Quando e in quali casi non opera il contratto. L’assicurazione non è prestata per le controversie: ■ derivanti da fatto doloso dell’Assicurato ■ derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o di regole dettate dallo Statuto Sociale, dall’Assemblea dei Soci o dall’Organo Amministrativo della Società controllante; ■ conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per i danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore; ■ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ■ in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 “In quali casi è previsto il rimborso”)); ■ derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; ■ derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; ■ derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva; ■ in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale; ■ in materia di concorrenza sleale; ■ aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; ■ derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; ■ di natura contrattuale ed il recupero crediti; ■ derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili; ■ riguardanti azioni di sfratto; ■ derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata; ■ derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; ■ derivanti da affitto d’azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare; ■ relative agli immobili non identificati in Polizza; ■ derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili; ■ aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta); ■ contro Tutela Legale Spa. ■ è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio; ■ si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società; ■ in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del contraente; ■ in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Xxxxxxx o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.
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Quando e in quali casi non opera il contratto. L’assicurazione non è prestata per le controversie: ■ derivanti da fatto doloso dell’Assicurato ■ derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o di regole dettate dallo Statuto Sociale, dall’Assemblea dei Soci o dall’Organo Amministrativo della Società controllante; ■ conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per i danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore; ■ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ■ in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 “In quali casi è previsto il rimborso”)); ■ derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; ■ derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; ■ derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva; ■ in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale; ■ in materia di concorrenza sleale; ■ aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; ■ derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; ■ aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci ed amministratori; ■ di natura contrattuale (xxxx quanto previsto dall’Art. 5 (“In quali casi è previsto il rimborso”) ed il recupero crediti; ■ derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili; ■ riguardanti azioni di sfratto; ■ derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata; ■ derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; ■ derivanti da affitto d’azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare; ■ relative agli immobili non identificati in Polizza; ■ derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili; ■ aventi valore in lite inferiore a € 350,00 500,00 (trecentocinquantacinquecento); ■ contro Tutela Legale Spa. ■ è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio; ■ si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società; ■ in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del contraente; ■ in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Xxxxxxx o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.
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Quando e in quali casi non opera il contratto. L’assicurazione non è prestata per le controversie: ■ derivanti da fatto doloso dell’Assicurato ■ derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o di regole dettate dallo Statuto Sociale, dall’Assemblea dei Soci o dall’Organo Amministrativo della Società controllante; ■ conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per i danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore; ■ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ■ in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 “In quali casi è previsto il rimborso”)); ■ derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; ■ derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; ■ derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva; ■ in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale; ■ in materia di concorrenza sleale; ■ aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; ■ derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; ■ di natura contrattuale aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci ed il amministratori; ■ relative al recupero crediti; ■ derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili; ■ riguardanti azioni di sfratto; ■ derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata; ■ derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; ■ derivanti da affitto d’azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare; ■ relative agli immobili non identificati in Polizza; ■ derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili; ■ aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta); ■ contro Tutela Legale Spa. L’assicurazione non opera inoltre: ■ quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore ; ■ quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria Responsabilità Civile Auto; ■ quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione ; ■ qualora l’Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate. ■ è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio; ■ si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società; ■ in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del contraente; ■ in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Xxxxxxx o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.
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Quando e in quali casi non opera il contratto. L’assicurazione non è prestata per le controversie: ■ ▪ derivanti da fatto doloso dell’Assicurato ■ derivanti da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o di regole dettate dallo Statuto Sociale, dall’Assemblea dei Soci o dall’Organo Amministrativo della Società controllantedell’Assicurato; ■ conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per i danneggiamenti a cose, compresi lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore; ■ ▪ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; ■ ▪ relative alle richieste di risarcimento di danni extracontrattuali contestati all’Assicurato da terzi; ▪ relative al diritto di famiglia e alle successioni; ▪ insorte successivamente alla vendita, cessione o in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 “In quali casi è previsto il rimborso”))generale alla perdita del possesso del veicolo assicurato; ■ derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; ■ derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; ■ derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva; ■ in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale; ■ in materia di concorrenza sleale; ■ aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; ■ derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; ■ di natura contrattuale ed il recupero crediti; ■ derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili; ■ riguardanti azioni di sfratto; ■ derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata; ■ derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; ■ derivanti da affitto d’azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare; ■ relative agli immobili non identificati in Polizza; ■ derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili; ■ ▪ aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquantatrecentocinquanta//00); ■ ▪ contro Tutela Legale Spa. ■ L’assicurazione non opera inoltre: ▪ quando il conducente del veicolo assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; ▪ quando il veicolo non è assicurato con la Polizza obbligatoria Responsabilità Civile Auto; ▪ quando il veicolo assicurato viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione. L’assicurazione non è prestata inoltre per i procedimenti penali per reati dolosi che non siano derivanti da un Nei procedimenti per reati dolosi che siano derivanti da incidente stradale e qualora l’Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
a. con una sentenza di assoluzione passata in giudicato (pronunciata ai sensi dell’art. 530 del Codice di Procedura Penale) o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis del Codice Penale),
b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell’art. 425 del Codice di Procedura Penale),
c. con la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. ▪ è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio; ■ ▪ si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati Assicurati senza il preventivo benestare della Società; ■ ▪ in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del contraenteContraente; ■ ▪ in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Xxxxxxx o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.
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