Sicurezza sui luoghi di lavoro la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 34.1 Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. L’appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’AC. L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l’Amministrazione appaltante organizzerà prima dell’esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
d) a collaborare all’eventuale elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI ) qualora si rendesse necessario, successivamente all’aggiudicazione, per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
e) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;
f) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di primo soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte dell’AC;
g) a provvedere all’informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati...
Sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed a prevedere nel/negli eventuale/i Contratto/i di Subappalto l’obbligo da parte del/dei Subappaltatore/i ad osservare tutte le suddette prescrizioni. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto, l’Amministrazione e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nello specifico, si rendono necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi della stazione appaltante ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10.03.98. Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore della Sicurezza. L’Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni. L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa appaltatrice medesima, restandone sollevata la stazione appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’appaltatore e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Entro i tre giorni precedenti l’inizio del Contratto l’Impresa aggiudicataria comunica in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato nell’appalto, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un docu...
Sicurezza sui luoghi di lavoro. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, il datore di lavoro si farà carico delle misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati i lavoratori. Il lavoratore si impegna a: contribuire alla tutela della salute propria e altrui - di osservare le disposizioni ai fini della protezione individuale e collettiva - di non rimuovere dispositivi di segnalazione, e segnalare deficienze di mezzi di protezione - di non compiere di propria iniziativa operazioni che non gli competono - di partecipare alla formazione. L’obiettivo comune è quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio. Favorendo la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente. I lavoratori avranno diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori (RLS). In tutte le unità produttive che occuperanno fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, mentre in unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti. In riferimento all’accordo Stato Regioni del 07 07 2016 e tenuto conto dell’attività di rischio si acconsente di procedere alla formazione dei rappresentati dei lavoratori, della durata minima di 32 ore, e dei relativi aggiornamenti in modalità e-learning. Le Parti firmatarie del presente CCNL, in riferimento alla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale, partono dalle seguenti premesse: – i centri di assistenza fiscale svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 ter del DPR 600/73, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei; – il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi dei centri di assistenza fiscale non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio; – l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel ...
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 1. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:
a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b) nomina del medico competente;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi;
d) formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. L’impresa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza del dettato del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in considerazione del D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio di tariffa INAIL sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs 81/08), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. La cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. L’appaltatore è tenuto alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e ogni altra normativa applicabile in materia. A tal fine, tra l'altro, provvede: - ad impartire al personale, impiegato nell’esecuzione del servizio, un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; - a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi; - a predisporre un dettagliato piano operativo della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08; Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle suddette norme e/o prescrizioni sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore che, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente.