QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato non è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Rimane inteso, ai sensi del DM 34/2000 che l'impresa dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 28 del medesimo DM34/2000, a pena di escussione della cauzione, rescissione in danno del contratto e segnalazione all'autorità competente.
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dall’art. 61 del D.P.R. n.207/2010: CATEGORIA PREVALENTE:.OG 01. CLASSIFICA: I° (fino a €. 258.000) Trattandosi di appalto di opere di importo inferiore ad €.150.000,00 occorre dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 90 del D. P. R. n. 207/2010, oppure avere l’attestazione SOA nella categoria OG 01.
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell’art. 8, c. 2 della legge 109/94.
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Ai sensi degli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n° 554 per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato la qualificazione dell’impresa per l’esecuzione dei lavori è assimilabile alle categoria OG1 come definita dal D.P.R. n° 34/2000. Poiché l’appalto è di importo inferiore ad Euro 150.000,00 non è richiesta attestazione SOA. L’impresa partecipante dovrà presentare la documentazione (o autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico organizzativo di cui agli articoli 17 e 28 del D.P.R. 34/2000 I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla Legge n° 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.p.r. n° 447 del 1991, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice (da indicare in fase di partecipazione alla gara); in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste del D.Lgs. 50/2016.
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le categorie e classifiche indicate all’art. 2 del presente capitolato, così come richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione, approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come più precisamente specificato dal bando di gara e dal disciplinare.
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 34/2000 e s.m.i., Regolamento del sistema di qualificazione, e dagli artt. 5 e 40 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: N. Designazione delle categorie omogenee Cat. in Euro
1 Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati, infissi interni e pavimentazioni varie e opere in ferro OS6 2.100.000,00
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Art. 1 - Tabella B Art. 2 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI Lavori di Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 Euro Incidenza % 1 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottopost a tutele Prevalentei OG2 61.952,76 87,65%
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal Dlgs n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011:
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE. Ai sensi degli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n° 554 i lavori indicati dal presente Capitolato sono assimilabili (D.P.R. n° 34/2000) come segue: Categoria prevalente: OG1: Edifici civili e industriali Nei lavori oggetto del presente appalto potranno essere compresi lavori appartenenti alle seguenti categorie e classifiche subappaltabili ovvero scorporabili: Categorie di opere generali OG 11: Impianti tecnologici
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla ex Legge n° 46 del 1990 (oggi decreto 22/1/2008 n° 37) e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.p.r. n° 447 del 1991, devono comunque essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti nelle relative specifiche abilitazioni, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice (da indicare in fase di partecipazione alla gara); in ogni caso la ditta esecutrice dei lavori deve essere in possesso dei requisiti di legge necessari. L’impresa partecipante dovrà presentare la documentazione (o autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico organizzativo di cui agli articoli 17 e 28 del D.P.R. 34/2000