Common use of Qualifica di terzo Clause in Contracts

Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale, peraltro, mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà, nonché al di fuori dell’orario di lavoro o servizio, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

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Sources: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile, Insurance Policy

Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo con esclusione e- sclusione del legale rappresentante dello stesso, stesso il quale, peraltro, quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni lesio- ni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e sia per lesioni corporali e sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi uti- lizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione occa- sione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). quando opera la garanzia R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà, nonché al di fuori dell’orario di lavoro lavo- ro o servizio, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio . La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da INAIL ed INPS ed altri enti assicurativi e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioniprevidenziali. Gli Assicurati sono Sono considerati terzi tra i dipendenti tutti e gli Amministratori del Contraente per danni a loro fermo restando il massimale cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sottostanti, parcheggiate nell’ambito delle attività dell’Ente e causati da fatto dell’assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione dei danni da furto e da incendio. La presente garanzia è prestata con limite di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società€ 150.000,00 (centocinquan- ▇▇▇▇▇▇/00) per anno assicurativo.

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Sources: Polizza Responsabilità Civile

Qualifica di terzo. Si conviene Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione: a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.; b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.). Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale, peraltro, mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro dipendenticome sopra definiti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in anche nel caso di danni partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a cose di loro proprietàqualsiasi titolo intraprese, nonché al di fuori dell’orario di lavoro o servizioper la presenza, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso a qualsiasi titolo e/o coperto dalle proprie prestazioniscopo, nell'ambito delle suddette attività. Gli Assicurati Si precisa inoltre che, le Aziende del Gruppo A.M.A.G., benché assicurate con la presente polizza, sono considerati terzi considerate terze tra loro di loro, fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso la somma degli indennizzi posti a carico della SocietàSocietà non potrà in alcun caso eccedere gli importi dei massimali stabiliti nella polizza.

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Sources: Polizza Di Responsabilita’ Civile Terzi Ed Operai

Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale, peraltro, mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione: a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.; b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.). Pertanto i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sopra definiti sono invece considerati terzi in caso di per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di loro proprietà, nonché al di fuori dell’orario proprietà dei prestatori di lavoro o servizio, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazionistessi. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Art. 1 Obblighi in caso di sinistro a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124. E’ in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

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Sources: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori D’opera

Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, stesso il quale, peraltro, quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà, proprietà nonché al di fuori dell’orario di lavoro o servizio, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

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Sources: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile