QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto. 4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. 4.3. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazione. 4.4. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera: a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato; b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative; c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi. 4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale). 4.6. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per I Manager, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per I Manager
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.1. Un evento rientra nell’oggetto della in garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
4.3. La garanzia si estende agli vale per gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati dei quali l’assicurato è venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla sua cessazione.
4.4. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per di danni extracontrattuali subiti dall’assicuratoextracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre nelle restanti ipotesi.
4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.6. Se l’evento si protrae potrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.11.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
4.31.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni due anni dalla sua cessazione.
4.41.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
4.51.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.61.3.5. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.13.1. Un evento rientra nell’oggetto della in garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.23.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
4.33.3. Per i ricorsi contro sanzioni tributarie un evento è considerato in garanzia se il primo atto di accertamento avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
3.4. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di validità garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni dalla sua cessazionecodice di procedura penale).
4.43.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per di danni extracontrattuali subiti dall’assicuratoextracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre nelle restanti ipotesi.
4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.63.6. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per Le Imprese Edili
QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.12.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.22.3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
4.32.3.3. Per gli atti di volontaria giurisdizione un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 365 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
2.3.4. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni due anni dalla sua cessazione.
4.42.3.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell’assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
4.52.3.6. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.62.3.7. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA. 4.12.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
4.22.3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile o D&O, un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
4.32.3.3. Per gli atti di volontaria amministrazione un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 365 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
2.3.4. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 360 giorni due anni dalla sua cessazione.
4.42.3.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell’assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
4.52.3.6. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
4.62.3.7. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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