Quattordicesima mensilità. (1) A tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale conglobata, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari. (2) La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio. (3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio. (4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. (5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Quattordicesima mensilità. (1) A . Salvo quanto previsto dagli artt. 167 e seguenti, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-paga base nazionale conglobatanazionale, eventuali scatti indennità di anzianitàcontingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiarifamiliari e gli scatti di anzianità maturati.
(2) . La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) I . l lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) . In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
(5) . Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo 3° comma del precedente articolo.
6. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 4° comma del precedente articolo.
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Quattordicesima mensilità. (1) A tutto Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente accordo sarà corrisposto, entro il personale sarà corrisposta mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 41, in atto al 30 giugno di ciascun anno immediatamente precedente (paga-base nazionale conglobata, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominatiquattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
(2) La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) . In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o ridotta, rispetto all'intero periodo di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici 12 mesi precedenti alla suddetta data, il 1° lugliolavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni computando come mese intero la frazione di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici ai 15 giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (5) Per quanto riguarda turni), il computo dei calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Dall'ammontare della quattordicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al terzo comma del precedente articoloart. 37, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la quattordicesima mensilità intera deducendo l'importo erogato dall'INPS.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Quattordicesima mensilità. (1) A Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-paga base nazionale conglobatanazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) . La quattordicesima mensilità gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) . I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) . In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° lugliodell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di della quattordicesima, le i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorniquattordicesima. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo secondo comma del precedente articolo. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 131 del presente CCNL.
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Quattordicesima mensilità. (1) A Art. 154 Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale conglobatanazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) . La quattordicesima mensilità gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) . I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) . In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesimatredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
(5) . Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 224 e 280. Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo 3° comma del precedente articolo.. Nessuno obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 4° comma del precedente articolo. Capo VIII
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Quattordicesima mensilità. (1) A Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale conglobatanazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) La quattordicesima mensilità gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 224 e 280.
(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.
6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo.
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Quattordicesima mensilità. (1) A Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale conglobatanazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) . La quattordicesima mensilità gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) . I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) . In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesimatredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
(5) . Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 260. Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo 3° comma del precedente articolo. Nessuno obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 4° comma del precedente articolo.
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Quattordicesima mensilità. (1) A Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-paga base nazionale conglobatanazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) . La quattordicesima mensilità gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) . I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
(4) . In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° lugliodell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di della quattordicesima, le i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorniquattordicesima. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo 2° comma del precedente articolo. Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 4° comma del precedente articolo. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, si rimanda a quanto previsto dall'art. 131 del presente c.c.n.l.
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