La stipulazione del contratto Clausole campione

La stipulazione del contratto. 1. Il Responsabile competente alla stipula del contratto trasmette all’Ufficio Contratti, per i soli contratti di valore pari o superiore a 150.000 €, il contenuto essenziale del contratto di cui all’art.65, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere. 2. Il contratto è stipulato in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione dell’Unione dal Responsabile competente in relazione all’oggetto del contratto stesso. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto dal Responsabile abilitato a sostituirlo. 3. La stipulazione è subordinata all’avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l’Ente. 4. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito nella lettera invito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno ed il contestuale incameramento della cauzione provvisoria, se prevista. 5. La stipulazione dei contratti di importo superiore ad Euro 150.000 o comunque al diverso importo che venisse fissato dalla legge, è subordinata rispettivamente all’acquisizione di comunicazione o di informazione prefettizia ai fini antimafia sensi della normativa vigente. La stipulazione è sempre subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 6. Le norme contenute nel presente articolo e quelle successive contenute nel presente titolo e capo si applicano anche alle convenzioni e ai disciplinari d’incarico in considerazione della loro natura contrattuale.
La stipulazione del contratto. Ai fini della stipulazione del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’ Ufficio Contratti dell’Ente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:
La stipulazione del contratto. 1. La stipulazione dei contratti può avvenire in tre diverse forme: a) in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio; b) in forma pubblica amministrativa, cioè con l’intervento obbligatorio del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce; c) per scrittura privata autenticata, quando il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del contratto tra le parti e la necessità di intervento del pubblico ufficiale per l’autenticazione delle sottoscrizioni; d) per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali. 2. La stipulazione in forma pubblica amministrativa (sia essa per atto pubblico o scrittura privata autenticata) rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale, per cui, il ricorso a tali forme eccezionali, dovrà essere sufficientemente motivato. 3. L’adempimento della stipulazione, per gli appalti di lavori pubblici deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni nel caso di aggiudicazione a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorso decorrenti dalla data dell’aggiudicazione, ed entro quello di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’accettazione dell’offerta, nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. 4. Decorsi inutilmente tali termini per colpa dell’appaltatore, l’amministrazione potrà considerare risolto il rapporto ed attivare la procedura sanzionatoria attraverso l’incameramento della cauzione provvisoria, nonchè l’adozione delle altre azioni atte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni. 5. Se invece la stipula del contratto non avviene nei termini sopra espressi per colpa della stazione appaltante, l’impresa può sciogliersi da ogni impegno e quindi recedere dal contratto mediante atto notificato all’ente appaltante. 6. Se l’istanza di recesso viene accolta, l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 7. Se invece l’istanza non viene presentata, alla impresa aggiudicataria non spetta alcune indennizzo. 8. Se i lavori sono stati consegnati in via di urgenza, l’impresa ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti e delle opere provvisionali. 9. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs.18 agosto2000, n. 267, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Dirigente del Servizio che ha curato...
La stipulazione del contratto. 1. Il dirigente scolastico, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento motivato l’imputazione della spesa all’attività e l’acquisto. 2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delle seguenti forme: ▪ in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato. L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali; ▪ in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante (in tal caso la stipula deve avvenire in modalità elettronica a pena di nullità del contratto-Nota MIUR 1406/13.02.2014); ▪ mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 del codice civile; ▪ mediante scrittura privata non autenticata; ▪ mera conferma d’ordine; 3. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro può avvenire ▪ per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte; ▪ per mezzo di corrispondenza, mediante lettera di ordinazione e conferma d’ordine secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d’ordine). 4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le forniture di beni e servizi, nonché l'importo di quelli a corpo; c) l’intestazione della fattura; d) e condizioni di esecuzione; e) il luogo e il termine di consegna; f) le modalità di pagamento; g) il termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012; h) le penalità in caso di ritardo; i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento; j) le garanzie a carico dell’esecutore; k) l’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i; l) il termine di ultimazione dei lavori, m) Il codice CIG o CUP (ove dovuti); 5. L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negoziale sono custoditi dal DGSA, che in qualità di responsabile del proce...
La stipulazione del contratto. Art. 82 Il rogito a mezzo del Segretario Art. 83 I diritti di rogito
La stipulazione del contratto. 1. La stipulazione dei contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi deve aver luogo entro 60 giorni dalla determina di aggiudicazione definitiva ed entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di cottimo fiduciario. 2. Il Responsabile del procedimento, nonché presidente della commissione di gara, interviene nella stipulazione del contratto in rappresentanza dell’Ente appaltante. 3. Qualora, senza giustificato motivo, il privato non si presenti alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decadrà dalla aggiudicazione, fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto di rivalsa dell’Ente appaltante. La decadenza dall’aggiudicazione è disposta con determinazione del responsabile del procedimento con facoltà di aggiudicazione al concorrente risultato secondo in ordine di graduatoria per il prezzo da questi offerto. 4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del privato contraente.
La stipulazione del contratto. 32 Articolo 54 (La forma del contratto) 32 Articolo 55 (L'Ufficiale Rogante) 33 Articolo 56 (I diritti di segreteria - Gli adempimenti fiscali) 34
La stipulazione del contratto. La formazione del contratto inizia di regola con una proposta sottoscritta dell’assicurando su moduli predisposti dall’assicuratore, che riproducono le principali clausole tipiche del futuro contratto e che contengono una serie di domande volte a consentire all’assicuratore l’esatta valutazione del rischio. Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato. Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa .Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto: l’assicuratore rilascia la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Se la polizza è nominativa ha solo funzione probatoria del contratto. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine. L’assicurazione contro i danni copre i risc...
La stipulazione del contratto. 1. La stipula dei contratti è obbligatoria. 2. Il contenuto del contratto deve essere aderente alle condizioni previste dalla deliberazione a contrarre e dall'eventuale disciplinare o schema richiamato e/o approvato con l'atto medesimo. 3. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai contenuti suddetti devono essere apportate dall'ente con apposito atto deliberativo. 4. I disciplinari e gli schemi contrattuali devono essere predisposti dal Settore Appalti e Contratti con la supervisione del Segretario Comunale. 5. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata ai Dirigenti e, in assenza, al Segretario Generale.
La stipulazione del contratto. Il principio dell’autonomia contrattuale consente alle parti di determinare il contenuto del contratto nel limiti imposti dalla legge25. In particolare nella definizione di un contratto di consignment stock dovranno essere riportate:  Caratteristiche soggettive delle parti stipulanti il contratto: venditore, acquirente ed eventuale terzo depositario;  Specifiche della merce trattata come prezzo, quantità, qualità, ecc.;  Termine massimo del contratto entro il quale la merce potrà essere utilizzata (in ogni caso non può essere superiore all’anno, a meno che non venga introdotta in un deposito IVA ovvero doganale, come si dirà più avanti);  Modalità di pagamento ed altri obblighi posti in capo al cessionario, tra i quali la comunicazione da effettuare al cedente ogni qualvolta si prelevi dal deposito, le eventuali penali in caso di restituzione della merce, l’obbligo in capo a quest’ultimo di fatturare i beni prelevati;  Eventuali altre peculiarità relative al singolo contratto, come stock minimo di fornitura, periodo di riordino, eventuali assicurazioni e responsabilità in capo al depositario, eventuali spese accessorie, ecc.