CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
TURISMO - Confindustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle aziende dell'industria turistica 9 LUGLIO 2010 (*)
(Decorrenza: 1° gennaio 2010 - Scadenza: 30 aprile 2013) rinnovato
14 NOVEMBRE 2016
(Scadenza: 31 gennaio 2018) Parti stipulanti
Federturismo-Confindustria ASSOTRAVEL ASSOINTRATTENIMENTO ASTOI
Confindustria-Alberghi UCINA UNIONPARCHI
AICA
e
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
(*) Integrato dall'accordo 15 settembre 2010 in materia di previdenza complementare.
Testo del c.c.n.l. Parte generale
PREMESSA AL C.C.N.L.
Governance del settore
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle regioni in materia di turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello stipulati dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296/2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al c.c.n.l. di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di "dumping", ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Le parti concordano nell'individuare nelle persone impiegate nel settore un elemento strategico per garantire la qualità del servizio e rispondere alle sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nella competizione internazionale.
L'incremento della capacità competitiva del sistema dovrà avere nel miglioramento della professionalità degli addetti un punto cardine. Tale obiettivo dovrà essere sorretto attraverso adeguate politiche volte a superare le limitazioni strutturali che accentuano la stagionalità dell'attività turistica, anche al fine di determinare un consolidamento del dato occupazionale.
A tal fine, le parti stipulanti il c.c.n.l. industria turistica, considerate le caratteristiche strutturali del mercato turistico, connotato da consistenti oscillazioni della domanda frequentemente prive dei caratteri della programmabilità e della prevedibilità, al fine di tutelare i livelli di reddito dei lavoratori e di salvaguardarne l'occupabilità e incentivarne la permanenza nel settore, hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
In coerenza con tale impostazione, considerato che il lavoro stagionale costituisce una delle principali porte di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico, considerata altresì la necessità di favorire l'alternanza tra formazione e lavoro, con particolare riferimento alle attività lavorative svolte durante il periodo di interruzione dei corsi presso gli istituti tecnici e professionali per il turismo, tenuto conto del ruolo svolto dal sistema degli Enti bilaterali del turismo e dal Fondo per la formazione continua nel settore terziario, che accompagnano processi di formazione dei lavoratori stagionali durante il periodo di bassa stagione, richiedono congiuntamente al Ministero del lavoro di confermare che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è possibile svolgere l'apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale o regionale, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003.
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali rivolga attenta considerazione alle caratteristiche ed alle esigenze del settore turismo, riconoscendo pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni sia riconosciuta ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, muovendo dal dato della stagionalità strutturale del settore, hanno inteso affrontare tale problematica sviluppando le seguenti azioni:
- previsione di un diritto di precedenza nella riassunzione;
- affidamento al sistema degli Enti bilaterali del compito di implementare l'offerta formativa destinata ai lavoratori interessati al fenomeno della stagionalità;
- istituzione di una speciale Commissione paritetica per lo studio dei problemi connessi alla stagionalità dell'attività turistica e l'individuazione di soluzioni specifiche da proporre alle parti stipulanti;
- individuazione di adeguate soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale, anche con riferimento alla normativa previdenziale e di sostegno al reddito;
- individuazione di adeguate soluzioni ai problemi fiscali dei lavoratori stagionali e del sistema delle detrazioni.
Nel contesto di queste azioni, con l'obiettivo di promuovere la destagionalizzazione, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- defiscalizzazione dei premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli Organismi pubblici competenti, le parti ritengono opportuno che i provvedimenti attuativi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) conferiscano al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all'attività di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali Organismi, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Le parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell'art. 1 della legge n. 247/2007, che attua il Protocollo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell'Ente bilaterale dell'industria turistica, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lett. f) del comma 29 dell'art. 1 della suddetta legge n. 247/2007.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore dell'industria turistica, premesso che l'art. 13 del c.c.n.l. dell'industria turistica Federturismo-Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l'art. 10 della legge 29 marzo 2001,
n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 "Azione per un turismo europeo più sostenibile"; della comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007 "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo"; del documento "Verso una rete europea per un turismo sostenibile e competitivo" sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall'art. 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Aziende ricettive - Alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Qualità del servizio
Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: "Principi per la realizzazione di un sistema turistico per tutti", le parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio.
In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi:
- la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti;
- l'attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse;
- l'efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali;
- il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, ecc.);
- nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell'ospitalità nella normativa nazionale.
Accoglienza delle persone con bisogni speciali
In merito all'accoglienza delle persone con bisogni speciali, le parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei,
monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, ecc.), è indispensabile che la capacità di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell'industria turistica; in questo quadro le parti si impegnano affinché, a partire dalla formazione continua, e dall'attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche formative e progetti mirati.
Attività in concessione
Le parti condividono che il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Titolo I
VALIDITA', SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Art. 1
(Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende dell'industria turistica e il relativo personale dipendente.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sia nella contrattazione nazionale che in quella di secondo livello, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui al presente articolo e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, 93, 118 e 119 (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi speciali dell'industria turistica, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
I. Struttura alberghiera
a) Alberghi singoli, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, catering, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero.
b) Taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore.
c) Ostelli, residences, villaggi turistici.
d) Colonie climatiche e attività similari.
e) Centri benessere, centri benessere integrati in azienda alberghiera.
II. Strutture alberghiere in catena
a) Catene alberghiere operanti in Italia - ivi compresi gli hotel villaggio - anche stagionali, secondo criteri propri dell'organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro.
b) Imprese straniere o loro stabili Organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino con le modalità sopra specificate l'attività alberghiera in ambito internazionale.
III. Imprese: viaggi e turismo-congressuali
a) Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
b) Operatori privati, Associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
IV. Parchi
a) Impresa turistica che gestisce un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d'intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali e culturali.
b) Ogni parco si caratterizza per proprie specificità ed originalità.
V. Strutture portuali per la nautica da diporto
a) Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VI. Stabilimenti balneari
a) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
VII. Aziende di intrattenimento
a) Le aziende che gestiscono attività di intrattenimento e svago di vario genere, di animazione e accoglienza, varietà e danza.
VIII. Aziende pubblici esercizi
a) Ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
b) piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
c) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 23 del D.M. 8 maggio 1976;
d) chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
e) gelaterie, cremerie;
f) negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
g) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
h) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
i) posti di ristoro sulle autostrade;
j) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni;
k) ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
l) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
m) aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
n) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
o) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
Art. 2
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Capo I LIVELLO NAZIONALE
Art. 3 (Confronto istituzionale)
In coerenza con gli impegni definiti nella parte relativa alla governance le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli di confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare le condizioni di sviluppo del settore.
Art. 4
(Diritti di informazione)
Le parti, ferme restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni
industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo
- e tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una puntuale attuazione della legge quadro del turismo.
A tal fine, annualmente, in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
Art. 5
(Pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo- donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle Rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125/1991, come modificata dall'art. 57 del D.Lgs. n. 198/2006.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti ritengono opportuno, su questo tema, stabilire una serie di obiettivi condivisi e di regole capaci di realizzare quelle azioni positive necessarie a concretizzare una reale parità di genere.
Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 5, le parti, a seguito della ricerca svolta dalla Commissione pari opportunità istituita presso l'Ente bilaterale del turismo, si impegnano ad analizzare le caratteristiche e le criticità emerse rispetto all'occupazione e alla stabilità femminile nel settore del turismo, con l'obiettivo di ricercare e condividere soluzioni per il miglioramento della posizione femminile sia nel mercato del lavoro che sotto il profilo professionale, anche in relazione alle conseguenze che la crisi economica e sociale sta creando nell'occupazione femminile.
Le parti, inoltre, condividono l'esigenza di sviluppare un sistema di concertazione tra i diversi attori sociali e le istituzioni con lo scopo di potenziare nel territorio una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione femminile.
Art. 6
(Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica - EBIT) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti in data 7 giugno 2000 hanno istituito l'Ente bilaterale dell'industria turistica-EBIT, regolato da apposito Statuto e riportato in allegato al presente c.c.n.l.
L'EBIT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il
c.c.n.l. dell'industria turistica in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBIT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
e) istituisce la banca dati relativa alla domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dell'industria turistica del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l) istituisce il Comitato di vigilanza nazionale per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art 19 dello Statuto;
m) istituisce e gestisce l'Osservatorio nazionale del settore, nonché coordina l'attività degli Osservatori territoriali;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di
legge.
Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica EBIT saranno composti
su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue: Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica E.B.I.T.
In calce all'articolo 6 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, è inserita la seguente: "Dichiarazione a verbale
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti si incontreranno per individuare misure che consentano un maggior coordinamento tra gli Enti bilaterali territoriali e l'Ente nazionale anche al fine di creare una gestione più omogenea e un rafforzamento nell'erogazione dei servizi.".
Art. 7 (Finanziamento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente c.c.n.l., la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti bilaterali.
Il regolamento degli Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote d'importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultra-mensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente bilaterale nazionale e agli Enti bilaterali territoriali dell'industria turistica ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
I contributi dovuti all'EBIT saranno riscossi per il tramite dell'INPS, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l'Istituto e le parti stipulanti il presente c.c.n.l., ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/1973.
Sulle somme riscosse attraverso il modello F24 della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. la quota di competenza dell'EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento. Nelle more dell'entrata in vigore della citata Convenzione, valgono le modalità già definite dall'Ente bilaterale secondo le quali le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali dell'industria turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse mediante il sistema nazionale con riparto automatico, fermo restando la quota del 10 per cento di competenza dell'Ente bilaterale nazionale.
Il 10 per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali regionali e, in alternativa, tra gli Enti bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria, da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2008, mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
Nei territori dove l'EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell'EBIT nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., concluso l'iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuta all'EBIT nazionale ritorna al 10%.
Il Comitato direttivo dell'EBIT, in ragione del gettito del territorio, organizzerà specifici programmi aventi come obiettivo la diffusione della bilateralità e di garantire i servizi dell'EBIT a tutte le aziende e lavoratori.
In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato direttivo dell'EBIT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie.
Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6, in ragione della provenienza del gettito.
Le quote riscosse dall'Ente bilaterale nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBIT, saranno trasferite agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal c.c.n.l. dell'industria turistica.
L'Ente bilaterale nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 8 del presente c.c.n.l. (sostegno al reddito).
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica E.B.I.T.
Il comma 10 dell'art. 7 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, è sostituito dal seguente:
"Il Comitato direttivo dell'E.B.I.T., in ragione del gettito del Territorio, organizzerà specifici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e del welfare contrattuale, anche al fine di garantire i servizi dell'E.B.I.T. a tutte le aziende e lavoratori.".
Art. 8 (Sostegno al reddito)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano di destinare, con decorrenza 1° aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo scritto tra azienda e Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente c.c.n.l., nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di vigilanza nazionale.
La quota è accantonata in un apposito Fondo, Fondo sostegno al reddito, costituito presso l'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente c.c.n.l.
La suddetta norma non è obbligatoria per le imprese che sono soggette alla contribuzione prevista per i trattamenti di C.i.g.s. e mobilità.
Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un'apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l'INPS.
In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio.
Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo.
Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell'industria turistica che non possono far ricorso alla C.i.g.s., nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento.
Gli interventi del Fondo sono altresì destinati all'integrazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla
C.i.g.o. o alla C.i.g.s. o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all'integrazione dell'indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti, in caso di licenziamento.
In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l'accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L'EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che nei casi in cui l'EBIT non possa corrispondere l'integrazione dell'indennità di disoccupazione, di cui al presente articolo, detta indennità non preclude comunque l'erogazione dell'INPS nella misura del 60%.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Fondo sostegno al reddito
All'art. 8 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire la seguente: "Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le aziende con più di 15 dipendenti e in regola con i versamenti all'Ente bilaterale
- compresi quelli di competenza del 2013 - che abbiano versato i contributi di competenza dell'anno 2014 al Fondo sostegno al reddito di cui all'art. 8 del c.c.n.l. Industria Turistica, potranno richiedere all'E.B.I.T., entro il prossimo 31 marzo 2017, la restituzione del corrispondente ammontare versato allegando copia che attesti il versamento al Fondo di solidarietà residuale INPS di cui all'art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 e
s.m.i. per lo stesso periodo di sovrapposizione.
A riguardo, I'E.B.I.T. predisporrà un format unico di richiesta che sarà inviato a tutte le aziende in regola con i versamenti ed effettuerà le opportune verifiche.
Il requisito dimensionale di cui al comma precedente andrà verificato alla data del 30 ottobre 2014.
Le parti concordano che entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo si incontreranno per definire le modalità e i criteri di impiego dell'accantonato, in coerenza con le finalità mutualistiche di sostegno al reddito.
A seguito di quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti non sono più tenuti al versamento della quota di finanziamento al Fondo di cui al presente articolo.".
Art. 9 (Statuto tipo)
E' allegato al presente contratto il nuovo Statuto tipo dell'Ente bilaterale territoriale dell'industria turistica.
Gli Enti bilaterali territoriali dell'industria turistica già costituiti alla data di stipula del presente c.c.n.l., in fase di rinnovo delle cariche, adegueranno il proprio Statuto entro la vigenza del presente c.c.n.l.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale Statuto, le parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.
Art. 10 (Regolamento tipo)
E' allegato al presente c.c.n.l. e ne costituisce parte integrante: il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito di cui all'art. 8 del presente c.c.n.l.
Il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito sarà disciplinato da apposito regolamento che si allega al presente c.c.n.l. Le parti convengono che nell'ambito della definizione del regolamento saranno individuate modalità rispondenti anche alle esigenze delle piccole imprese.
Dichiarazione a verbale
Le parti, convengono di istituire una Commissione paritetica, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna delle XX.XX. firmataria del presente c.c.n.l., che abbia lo scopo di elaborare l'aggiornamento dello Statuto e del regolamento dell'EBIT. La Commissione sarà costituita entro il 15 settembre 2010 e dovrà presentare i lavori conclusivi alle parti sociali per la relativa approvazione entro il 30 ottobre 2010.
Fondo per il sostegno del reddito - Regolamento
Art. 11
(Procedure di composizione e conciliazione delle controversie)
a) Commissione paritetica nazionale
Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo-Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo-Confindustria.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti da indirizzare presso la sede di Federturismo-Confindustria.
b) Controversie individuali e plurime
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto da D.Lgs. n. 80/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di conciliazione formata da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale territoriale di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni aderenti a Federturismo- Confindustria o Confindustria AICA cui l'impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l'EBIT territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'Ente bilaterale dell'industria turistica (EBIT) i compiti di segreteria della Commissione di conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo-Confindustria.
Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La parte interessata, in caso di controversia plurima di lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale.
La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all'altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l'indicazione
delle parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procuratore speciale e l'elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di conciliazione.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la segreteria della Commissione di conciliazione convoca le parti per procedere all'esame della controversia ed al tentativo di conciliazione.
La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà indirizzare la propria richiesta alla Segreteria tecnica della Commissione paritetica nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lett. b), del presente articolo.
La Commissione di conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l'applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dell'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al c.c.n.l. o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
- la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. n. 80/1998 e successive modifiche e integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizione delle rispettive Organizzazioni sindacali.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell'art. 411, comma 3, cod. proc. civ.
La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all'art. 411 cod. proc. civ.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo.
Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione di cui alla lett. b) del presente articolo, non costituiscono interpretazione autentica del c.c.n.l., che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui alla lett. a) del presente articolo.
Norma transitoria
Nella fase transitoria, ovvero quella che precede la costituzione delle Commissioni territoriali di conciliazione, i compiti spettanti alla locale Segreteria tecnica verranno svolti dalla Segreteria tecnica della Commissione paritetica nazionale istituita con specifico accordo tra le parti il 31 maggio 2000.
Arbitrato
Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11, lett. b), non riesca o sia comunque decorso il termine previsto per il suo espletamento, su istanza di entrambe le parti, può essere adito un Collegio di arbitrato.
Il Collegio di arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle Organizzazioni territorialmente competenti delle parti firmatarie il presente c.c.n.l. nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista - revisionabile di norma ogni biennio - contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le parti.
Il compenso dovuto agli arbitri e al Presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle parti stipulanti il c.c.n.l.
Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l'EBIT territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'Ente bilaterale dell'industria turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo-Confindustria.
Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di arbitrato deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione del domicilio presso il Collegio di arbitrato, l'esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale.
Tale richiesta sarà inviata dall'interessato, a mezzo di raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla segreteria del Collegio di arbitrato, tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la
propria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla segreteria del Collegio di arbitrato entro il termine di 15 giorni.
L'accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla richiesta.
Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da trasmettere alla segreteria del Collegio non oltre 24 ore prima dell'orario previsto per la prima riunione.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle parti interessate di accettazione del nominativo del Presidente del Collegio di arbitrato, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
Il Collegio di arbitrato attiverà il procedimento secondo il principio della libertà di forma.
Le parti che hanno deferito la risoluzione della controversia al Collegio di arbitrato, potranno essere assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio che ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie o repliche a cura delle parti;
- eventuali ulteriori elementi istruttori ritenuti utili.
Il Collegio di arbitrato dovrà emettere il lodo entro 45 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, presso il Collegio, della comunicazione riguardante l'adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di arbitrato. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dagli arbitri fino a 90 giorni.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Le parti si danno atto che il Collegio di arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modifiche ed integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Esso è comunicato alle parti, tramite la segreteria, ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2 dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
Fermo restando a carico delle parti della controversia l'onere relativo al compenso dovuto agli arbitri indicati nel Collegio di arbitrato in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale, ivi compreso il compenso al Presidente, saranno liquidate in osservanza degli artt. 91, comma 1 e 92 cod. proc. civ.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale soltanto per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 412-ter cod. proc. civ.
I finanziamenti delle attività delle Commissioni di conciliazione e arbitrato avverranno nei termini che verranno fissati con apposito regolamento attuativo.
La presente norma fa salvi tutti gli accordi esistenti sul territorio, riguardanti i criteri di definizione delle Commissioni di conciliazione ed il loro sistema di finanziamento, nonché quelli dell'arbitrato.
c) Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e
R.S.U. assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del c.c.n.l., le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
Capo II LIVELLO TERRITORIALE
Art. 12
(Diritti di informazione)
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "imprese di viaggio e turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Art. 13 (Livello aziendale)
Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alla esigenza di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Art. 14 (Utilizzo degli impianti)
Le Organizzazioni imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le regioni e i sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le regioni ed i sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri Paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
Le parti si vedono reciprocamente impegnate nel sostenere presso le istituzioni tutte le politiche atte a favorire la destagionalizzazione.
Saranno altresì contrattate tra Associazioni imprenditoriali, regioni e sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Art. 15
(Politica attiva del lavoro)
Le parti, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal 10° comma del successivo art. 92;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
Art. 16
(Enti bilaterali territoriali dell'industria turistica)
L'Ente bilaterale dell'industria turistica verrà costituito, a livello territoriale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e regolamento, ferme restando le esperienze attualmente in essere e consolidate a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità, ivi compresi gli accordi territoriali esistenti.
L'EBITT dell'industria turistica costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'EBIT dell'industria turistica promuove a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica e con la rete degli Enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
L'EBITT dell'industria turistica istituisce l'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi di secondo livello all'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Art. 17 (Centri di servizio)
L'Ente bilaterale territoriale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBIT dell'industria turistica, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'Ente bilaterale nazionale.
Il Centro di servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 54 e 55;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al 3° comma dell'art. art. 10, legge n. 368/2001 e successive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'art. 54 del c.c.n.l. industria turistica;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli Organismi paritetici costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (C.f.l.) saranno trasferite ai Centri di servizio.
Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 7 e 16 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente bilaterale.
Capo III CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
livello.
Le parti condividono la volontà di dare piena attuazione e favorire la contrattazione di secondo
La contrattazione di secondo livello ha durata triennale.
Le piattaforme di stipula di accordi di secondo livello, dovranno essere inviate all'azienda
interessata per la contrattazione di tipo aziendale o all'Associazione territoriale di riferimento per la contrattazione di tipo territoriale, in tempo utile per l'apertura della trattativa.
In caso di piattaforme per il rinnovo di accordi già in vigore, queste devono essere inviate tre mesi prima della scadenza ai titolari della contrattazione.
La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Per un periodo pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle piattaforme rivendicative per il secondo livello, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A tale scopo, ove nella fase iniziale o durante le trattative si riscontrino difficoltà, una delle parti potrà richiedere l'intervento del livello superiore per rendere effettivo il confronto.
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
La contrattazione di secondo livello, non potrà avere luogo nell'arco di tempo intercorrente tra la data di ricezione della piattaforma di rinnovo del c.c.n.l. e i cinque mesi successivi alla scadenza del
c.c.n.l. in essere.
Art. 18 (Contrattazione integrativa territoriale)
Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente c.c.n.l.;
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 70;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 79;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 45;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'art. 54;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 41;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 54.
Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa Parte speciale e qui di seguito richiamate:
Struttura alberghiera:
- intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);
- misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 98);
- regolamentazione nastro orario stagionali (art. 159);
- contratti a termine ed aziende di stagione (art. 51);
- decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 165).
Stabilimenti balneari:
- intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);
- interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 70, 78);
- definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
- determinazione di un'indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari;
- determinazione e applicazione della trattenuta di cui all'art. 230;
- eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 240.
Aziende pubblici esercizi:
- intervallo per la consumazione dei pasti (art. 80);
- ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 72);
- determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 272);
- assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 275);
- determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 278);
- determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (art. 281);
- definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 293);
- determinazione della misura della trattenuta cautelativa (art. 258);
- determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 310);
- decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 255).
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente c.c.n.l.
Chiarimento a verbale
Xxxxx restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli artt. 195, 243, 308, 338 e 411 del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, le parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dal presente articolo del presente contratto.
Art. 19
(Elementi economici integrativi)
L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie dell'impresa - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l'erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l'effettivo incremento di produttività e redditività, le parti potranno avvalersi anche dell'assistenza dell'EBIT nell'ambito di quanto descritto nel successivo art. 20.
La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale.
Xxxxx restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia. Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoriale cui operare di riferimento è quello regionale.
Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo complessivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa.
I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti.
Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le Organizzazioni sindacali interessate.
Le disposizioni di cui al 1° comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli artt. 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del c.c.n.l.
Federturismo 10 febbraio 1999 e all'art. 56, c.c.n.l. AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Retribuzione omnicomprensiva
Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'art. 13 del c.c.n.l. Federturismo 7 febbraio 1996 e all'art. 7 del c.c.n.l. AICA 17 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfertizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 6 del regio decreto- legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797.
Archivio dei contratti
I contratti integrativi di secondo livello saranno depositati, entro trenta giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'EBIT e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
Art. 20 (Indicatori)
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione territoriale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede territoriale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche.
Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti operano prioritariamente con riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli Enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
Struttura alberghiera:
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT);
- giornate lavorate (INPS).
Imprese di viaggi e turismo e congressi:
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT);
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP);
- dipendenti (INPS, ISTAT).
Imprese di intrattenimento:
- vendita biglietti (dati SIAE);
- dipendenti (INPS, ISTAT).
Aziende pubblici esercizi e stabilimenti balneari:
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale;
- PIL "pro-capite" provinciale (Unioncamere);
- consumi energia elettrica per uso non domestico (distributori);
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
- dipendenti (INPS, ISTAT).
Ristorazione collettiva:
- fatturato;
- ore lavorate;
- dipendenti.
Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Capo IV LIVELLO AZIENDALE
Art. 21
(Diritti di informazione)
Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Art. 22 (Contrattazione integrativa aziendale)
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) premio di risultato di cui all'art. 23;
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 77 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto all'art. 76;
i) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 77;
j) modalità di svolgimento della formazione per l'apprendistato di cui all'art. 43.
La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
Art. 23 (Premio di risultato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate.
La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie dell'impresa - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge.
L'accordo per il premio avrà durata triennale.
Sono riconosciuti titolari per l'esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l. rappresentate dalle R.S.U./R.S.A., dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell'impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato.
Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territoriale alla data di stipula del presente contratto.
Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi:
Area | Euro |
A | 279,00 |
B | 237,00 |
C | 210,00 |
D | 168,00 |
L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale.
Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012.
Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.
L'erogazione del premio sarà riproporzionata dall'azienda in riferimento alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. dell'industria turistica, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 162 del c.c.n.l. dell'industria turistica, 9 luglio 2010.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Dichiarazione delle parti
Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le parti nell'ambito della contrattazione di secondo livello, potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di crisi aziendale tramite l'individuazione di adeguate misure, anche in deroga a quanto contrattualmente previsto, ad esempio, quali, in via non esaustiva, modalità di gestione della riduzione dell'orario di lavoro e flessibilità.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Premio di risultato
Gli importi di cui alla tabella presente all'art. 23, comma 8, del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 sono aggiornati come segue:
Area | Importo |
A | 296,00 |
B | 251,00 |
C | 222,00 |
D | 178,00 |
Al comma 10 dell'art. 23 del c.c.n.l. industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "novembre 2017".
Al comma 11 dell'art. 23 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "ottobre 2017".
Al comma 12 dell'art. 23 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "1° gennaio 2010-31 ottobre
2012" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2015-1° ottobre 2017".
Al comma 15 dell'art. 23 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2014". Inoltre, dopo il primo periodo del comma 15, inserire il seguente:
"Sono fatti salvi - a meno di differenti intese al secondo livello - gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.".
Art. 24
(Elemento di garanzia retributiva) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati.
L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale.
La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. dell'industria turistica, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
Importi
Area | Importo Euro |
A | 166,00 |
B | 141,00 |
C | 125,00 |
D | 100,00 |
Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle
precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2012.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Elemento di garanzia retributiva
Al comma 1 dell'art. 24 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "a decorrere dal mese di novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal mese di gennaio 2018", le parole "un accordo entro il mese di ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "un accordo entro il mese di ottobre 2017"; infine le parole "con la retribuzione del mese di novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "con la retribuzione del mese di gennaio 2018".
Al comma 2 dell'art. 24 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "1° ottobre 2012" sono
sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2017" e le parole "1° gennaio 2010-31 ottobre 2012" sono sostituite
dalle seguenti "1° giugno 2015-1° ottobre 2017".
Al comma 6 dell'art. 24 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2014". Inoltre, dopo il primo periodo del comma 6, inserire il seguente: "Sono fatti salvi - a meno di differenti intese al secondo livello - gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993".
Gli importi di cui alla tabella dell'art. 24 del c.c.n.l. Industria Turistica sono aggiornati come segue:
Area | Importo |
A | 186,00 |
B | 158,00 |
C | 140,00 |
D | 112,00 |
AI comma 7 dell'art. 24 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, le parole "per il periodo: 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti "per il periodo: 1° ottobre 2014-1° ottobre 2017".
Capo V ATTIVITA' SINDACALE
Art. 25 (Delegato aziendale)
Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono eleggere un solo delegato aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Art. 26 (Dirigenti sindacali)
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) di Rappresentanze sindacali unitarie costituite in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di delegato aziendale di cui all'art. 25 e di dirigente sindacale di cui alla lett. b) del 1° comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra Direzione aziendale e il Comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.U. i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle R.S.U., gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all'elezione riassumono la carica, con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Art. 27 (Rappresentanza sindacale unitaria)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL assumono l'iniziativa per la costituzione della R.S.U.
L'iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4, Parte seconda, lett. b) del predetto accordo interconfederale.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti la R.S.U. sarà così determinato.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti la R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
- 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
- 4 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
- 6 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
- 8 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
- 9 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
- 11 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano dai 301 a 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la R.S.U. saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale, come stabilito dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
I permessi per l'espletamento del mandato debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi alla data delle elezioni.
Nelle aziende di stagione, ferma restando la durata triennale della R.S.U., gli eletti mantengono la carica negli anni successivi ove, riassunti, abbiano anzianità di servizio nella stagione precedente e siano confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione industriale territoriale.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e 20, Parte seconda dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge n. 300/1970.
La Direzione aziendale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni e qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale (punto 6, Parte prima).
Le parti si impegnano a stabilire nella prossima tornata contrattuale la definitiva regolamentazione riguardante le R.S.U.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le elezioni delle R.S.U. sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l.
Dichiarazione delle XX.XX.
Le XX.XX. dichiarano che la designazione del terzo riservato ricadrà comunque su candidati che hanno partecipato alle elezioni.
Nell'ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dall'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Rappresentanza sindacale unitaria
I commi 4 e 5 dell'art. 27 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 sono sostituiti dal seguente: "Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti;
- 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti.
L'adeguamento al numero di R.S.U. previsto al comma precedente avverrà con la prima elezione successiva al presente accordo.".
In sede di stesura del c.c.n.l. rinnovando si procederà ad armonizzare il Titolo Il, Xxxx V, del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 con quanto previsto dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Art. 28 (Permessi sindacali)
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 26 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
Art. 29
I componenti delle Rappresentanze sindacali di cui alle lett. b) e c) di cui all'art. 26 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta:
a) tre componenti per la R.S.U./R.S.A. costituita nelle unità produttive che occupano fino a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al 1° comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Resta inteso che viene fatta salva la Parte speciale strutture alberghiere in catena.
I permessi cui hanno diritto i dirigenti sindacali così come individuati dall'art. 26 del presente c.c.n.l., sono cumulabili per una sola delle cariche di cui alla lett. a) del citato art. 26 con quelli di cui alle lett. b) o
c) del medesimo articolo.
Art. 30
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 26 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 31 (Diritto di affissione)
E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'esercizio.
Art. 32 (Assemblea)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni.
La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Assemblea
All'art. 32 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire il seguente: "Chiarimento a verbale
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della L. n. 300/1970, le Organizzazioni sindacali di cui alla seconda riga dell'art. 32, comma 1, sono riferite alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l.".
Art. 33 (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla Rappresentanza sindacale unitaria tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 34 (Norme generali)
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione paritetica che esaminerà le problematiche relative alla direttiva dell'Unione europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
Norma transitoria
Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del c.c.n.l. turismo 14 giugno 1991 riferite alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 35 (Contributi associativi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale, in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., nella misura dell'uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.
L'Azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Contributi sindacali
Il comma 1 dell'art. 35 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:
"L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale. Tale contributo non sarà inferiore all'1% della paga base e contingenza in atto al 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità e sarà trattenuto ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.".
Titolo III CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 36
(Classificazione professionale del personale)
Le parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell'industria turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati.
Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appropriatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle Parti speciali del presente contratto, afferenti ai diversi settori produttivi.
Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle Parti speciali, avrà decorrenza dal 1° marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le parti e che vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle Parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al livello nazionale delle XX.XX. e delle parti datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009.
In particolare, per quanto concerne l'impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati.
I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro aree. All'interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esemplificativi e non esaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente c.c.n.l., nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito.
La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all'area.
Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria.
Le parti convengono che a far data dall'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6° livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'area D-D1, equivalente all'ex livello 6° S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Area "A"
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di "quadro" che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell'ambito dei singoli settori di applicazione del presente c.c.n.l.
Area "B"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell'ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell'attività aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell'ambito dei singoli settori di applicazione del presente c.c.n.l.
Area "C"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svolgono, nell'ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali).
Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell'ambito dei singoli settori di applicazione del presente c.c.n.l.
Area "D"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell'ambito dei singoli settori di applicazione del presente c.c.n.l.
Art. 37
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella Parte speciale del presente contratto distinta per ciascun comparto.
Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali unitamente alle R.S.A./R.S.U. ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni nazionali.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero contratto.
Dichiarazione delle parti
Le parti si impegnano ad attivare appositi incontri per i diversi comparti turistici con l'obiettivo di definire entro il 28 febbraio 2009 il nuovo sistema classificatorio in linea con l'evoluzione dei modelli organizzativi.
Art. 38 (Passaggi di qualifica)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 39 (Mansioni promiscue)
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempreché venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
Titolo IV MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Per quanto attiene le diverse forme di contratto di lavoro disciplinate nei cc.cc.nn.l. Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, le parti stipulanti confermano, in relazione all'evoluzione del quadro legislativo, le normative contrattuali esistenti ad eccezione di quelle di cui al presente contratto.
Capo I
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato professionalizzante, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
In questo quadro, le parti assegnano all'EBIT un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante si fa riferimento alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dal presente capo e da quanto definito tra le parti in tema di profili formativi di cui all'Allegato 4.
Art. 40 (Disciplina del rapporto)
In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo parziale purché la peculiare articolazione dell'orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, intermedio, finale e dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del piano formativo individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l'apprendistato istituita nell'ambito dell'EBIT nazionale, ovvero dell'EBIT territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6° S e 6°) della classificazione professionale definita nella Parte generale del presente
c.c.n.l. e nell'ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione professionale prevista dallo stesso c.c.n.l.
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
- 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2;
- 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1;
- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2;
- 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3;
- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1;
- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1.
La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell'ambito della durata massima prevista per legge.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma 9, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successivo comma 13. Nel primo periodo l'inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattualmente prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l'inquadramento sarà uguale a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello.
La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.
Categoria di destinazione finale | Durata complessiva mesi | Primo periodo | Secondo periodo | ||
Inquadramento | Mesi | Inquadramento | Mesi | ||
B2 | 54 | C1 | 30 | B2 | 24 |
C1 | 54 | C2 | 30 | C1 | 24 |
C2 | 48 | C3 | 26 | C2 | 22 |
C3 | 42 | D1 | 24 | C3 | 18 |
D1 | 30 | D2 | 18 | D1 | 12 |
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, fatta eccezione per l'esercizio dei diritti sindacali.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod. civ., l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio.
Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno l'ottantacinque percento (85%) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro (24) mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o nel termine di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un (1) apprendista.
All'apprendista mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato sarà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal c.c.n.l.
E' ammessa l'attivazione di contratti di apprendistato part-time purché la peculiare articolazione dell'orario di lavoro non ostacoli il raggiungimento delle finalità formative tipiche del rapporto di apprendistato. Anche in tali ipotesi, è prevista una formazione non inferiore a centoventi (120) ore medie annue. A tal fine si conviene che la durata minima dell'orario di lavoro settimanale dell'apprendistato part- time non potrà essere inferiore a venti (20) ore.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le finalità previste dal piano formativo;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
d) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) seguire con assiduità e diligenza i percorsi formativi previsti dal piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a seguire i percorsi di cui alla lett. c) del precedente comma, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Norma transitoria
Ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Pertanto agli apprendisti assunti prima del 3 febbraio 2008, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al c.c.n.l. Federturismo 2 febbraio 2004 e AICA 16 ottobre 2003.
Art. 41 (Apprendistato in cicli stagionali)
In attesa che venga definito a livello normativo l'utilizzo dell'apprendistato in cicli stagionali, le parti si impegnano ad individuare modalità di svolgimento di tale rapporto, al fine di renderlo immediatamente fruibile ed operativo all'atto dell'approvazione delle modifiche legislative.
Art. 42 (Clausola di rinvio)
Per quanto non disciplinato dal presente capo, con particolare riferimento al trattamento per malattia, infortunio e maternità, valgono per gli apprendisti le normative previste dal presente c.c.n.l. per i lavoratori a tempo indeterminato già qualificati, nonché da ciascun settore di applicazione dello stesso c.c.n.l.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti gli apprendisti saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa - FONTUR.
Art. 43 (Formazione)
La seguente disciplina è volta a garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.
La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente.
L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
- presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del
tutor;
- disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro
nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di formazione di base che sarà svolta all'esterno dell'azienda. E' facoltà dell'azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'Organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, l'apprendimento sarà collocato all'inizio del rapporto di lavoro.
Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall'azienda per consentire l'effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore.
Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor collabora con la struttura incaricata di erogare la formazione teorica di carattere trasversale, allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento.
Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso stesso riscontrando l'effettivo svolgimento dell'attività formativa.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'azienda o, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari ad 8 ore.
Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:
- possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quella che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni;
- seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute. Tale piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell'esperienza di lavoro e l'articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il piano formativo individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
I profili formativi, individuati nell'ambito di ciascun settore di applicazione del presente c.c.n.l., definiscono le competenze necessarie alla qualificazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l'esperienza di lavoro e l'attività di formazione formale articolata nel piano formativo individuale. La Commissione per l'apprendistato di cui all'art. 40 ha il compito di monitorare le attività formative, anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle caratteristiche del settore.
Capo II APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA
O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Art. 44 (Disciplina del rapporto)
In attesa che venga compiutamente regolamentato l'apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 276/2003, per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997, e farà riferimento alle norme sull'apprendistato contenute nei cc.cc.nn.l. Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l'apprendistato professionalizzante.
Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento economico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente c.c.n.l. per l'apprendistato professionalizzante.
In attesa che venga disciplinato l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate - in quanto compatibili - le previsioni dell'apprendistato professionalizzante.
In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell'ex area quadri e nell'ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.
N.B.: Per la disciplina complessiva dell'apprendistato, si veda l'accordo 14 maggio 2012 (allegato 15).
Capo III
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 45 (Disciplina del rapporto)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in forza di assunzione del lavoratore ovvero di trasformazione di un rapporto di lavoro in atto a tempo pieno, è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, garantendo ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno, nonché di rispondere ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si intende:
a) per "lavoro a tempo parziale" un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, caratterizzato da un orario di lavoro, stabilito nel contratto individuale, cui è tenuto il lavoratore, che risulti comunque
inferiore all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal presente c.c.n.l.;
b) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b) e c).
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a quanto indicato nei seguenti casi:
- 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
- 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
c) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
d) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche;
e) tutte le altre condizioni di impiego.
La contrattazione di secondo livello può stabilire limiti diversi rispetto a quelli definiti dal precedente comma.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato dai seguenti principi:
- volontarietà di entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- applicazione delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.
In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e sostitutive è consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, fermo restando la volontarietà del lavoratore. Limiti superiori rispetto a quelli sopra previsti, potranno essere definiti dalla contrattazione di 2° livello.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti di legge e normativi contrattuali.
In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie ed alla retribuzione del periodo di ferie avverrà, in via forfetaria, applicando per il compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30% della retribuzione oraria di fatto (per le strutture alberghiere in catena si rinvia alla specifica disciplina della Parte speciale).
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente - con rapporto a tempo pieno occupato presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione di lavoratori part-time - anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Le unità operative valuteranno prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
E' consentita, nella consueta forma pattizia, la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo predeterminato, compreso tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24 mesi. Al temine di tale periodo il lavoratore tornerà, automaticamente, a prestare la propria attività a tempo pieno.
In tale ipotesi di trasformazione temporanea, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda.
Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 55 sul contratto a termine.
Il rapporto di lavoro part-time temporaneo deve rispondere a quanto previsto dalla normativa di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare le R.S.U./R.S.A., o in mancanza le rappresentanze sindacali territorialmente competenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e l'eventuale ricorso al lavoro supplementare. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente c.c.n.l. in materia di lavoro a tempo parziale si applicano le vigenti disposizioni di leggi.
Art. 46
(Disciplina delle clausole flessibili ed elastiche)
Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. potranno concordare, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, le modalità con cui definire clausole elastiche e flessibili della prestazione di lavoro a tempo ridotto, secondo i principi generali previsti nei successivi articoli.
Nelle aziende in cui la contrattazione di secondo livello non abbia già definito condizioni di miglior favore in materia di clausole flessibili ed elastiche, rispetto alle disposizioni di cui ai successivi articoli, si applicano quelle definite tra le parti del presente c.c.n.l.
Art. 47 (Clausole flessibili)
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U./R.S.A. indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni della diversa collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili a 2 giorni per particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano, per il periodo nel quale le variazioni vengono effettuate, il pagamento di una maggiorazione dell'1,5% della retribuzione oraria globale di fatto.
Art. 48 (Clausole elastiche)
Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa entro il limite massimo del 30% della prestazione concordata.
Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U./R.S.A. indicato dal lavoratore medesimo.
Nel caso in cui l'applicazione delle clausole elastiche determini un aumento della prestazione lavorativa originariamente pattuita tra le parti, le ore di lavoro in aumento verranno retribuite con una maggiorazione del 31,5% della quota oraria della retribuzione.
Art. 49
(Recesso clausole flessibili e clausole elastiche)
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né di provvedimento disciplinare.
La variazione della collocazione temporale della prestazione, non da diritto alle compensazioni, nei casi in cui la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per le sue necessità o scelte.
Le maggiorazioni previste a compenso per la prestazione del lavoro supplementare a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche, sono comprensive di ogni riflesso economico su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
L'atto scritto di consenso alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali debitamente comprovate.
La denuncia, formulata in forma scritta, potrà essere inoltrata quando siano trascorsi almeno sei (6) mesi dalla stipula del patto, e dovrà prevedere non meno di un mese di preavviso.
A seguito della denuncia di cui al precedente comma, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro, con un preavviso di almeno un mese, può recedere dal patto.
In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, al secondo livello di contrattazione possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
Sono fatte salve le condizioni miglior favore in atto.
Art. 50
(Part-time week-end)
Possono essere stipulati, con studenti, contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali per il week-end. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e
durata della prestazione potranno essere definite previo accordo di secondo livello. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Dichiarazione a verbale
Le parti promuoveranno iniziative presso gli Organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
Capo IV AZIENDE DI STAGIONE
Art. 51
(Numero di lavoratori assumibili)
Le parti convengono che per le aziende a carattere stagionale - intendendosi per tali quelle individuate dal D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 che ha così modificato il numero 48 dell'elenco approvato con
D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 in materia di attività lavorativa a carattere stagionale: "48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi" - l'intero organico può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le parti convengono che va comunque considerata "azienda a carattere stagionale" ciascuna unità produttiva che rientri nella fattispecie sopra indicata; in particolare andranno considerate "azienda a carattere stagionale" anche le singole unità produttive che siano entità autonome dal punto di vista organizzativo-produttivo.
Art. 52
(Riposi compensativi e proroga del contratto)
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico di cui all'art. 82 c.c.n.l. Federturismo 10 febbraio 1999 e all'art. 77 del c.c.n.l. AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I congedi di conguaglio di cui all'art. 74 del c.c.n.l. Federturismo 10 febbraio 1999 e all'art. 73 del
c.c.n.l. AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni nonché i permessi non goduti di cui all'art. 70, Federturismo 10 febbraio 1999 e all'art. 72 del c.c.n.l. AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
E' comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all'art. 76 del c.c.n.l. Federturismo 10 febbraio 1999 e all'art. 77 del c.c.n.l. AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in 3 (tre) ore giornaliere.
Nota a verbale
Le parti prendono atto del parere favorevole espresso dall'INPS e dall'INAIL (Allegato 8) relativamente all'attuazione della normativa di cui al precedente articolo.
Art. 53
(Diritto di precedenza)
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle aziende o nelle unità produttive di cui all'art. 50 (numero di lavoratori assumibili) a carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell'assunzione, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda, a condizione che manifestino, all'azienda stessa, tale volontà a mezzo comunicazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di tale comunicazione, e comunque trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto si estingue.
Il diritto di precedenza di cui al presente articolo non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia ed ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Dichiarazione a verbale
Le parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione erogate dall'INPS, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame verranno attuate le più opportune iniziative.
Capo V
LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Art. 54
(Lavoro extra e di surroga) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nei settori dell'industria turistica sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni - quelli di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari.
E' ammesso inoltre il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività.
Ulteriori casi ed ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello.
Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, potrà essere adibito a tali speciali servizi nell'ambito delle posizioni di cui alla successiva tabella, a condizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al 1° comma.
La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.
In mancanza di tale disciplina, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla seguente tabella:
Extra e di surroga
Area | Set. 2010 | Mar. 2011 | Set. 2011 | Mar. 2012 | Set. 2012 | Apr. 2013 |
C2 | 12,57 | 12,71 | 12,84 | 12,98 | 13,21 | 13,44 |
C3 | 11,98 | 12,11 | 12,24 | 12,37 | 12,59 | 12,81 |
D1 | 11,46 | 11,58 | 11,71 | 11,83 | 12,04 | 12,25 |
D2 | 10,59 | 10,71 | 10,82 | 10,94 | 11,13 | 11,33 |
(*) Dal 1° marzo 2008 i lavoratori inquadrati nell'ex 6° livello sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'ex livello 6° S.
Le parti si danno atto che il compenso orario sopra definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13ª e 14ª mensilità nonché di t.f.r.
Le imprese comunicheranno alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori.
Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare dal libro unico del lavoro come previsto dalla normativa vigente.
Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data, comunque, precedenza ai lavoratori del settore non occupati.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Lavoro extra e di surroga
La tabella di cui all'art. 54 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituita dalla seguente:
Area | Dal 01/11/2016 | Dal 01/08/2017 | Dal 01/01/2018 |
C2 | 13,88 | 14,14 | 14,25 |
C3 | 13,23 | 13,48 | 13,58 |
D1 | 12,65 | 12,89 | 12,99 |
D2 | 11,70 | 11,92 | 12,01 |
Capo VI
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 55
(Lavoro a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti - nell'affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell'industria turistica una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità - convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale:
A) Xxx nei contratti di lavoro a tempo determinato rientrano quelli per esigenze di carattere temporaneo o contingente quali:
- per far fronte, in periodi di bassa stagione, a improvvisi e temporanei incrementi dell'attività per flussi di clientela non ordinari e/o non programmabili;
- per l'impiego di professionalità non presenti tra quelle occupate;
- per prestazioni connesse alla sperimentazione o implementazione di procedure informatiche e/o di certificazione (ad es. qualità, ambientale, sociale) dei processi e/o servizi;
- per l'esecuzione di particolari lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui alla successiva lett. B).
Per ciascuna unità produttiva tali contratti di lavoro subordinato sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nelle misure di cui alla tabella sotto indicata o, per le unità produttive con oltre 50 dipendenti, nella misura del 20% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità.
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato | Lavoratori assumibili |
Da 0 a 4 | 4 unità |
Da 5 a 9 | 6 unità |
Da 10 a 25 | 7 unità |
Da 26 a 35 | 9 unità |
Da 36 a 50 | 12 unità |
Le aziende che vi ricorrono comunicheranno, quadrimestralmente, alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., il numero e le ragioni di tali contratti stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente e ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili.
B) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e, comunque non eccedente i 12 mesi. Il limite di 12 mesi può essere elevato sino a 24 dalla contrattazione di secondo livello.
C) L'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori è consentita in tutti i casi di assenza retribuita, di aspettativa e di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni.
Per quanto attiene l'affiancamento - tale periodo, precedente quello dell'effettiva sostituzione - non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
D) In coerenza con lo spirito del presente c.c.n.l. e con i compiti attribuiti all'EBIT ed all'anagrafe in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa - ad eccezione di quelle a carattere stagionale - che assume con la causale: contratti a tempo determinato per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali:
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
comunica, con cadenza quadrimestrale, alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. che possono domiciliarsi presso l'EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Lavoro a tempo determinato
L'art. 55 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:
"L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.
Le parti - nell'affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell'Industria Turistica una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità, convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, le parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell'istituto:
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da: | Lavoratori assumibili |
0 a 4 | 4 |
5 a 9 | 6 |
10 a 25 | 7 |
26 a 35 | 9 |
36 a 50 | 12 |
Oltre 50 | 20% |
Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell'azienda con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità.
Le aziende che ricorrono ai contratti a termine comunicheranno, quadrimestralmente alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente
c.c.n.l. che possono domiciliarsi presso l'E.B.I.T. o le sue articolazioni territoriali, complessivamente e per ogni unità produttiva, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono comunque esenti da limiti quantitativi:
a) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività. Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi. Il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 24 mesi dalla contrattazione di 2° livello;
b) i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Per quanto attiene all'affiancamento - tale periodo precedente quello dell'effettiva sostituzione - non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione;
c) i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali;
d) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli artt. 51 e seguenti del
c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali:
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali.
Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione.
Per i casi di cui alla lettera d) del presente articolo, l'azienda comunica, con cadenza quadrimestrale, alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. che possono domiciliarsi presso I'E.B.I.T. o le sue articolazioni territoriali, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., le parti convengono che ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.
Le parti convengono altresì che il rispetto degli intervalli di cui al comma precedente e di cui all'articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., non è previsto per le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato per le fattispecie di cui alle lettere a), b) nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, c), d) del presente articolo, per i contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (NASPI, C.i.g.o., C.i.g.s., FIS, mobilità ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge e contrattuali.
La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori casi di non applicazione degli intervalli di cui al comma 8 del presente articolo.
La disciplina della successione di più contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, non si applica nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno - artt. 51 e 55, lett. d) del presente c.c.n.l. - per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi degli artt. 53 e 56 del c.c.n.l. dell'industria Turistica del 9 luglio 2010 e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.".
Infine, in calce all'art. 55 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 è inserita la seguente: "Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la stagionalità come definita all'articolo 55, lett. d) del presente c.c.n.l. soddisfa i requisiti legali richiesti dal D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dell'applicazione di specifiche normative.
Dichiarazione a verbale
Nella compilazione dell'UniEmens le aziende avranno cura di individuare i lavoratori con le caratteristiche di stagionalità, anche al fine di rendere esigibile il diritto alla fruizione della NASPI.".
Art. 56
(Diritto di precedenza)
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per ragioni di intensificazione dell'attività produttiva in particolari periodi dell'anno in aziende non a carattere stagionale come da art. 51, hanno diritto di precedenza nell'assunzione, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda, a condizione che manifestino, all'azienda stessa, tale volontà a mezzo comunicazione scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di tale comunicazione, e comunque trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto si estingue.
Il diritto di precedenza di cui al presente articolo non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia ed ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Art. 57
(Somministrazione di lavoro a tempo determinato) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall'art. 54 (contratto a tempo determinato) del presente c.c.n.l.
Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima dell'8% rispetto alla popolazione media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente. A livello aziendale le parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato.
E' sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata prevista dal c.c.n.l. applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro.
I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell'organico dell'azienda utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente c.c.n.l., fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'azienda utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
In occasione dell'attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l'azienda comunicherà semestralmente alle R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I commi 1 e 2 dell'art. 57 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 sono sostituiti dal seguente: "Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato.".
Art. 58 (Informazione)
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/formazione riferita alla tipologia dell'attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
A tal fine le parti individuano nell'EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attraverso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
Inoltre le parti individuano nell'anagrafe, istituita presso l'EBIT, lo strumento atto a fornire ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato informazioni circa le
possibilità di impiego a tempo indeterminato che si rendessero disponibili presso le imprese.
In caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese considereranno prioritariamente eventuali domande presentate da lavoratori in forza con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Capo VII CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 59 (Disciplina del rapporto)
Il contratto di inserimento - che rientra nel computo della percentuale complessiva dei contratti a tempo determinato - è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti nelle aree geografiche dichiarate di maggiore disoccupazione femminile ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto individuale vanno indicati:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per la categoria di inquadramento attribuita;
- l'orario di lavoro a secondo che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- l'inquadramento dei lavoratori, di cui al precedente comma 1, che non potrà essere inferiore per più di due categorie rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale l'inquadramento sarà di una categoria inferiore rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto;
- il trattamento economico consistente nel solo trattamento contrattuale relativo all'inquadramento assegnato (paga base, ex indennità di contingenza, eventuali maggiorazioni).
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 32 ore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con D.M. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino, la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto ad un periodo complessivo di conservazione del posto riproporzionato in base alla durata del contratto. Tale periodo non potrà eccedere 90 giorni e non sarà comunque inferiore a
70. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Per quanto riguarda il premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l'applicazione dell'istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsioni di legge e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
I lavoratori assunti con contratti di inserimento non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Capo VIII TELELAVORO
In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004.
Capo IX FLESSIBIITA' E OCCUPAZIONE
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il settore del Turismo è soggetto per sua natura a variazioni nei flussi della clientela non prevedibili né programmabili, che, nei vari periodi dell'anno, o della stagione per le aziende stagionali, determinano le esigenze di organico necessario per il buon funzionamento dell'azienda volto a realizzare la migliore soddisfazione del cliente.
Per questo negli anni si è utilizzato l'istituto del lavoro extra e surroga come regolamentato dal
c.c.n.l. all'art. 54.
Al fine di coniugare l'esigenza di flessibilità di cui al primo comma, con la garanzia al lavoratore di una vera prospettiva di qualificazione, le parti concordano di avviare un percorso per verificare se esistano, le condizioni per una graduale sostituzione del lavoro extra e surroga con le normative previste per il lavoro intermittente, utilizzando in tal senso il potere negoziale che la legge conferisce alle parti in tema di regolamentazione e definizione di tale istituto.
Pertanto le parti, convengono di istituire una Commissione paritetica che abbia lo scopo di analizzare le modalità con cui le aziende oggi fanno ricorso al lavoro flessibile, per ricercare soluzioni in grado di garantire il rispetto delle normative contrattuali vigenti e che comunque abbiano alla base l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'occupazione e della stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Tale Commissione, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna XX.XX. firmataria del presente c.c.n.l., diventerà operativa a far data dal 1° settembre 2010 e cesserà la propria attività al 28 febbraio 2011.
Le nomine dei rappresentanti dovranno essere comunicate alle parti entro e non oltre il 30 agosto.
I lavori della Commissione qualora giungano ad un'intesa condivisa, saranno presentate alle parti firmatarie del presente c.c.n.l. al fine di concordare le modalità per l'integrazione al testo contrattuale.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Flessibilità e occupazione
Al Titolo IV, Capo IX del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 le date "1° settembre 2010", "28 febbraio 2011" e "30 agosto 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2016", "31 dicembre 2017"
e "30 ottobre 2016".
Capo X
LAVORO PARASUBORDINATO
Art. 60 (Disciplina del rapporto)
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo.
Capo XI TERZIARIZZAZIONE
Art. 61 (Modalità)
Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa va salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) in occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall'azienda, questa ultima convocherà le R.S.U./R.S.A. aderenti alle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., che potranno farsi assistere dalle rispettive Organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l. o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie territoriali delle XX.XX. per informarle circa tale conferimento;
2) l'informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convocazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell'impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle Organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del c.c.n.l. applicato nell'azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell'azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito;
3) sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle R.S.A. o R.S.U. delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., o in loro assenza, le Segreterie territoriali delle XX.XX. aderenti alle XX.XX. stipulanti il presente
c.c.n.l. sarà aperto un tavolo di confronto con l'obiettivo di raggiungere possibili intese per verificare formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, con l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali, dell'unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa.
Qualora durante il negoziato, si riscontri l'impossibilità di trovare soluzioni alternative, l'accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità condivise, il medesimo trattamento economico e normativo del c.c.n.l. dell'industria turistica maturato all'atto del passaggio;
4) entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiudere la propria attività e le parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni;
5) in caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l'azienda farà ricorso solo ad aziende qualificate che si impegnino a garantire:
a) la corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore al c.c.n.l. dell'industria turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate esigenze tecnico-produttive od organizzative;
6) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall'azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall'azienda cui è stato conferito l'appalto;
7) nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l'azienda conferente garantisce, per i lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell'appalto la responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello;
8) le parti convengono che in caso di successione di appalto, l'azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le R.S.A./R.S.U. e le Organizzazioni sindacali, per promuovere un esame congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori;
9) le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena.
I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico-ricettivi all'aria aperta;
10) sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente c.c.n.l. alla data di stipula del presente accordo.
Capo XII
ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Art. 62
Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge n. 223/1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nelle aree A, B e C1 (ex livelli A, B, 1°, 2°, 3°);
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nelle aree C2, C3 e area D (ex livelli 4°, 5°, 6°, 6° S e 7°) a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
- le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
Capo XIII LAVORATORI STRANIERI
Art. 63 (Lavoratori stranieri)
Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
Le parti si impegnano altresì a promuovere l'accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi specifici in relazione al settore dell'industria turistica, finalizzati a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per il cui finanziamento sarà richiesto l'intervento del Fondo di formazione continua per il settore terziario/servizi.
Al fine di assistere i lavoratori stranieri nel disbrigo delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli Enti bilaterali territoriali del settore possono svolgere attività di assistenza verso i lavoratori stranieri di cui al presente articolo.
Inoltre le parti affidano all'Ente bilaterale il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori che sarà predisposto dalle parti stesse.
Art. 64
(Diritto di precedenza)
L'esercizio, da parte del lavoratore straniero, dl diritto di precedenza di cui all'art. 56 del presente contratto costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 65 (Convenzioni)
Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le Commissioni regionali tripartite, di cui all'art.
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'Osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica, per il tramite del competente Ente bilaterale territoriale.
Art. 66 (Ricongiungimento familiare)
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività, le
richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell'orario di lavoro.
Titolo V RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 67 (Assunzione)
L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme di legge vigenti in materia.
Il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione deve rilasciare al lavoratore una documentazione scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica d'inquadramento, gli elementi della retribuzione, la durata del rapporto nei casi ammessi di contratto a termine, la durata del periodo di prova, le lingue estere di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza nonché una ricevuta dei documenti ritirati.
All'atto dell'assunzione al lavoratore viene consegnata tutta la documentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, i moduli informativi relativi alla previdenza integrativa "Xxxxx Xxxx Fondo pensione", quelli utili alla scelta relativa alla destinazione del t.f.r. e quelli relativi all'assistenza sanitaria integrativa "FONTUR".
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale se diverso dalla residenza);
b) libretto sanitario o certificato medico equipollente, ove previsto dalle leggi;
c) documento di identificazione valido;
d) eventuale modello CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro;
e) copia del codice fiscale;
e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
h) certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.
Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dei relativi assegni.
Il lavoratore extracomunitario presente in Italia dovrà presentare, oltre i documenti sopra indicati, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in corso di validità.
Per l'assunzione di lavoratori extracomunitari non presenti in Italia, si rinvia alle specifiche procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Capo II PERIODO DI PROVA
Art. 68 (Disciplina)
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Area | Giorni |
A1 e A2 | 180 |
B1 | 150 |
B2 | 75 |
C1 | 45 |
C2 e C3 | 30 |
D1 | 20 |
D2
15
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
Capo III DONNE E MINORI
Art. 69 (Disciplina)
Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Capo IV ORARIO DI LAVORO
Art. 70
(Orario normale settimanale)
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore, salvo quanto diversamente stabilito nella Parte speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1 del X.X. 00 marzo 1923, n. 692 in relazione all'art. 3 del X.X. 00 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi azienda, ai Direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 71 (Riduzione dell'orario)
Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 70, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a centoquattro ore, tranne che per gli stabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell'orario annuale è, invece, pari a centotto ore.
Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite dalla legge
n. 54/1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al 2° comma dell'art. 52 del c.c.n.l. 8 luglio 1982.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
Salvo quanto previsto dall'art. 23, lett. g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal c.c.n.l. 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al 3° comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di permessi.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Art. 72
(Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)
La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 73
(Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 66/2003) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di favorire le esigenze rappresentate dai lavoratori circa una diversa modalità di fruizione di orari e di riposo giornaliero e settimanale, in modo che gli stessi non siano bloccati ma inseriti in un più ampio processo di turnazione, e ciò con l'obiettivo di migliorare e meglio conciliare l'attività lavorativa con le esigenze familiari e la vita privata, e considerato che nell'ambito dell'industria turistica sono prevalenti le imprese che operano riposo compensativo in un regime di apertura continua, le parti, - ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - convengono, sulla base delle motivazioni di cui sopra, che il sistema derogatorio relativo a: riposo giornaliero (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003), riposo settimanale (art. 9, D.Lgs. n.
66/2003), orario multiperiodale, sarà oggetto di specifico accordo, complessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31 dicembre 2011, nell'ambito della contrattazione di 2° livello.
Tale accordo dovrà essere sottoscritto, oltre che dalle R.S.U./R.S.A., congiuntamente con le XX.XX. territoriali o nazionali stipulanti il presente c.c.n.l.
Per quanto attiene all'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, resta fermo anche in caso di accordo, il riconoscimento della giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati da godersi non oltre il termine della settimana successiva.
Si concorda inoltre che sino alla data del 31 dicembre 2011, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive, l'attuale durata del riposo giornaliero in atto nelle aziende in cui si applica il presente c.c.n.l., è da considerarsi in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo.
Alla data del 1° gennaio 2012, in mancanza dell'accordo di 2° livello di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano integralmente le normative previste dal D.Lgs. n. 66/2003.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 66/2003
All'art. 73 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 le date "31 dicembre 2011" e "1° gennaio 2012"
sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2017" e "1° gennaio 2018".
In calce all'articolo 73 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire il seguente comma:
"Sono comunque fatti salvi gli accordi di secondo livello intercorsi successivamente alla data del 1° gennaio 2012.".
Art. 74
(Distribuzione dell'orario settimanale)
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 75 (Affissione dell'orario)
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Art. 76 (Flessibilità)
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella Parte speciale catene alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente art. 70 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 77 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle dell'art. 70 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di minor prestazione lavorativa.
Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 64 del c.c.n.l. Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e R.S.U. o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 77
(Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo)
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, fatto salvo quanto previsto dalle Parti speciali, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende, che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parte di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'art. 70, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territoriali per la verifica dei programmi definiti.
Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 64 del c.c.n.l.
Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 78
(Orario di lavoro degli adolescenti)
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i sedici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali.
I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 75.
Art. 79 (Recuperi)
E' ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. 80
(Intervallo per la consumazione pasti)
E' demandato alla contrattazione di secondo livello dei settori: struttura alberghiera e strutture alberghiere in catena, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
Art. 81 (Lavoro notturno)
Si considera lavoro notturno, ai sensi delle vigenti leggi, il lavoro svolto consecutivamente per sette ore comprendenti l'intervallo tra le ore 24.00 e le ore 06.00, secondo le articolazioni individuate, sia ai fini legali che contrattuali, nelle discipline relative ai singoli settori del presente c.c.n.l.
Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, nel periodo notturno indicato al precedente comma almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale, ovvero, nel caso di lavoro a turni, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero ordinario, per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
Il limite legale di 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nell'arco di un periodo non superiore a 2 settimane consecutive.
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 82 (Lavoro straordinario)
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di negoziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal 2° comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
Art. 83 (Compensazione del lavoro straordinario)
Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.
Capo V RIPOSO SETTIMANALE
Art. 84 (Riposo settimanale)
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Art. 85 (Lavoro domenicale)
A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
Relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del trattamento di cui al 1° comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.
Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all'art. 44 del c.c.n.l. 16 febbraio 1987, di seguito riportato:
"In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di un'ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Capo VI FESTIVITA'
Art. 86
(Festività nazionali ed infrasettimanali)
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui ai successivi commi del presente articolo sono le seguenti.
Festività nazionali:
- anniversario della Liberazione: 25 aprile;
- festa del lavoro: 1° maggio;
- festa della Repubblica: 2 giugno.
Festività infrasettimanali:
- Capodanno: 1° gennaio;
- Epifania: 6 gennaio;
- lunedì di Pasqua: mobile;
- Assunzione: 15 agosto;
- Ognissanti: 1° novembre;
- Immacolata Concezione: 8 dicembre;
- X. Xxxxxx: 25 dicembre;
- X. Xxxxxxx: 26 dicembre;
- Patrono della città.
In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.
Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 87 (Festività soppressa)
Il trattamento del giorno dell'Unità nazionale 4 novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti.
Al lavoratore chiamato a prestare servizio in tale giornata spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In quest'ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.
Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente contratto nazionale di lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
Capo VII FERIE
Art. 88 (Disciplina)
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli artt. 84 e 86 la giornata non più festiva agli effetti civili di cui all'art. 87, conseguentemente il periodo di xxxxx sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella Parte speciale del presente contratto.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell'attività si rinvia alla disciplina contenuta nelle Parti speciali del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti contratti nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
Capo VIII PERMESSI E CONGEDI
Art. 89 (Congedo per matrimonio)
Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Art. 90
(Congedo per motivi familiari)
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di 3 giorni all'anno dei cinque sopra citati, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Art. 91 (Permessi per elezioni)
Ai sensi dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 92
(Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore "pro- capite" in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1978 - moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2 per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo, la Direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.
E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano la acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività turistica.
Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del presente contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
Con decorrenza dalla data del 3 febbraio 2008, i permessi retribuiti del presente articolo possono essere richiesti anche per frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo.
Dichiarazione a verbale
Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente articolo, in collegamento con la progressiva elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età di diciotto anni, sino a riferirlo anche all'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.
Art. 93
(Programmi di formazione continua)
Le parti, considerato che ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
Visti i risultati prodotti dalla rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzati dall'Ente bilaterale dell'industria turistica con il sostegno della rete degli Enti bilaterali territoriali;
1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori del settore (Fondimpresa).
2) Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le parti convengono che l'EBIT nazionale, tramite la necessaria convenzione con Fondimpresa, è un utile strumento per le imprese
dell'industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l'analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi.
3) In seno all'Ente bilaterale dell'industria turistica è costituita una Commissione tecnica permanente, composta pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., permanente con il compito di facilitare la sottoscrizione degli accordi sindacali e il lavoro del Comitato di pilotaggio dei piani formativi.
Capo IX
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 94 (Doveri del lavoratore)
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro;
h) nei confronti di xxxxxxxx, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto. Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire i comportamenti di cui sopra. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente c.c.n.l. una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
Art. 95 (Sanzioni disciplinari)
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nella azienda;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 7, 4° comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.
Art. 96 (Assenze non giustificate)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
Art. 97
(Divieto di accettazione delle mance)
Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere sanzionato dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 95.
Art. 98 (Consegne e rotture)
Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi con la contrattazione di secondo livello.
Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all'accertamento del danno.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all'immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all'interessato a qualsiasi titolo.
In caso di furto ad opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
Art. 99
(Corredo - Abiti di servizio)
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui all'art. 98 del c.c.n.l. 14 luglio 1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
Capo X
NORME SPECIFICHE PER L'AREA "A" - EX AREA QUADRI
Art. 100
(Disciplina)
Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore dell'area "A" con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
Le parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica quadro e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Art. 101
(Assistenza sanitaria integrativa)
I quadri dell'industria turistica devono essere iscritti alla Cassa assistenza istituita per i quadri del settore terziario (Qu.A.S.).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, la quota costitutiva "una tantum" è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescienza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà a effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
Art. 102
(Formazione dei quadri)
I quadri dell'industria turistica sono iscritti dal 1° gennaio 2009 all'Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri (Quadrifor).
Il contributo annuo a favore dell'Istituto è pari a euro 75,00, di cui euro 50,00 a carico dell'azienda ed euro 25,00 a carico del quadro.
Le parti definiranno con Quadrifor un'apposita convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
Le parti convengono che, all'atto della costituzione di un Istituto paritetico di formazione dei quadri di Confindustria, i quadri dell'industria turistica confluiranno in tale Istituto.
Art. 103
(Indennità di funzione)
Ai quadri è riconosciuta, a decorrere dal 1° maggio 1990, una indennità di funzione mensile assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:
Area | Euro |
A1 | 46,48 |
A2 | 41,32 |
A decorrere dal 1° febbraio 2008, l'indennità di funzione di cui al presente articolo è determinata nelle seguenti misure:
Area | Euro |
A1 | 60,00 |
A2 | 55,00 |
A decorrere dal 1° febbraio 2009, l'indennità di funzione di cui al presente articolo è determinata nelle seguenti misure:
Area | Euro |
A1 | 75,00 |
A2 | 70,00 |
Art. 104
(Formazione e aggiornamento)
Ai fini di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale.
Art. 105
(Responsabilità civile)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
Quadri - Responsabilità civile
Titolo VI TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Art. 106
Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all'art. 110 comprensiva dell'indennità di caro pane prevista dalla legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle Parti generale e speciale del presente contratto;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella Parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di euro 10,33 (lire 20.000) corrisposto a titolo di Elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'accordo interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l'importo della indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di euro 10,33 (lire 20.000) per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto Elemento distinto della retribuzione.
Art. 107
La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale, rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 108
(Determinazione della retribuzione giornaliera)
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
Art. 109
(Determinazione della retribuzione oraria)
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:
- 192 per il personale con orario normale di quarantacinque ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
Capo II
PAGA BASE NAZIONALE
Art. 110
(Paga base nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge con le gradualità e le decorrenze sotto indicate:
Area | 01/01/2010 | 01/09/2010 | 01/03/2011 | 01/09/2011 | 01/03/2012 | 01/09/2012 | 01/04/2013 | Totale |
A1 | 14,26 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 35,63 | 28,49 | 163,90 |
A2 | 13,20 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 32,99 | 26,37 | 151,76 |
B1 | 12,30 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 30,74 | 24,57 | 141,37 |
B2 | 11,24 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 28,09 | 22,46 | 129,23 |
C1 | 10,60 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 26,50 | 21,18 | 121,88 |
C2 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 115,00 |
C3 | 9,38 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 23,45 | 18,74 | 107,85 |
D1 | 9,02 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 22,55 | 18,02 | 103,71 |
D2 | 8,33 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 20,83 | 16,65 | 95,81 |
(*) Dal 1° marzo 2008 i lavoratori inquadrati nell'ex 6° livello sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'ex livello 6° S.
I nuovi valori di paga base relativi al periodo che va dal mese di gennaio al mese di giugno si applicano solo ai rapporti di lavoro in corso alla data di stipula del presente contratto e gli stessi saranno corrisposti con la retribuzione di luglio 2010 e saranno riproporzionati in funzione dell'effettiva anzianità di servizio.
Pertanto, i nuovi valori di paga base nazionale conglobata mensile, sono raggiunti con la seguente gradualità:
Area | 31/12/2009 | 01/01/2010 | 01/09/2010 | 01/03/2011 | 01/09/2011 | 01/03/2012 | 01/09/2012 | 01/04/2013 |
A1 | 1.384,14 | 1.398,40 | 1.419,78 | 1.441,16 | 1.462,54 | 1.483,92 | 1.519,55 | 1.548,04 |
A2 | 1.246,73 | 1.259,93 | 1.279,73 | 1.299,53 | 1.319,33 | 1.339,13 | 1.372,12 | 1.398,49 |
B1 | 1.126,18 | 1.138,48 | 1.156,92 | 1.175,36 | 1.193,80 | 1.212,24 | 1.242,98 | 1.267,55 |
B2 | 988,77 | 1.000,01 | 1.016,87 | 1.033,73 | 1.050,59 | 1.067,45 | 1.095,54 | 1.118,00 |
C1 | 905,96 | 916,56 | 932,46 | 948,36 | 964,26 | 980,16 | 1.006,66 | 1.027,84 |
C2 | 828,65 | 838,65 | 853,65 | 868,65 | 883,65 | 898,65 | 923,65 | 943,65 |
C3 | 747,53 | 756,91 | 770,98 | 785,05 | 799,12 | 813,19 | 836,64 | 855,38 |
D1 | 700,65 | 709,67 | 723,20 | 736,73 | 750,26 | 763,79 | 786,34 | 804,36 |
D2 | 610,25 | 618,58 | 631,08 | 643,58 | 656,08 | 668,58 | 689,41 | 706,06 |
(*) Dal 1° marzo 2008 i lavoratori inquadrati nell'ex 6° livello sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'ex livello 6° S.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Paga base nazionale
L'art. 110 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:
"Le parti concordano che a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i valori di "Paga base nazionale" di cui all'art. 110 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010 e di "Indennità di contingenza", di cui all'art. 111 del c.c.n.l. Industria Turistica del 9 luglio 2010, vengono conglobati, senza oneri e vantaggi corrispettivi, nella paga base nazionale conglobata di cui alla seguente tabella:
Area | Paga base nazionale al 31/10/2016 | Indennità di contingenza | Paga base nazionale conglobata al 31/10/2016 |
A1 | 1.548,04 | 542,70 | 2.090,74 |
A2 | 1.398,49 | 537,59 | 1.936,08 |
B1 | 1.267,55 | 536,71 | 1.804,26 |
B2 | 1.118,00 | 531,59 | 1.649,59 |
C1 | 1.027,84 | 528,26 | 1.556,10 |
C2 | 943,65 | 524,94 | 1.468,59 |
C3 | 855,38 | 522,37 | 1.377,75 |
D1 | 804,36 | 520,64 | 1.325,00 |
D2 | 706,06 | 518,45 | 1.224,51 |
I valori di paga base nazionale conglobata di cui alla tabella soprastante, sono comprensivi di una quota di 6 euro erogata, per tutti i 9 livelli della classificazione del personale, con il c.c.n.l. Industria Turistica 3 febbraio 2008.
Le parti concordano un aumento della retribuzione minima base di euro 88,00 (ottantotto/00) mensili lordi, riferiti al livello medio C2, che sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:
- 1° novembre 2016: 48,00 (quarantotto/00) euro;
- 1° agosto 2017: 28,00 (ventotto/00) euro;
- 1° gennaio 2018: 12 (dodici/00) euro.
Per i soli dipendenti del comparto delle Imprese di viaggio e turismo e congressi, l'aumento della retribuzione minima di cui al comma precedente, sarà raggiunto con le seguenti gradualità e decorrenze:
- 1° novembre 2016: 38,00 (trentotto/00) euro;
- 1° novembre 2017: 40,00 (quaranta/00) euro;
- 1° gennaio 2018: 10 (dieci/00) euro.
A seguito di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, la paga base nazionale conglobata mensile sarà incrementata ai valori che seguono:
Area | Dal 01/11/2016 | Dal 01/08/2017 | Dal 01/01/2018 |
A1 | 2.159,15 | 2.199,06 | 2.216,16 |
A2 | 1.999,42 | 2.036,37 | 2.052,20 |
B1 | 1.863,27 | 1.897,70 | 1.912,45 |
B2 | 1.703,52 | 1.734,99 | 1.748,47 |
C1 | 1.606,97 | 1.636,64 | 1.649,36 |
C2 | 1.516,59 | 1.544,59 | 1.556,59 |
C3 | 1.422,77 | 1.449,03 | 1.460,28 |
D1 | 1.368,29 | 1.393,54 | 1.404,36 |
D2 | 1.264,50 | 1.287,82 | 1.297,82 |
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di:
- paga base, ex articolo 110 c.c.n.l. Industria Turistica;
- contingenza, ex articolo 111 c.c.n.l. Industria Turistica, che viene conglobata nella paga base nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi;
- incrementi salariali di cui al comma 3 del presente articolo.
Per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggio e turismo e congressi invece, e coerentemente con quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la paga base nazionale conglobata mensile sarà incrementata con le seguenti modalità e decorrenze:
Area | Dal 01/11/2016 | Dal 01/11/2017 | Dal 01/01/2018 |
A1 | 2.144,90 | 2.201,91 | 2.216,16 |
A2 | 1.986,22 | 2.039,00 | 2.052,20 |
B1 | 1.850,98 | 1.900,16 | 1.912,45 |
B2 | 1.692,29 | 1.737,23 | 1.748,47 |
C1 | 1.596,37 | 1.638,76 | 1.649,36 |
C2 | 1.506,59 | 1.546,59 | 1.556,59 |
C3 | 1.413,39 | 1.450,90 | 1.460,28 |
D1 | 1.359,27 | 1.395,34 | 1.404,36 |
D2 | 1.256,17 | 1.289,49 | 1.297,82 |
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di:
- paga base, ex articolo 110 c.c.n.l. Industria Turistica;
- contingenza, ex articolo 111 c.c.n.l. Industria Turistica, che viene conglobata nella paga base nazionale, senza oneri e vantaggi corrispettivi;
- incrementi salariali di cui al comma 4 del presente articolo.
L'importo di 6 euro di cui al comma 2 del presente articolo andrà considerato come anticipazione sui futuri aumenti contrattuali. Tale quota sarà pertanto assorbita in occasione degli aumenti retributivi individuati con il prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Dichiarazione a verbale
L'art. 111 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 è abrogato a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo.".
Capo III CONTINGENZA
Art. 111
(Indennità di contingenza)
L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nelle Parti speciali del presente contratto, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in calce al contratto, dal 1° febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
Area | Contingenza |
A1 | 542,70 |
A2 | 537,59 |
B1 | 536,71 |
B2 | 531,59 |
C1 | 528,26 |
C2 | 524,94 |
C3 | 522,37 |
D1 | 520,64 |
D2 | 518,45 |
Capo IV CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Art. 112
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
Ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
Capo V ASSORBIMENTI
Art. 113
Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all'art. 110 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
Per quanto riguarda le imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall'art.
202.
Capo VI SCATTI DI ANZIANITA'
Art. 114
A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal Capo XIV del Titolo XVI.
L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:
- quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno 1986;
- quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;
- quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data del 1° giugno 1986;
- quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Aree | Euro |
A1 | 40,80 |
A2 | 39,25 |
B1 | 37,70 |
B2 | 36,15 |
C1 | 34,86 |
C2 | 33,05 |
C3 | 32,54 |
D1 | 31,25 |
D2 | 30,47 |
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente c.c.n.l. sono definite per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Art. 115
Relativamente a quanto stabilito dall'art. 114 sull'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto per il personale di età superiore a ventuno anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, resta confermato, in conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli artt. 258, 299 e 301 del
c.c.n.l. 8 luglio 1982, il riconoscimento del primo scatto a partire:
- dal 1° gennaio 1970 per il personale dipendente dai pubblici esercizi di età pari o superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;
- dal 1° maggio 1974 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con età superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 aprile 1974;
- dal 1° giugno 1978 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età pari o superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 giugno 1978.
Capo VII MENSILITA' SUPPLEMENTARI
Art. 116
(Tredicesima mensilità)
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei della tredicesima, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di tredicesima.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia nella relativa Parte speciale.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, si rimanda a quanto previsto dall'art. 131 del presente c.c.n.l.
Art. 117
(Quattordicesima mensilità)
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei della quattordicesima, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di quattordicesima.
Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al 2° comma del precedente articolo.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 4° comma del precedente articolo.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, si rimanda a quanto previsto dall'art. 131 del presente c.c.n.l.
Capo VIII
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 118
(Assistenza sanitaria integrativa) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
E' istituito, per tutti i dipendenti del settore, un Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale, denominato FONTUR, in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo.
In considerazione di quanto sopra le parti, tenuto conto della particolare complessità della materia, convengono di dare mandato ad una apposita Commissione, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2004 un progetto di Statuto e regolamento per la costituzione di un apposito Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti dell'industria turistica e delle catene alberghiere.
In data successiva al 31 gennaio 2004 le parti si incontreranno per dare formale avvio al Fondo che dovrà prevedere i seguenti tempi di attivazione:
- a decorrere dal 1° luglio 2004 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota "una tantum" per ciascun iscritto di 15 euro a carico dell'azienda;
- a decorrere dal 1° luglio 2005 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All'atto dell'iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota "una tantum" per ciascun iscritto di 8 euro a carico dell'azienda.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato:
- dal 1° gennaio 2005 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 7 euro mensili a carico dell'azienda;
- dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale 5 euro mensili a carico dell'azienda;
- a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili.
I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel regolamento.
E' consentita l'iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto.
L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai punti precedenti per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.
Le parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l'assistenza sanitaria integrativa presenti nel settore turismo, al fine di consentire che i dipendenti, nell'ambito della loro eventuale mobilità tra aziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell'industria turistica, sono da riferirsi a FONTUR.
Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di "welfare" contrattuale, hanno concordato l'istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del Fondo nazionale di cui al presente articolo, con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del Servizio sanitario nazionale.
Sulla base del presente articolo i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.
Le parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del
c.c.n.l. industria turistica si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue: Assistenza sanitaria integrativa
L'art. 118 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:
"Le parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e, con l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno concordato l'istituzione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell'Industria Turistica, denominato FONTUR.
Al Fondo sono iscritti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, cui si applica il presente c.c.n.l., nonché i lavoratori dipendenti cui si applicano contratti di settori affini che lo prevedono esplicitamente.
E' consentita l'iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto.
A decorrere dal 1° luglio 2005, all'atto dell'iscrizione è dovuta al Fondo una quota "una tantum" per ciascun iscritto pari a:
- euro 15,00, interamente a carico azienda, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
- euro 8,00, interamente a carico azienda, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la quota "una tantum" di cui sopra - dovuta al Fondo all'atto della prima iscrizione del lavoratore - è di 15,00 euro per ciascun iscritto ed è interamente a carico azienda.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato:
- a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili interamente a carico azienda;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 11,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 1,00 a carico lavoratore;
- a decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 12,00 mensili, di cui euro 10,00 a carico azienda ed euro 2,00 a carico lavoratore. Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria contrattuale.
I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel regolamento. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo posto a carico del dipendente.
Le parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del c.c.n.l. Industria Turistica si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione dell'accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
Le parti auspicano la possibilità di individuare forme di collaborazione e sinergia tra i diversi Fondi per l'assistenza sanitaria integrativa presenti nel Settore Turismo, al fine di consentire che i dipendenti, nell'ambito della loro eventuale mobilità tra aziende, non abbiano alcun periodo nel quale, in costanza di rapporto di lavoro, siano privati della possibilità di usufruire dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica, sono da riferirsi a FONTUR.
Norma transitoria
In attesa che venga adeguato il regolamento di FONTUR a quanto previsto dal presente articolo, continua a trovare applicazione la precedente disposizione di cui all'art. 118 del c.c.n.l. Industria Turistica.".
Infine è inserita la seguente:
"Dichiarazione a verbale
Vista l'importanza che riveste il sistema della sanità integrativa nel settore del turismo e al fine di aumentare l'impatto degli strumenti di welfare contrattuale sulla sostenibilità e responsabilità sociale, le parti ritengono opportuno estendere la copertura assicurativa di cui al presente articolo, dietro corrispettivo da definirsi, al nucleo familiare degli iscritti, nonché prevedere piani sanitari diversificati a fronte di differenti contribuzioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto del Fondo.".
Art. 119
(Fondo di previdenza complementare Xxxxx Xxxx) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso che Xxxxx Xxxx è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle parti stipulanti i presenti cc.cc.nn.l. in base al Protocollo del 20 gennaio 1997, destinato ai lavoratori dipendenti cui si applicano i cc.cc.nn.l. AICA e Federturismo, le parti convengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo è fissato nella misura di:
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del
t.f.r. a carico del lavoratore;
- 1,65% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del
t.f.r. a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,49 (lire 30.000), di cui euro 11,88 (lire 23.000) a carico dell'azienda e euro 3,62 (lire 7.000) a carico del lavoratore.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento della adesione al Fondo.
Al momento della adesione al Fondo il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., secondo quanto previsto dal Fondo.
Per la definizione di tali costi si terrà comunque conto delle esperienze in essere negli analoghi settori e del rapporto tra oneri e rendimenti.
Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
In allegato si riporta un fac-simile della scheda di adesione al Fondo Xxxxx Xxxx (Allegato 17).
N.d.R.: L'accordo 15 settembre 2010 prevede quanto segue:
Premesso che:
- il Fondo pensione Xxxxx Xxxx (di seguito anche "Fondo MP"), costituito da Confesercenti e da Confindustria-AICA, Federterme e Federturismo unitamente alle Organizzazioni sindacali FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, è il Fondo pensione complementare nazionale, a capitalizzazione individuale, riservato ai lavoratori del turismo, terziario, terme e servizi, nei cui confronti si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle Organizzazioni sopra indicate;
- il Fondo MP è iscritto al n. 146 dell'albo dei fondi pensione presso la Covip ed è rivolto ai lavoratori delle aziende dei settori del terziario, distribuzione e servizi, turismo, termale e vigilanza privata;
- il Fondo MP, secondo la Covip, non è riuscito a raggiungere un numero adeguato di adesioni;
- dal bilancio dell'anno 2009 approvato il 27 aprile 2010 dall'assemblea del Fondo MP si evince una situazione di buona amministrazione e di equilibrio;
- in data 22 luglio 2009 la Covip ha convocato gli Organi del Fondo MP per un esame della situazione;
- il Fondo MP, previa informativa alle parti sociali promotrici, avendo da subito iniziato a valutare un'ipotesi di trasferimento della forma pensionistica verso un fondo di previdenza complementare avente caratteristiche simili, ha verificato la possibilità di definire un percorso operativo, secondo le indicazioni della Covip, con il Fondo pensione FON.TE. (di seguito "FON.TE.");
- lo Statuto di FON.TE., all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori "affini" in presenza di accordi collettivi nazionali stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano sottoscritto gli accordi istitutivi di FON.TE.;
Le parti, anche in considerazione di quanto in premessa; Convengono:
1) di indicare, in qualità di parti istitutive del Fondo MP, al Consiglio di amministrazione del Fondo MP di definire e portare a termine il trasferimento della forma pensionistica verso FON.TE. con l'obiettivo di garantire le posizioni degli iscritti;
2) di considerare, per l'effetto, FON.TE. il Fondo di riferimento per le future iscrizioni;
3) di stipulare, prima dell'adozione delle delibere da parte di FON.TE., apposita convenzione con le parti istitutive del Fondo MP avente ad oggetto l'informazione, il monitoraggio, le sinergie nonché la riconoscibilità specifica per la gestione ed iscrizione dei lavoratori cui si applicano i cc.cc.nn.l. sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
4) di stabilire, di comune accordo con le parti istitutive di FON.TE., adeguate forme di rappresentanza delle parti sociali promotrici del Fondo MP nei vari livelli della governance di FON.TE.;
5) di costituire un Organismo paritetico riferito alla forma pensionistica;
6) di lasciare inalterate le misure della contribuzione dovuta alla previdenza complementare da applicarsi sulle retribuzioni utili ai fini del t.f.r., stabilite dai singoli c.c.n.l. sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
7) di rimettere a FON.TE. la definizione della quota di iscrizione per le future adesioni;
8) di chiedere al Consiglio di amministrazione del Fondo MP di dar inizio, anche in accordo con il Consiglio di amministrazione di FON.TE., alle procedure utili per l'estinzione del Fondo MP secondo le direttive Covip.
Dopo ampia discussione, avendo convenuto quanto sopra riportato, le parti recepiranno il contenuto del presente accordo nei rispettivi contratti collettivi nazionali, indicando FON.TE. quale Fondo pensione di riferimento per le posizioni previdenziali e regolando i rapporti di previdenza complementare che verranno a costituirsi presso FON.TE.
Titolo VII
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I MALATTIA
Art. 120
(Malattia)
Agli effetti di quanto previsto nel presente capo si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo art. 124.
Art. 121
(Disciplina)
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia ed anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli Organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 126 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare, al rientro in servizio, al datore di lavoro, il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 122
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
Art. 123
Durante il periodo di malattia al lavoratore competono, oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio sanitario nazionale, quelle economiche previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
Capo II INFORTUNIO
Art. 124
(Infortunio)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
L'azienda corrisponderà ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, nel caso di infortunio sul lavoro, a titolo di anticipazione, l'importo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall'INAIL chiedendone, nel contesto, il rimborso all'Istituto assicuratore.
Tali importi verranno erogati alle normali scadenze dei periodi di paga.
Al fine di recuperare la somma erogata a titolo di anticipazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, l'azienda comunicherà all'INAIL, nel contesto della denuncia di infortunio, che intende avvalersi di quanto previsto all'art. 70 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Nel caso in cui l'INAIL non dovesse riconoscere al dipendente il diritto a percepire l'indennità per inabilità temporanea assoluta, o non la dovesse rimborsare all'azienda, l'importo anticipato verrà recuperato ratealmente.
Nel caso in cui in tale periodo intervenisse la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare verranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.
Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Art. 125
(Sicurezza sul lavoro)
Attesa la notevole importanza che la sicurezza nei luoghi di lavoro assume per il lavoratore e per le imprese, anche alla luce del recente D.Lgs. n. 81/2008 che ha fortemente innovato le precedenti disposizioni di legge sulla materia, le parti concordano di istituire una Commissione tecnica paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale e da un rappresentante per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l., con il compito di verificare, analizzare le esigenze specifiche del settore in materia e di armonizzare con il disposto di legge.
La Commissione sarà costituita entro il 15 settembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2010 fornirà le valutazioni alle parti sociali firmatarie del presente c.c.n.l. al fine di trasformarle in parti integranti del c.c.n.l.
Capo III CONSERVAZIONE DEL POSTO
Art. 126
In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 127
Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall'art. 126 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni centoventi, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 128
(Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche)
Sarà conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Art. 129
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.
Art. 130
(Lavoratori affetti da tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.
Capo IV GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 131
(Gravidanza e puerperio)
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
e) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) e d) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lett. e) è computabile solo ai fini di cui all'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad un'indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento e al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del 6° comma dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
A decorrere dai periodi di astensione obbligatoria che abbiano inizio successivamente al 1° febbraio 2004, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro a proprio carico, in modo tale che la lavoratrice raggiunga complessivamente, in tale periodo di astensione obbligatoria, la misura del 100% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto anche per quanto attiene i ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Art. 132
(Congedo parentale)
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati all'art. 34, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 133
(Riposi giornalieri della madre)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire dell'asilo nido o di altra struttura idonea, ove istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Per detti riposi, con effetto dal 1° gennaio 1980, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all'ente assicuratore ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste dagli artt. 77 e 79 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all'art. 34, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 134
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il quindicesimo giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 148 e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'art. 138.
La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 135
(Part-time "post partum")
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del tre per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 45 del presente c.c.n.l.
Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Art. 136
(Richiamo alle armi)
In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nella anzianità di servizio ai soli effetti della indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (cfr. sentenza Corte costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 106.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi; nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nota a verbale
Le parti convengono che qualora venga ripristinato il servizio obbligatorio di leva si applicheranno le norme contrattuali di cui ai cc.cc.nn.l. Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi.
Titolo VIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
RECESSO Art. 137
Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, così come modificate dalla legge n. 108/1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti nel successivo articolo.
Capo II PREAVVISO
Art. 138
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- A1 e A2: 4 mesi;
- B1: 2 mesi;
- B2 e C1: 1 mese;
- C2 e C3: 20 giorni;
- D1 e D2: 15 giorni;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- A1 e A2: 5 mesi;
- B1: 3 mesi;
- B2 e C1: 45 giorni;
- C2 e C3: 30 giorni;
- D1 e D2: 20 giorni;
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- A1 e A2: 6 mesi;
- B1: 4 mesi;
- B2 e C1: 2 mesi;
- C2 e C3: 45 giorni;
- D1 e D2: 20 giorni.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
Art. 139
(Indennità sostitutiva del preavviso)
Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'art. 286.
Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie.
Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
Capo III DIMISSIONI
Art. 140
Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all'art. 138 ferme restando in difetto le norme di cui all'art. 139.
Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 141
Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 148.
Art. 142
(Giusta causa)
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 139 e 148 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Art. 143
(Matrimonio)
In conformità dell'art. 1, 4° comma, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 148 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 138 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
L'indennità di cui al 2° comma del presente articolo sarà corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Capo IV
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
Art. 144
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 del codice civile);
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b) del 7° comma dell'art. 95;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 95;
j) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
k) reiterato stato di ubriachezza.
Art. 145
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 146
(Licenziamento discriminatorio)
Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108/1990.
Art. 147
(Matrimonio)
Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b), c), del 3° comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel 1° comma del presente articolo, si rinvia al precedente art. 143.
Capo V TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 148
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Per i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982 il trattamento suddetto verrà calcolato, salvo quant'altro stabilito dalla stessa legge n. 297/1982, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori in base alle norme del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato B al c.c.n.l. 8 luglio 1982.
Art. 149
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in fatto di t.f.r. maturando, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.
Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.
In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
Art. 150
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.
Capo VI
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Art. 151
Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro documento di sua pertinenza, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore d'opera è stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il modello 101 o dichiarazione fiscale sostitutiva, nonché il modello 01/MS.
La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovrà effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali divergenze o vertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di tre giorni dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il modello 01/MS ed il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di legge.
Titolo IX VIGENZA CONTRATTUALE
Art. 152
(Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente c.c.n.l., fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2010 e avrà termine il 30 aprile 2013 sia per la parte normativa che per la parte economica.
Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 152, commi 2 e 3, il c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 è rinnovato sino al 31 gennaio 2018 con le modifiche di seguito riportate.
Art. 153
(Procedure per il rinnovo del c.c.n.l.)
La piattaforma per il rinnovo del presente c.c.n.l. sarà presentata 6 mesi prima della scadenza al fine di consentire l'apertura delle trattative in tempo utile.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo fisserà il primo incontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica nella misura equivalente all'aumento concordato nel rinnovo del c.c.n.l., dalla data di scadenza del c.c.n.l. precedente, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Parti speciali Titolo X
STRUTTURA ALBERGHIERA E STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA
Capo I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ALBERGHI O VILLAGGI (1) (2)
Art. 154
(Classificazione del personale)
Area "A"
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di "Quadro" che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2 (ex QA e QB della precedente declaratoria).
Nuovo liv. | Ex liv. | Qualifica | Rooms Department | F&B Department |
A1 | QA | Direttore | ||
A1 | QA | Capo villaggio nei villaggi | ||
A1 | QA | Responsabile del personale di direzione generale | ||
A1 | QA | Responsabile amministrazione, finanza e controllo di direzione generale | ||
A1 | QA | Responsabile marketing e vendite di direzione generale | ||
A1 | QA | Responsabile coordinamento delle gestioni alberghiere di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile amministrazione del personale di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile del personale | X | |
A2 | QB | Responsabile formazione e/o selezione del personale di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile gestione e sviluppo del personale di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile controllo amministrativo di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile contabilità generale di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile della tesoreria di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile servizi informatici di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile ufficio legale di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile vendite di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile marketing di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile servizi tecnici di direzione generale | ||
A2 | QB | Responsabile revenue management di direzione generale | ||
A2 | QB | Coordinatore di Direzione generale dei capo gestione nei villaggi | ||
A2 | QB | Coordinatore di Direzione generale dei servizi di economato nei villaggi | X | |
A2 | QB | Vicedirettore | ||
A2 | QB | Vice capo villaggio nei villaggi | ||
A2 | QB | Food and beverage manager (Capo settore ristorazione) | X | |
A2 | QB | Rooms division manager | X | |
A2 | QB | Capo settore marketing/vendite | ||
A2 | QB | Capo settore amministrazione e finanza-acquisti- economato | ||
A2 | QB | Capo settore personale | ||
A2 | QB | Capo settore tecnico | ||
A2 | QB | Capo centro EDP | ||
A2 | QB | Capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni | ||
A2 | QB | Responsabile d'area | ||
A2 | QB | Responsabile di più centri benessere facenti capo a un |
medesimo gruppo societario |
Nuovo liv. | Ex liv. | Servizi Department | Direzione Department | Villaggi | Centri benessere |
A1 | QA | X | |||
A1 | QA | X | X | ||
A1 | QA | X | |||
A1 | QA | X | |||
A1 | QA | X | |||
A1 | QA | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | X | ||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | X | ||
A2 | QB | ||||
A2 | QB | ||||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X | |||
A2 | QB | X |
(1) Nella colonna villaggi sono evidenziate le qualifiche esclusivamente riferite ai villaggi turistici.
(2) Nella colonna centri benessere sono evidenziate le qualifiche esclusivamente riferite ai centri benessere.
Area "B"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell'ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell'attività aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2 (ex 1° e 2° livello della precedente declaratoria).
Nuovo liv. | Ex liv. | Qualifica | Rooms Department | F&B Department |
B1 | 1° | Capo ufficio paghe e contributi di direzione generale | ||
B1 | 1° | Capo ufficio contabilità di direzione generale | ||
B1 | 1° | Capo ufficio pubblicità di direzione generale | ||
B1 | 1° | Responsabile tecnico di area di direzione generale | ||
B1 | 1° | Responsabile di ristorante | X | |
B1 | 1° | Economo nei villaggi: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità del servizio di ristorazione, bar, cucina, acquisti e corretto stoccaggio di alimenti e bevande | X | |
B1 | 1° | Capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine | X | |
B1 | 1° | Responsabile dei servizi di prenotazione | X | |
B1 | 1° | Resp. del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria laddove non integrati | X | |
Responsabile vendite centralizzate | ||||
B1 | 1° | |||
B1 | 1° | Capo materiali nei villaggi: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità dei servizi di manutenzione, spiaggia, piscina, piani, vigilanza, giardinaggio e pulizia aree comuni | ||
B1 | 1° | Capo gestione negli hotel-villaggi: intendendosi per tale colui che ha la responsabilità dei servizi di amministrazione, planning camere, cassa e banche, amministrazione del personale | ||
B1 | 1° | Responsabile controllo di gestione | ||
B1 | 1° | Analista sistemista | ||
B1 | 1° | Responsabile sistemi informatici | ||
B1 | 1° | Altre qualifiche di valore equivalente | ||
B2 | 2° | Assistente del Direttore | ||
B2 | 2° | Primo maitre d'hotel | X | |
B2 | 2° | Capo cuoco | X | |
B2 | 2° | Capo barman | X | |
B2 | 2° | Primo portiere | X | |
B2 | 2° | Capo ricevimento | X | |
B2 | 2° | Prima governante | X | |
B2 | 2° | Capo servizio prenotazioni | X | |
B2 | 2° | Responsabile impianti tecnici | ||
B2 | 2° | Capo servizio amministrativo | ||
B2 | 2° | Capo servizio personale | ||
B2 | 2° | Analista - Programmatore CED | ||
B2 | 2° | Funzionario di vendita | ||
B2 | 2° | Cassiere centrale | ||
B2 | 2° | Altre qualifiche di valore equivalente |
Nuovo liv. | Ex liv. | Servizi Department | Direzione Department | Villaggi | Centri benessere |
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | ||||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | ||||
B1 | 1° | ||||
B1 | 1° | ||||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | X | X | ||
B1 | 1° | X | X | ||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | X | |||
B1 | 1° | ||||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | ||||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° | X | |||
B2 | 2° |
Area "C"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svolgono, nell'ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche o attività di concetto, o prevalentemente tali, in uno o più settori di attività.
Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico- gestionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3 (ex 3°, 4° e 5° livello della precedente declaratoria).
Nuovo livello | Ex liv. | Qualifica | Rooms Department | F&B Department |
C1 | 3° | Cuoco unico | X | |
C1 | 3° | Barman unico | X | |
C1 | 3° | Capo sala nei villaggi | X | |
C1 | 3° | Primo barman (1) | X | |
C1 | 3° | Sommelier | X | |
C1 | 3° | Sotto capo cuoco | X | |
C1 | 3° | Maitre (2) | X | |
C1 | 3° | Portiere Unico | X | |
C1 | 3° | Prima guardarobiera consegnataria | X | |
C1 | 3° | Capo centralinista | X | |
C1 | 3° | Segretario ricevimento cassa o amministrazione (3) | ||
C1 | 3° | Portiere di notte | X | |
C1 | 3° | Corrispondente in lingue estere | X | |
C1 | 3° | Governante unica | X | |
C1 | 3° | Segretario con funzioni di portineria | X | |
C1 | 3° | Capo planning: intendendosi per tale colui che nei villaggi pianifica l'assegnazione delle camere | X | |
C1 | 3° | Controllo amministrativo | ||
C1 | 3° | Aiuto gestione nei villaggi | ||
C1 | 3° | Capo manutenzione nei villaggi | ||
C1 | 3° | Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo | ||
C1 | 3° | Economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori | X | |
C1 | 3° | Capo operaio | ||
C1 | 3° | Operaio specializzato provetto | ||
C1 | 3° | Programmatore CED | ||
C1 | 3° | Infermiere diplomato professionale | ||
C1 | 3° | Coordin. reparto cure sanitarie | ||
C1 | 3° | Dietologo diplomato | ||
C1 | 3° | Fisiochinesiterapista diplomato | ||
C1 | 3° | Altre qualifiche di valore equivalente | ||
C2 | 4° | Cuoco capo partita | X | |
C2 | 4° | Barman | X | |
C2 | 4° | Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore | X | |
C2 | 4° | Capo dispensiere, capo cantiniere, capo caffettiere | X | |
C2 | 4° | Guardarobiera unica consegnataria | X | |
C2 | 4° | Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante) | X | |
C2 | 4° | Segretario | X | |
C2 | 4° | Seconda governante | X | |
C2 | 4° | Centralinista lingue estere | X | |
C2 | 4° | Capo lavandaio | X | |
C2 | 4° | Coordinatore delle attività di pulizia e riassetto camere nei villaggi | X | |
C2 | 4° | Capo garage | ||
C2 | 4° | Coordinatore attività di sala nei villaggi | X | |
C2 | 4° | Coordinatore attività di ricevimento e cassa nei villaggi | X | |
C2 | 4° | Capo giardiniere | ||
C2 | 4° | Operaio specializzato | ||
C2 | 4° | Addetto fangoterapia |
C2 | 4° | Massoterapista | ||
C2 | 4° | Infermiere | ||
C2 | 4° | Estetista | ||
C2 | 4° | Istruttore di nuoto con brevetto | ||
C2 | 4° | Istruttore di ginnastica correttiva | ||
C2 | 4° | Operatore CED | ||
C2 | 4° | Conducente di automezzi pesanti - motoscafista | ||
C2 | 4° | Altre qualifiche di valore equivalente | ||
C3 | 5° | Cassiere bar ristorante | X | |
C3 | 5° | Addetto all'economato nei villaggi | X | |
C3 | 5° | Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici | X | |
C3 | 5° | Cuoco, cameriere, barista | X | |
C3 | 5° | Demi chef de rang dove il servizio sia organizzato in ranghi | X | |
C3 | 5° | Cameriera sala e piani | X | |
C3 | 5° | Telescriventista | ||
C3 | 5° | Assistente di portineria | X | |
C3 | 5° | Addetto al ricevimento e cassa | X | |
C3 | 5° | Aiuto coordinatrice delle attività di pulizia e riassetto nei villaggi | X | |
C3 | 5° | Centralinista | X | |
C3 | 5° | Facchino di notte, guardiano di notte con controllo alla porta | X | |
C3 | 5° | Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica | X | |
C3 | 5° | Guardia giurata | ||
C3 | 5° | Pulitore, lavatore a secco | X | |
C3 | 5° | Conduttore con lingue | X | |
C3 | 5° | Lavandaio unico | X | |
C3 | 5° | Addetto con mansioni d'ordine | ||
C3 | 5° | Addetto alla segreteria | X | |
C3 | 5° | Giardiniere | ||
C3 | 5° | Magazziniere comune con funzioni operaie | ||
C3 | 5° | Addetto al controllo amministrativo | ||
C3 | 5° | Addetto al controllo merci e movimento personale | ||
C3 | 5° | Operaio qualificato | ||
C3 | 5° | Addetto amministrazione personale | ||
C3 | 5° | Conducente automezzi leggeri | ||
C3 | 5° | Aiuto motoscafista | ||
C3 | 5° | Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio) | ||
C3 | 5° | Addetto alle inalazioni | ||
C3 | 5° | Addetto alle operazioni di trasporto del fango | ||
C3 | 5° | Altre qualifiche di valore equivalente |
Nuovo livello | Ex liv. | Servizi Department | Direzione Department | Villaggi | Centri benessere |
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | X | ||
C1 | 3° | X | X | ||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | ||||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | X | |||
C1 | 3° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | ||||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | X | |||
C2 | 4° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X |
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | ||||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° | X | |||
C3 | 5° |
(1) Nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al livello B2.
(2) Nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maitre in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente.
(3) Il primo segretario di cui al c.c.n.l. 14 luglio 1976, che svolga funzioni di capo ricevimento, verrà inquadrato al 2° livello, come capo ricevimento, restando, viceversa, al 3° livello con le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo segretario che non svolga le funzioni di capo ricevimento. La figura di cassiere di cui al c.c.n.l. 14 luglio 1976 confluisce in quella di segretario ricevimento e cassa o amministrazione.
Area "D"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2 (ex 6° S, 6° e 7° livello della precedente declaratoria).
Nuovo livello | Ex livello | Qualifica | Rooms Department | F&B Department |
D1 | 6° S | Commis di cucina diplomato | X | |
D1 | 6° S | Commiss sala e piani diplomato | X | |
D1 | 6° S | Commiss bar diplomato | X | |
D1 | 6° S | Addetto ai servizi di camera | X | |
D1 | 6° S | Altre qualifiche di valore equivalente | ||
D1 | 6° | Addetto di cucina | X | |
D1 | 6° | Addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato | X | |
D1 | 6° | Addetto mensa personale | X | |
D1 | 6° | Addetto portineria | X | |
D1 | 6° | Lavandaio | X | |
D1 | 6° | Rammendatrice, cucitrice, stiratrice | X | |
D1 | 6° | Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli | X | |
D1 | 6° | Cameriera ai piani | X | |
D1 | 6° | Cameriera nei villaggi | X | |
D1 | 6° | Garagista | ||
D1 | 6° | Doorman, vetturiere | X | |
D1 | 6° | Aiuto reparto cure sanitarie | ||
D1 | 6° | Altre qualifiche di valore equivalente | ||
D2 | 7° | Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni | ||
D2 | 7° | Commissioniere/ Fattorino | ||
D2 | 7° | Altre qualifiche di valore equivalente |
Nuovo livello | Ex livello | Servizi Department | Direzione Department | Villaggi | Centri benessere |
D1 | 6° S | ||||
D1 | 6° S | ||||
D1 | 6° S | ||||
D1 | 6° S | ||||
D1 | 6° S | ||||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° |
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | X | |||
D1 | 6° | X | |||
D1 | 6° | ||||
D1 | 6° | X | |||
D1 | 6° | ||||
D2 | 7° | ||||
D2 | 7° | ||||
D2 | 7° |
Nota a verbale
Per i profili professionali già esistenti nei cc.cc.nn.l. Federturismo-Confindustria del 10 febbraio 1999 e AICA del 10 febbraio 1999 e successive modifiche, si rimanda alla descrizione già presente negli stessi.
Alla scadenza del 28 febbraio 2009, come definito dall'art. 33 sulla classificazione professionale, al momento della sottoscrizione tra le parti dell'accordo sul definitivo impianto di classificazione elaborato da AICA e facente parte degli allegati del presente contratto, il personale già assunto e inquadrato nell'area D-D2 (ex livello 7°) passerà automaticamente, dopo un periodo di 10 mesi, all'interno del quale si effettuerà un adeguato programma di aggiornamento professionale all'area superiore D-D1 (ex livello 6° S), mentre il personale assunto posteriormente alla data dell'accordo di cui sopra, passerà automaticamente dall'area D-D2 (ex livello 7°) all'area superiore D-D1 (ex livello 6° S) dopo 24 mesi dall'assunzione all'interno dei quali si effettuerà un adeguato programma di formazione professionale.
Nota a verbale
Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato dal c.c.n.l. 29 giugno 1979, laddove a livello territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all'interno di strutture alberghiere sia stata concordata l'applicazione del c.c.n.l. del turismo 10 aprile 1979, si conviene che il loro inquadramento verrà coordinato a livello territoriale, d'intesa con le Organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente contratto.
Art. 155
(Mobilità)
Xxxxx restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di "mobilità", le parti potranno periodicamente concordare fra loro, su richiesta dell'azienda, un programma di affidamento temporaneo di mansioni di livello inferiore riferito a quote di lavoratori in organico.
In sede aziendale verranno definiti:
a) i casi in cui è consentito il ricorso al programma di cui sopra;
b) i criteri di selezione dei lavoratori interessati, quali, a mero titolo di esempio, l'età, la minore anzianità di servizio, l'eventuale volontarietà;
c) la durata massima della adibizione a mansioni non equivalenti a quelle proprie del livello di appartenenza;
d) l'indennità applicata al lavoratore interessato a titolo compensativo per il periodo in cui vengono effettivamente svolte le mansioni inferiori.
Capo II
SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI PER STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA
Art. 156
(Permessi sindacali)
I componenti dei Consigli o Comitati direttivi nazionali o periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 70 ore per anno nelle unità alberghiere con oltre 15 dipendenti.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui ai precedenti commi del presente articolo hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 157
(Organizzazione del lavoro)
Nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno le Direzioni e le R.S.U., assistite dai rispettivi Organismi territoriali di rappresentanza, procederanno, su richiesta di una delle parti, ad un esame congiunto, orientato al risultato negoziale e che non avrà in ogni caso natura vertenziale, riguardante le prospettive di organizzazione del lavoro dell'azienda che abbiano rilevanti ricadute sui livelli occupazionali, sugli assetti professionali e sull'articolazione delle diverse tipologie di contratti di lavoro.
Nella stessa sede le Direzioni renderanno alle R.S.U. informazioni intorno alle prospettive di innovazioni organizzative e/o tecnologiche che non abbiano le ricadute di cui sopra.
In apertura degli incontri previsti in questo articolo, le Direzioni comunicheranno volta a volta agli Organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 cod. pen..
La fase di esame congiunto e di informazione di cui al presente articolo si considera conclusa con la data del 31 marzo.
Capo III MERCATO DEL LAVORO
Aziende di stagione, contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 158
(Costituzione del rapporto)
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato. Il periodo di preavviso per il personale a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.
Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.
Art. 159
(Disciplina generale)
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Art. 160
(Periodo di prova)
Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con la stessa qualifica.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
Art. 161
(Trattamento normativo)
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
La disposizione dell'art. 89 (congedo per matrimonio) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
Agli effetti della conservazione del posto di cui all'art. 90 (congedo per motivi familiari) si stabilisce che è obbligatoria per un periodo non superiore a sei giorni.
Art. 162
(Trattamento economico)
Xxxxx restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi territoriali determinano le quote di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente comma.
Analogo trattamento di cui ai commi precedenti competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
Art. 163
(Risoluzione del rapporto)
Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell'azienda per colpa e fatto dell'imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
Art. 164
(Spese di viaggio)
Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero).
Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonché nella ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'imprenditore.
Art. 165
(Chiusura dell'esercizio o riduzione del personale per cause di forza maggiore)
In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore, che obbligassero il proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il personale prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni locali decideranno a norma dell'art. 2119 del codice civile.
Capo IV STAGIAIRES
Art. 166
(Stagiaires)
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti ad alcuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Art. 167
(Lavoratori studenti)
Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere - ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368/2001 - la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale commutabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 55 del presente
c.c.n.l. nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.
Capo V
LAVORO A TEMPO PARZIALE PER STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA
Art. 168
(Lavoro a tempo parziale - T.f.r.)
L'importo relativo al trattamento di fine rapporto, calcolato nella misura dell'8,64 per cento del compenso per il lavoro supplementare, dovrà essere accantonato secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982.
Art. 169
(Clausola di rinvio)
La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa e alla effettuazione della prestazione in turni unici.
Capo VI LAVORO RIPARTITO
Art. 170
(Condizioni)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale (una volta costituito), il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Capo VII RAPPORTO DI LAVORO
Orario di lavoro Art. 171
(Distribuzione dell'orario settimanale)
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Art. 172
(Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero)
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Art. 173
(Flessibilità per strutture alberghiere in catena)
In relazione alle peculiarità del settore turistico ed alle diverse esigenze presenti nelle varie realtà aziendali, le parti stipulanti il presente contratto hanno individuato una diversa tipologia di gestione dell'orario di lavoro in regime di flessibilità.
Tale tipologia innovativa potrà essere applicata ad intere unità produttive o a singoli reparti delle stesse.
Restano confermati, ai soli fini contrattuali, gli artt. 70 e 71 relativi all'orario normale settimanale ed alla riduzione dell'orario di lavoro (ROL).
In alternativa a quanto previsto dagli articoli di cui al comma precedente, le imprese che intendono utilizzare il predetto regime di flessibilità devono darne appropriata comunicazione ai lavoratori ed alle loro Rappresentanze sindacali.
Esclusivamente previe intese aziendali, le imprese potranno applicare un orario di lavoro settimanale di riferimento di 38 ore medie, realizzato mediante l'assorbimento delle necessarie ore rispetto alle 104 di ROL previste nel c.c.n.l.; in tali casi, e per la sola durata del regime di flessibilità, la retribuzione oraria di cui all'art. 109 si otterrà dividendo la retribuzione per 165.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro in regime di flessibilità prevederanno sistemi di struttura dell'orario di lavoro plurisettimanale che comportino settimane con prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle di cui al comma 5 del presente articolo e altre, a compensazione, con prestazioni di durata inferiore o superiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello indicato al comma 5 del presente articolo non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso comma 5 del presente articolo, non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il periodo nel quale è possibile attuare l'orario in base a quanto previsto dai commi precedenti, avrà una cadenza massima semestrale; in ogni caso, durante tale periodo, l'orario normale di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Le imprese che, sulla base degli accordi di cui al comma 5 del presente articolo, applichino l'istituto della flessibilità informeranno i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali circa la ripartizione dell'orario di lavoro e la specifica indicazione dei periodi di maggiore e minore prestazione. Eventuali scostamenti rispetto al programma come sopra definito, verranno tempestivamente comunicati.
Ferma restando la durata dell'orario di lavoro settimanale di riferimento medio, e solo per quelle imprese che applicano il regime di flessibilità, viene concordata una ulteriore riduzione dell'orario annuale pari a 24 ore.
Le riduzioni di cui al precedente comma verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata variabile da un'ora, o multipli della stessa, fino alla giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
Gli eventuali accordi in materia di flessibilità esistenti a livello locale dovranno essere armonizzati con quanto previsto dal presente articolo.
I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al comma 9, per ogni mese intero di servizio prestato.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Nel caso di straordinario, intendendosi per tale la prestazione lavorativa eccedente il limite massimo dell'orario settimanale convenuto, la relativa maggiorazione sarà elevata al 35 per cento.
Analoga maggiorazione verrà corrisposta in caso di superamento del limite minimo.
Mensilmente le aziende forniranno ai lavoratori in regime di flessibilità idonea documentazione circa le situazioni debitorie e creditorie rispetto all'orario settimanale di riferimento.
Art. 174
(Lavoro notturno)
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento, fatte salve le condizioni di miglior favore.
A decorrere dal 1° giugno 1990, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 12 per cento in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione del 25 per cento.
Art. 175
(Lavoro straordinario)
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento.
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 60 per cento.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
Capo VIII FESTIVITA'
Art. 176
(Retribuzione delle festività)
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 86 è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
Capo IX FERIE
Art. 177
(Disciplina del prolungamento)
Il periodo di ferie potrà essere prolungato previo accordo tra le parti.
Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
La disciplina di cui al comma precedente può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore ad un mese a causa di riparazioni.
Capo X ELEMENTI ECONOMICI
Art. 178
(Paga base aziende alberghiere minori) (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base indicate all'art. 110 del presente contratto, sono ridotte dei seguenti importi:
Area | + 18 anni Euro | - 18 anni Euro |
A1 | 11,36 | - |
A2 | 10,33 | - |
B1 | 10,33 | - |
B2 | 8,78 | 7,75 |
C1 | 7,75 | 6,72 |
C2 | 6,71 | 5,68 |
C3 | 6,20 | 5,17 |
D1 | 5,69 | 4,65 |
D2 | 5,16 | 4,13 |
Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate all'area C3.
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2016 prevede quanto segue:
Paga base nazionale conglobata aziende alberghiere minori
L'art. 178 del c.c.n.l. Industria Turistica 9 luglio 2010 è sostituito dal seguente:
"Per gli alberghi di 1 e 2 stelle e nelle pensioni e locande, i valori di paga base nazionale conglobata mensile saranno i seguenti:
Area | Al 30/10/2016 | Dal 01/11/2016 | Dal 01/08/2017 | Dal 01/01/2018 |
A1 | 2.079,38 | 2.146,79 | 2.186,12 | 2.202,97 |
A2 | 1.925,75 | 1.988,18 | 2.024,60 | 2.040,21 |
B1 | 1.793,93 | 1.852,04 | 1.885,93 | 1.900,46 |
B2 | 1.640,81 | 1.693,98 | 1.725,00 | 1.738,29 |
C1 | 1.548,35 | 1.598,54 | 1.627,81 | 1.640,36 |
C2 | 1.461,88 | 1.509,29 | 1.536,94 | 1.548,79 |
C3 | 1.371,55 | 1.416,02 | 1.441,95 | 1.453,07 |
D1 | 1.319,31 | 1.362,10 | 1.387,05 | 1.397,75 |
D2 | 1.219,35 | 1.258,88 | 1.281,94 | 1.291,82 |
Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate all'area C3.".
Art. 179
(Trattamenti salariali integrativi)
Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b) dell'art. 106 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali di cui all'art. 39 del
c.c.n.l. del 16 marzo 1972.
Art. 180
Poiché dalla nuova classificazione di cui all'art. 154 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad qualificam" aziendali" o comunque definite nel settore degli alberghi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna perequazione.
Art. 181
(Scatti di anzianità - Norme transitorie)
La misura degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto delle norme transitorie di cui all'art. 184 del c.c.n.l. 30 maggio 1991.
Art. 182
(Premio di anzianità)
Il premio di anzianità, di cui all'art. 153 del c.c.n.l. 8 luglio 1982, con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene soppresso.
Vengono fatti salvi i diritti acquisiti da lavoratori in servizio al 31 maggio 1986 per i quali l'istituto continua a produrre i suoi effetti (vedi Allegato 9).
Capo XI MALATTIA
Art. 183
Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 120 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipate dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni, l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
Art. 184
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio sanitario pubblico non prevede il ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
Capo XII INFORTUNIO
Art. 185
Il personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria, per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno euro 7.746,85 (settemilasettecentoquarantasei/85) per l'invalidità permanente ed euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per la morte.
Art. 186
(Norme per le residenze turistico-alberghiere)
Ai fini dell'applicazione delle riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi degli artt. 112 e 180 del c.c.n.l. 10 febbraio 1999, le residenze turistico-alberghiere sono inquadrate a norma della legislazione regionale applicabile.
Art. 187
(Norme per i centri benessere)
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l'esame delle problematiche concernenti i centri benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health throught water e similari in seno alle aziende alberghiere.
Art. 188
(Vitto e alloggio)
Relativamente al trattamento di vitto e alloggio si rimanda a quanto stabilito dall'Allegato 7.
Titolo XI
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO E CONGRESSI
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 189
La classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi è la seguente.
Area "A"
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di "quadro" che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2.
A1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
- Responsabile area/zona;
- Responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse;
- Responsabile di più venditori/account;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
A2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa.
- Responsabile agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- Responsabile di centro informatico;
- Responsabile organizzazione del personale o training e selezione;
- Responsabile Ufficio paghe;
- Responsabile venditori;
- Responsabile amministrativo;
- Responsabile ufficio crediti;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "B"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell'ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell'attività aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2.
B1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di rilevanza dell'agenzia e cioè:
- Capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche e amministrative subordinate;
- Capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- Capo C.E.D.;
- Analista programmatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione tecnico-amministrative subordinate.
B2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Responsabile di servizio o di reparto tecnico intendendosi esclusi i reparti o i servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizioni;
- Capo di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- Capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "C"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svolgono, nell'ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività. Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3.
C1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;
- Programmatore di acquisita capacità, intendendosi per tale l'impiegato tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali ed internazionali di gruppi ed individuali con conoscenza completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
- Promotore commerciale addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell'attività di agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di almeno due lingue estere;
- Stenodattilografa in lingue estere;
- Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere;
- Traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
- Xxxxxxxx e/o addetto al cambio delle valute;
- Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
- Impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;
- Programmatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
C2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioè:
- Addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica;
- Impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere;
- Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia;
- Impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale;
- Contabile d'ordine;
- Stenodattilografo;
- Transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze);
- Impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati;
- Operatore C.E.D.;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
C3 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Hostess;
- Dattilografo;
- Addetto esclusivamente alle macchine contabili;
- Addetto al centralino e/o telescriventi;
- Fatturista;
- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- Archivista;
- Autista;
- Portavalori;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "D"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2.
D1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di trasporto ed operazioni complementari;
- Custode;
- Portiere;
- Personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
D2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Personale di fatica ed addetto alle pulizie;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il "dirigente tecnico" o "Direttore tecnico" di cui alle norme del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, legge 4 aprile 0000, x. 000, xxxxxxxxx x. 00000 del 25 novembre 1955 del Commissariato per il turismo, analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante, ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.
Per la tipologia delle agenzie di viaggio di categoria A-B si fa riferimento alla legge regionale Lombardia n. 39, art. 2 del 9 marzo 1983 che così recita:
a) imprese che svolgono attività di produzione, organizzazione e vendita esclusivamente tramite altre agenzie di viaggi (per xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi;
b) imprese che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi.
Classificazione imprese: viaggio, turismo, congressuale
Attuale livello | Nuovo inquadramento | Qualifica | Tipologia delle modifiche | Proposta di definizione della nuova qualifica |
QA | A1 | Inserire | Responsabile controllo di gestione di Direzione generale | |
QA | A1 | Inserire | Responsabile uffici contabilità generale, analitica di Direzione generale | |
QA | A1 | Inserire | Responsabile formazione e sviluppo di Direzione generale | |
QB | A2 | Inserire | Account manager di Direzione generale | |
QB | A2 | Inserire | Controller di Direzione generale | |
QB | A2 | Inserire | Responsabile marketing di Direzione generale | |
1° | B1 | Capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche e amministrative subordinate | Variata in | Responsabile agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche e amministrative subordinate |
1° | B1 | Capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione | Variata in | Responsabile agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione |
1° | B1 | Capo C.E.D. | Eliminare | |
1° | B1 | Analista programmatore | Eliminare | |
1° | B1 | Inserire | Responsabile amministrativo | |
1° | B1 | Inserire | Specialista della formazione, sviluppo e training | |
1° | B1 | Inserire | Supervisore operativo/amministrativo/ commerciale/support/ Marketing | |
1° | B1 | Inserire | Account | |
2° | B2 | Capo di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione | Variata | Responsabile di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione |
2° | B2 | Capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo | Variata | Responsabile servizio vendite ovvero |
marketing ovvero amministrativo | ||||
2° | B2 | Inserire | ||
Analista informatico/commerciale | ||||
2° | B2 | Inserire | Team leader di agenzia | |
2° | B2 | Inserire | Addetto alla formazione | |
3° | C1 | Addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue | Variata in | Specialista business travel, leasure, tour operatine ed incentive e meeting |
3° | C1 | Stenodattilografa in lingue estere | Eliminare | |
3° | C1 | Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere | Eliminare | |
3° | C1 | Cassiere e/o corrispondente in lingue estere | Eliminare | |
3° | C1 | Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza | Eliminare | |
3° | C1 | Impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero | Eliminare | |
3° | C1 | Programmatore C.E.D. | Eliminare | |
3° | C1 | Addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero con buona conoscenza di almeno due lingue estere | Eliminare | |
3° | C1 | Inserire | Programmatore di acquisita capacità tecnica-informatico | |
3° | C1 | Inserire | Assistente di Direzione | |
Inserire | Operatore ufficio crediti | |||
Inserire | Addetto controllo di gestione | |||
4° | C2 | Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia | Varia in | Addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia |
4° | C2 | Impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale | Varia in | Operatore all'assistenza e/o accompagnamento gruppi e crociere nel territorio nazionale con buona conoscenza di una o più lingue estere |
4° | C2 | Stenodattilografo | Eliminare | |
4° | C2 | Operatore C.E.D. | Eliminare | |
4° | C2 | Inserire | Operatore alla propaganda ed acquisizione della clientela | |
4° | C2 | Inserire | Addetto business travel/leasure/Marketing e incentive | |
4° | C2 | Inserire | Addetto informatico | |
4° | C2 | Inserire | Operatore al controllo di gestione | |
4° | C2 | Inserire | Cassiere, addetto amministrativo e contabile | |
5° | C3 | Dattilografo | Eliminare | |
5° | C3 | Addetto esclusivamente alle macchine contabili | Eliminare | |
5° | C3 | Addetto al centralino e/o telescriventi | Varia in | Addetto al centralino |
5° | C3 | Operatore macchine perforatrici e/o | Eliminare |
verificatrici | ||||
5° | C3 | Inserire | Operatore amministrativo | |
5° | C3 | Inserire | Operatore ufficio paghe | |
5° | C3 | Inserire | Operatore booking/front office | |
5° | C3 | Inserire | Commesso | |
6° S | D1 | Inserire | Fattorino |
Capo II APPRENDISTATO
Art. 190
Le parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale convengono di elevare a 54 mesi la durata dell'apprendistato per le figure professionali inquadrate in "C2".
Capo III ORARIO DI LAVORO
Art. 191
A decorrere dal 1° luglio 1974, in deroga a quanto previsto dall'art. 70, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Art. 192
(Distribuzione dell'orario settimanale)
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, in cinque/sei giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Art. 193
(Lavoro straordinario)
cento.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per
Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi
verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40 per cento.
Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore ventidue alle ore sei del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50 per cento.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Capo IV
FESTIVITA'
Art. 194
(Festività)
Al personale che presta la propria opera nella festività di cui all'art. 86, è dovuta oltre alla normale retribuzione, anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del quaranta per cento per lavoro festivo.
Capo V FERIE
Art. 195
(Ferie)
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresì, al rimborso delle spese sostenute tanto per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Capo VI
MISSIONI E TRASFERIMENTI Art. 196
L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria sede. In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
d) un'indennità di trasferta pari al quindici per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spetterà il dieci per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di trasferta sarà in ogni caso pari al dieci per cento calcolato come sopra.
L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.
Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel venti per cento calcolato come sopra.
Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati preventivamente, di volta in volta, dall'impresa.
Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.
Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto della partenza saranno fornite al dipendente opportune istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle due stelle.
Art. 197
I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;
c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad un'indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).
Art. 198
Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico, spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta al cinquanta per cento.
Art. 199
A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Art. 200
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente capo.
Capo VII
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI Art. 201
Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b) dell'art. 106 gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali o provinciali di cui all'art. 124 del c.c.n.l. del 1° luglio 1974.
Alla scadenza del presente contratto le parti si incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.
Art. 202
La paga base nazionale di cui all'art. 110 si intende comprensiva degli importi delle eccedenze "ad personam" previsti dall'art. 81, colonna C del c.c.n.l. 10 aprile 1979 e cioè:
Livelli | Importi |
1° S | 5,42 |
1° | 13,22 |
3° | 0,31 |
Art. 203
(Paga base agenzie minori)
Si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ed aerea) soggiorni, e crociere per singole persone o gruppi.
I valori di paga base per le agenzie di viaggio che svolgono l'attività indicata alla lett. B) dell'art. 2 della legge regionale Lombardia n. 39 del 9 maggio 1983, o comunque ad essa riconducibile, sono ridotti delle seguenti misure:
Aree | Euro |
B1 | 17,05 |
B2 | 16,01 |
C1 | 14,46 |
C2 | 13,43 |
C3 | 12,40 |
D1 | 12,14 |
D2 | 10,85 |
(*) Dal 1° marzo 2008 i lavoratori inquadrati nell'ex 6° livello sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'ex livello 6° S.
Art. 204
(Provvigioni)
Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale di normale capacità una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore di almeno il cinque per cento rispetto alla paga base nazionale stabilita dall'art. 110 del presente contratto.
Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
Art. 205
(Indennità di cassa)
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
Art. 206
(Scatti di anzianità)
A partire dal 1° maggio 1990, ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti sei scatti triennali secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
Aree | Euro |
A1 | 40,80 |
A2 | 39,25 |
B1 | 37,71 |
B2 | 36,16 |
C1 | 34,86 |
C2 | 33,06 |
C3 | 32,54 |
D1 | 31,25 |
D2 | 30,99 |
(*) Dal 1° marzo 2008 i lavoratori inquadrati nell'ex 6° livello sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'ex livello 6° S.
Art. 207
(Norma transitoria)
Ai dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio alla data del 30 aprile 1990, continuerà ad essere assicurata la maturazione della serie di otto scatti di anzianità; in applicazione di tale disposizione, in occasione della maturazione del nuovo scatto di cui alla precedente tabella, verrà operata la rivalutazione degli scatti già maturati, senza liquidazione degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso, secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
Aree | Euro |
A1 | 33,06 |
A2 | 31,51 |
B1 | 30,99 |
B2 | 29,44 |
C1 | 28,15 |
C2 | 26,34 |
C3 | 25,83 |
D1 | 25,31 |
D2 | 25,05 |
(*) Dal 1° marzo 2008 i lavoratori inquadrati nell'ex 6° livello sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell'ex livello 6° S.
Gli scatti che matureranno successivamente al 1° luglio 1993 verranno riconosciuti nella misura di cui all'art. 114 e secondo le modalità ivi previste ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'art. 266 del c.c.n.l. del 10 febbraio 1999.
Art. 208
(Cambi di livello)
Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam" riassorbibile in caso di futuri aumenti.
Art. 209
(Anzianità convenzionale)
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati e invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del c.c.n.l. del 16 febbraio 1987 restano ferme le norme di cui all'art. 76 del c.c.n.l. 23 ottobre 1950, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950, e denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data.
L'entrata in vigore del presente c.c.n.l. non riapre i suddetti termini.
Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data di inizio del rapporto di lavoro.
Mensilità supplementari Art. 210
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso l'impresa.
Art. 211
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
Capo VIII MALATTIA
Art. 212
(Malattia)
Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 120, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- il cento per cento della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodo di carenza);
- il settantacinque per cento della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
- il cento per cento della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lettera a); se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 124 e 130.
Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Capo IX INFORTUNIO
Art. 213
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno euro 7.746,85 (settemilasettecentoquarantasei/85) per l'invalidità permanente ed euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per la morte.
Art. 214
(Sospensione dal lavoro)
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente c.c.n.l. per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Capo X TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 215
(Trattamento di fine rapporto)
Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui all'art. 409 del c.c.n.l. turismo 30 maggio 1991.
Capo XI
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Vedere art. 11, Parte generale.
Titolo XII PARCHI
Art. 216
(Campo di applicazione)
Si definisce Parco l'impresa turistica che gestisce un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d'intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali, culturali, di ristoro ed accoglienza.
Ogni Parco si caratterizza per proprie specificità e originalità.
Il presente c.c.n.l. disciplina il comparto delegando al secondo livello la regolazione di tali particolarità.
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 217
(Classificazione)
La classificazione del personale per il comparto Parchi è la seguente: Area "A"
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di "quadro" che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2.
A1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
- Direttore parco;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
A2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa.
- Vicedirettore parco;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "B"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell'ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell'attività aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2.
B1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole interesse cioè:
- Responsabile del personale;
- Responsabile dell'amministrazione;
- Responsabile della ristorazione;
- Responsabile marketing;
- Responsabile tecnico;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
B2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Supervisore - Assistente di direzione;
- Coordinatore di zona parco;
- Coordinatore tecnico;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "C"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svolgono, nell'ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita,
operazioni specialistiche in uno o più settori di attività. Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3.
C1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
- Cuoco;
- Tecnico suoni e luci;
- Impiegato amministrativo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
C2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioè:
- Infermiere;
- Park Promoter;
- Assistente tecnico;
- Assistente servizi generali;
- Aiuto cuoco;
- Pizzaiolo;
- Impiegato con conoscenza di lingue anche addetto alle attività: call center, reception;
- Impiegato addetto alla contabilità aziendale;
- Commesso/a alla vendita;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
C3 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Addetto cassa;
- Addetto alla manutenzione;
- Addetto ai giochi acquatici/addetto o assistente agli scivoli, xxxxxxx di salvataggio con brevetto;
- Impiegato amministrativo;
- Impiegato addetto al call-center e reception; centralinista;
- Magazziniere comune;
- Conducente automezzi e natanti nell'ambito del parco;
- Parcheggiatore anche con responsabilità di riscossione;
- Addetto alle operazioni di vendita;
- Addetto alla vigilanza;
- Giardiniere;
- Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;
- Addetto alle attrazioni meccaniche e accoglienza;
- Addetto alla pulizia e alla manutenzione di gabbie, recinti, vasche ed acquari ed alla cura e somministrazione dei pasti agli animali;
- Banconiere di tavola calda; gelateria; pasticceria;
- Addetto alla produzione e vendita di pop corn, crêpes, frittelle, zucchero filato, torroncini, nocciole tostate, e simili;
- Barista;
- Cameriere;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "D"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2.
D1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- Operaio comune e/o generico;
- Addetto alle attrazioni acquatiche senza brevetto di salvataggio;
- Addetto alle attrazioni meccaniche semplici e all'accoglienza;
- Addetto alla manutenzione;
- Addetto agli ingressi/uscite con mansioni di controllo;
- Custode;
- Lavapiatti;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
D2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- Personale di fatica e/o di pulizia anche dei servizi igienici;
- Fattorino;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Nell'ambito della contrattazione di II livello saranno definite le qualifiche specifiche esistenti a livello aziendale.
Le parti potranno formulare proposte nell'ambito della Commissione paritetica sulla classificazione istituita il 2 febbraio 2004.
La classificazione del personale per il comparto dei parchi sarà delineata sulla base del riconoscimento e la valorizzazione delle figure professionali concretamente individuate nell'ambito delle attività esistenti nei parchi, delle effettive esigenze organizzative del lavoro, della salute e sicurezza, della produttività e dell'efficienza dei servizi.
Le varie attribuzioni contenute nelle declaratorie comporteranno l'uso appropriato di abiti di lavoro e di costumi pertinenti l'intrattenimento tematico.
Art. 218
(Apprendistato)
Ai sensi dell'art. 40 Disciplina del rapporto dell'apprendistato professionalizzante della Parte generale del presente c.c.n.l., la durata del contratto dell'apprendistato è fissata nelle misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire nelle varie aree di pertinenza.
Art. 219
(Orario di lavoro)
Fermo restando quanto previsto all'art. 70 del vigente c.c.n.l. la durata media delle prestazioni lavorative è articolabile in regime di flessibilità modulata su base annua tenuto conto del maggior o minor periodo lavorato.
Art. 220
(Malattia)
Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 120 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga, ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura dell'ottanta per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
Art. 221
(Criteri di conversione) Restano ferme le migliori condizioni in atto.
Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto all'art. 41 del presente c.c.n.l. le parti convengono di attivare uno specifico confronto.
Titolo XIII
STRUTTURE PORTUALI PER LA NAUTICA DA DIPORTO
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 222
(Classificazione del personale)
La classificazione del personale per il comparto delle strutture turistiche portuali per la nautica da diporto è la seguente.
Area "A"
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di "quadro" che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell'ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione, coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2.
A1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'Azienda.
- Direttore del porto;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
A2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa.
- Vicedirettore del porto;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Area "B"
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell'ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell'attività aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2.
B1 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole interesse cioè:
- Responsabile ufficio ricezione e assegnazione ormeggi (capo ufficio ricezione/assegnazione);
- Responsabile servizio marinaresco e assistenza ormeggi (nostromo o I ormeggiatore);
- Responsabile servizi assistenza tecnica e scalo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
B2 Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: