.
Organizzazione del lavoro. Considerata l’alta densità e la particolare specializzazione della manodopera impie- gata nella produzione di calzature e dei suoi componenti, oltre ai risvolti economi- co sociali, può divenire occasione di sviluppo studiare e sperimentare progetti di ricerca per migliorare e/o innovare il prodotto e i processi produttivi. Un’attenzione particolare va poi riservata alle donne che nelle aziende rappresenta- no il 60% del personale occupato. Le Parti ritengono utile avviare un processo specifico di ricerca, coinvolgendo esperti in materia, finalizzato allo studio e alla definizione di un’organizzazione del lavoro più flessibile negli orari, in modo da poter conciliare le esigenze personali e/o famigliari con quelle aziendali. Inoltre andranno studiate, sperimentate e definite, convenzioni specifiche per l’inserimento nel lavoro di persone portatrici di handi- cap e verrà istituito un monitoraggio relativo all’applicazione e alla diffusione dello strumento del part-time. Contestualmente si valuterà la possibilità di attivare percorsi formativi legati a una nuova e diversa organizzazione del lavoro, considerando anche le opportunità pre- viste dalla legge regionale n. 8/2003 relativa al Patto di Sviluppo per il Distretto calzaturiero.