La stipulazione del contratto Clausole campione

La stipulazione del contratto. 1. Il Responsabile Unico del Procedimento trasmette all’Ufficio Contratti, per i soli contratti di valore pari o superiore a € 40.000,00, il contenuto essenziale del contratto di cui all’art. 65, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere. Nel caso di contratti conclusi mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione il contratto è generato dalla stessa piattaforma di mercato elettronico utilizzata. 2. Il contratto è stipulato in nome, per conto e nell’interesse della Provincia dal Dirigente del Servizio Responsabile del procedimento competente in relazione all’oggetto del contratto stesso. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto dal Responsabile abilitato a sostituirlo. 3. La stipulazione è subordinata: a. Al pagamento delle somme per la registrazione dell’atto e pagamento dei bolli nonché eventuali altre somme dovute per la gara ed opportunamente richieste all’operatore economico; b. Alla presentazione della polizza a garanzia del contratto e delle eventuali altri polizze richieste c. Al rimborso delle eventuali somme anticipate dalla Provincia per la pubblicità della gara su GURI e giornali 4. La stipulazione dei contratti di importo superiore all' importo fissato dalla legge, è subordinata rispettivamente all’acquisizione di comunicazione o di informazione prefettizia ai fini antimafia sensi della normativa vigente. La stipulazione è sempre subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 5. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito nella lettera invito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno ed il contestuale incameramento della cauzione provvisoria, se prevista. 6. Le norme contenute nel presente articolo e quelle successive contenute nel presente titolo e capo si applicano anche alle convenzioni e ai disciplinari d’incarico in considerazione della loro natura contrattuale.
La stipulazione del contratto. Ai fini della stipulazione del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare all’ Ufficio Contratti dell’Ente, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:
La stipulazione del contratto. 1. Il Dirigente, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento motivato l’imputazione della spesa all’attività e l’acquisto. 2. I contratti sono stipulati dal Dirigente, o da persona dallo stesso delegata, in una delle seguenti forme:  in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato. L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;  in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante (in tal caso la stipula deve avvenire in modalità elettronica a pena di nullità del contratto-Nota MIUR 1406/13.02.2014);  mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 del codice civile;  mediante scrittura privata non autenticata;  mera conferma d’ordine; 3. I contratti di importo inferiore a 2.000,00 Euro, IVA esclusa, possono altresì essere stipulati:  per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente e dalla controparte;  per mezzo di corrispondenza, mediante lettera di ordinazione e conferma d’ordine secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d’ordine). 4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le forniture di beni e servizi, nonché l'importo di quelli a corpo; c) l’intestazione della fattura; d) le condizioni di esecuzione; e) il luogo e il termine di consegna (data e ora); f) le modalità di pagamento; g) il termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012; h) le penalità in caso di ritardo; i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento; j) le garanzie a carico dell’esecutore; k) l’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i; l) il termine di ultimazione dei lavori, m)Il codice CIG o CUP (ove dovuti);
La stipulazione del contratto. 1. Il Responsabile competente alla stipula del contratto trasmette all’Ufficio Contratti, per i soli contratti di valore pari o superiore a 150.000 €, il contenuto essenziale del contratto di cui all’art.65, affinché questi proceda alla sua stesura definitiva tenuto conto della natura del negozio giuridico che si deve concludere. 2. Il contratto è stipulato in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione dell’Unione dal Responsabile competente in relazione all’oggetto del contratto stesso. In caso di motivata assenza e impedimento dello stesso il contratto può essere sottoscritto dal Responsabile abilitato a sostituirlo. 3. La stipulazione è subordinata all’avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l’Ente. 4. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito nella lettera invito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno ed il contestuale incameramento della cauzione provvisoria, se prevista. 5. La stipulazione dei contratti di importo superiore ad Euro 150.000 o comunque al diverso importo che venisse fissato dalla legge, è subordinata rispettivamente all’acquisizione di comunicazione o di informazione prefettizia ai fini antimafia sensi della normativa vigente. La stipulazione è sempre subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 6. Le norme contenute nel presente articolo e quelle successive contenute nel presente titolo e capo si applicano anche alle convenzioni e ai disciplinari d’incarico in considerazione della loro natura contrattuale.
La stipulazione del contratto. La formazione del contratto inizia di regola con una proposta sottoscritta dell’assicurando su moduli predisposti dall’assicuratore, che riproducono le principali clausole tipiche del futuro contratto e che contengono una serie di domande volte a consentire all’assicuratore l’esatta valutazione del rischio. Il contraente può agire in veste di rappresentante dell’assicurato (in suo nome e per suo conto); tutti gli effetti del contratto si producono direttamente in testa all’assicurato. Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa .Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale ma deve essere provato per iscritto: l’assicuratore rilascia la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Se la polizza è nominativa ha solo funzione probatoria del contratto. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine. L’assicurazione contro i danni copre i risc...
La stipulazione del contratto. Art. 82 Il rogito a mezzo del Segretario Art. 83 I diritti di rogito
La stipulazione del contratto. Art. 41 − Contenuto del contratto Art. 42 − Forma del contratto
La stipulazione del contratto. 32 Articolo 54 (La forma del contratto) 32 Articolo 55 (L'Ufficiale Rogante) 33 Articolo 56 (I diritti di segreteria - Gli adempimenti fiscali) 34
La stipulazione del contratto. 1. La stipula dei contratti è obbligatoria. 2. Il contenuto del contratto deve essere aderente alle condizioni previste dalla deliberazione a contrarre e dall'eventuale disciplinare o schema richiamato e/o approvato con l'atto medesimo. 3. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai contenuti suddetti devono essere apportate dall'ente con apposito atto deliberativo. 4. I disciplinari e gli schemi contrattuali devono essere predisposti dal Settore Appalti e Contratti con la supervisione del Segretario Comunale. 5. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata ai Dirigenti e, in assenza, al Segretario Generale.
La stipulazione del contratto. Divenuta efficace l'aggiudicazione, stazione appaltante e impresa aggiudicataria provvedono, di regola, alla stipulazione del contratto, entro il termine che il comma 8 dell'art. 32 fissa in sessanta giorni, salvo che non sia diversamente disciplinato dal bando, dall'invito ad offrire ovvero dall'accordo delle parti. Il termine di cui al comma 8 dell'art. 32 c.c.p. non ha natura perentoria né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della stazione appaltante, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità (Cons. St., Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3742