Quinto d’obbligo Clausole campione

Quinto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Quinto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Quinto d’obbligo. Qualora, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all’ASST che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
Quinto d’obbligo. Ai sensi dell9art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa <perizia suppletiva= – costituita da una relazione a cura del D.E.C./R.U.P. – accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l9importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all9art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Quinto d’obbligo. Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, l’affidatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell’art. 106, c.12, del Decreto Legislativo 50/2016.
Quinto d’obbligo. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere prestazioni aggiuntive nel limite del quinto d’obbligo.
Quinto d’obbligo. (d.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 12). Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, questa stazione appaltante può imporre all’operatore economico aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Quinto d’obbligo. Qualora si verifichi la necessità di smaltire tipologie di rifiuti non contemplate nelle tabelle di cui all’art. 3, che siano comunque classificabili come rifiuti “speciali”, la Ditta si rende disponibile alla definizione di un nuovo prezzo, al quale verrà applicata una percentuale di ribasso corrispondente alla media dei ribassi percentuali applicati alle voci dell’offerta economica, nell’ambito del quinto d’obbligo.
Quinto d’obbligo. 1. Ai sensi dell’art. 11 del ▇.▇. ▇▇ novembre 1923, n. 2440, l’Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto (in termini di fornitura di ulteriori scuolabus e relativi autisti) sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale di aggiudicazione e l'appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, per l'esecuzione di ogni singolo percorso, restandovi sin d'ora obbligato.