Schema di CONTRATTO
Schema di CONTRATTO
Procedura MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL:
“Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.”
Progetto Finanziato con i fondi della Legge 285/97 - Scheda N. XVIII/4
Numero gara 8487573 CIG 91432608D6
Importo a base di gara € 399.929,38 di cui Anno 2022 € 117.511,71
Anno 2023 € 282.417,67
Oneri della sicurezza pari a zero.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Il giorno …… del mese di ……dell’anno ……
TRA
Il Municipio Roma XIII - Xxxxxxx, P.IVA 01057861005, sito in Xxx Xxxxxxx, 000 – 00165, rappresentato dal Direttore della Direzione Socio Educativa, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
E
L’Organismo sito in _ Via C.F. X.XXX , qui rappresentato da _, C.F. in qualità di Legale Rappresentante
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/………….. del il Municipio Roma XIII Xxxxxxx –
Direzione Socio Educativa ha aggiudicato al suddetto organismo la realizzazione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.” - Progetto Finanziato con i fondi della Legge 285/97 - Scheda N. XVIII/4 - Numero gara 8487573, CIG 91432608D6;
• Il presente schema di contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale – Municipio Roma XIII Xxxxxxx - e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.
• Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. xx.xx. e ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale (Allegato 4 al Disciplinare di Gara);
- il “Protocollo di azione vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato dall’X.X.XX. con Roma Capitale in data 19 luglio 2017 (Allegato 5 al Disciplinare di Gara);
- “Protocollo di integrità” di Roma Capitale, approvato con Delibera di Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015 successivamente modificato, da ultimo con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2023 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 (Allegato 3 al Disciplinare di Gara);
- il “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” aggiornato secondo le indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 (Allegato 9 al Disciplinare di Gara);
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- “il capitolato speciale descrittivo e prestazionale” (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Obiettivi generali del Progetto
La logica che sottende l’azione progettuale è quella di potenziare la dimensione preventiva del disagio minorile e di supporto alle famiglie grazie alla stretta co-progettazione degli interventi con la rete delle scuole presente nel Municipio, in un’ottica di sistema interconnesso ed integrato scuole/servizi socio-sanitari/famiglie. Il Progetto intende dare continuità agli interventi già sperimentati nelle annualità precedenti, anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso dell’emergenza Covid, caratterizzata da un aumento delle difficoltà scolastiche, psicologiche e relazionali dei ragazzi e delle famiglie.
In particolare il progetto, che si articola in due Azioni distinte, ma collegate tra loro, intende offrire:
• con l’Azione 1 “Pacchetti di Servizio Flessibili” risposte personalizzate agli alunni che manifestino eventuali problematiche rientranti nella più ampia definizione di Bisogni Educativi Speciali (BES), cercando di creare nuove risorse anche per quei minori che non rientrino nella categoria della disabilità certificata, che già usufruiscono di altri servizi; si intende inoltre offrire interventi di stimolo e di supporto al gruppo classe e agli insegnanti di riferimento, finalizzati a favorire la crescita dei ragazzi e il miglioramento degli aspetti relazionali; più in generale gli interventi intendono prevenire o affrontare precocemente il rischio dell’abbandono scolastico, con tutte le conseguenze sociali e psicologiche che tale fenomeno comporta, sia a livello individuale che collettivo;
• con l’Azione 2 “Centro per le Famiglie” si intende realizzare un servizio integrato con la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e scolastici del territorio teso a realizzare un sistema pluridisciplinare di protezione e di implementazione delle relazioni familiari e sociali.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto e servizi e azioni da realizzare
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di attività e servizi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile e all’intervento precoce nelle situazioni di difficoltà, sia in ambito scolastico che familiare; il progetto si articolerà in 2 Azioni distinte, denominate rispettivamente: “Azione 1 - Pacchetti di Servizio Flessibili” e “Azione 2 - Centro per le Famiglie”.
I beneficiari del progetto saranno i bambini e i ragazzi di minore età e le loro famiglie residenti o iscritti presso gli Istituti Comprensivi statali e le Scuole dell’Infanzia Comunali del territorio del Municipio, che ne usufruiranno a titolo gratuito.
Si descrivono di seguito le Azioni del progetto e le ulteriori attività da porre in essere per la concreta realizzazione dello stesso.
A) Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili
L’Azione 1 consiste nella realizzazione di varie tipologie di interventi da svolgersi presso le scuole del territorio del Municipio XIII, intese non solo come luoghi privilegiati per l’apprendimento ma anche quali spazi dove offrire accoglienza e risposte valide ai bisogni educativi individuali.
Tali interventi sono finalizzati a facilitare il grado di inclusione dei bambini e i processi di socializzazione, nonché a contrastare i comportamenti- problema che impediscono i processi di apprendimento, intercettando prima possibile eventuali fenomeni di disagio minorile individuali e di gruppo che, se non arginati, possono sfociare in problematiche più gravi e complesse.
I Pacchetti di servizio flessibili potranno articolarsi nei seguenti interventi:
1. Sportello Psicologico, con sede nella scuola richiedente, con destinatari i minori, i docenti ed i familiari con una durata minima di due ore a settimana;
2. Percorsi laboratoriali:
• artistico – espressivi (sui linguaggi espressivi, sulle emozioni e l’affettività) rivolti soprattutto ai minori delle scuole secondarie di I° grado;
• tematici di gruppo da realizzare in accordo con le scuole, rivolti agli alunni, su particolari tematiche, quali ad esempio l’educazione ambientale, la cittadinanza attiva, la legalità, gli stili alimentari, le dipendenze, l’elaborazione del lutto, la multiculturalità, le problematiche legate all’identità di genere e il rispetto della parità, e altri.
Le attività proposte dovranno prevedere l’utilizzo delle nuove tecnologie.
3. Attività educativa individuale a domicilio e/o a scuola da attivare per un periodo da concordare con la scuola richiedente e i servizi socio-sanitari;
4. Eventi Formativi/Informativi, rivolti agli insegnanti ed ai familiari degli alunni su eventuali problematicità riscontrate facenti capo alle aree psico - pedagogiche e/o del disagio sociale, da svolgersi su proposta delle scuole (a titolo esemplificativo coping power, comportamenti dirompenti e oppositivo/provocatori);
5. Attività di Mediazione interculturale e/o attivazione di Laboratori L2 per l’insegnamento della lingua italiana, per favorire l’integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie;
6. Attività di sostegno alla genitorialità, consistente in uno sportello/attività individuali e/o di gruppo da realizzare – in accordo con i funzionari di riferimento - all’interno delle scuole dell’infanzia comunali su tematiche inerenti i comportamenti dei bambini nella fascia di età 3/6 anni e i modelli educativi offerti dagli adulti.
Di seguito l’elenco degli Istituti Comprensivi dove dovranno essere realizzati gli interventi dal punto 1 al punto 5, sopra descritti (scuole materne, primarie e secondarie statali di primo grado):
Istituto Comprensivo Piazza Borgoncini Duca |
Istituto Comprensivo Largo San Pio V |
Istituto Comprensivo Xxxxxxx Xxxxxxx |
Istituto Comprensivo Xxx Xxxxxx 00 |
Istituto Comprensivo Xxx Xxxxxxxx 00 |
Istituto Comprensivo Xxx Xxxxxxxxx 000 |
Istituto Comprensivo Xxx Xxxxxx 000 |
Istituto Comprensivo Xxxxx Xxxxxxx |
Istituto Comprensivo Via Ormea |
Di seguito l’elenco delle Scuole dell’Infanzia Comunale all’interno delle quali dovrà essere garantito l’intervento di cui al punto 6 sopra descritto:
“San Xxxxxxxxx d’Assisi” in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 0 |
“Il Cielo Stellato" - in Via Santa Xxxxx alle Fornaci 3 |
“Xxxxxx Xxxxx” in Xxx Xxxxx XX 000 |
“Manetti” in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0 |
“Xxxxxxxx Xxxxxxx” in Xxxxx X. Xxx X 00 |
“Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx” - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 |
“Il Giardino delle Idee” - Via X. Xxxxxxxx 62 |
“Millecolori” in Xxx Xxxxxxxx XX 000 |
“La Punta“ in Xxx Xxxxxxx 000 |
“I Piccoli Girasoli” in Xxx Xxxx Xxxxx 00 |
“Castel di Xxxxx” in Xxx X. Xxxxxx 00 |
“Legno Verde" in Xxx Xxxxxxx 00/00 |
"Xx Bosco Incantato" in Xxx Xxxxxx 000 |
“Xxxxxxx Xxxxxxx 259” in Xxx xx Xxxxxxxxx 000 |
“Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx" - xx "Xxxxxxx 00” in Xxx xx Xxxxxxxxx 00 |
“La Luna Sapiente” - ex "Xxxxx Xxxxxxxx" - in Xxx xx Xxxxxxxxx 00 |
“Xxxxxxx Xxxxx” in Via Villadossola snc |
“Collina delle Muse” in Xxx Xxxx Xxxxxxxxx 00 |
“Xxxxx Xxxxxxxxxxx” in Xxx Xxxxxxxx 00/x |
Modalità di attuazione dell’Azione 1
I pacchetti di servizi flessibili dovranno essere erogati attraverso la co-progettazione degli interventi con la rete delle scuole.
A tal fine, ogni Dirigente Scolastico – d’intesa con i referenti tecnici municipali del progetto e il coordinatore nominato dall’ente aggiudicatario – proporrà l’attivazione degli interventi ritenuti più utili e strategici sulla base dei bisogni rilevati, tra quelli sopra elencati, da realizzare all’interno dei singoli plessi, nel rispetto del budget assegnato dal Municipio a ciascun Istituto Comprensivo sulla base del numero degli alunni.
Le proposte verranno valutate ed approvate dalla Cabina di Regia – istituita presso la Direzione Socio- Educativa del Municipio XIII - composta dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio XIII, da due figure tecniche del Servizio Sociale (Assistente Sociale e Psicologo), da un rappresentante della Rete Interscolastica, da una Poses delle Scuole dell’Infanzia Comunali, da un operatore (Assistente Sociale o Psicologo) del Servizio ASL Roma 1 - Distretto XIII T.S.M.R.E.E. e dal coordinatore del servizio nominato dall’ente gestore; la Cabina di regia garantirà inoltre il monitoraggio degli interventi e le eventuali rimodulazioni periodiche dei pacchetti di servizio.
Gli interventi relativi all’Azione 1 verranno svolti esclusivamente nel corso dell’anno scolastico, pertanto si interromperanno nel periodo di chiusura dell’attività didattica (festività natalizie e pasquali, mesi di luglio e agosto).
B) Azione 2 - Centro per le famiglie
L’Azione 2 consiste nella realizzazione di percorsi di accoglienza, di ascolto, di sostegno alla genitorialità - psicologico ed educativo - aperto a tutti i nuclei familiari, compresi quelli soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, e nella realizzazione del servizio per il diritto di visita e di relazione (spazio neutro/spazio protetto). Le azioni saranno mirate alla prevenzione del disagio minorile, al sostegno delle relazioni familiari, soprattutto nei momenti di maggiore criticità, con particolare attenzione alle situazioni di alta conflittualità genitoriale.
Le famiglie potranno rivolgersi spontaneamente al Centro oppure previa segnalazione della rete dei servizi socio-sanitari e/o delle scuole.
Di seguito gli interventi previsti:
1. Accoglienza, informazione e orientamento delle famiglie, finalizzate all’analisi dei bisogni delle famiglie, al loro orientamento in una realtà sociale sempre più articolata e complessa nella quale le stesse possano trovare supporto e potenziamento; è previsto l’intervento del mediatore culturale a chiamata nel caso di nuclei familiari con difficoltà di comprensione della lingua italiana.
2. Realizzazione di percorsi di sostegno psicologico ed educativo rivolti ai genitori, finalizzati all’empowerment, al sostegno delle responsabilità e delle competenze genitoriali e alla valorizzazione delle risorse educative e affettive, per tutte le tipologie di famiglie; attivazione di percorsi di sostegno ai nuclei familiari caratterizzati da alta conflittualità genitoriale, tramite interventi di Mediazione Familiare e di Coordinazione Parentale, svolti da operatori appositamente formati e qualificati.
3. Realizzazione di percorsi di sostegno psicologico rivolti in particolare agli adolescenti in momenti critici dell’età evolutiva, finalizzati a favorire la successiva presa in carico terapeutica da parte dei servizi specialistici.
4. Realizzazione del servizio per il Diritto di Visita e di Relazione (spazio neutro/protetto), finalizzato al mantenimento e/o recupero/ripristino di relazioni tra genitori e figli non conviventi e di tutte le relazioni familiari rilevanti per il minore, secondo quanto disposto dalla DGC n. 335/2015 “Linee Guida per la Programmazione e la Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”.
5. Supervisione clinica destinata agli operatori del settore minori del Servizio Sociale municipale ed ai professionisti dell’organismo gestore impegnati nel progetto (almeno 9 incontri annuali di 2 ore ciascuno).
6. Gestione della segreteria del Centro Famiglia. Compilazione di un database relativo agli interventi svolti.
Modalità di attuazione dell’Azione 2
Gli interventi dovranno svolgersi presso la sede distaccata del Servizio Sociale del Municipio XIII di Via Pier
delle Vigne n. 3, collocata in un punto centrale e strategico del territorio, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, bus e metro o in altre sedi concordate con i referenti municipali del progetto.
Il Centro per le Famiglie dovrà operare per almeno 5 giorni alla settimana, indicativamente per 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì in orario prevalentemente pomeridiano e il sabato mattina. In ogni caso gli orari di apertura e chiusura del servizio andranno concordati con la Stazione Appaltante.
Per quanto riguarda la segnalazione delle famiglie già seguite, il Servizio Sociale invierà apposita richiesta di presa in carico al Centro Famiglia; l’organismo attuatore dovrà successivamente predisporre specifica documentazione per la restituzione del percorso svolto dall’utenza inviata.
Gli interventi relativi all’Azione 2 dovranno essere svolti con continuità per tutto l’anno.
C) Attività di pubblicizzazione e fornitura dei materiali di supporto al progetto
L’organismo aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla fornitura di materiali di consumo e di cancelleria nonché alla produzione di brochure per la pubblicizzazione del progetto sul territorio del Municipio XIII, concordate con i referenti municipali del progetto.
Alla luce dell’esperienza maturata nel corso della pandemia da Xxxxx, resta inteso che eventuali ulteriori periodi di emergenza sanitaria dovranno prevedere una rimodulazione degli interventi, previo accordo tra la Direzione Socio – Educativa, i Dirigenti Scolastici/POSES e l’Organismo Gestore.
Art. 3 - Gruppo di Lavoro e Organizzazione del servizio
Per la realizzazione del progetto l’organismo gestore dovrà garantire le seguenti figure professionali, in possesso del titolo di studio di seguito indicato:
• Assistente Sociale (Laurea triennale e iscrizione all’Ordine Professionale)
• Psicologo (Laurea Specialistica e iscrizione all’Ordine Professionale)
• Educatore Professionale (Laurea triennale)
e, all’occorrenza, per entrambe le azioni la figura seguente:
• Mediatore culturale (adeguato titolo abilitante alla professione, derivante dalla partecipazione a regolari corsi di formazione regionale o, preferibilmente, al conseguimento di titolo di studio universitario o post universitario, o equipollente, in “mediazione linguistico-culturale”).
Dovranno essere costituite due distinte equipe per la realizzazione delle due Azioni del progetto, composte dalle figure professionali di seguito indicate, per il monte ore medio settimanale di seguito specificato:
AZIONE 1 - Pacchetti di Servizio Flessibili | |
Figure Professionali | n. ore settimanali |
Psicologo Coordinatore | 38 |
Psicologo | 18 |
Educatore Professionale/Mediatore Culturale | 95 |
AZIONE 2 – Centro per le Famiglie | |
Figure Professionali | n. ore settimanali |
Assistente Sociale | 24 |
Psicologo | 65 |
Educatore Professionale/Mediatore Culturale | 10 |
All’interno di ciascuna equipe dovranno essere individuati due operatori quali referenti delle due Azioni:
• per l’Azione 1 con qualifica di Psicologo;
• per l’Azione 2 con qualifica di Assistente Sociale.
Tali figure dovranno provvedere all’organizzazione e al buon funzionamento delle attività, in accordo con i referenti istituzionali del Servizio Sociale municipale.
Inoltre lo psicologo referente dell’Azione 1 dovrà assumere funzioni di coordinatore dell’intero progetto (Azione 1 + Azione 2), garantendo la sua partecipazione a tutti i momenti di verifica e di incontro previsti dalla Stazione Appaltante; in caso di suo impedimento l’organismo dovrà garantirne la sostituzione.
Il coordinatore dell’intero progetto dovrà partecipare a tutti i momenti di verifica e di incontro previsti dalla Stazione Appaltante e in caso di suo impedimento l’organismo dovrà garantirne la sostituzione.
Inoltre, dovrà svolgere i seguenti compiti:
• partecipare al lavoro di co-progettazione degli interventi relativi all’Azione 1 con la Cabina di Regia, al fine di individuare le azioni più utili al soddisfacimento dei bisogni emersi;
• gestire e organizzare le richieste di attivazione o di rimodulazione dei pacchetti di servizio flessibili di cui all’Azione 1 individuate durante il lavoro di co-progettazione;
• partecipare ad incontri periodici di monitoraggio e verifica dell’intero progetto;
• predisporre la scheda riassuntiva degli interventi erogati, nonché gli ulteriori report finalizzati alla puntuale rendicontazione del servizio e dei fondi Legge 285/97 utilizzati per la realizzazione del progetto.
Qualora nel corso dell’operatività del contratto l’Organismo sia costretto a sostituire alcune unità del personale impiegato nel progetto, dovrà darne preventiva comunicazione ai referenti istituzionali del Servizio Sociale Municipale, indicando i nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Il Direttore della Direzione Socio Educativa ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione. In tal caso l’Organismo è tenuto a sostituire nell’espletamento del progetto, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo. In caso di inadempienza il Direttore della Direzione Socio Educativa potrà disporre la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario.
Qualora l’Organismo sia nell’impossibilità di sostituire il personale che, per qualsiasi motivo (aspettative, permessi, malattia, congedi, ferie, festività, ecc.), dovesse assentarsi, lo stesso si impegna, previa comunicazione, a far recuperare, nell’arco di tre mesi dalla non effettuazione del servizio, le ore eventualmente non effettuate.
L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alla diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario, etc.), a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e provvedendo al regolare e puntuale pagamento delle retribuzione dovute.
L’Organismo affidatario è obbligato in particolare ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’affidatario per tutto il periodo di validità del contratto anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Municipio si riserva la facoltà di controllo sulla regolarità del trattamento economico del personale assunto. Qualora si riscontrassero inadempienze le stesse saranno contestate all’Organismo con invito a rimuoverle immediatamente. Nel caso che l’Organismo non ottemperi verrà applicata una penale pari al 10% del compenso.
In caso di riscontro di irregolarità tali da incidere sulla efficacia del servizio, il Servizio Sociale provvederà alla revoca dell’affidamento.
Il Servizio Sociale manterrà compiti di coordinamento, verifica e vigilanza dell’attività di cui al presente bando e della regolare esecuzione del progetto.
In particolare saranno attuate azioni di monitoraggio dei processi e dei risultati delle attività nell’ambito della Cabina di Regia Municipale.
Inoltre, per l’Azione 1 “Pacchetti di Servizio Flessibili” verrà effettuato un monitoraggio a cura dei Dirigenti Scolastici e dei Servizi Sociali, sulla base di una scheda di valutazione, circa i risultati delle attività svolte compilata dai docenti delle classi interessate; per quanto concerne l’Azione 2 “Centro per le Famiglie” si prevede un monitoraggio della casistica attraverso un file con contenente dati qualitativi e quantitativi relativi agli interventi svolti, che dovrà essere costantemente aggiornato a cura del responsabile del progetto.
Andranno infine previste attività di valutazione della soddisfazione dell’utenza.
Tutta la modulistica da utilizzare dovrà essere predisposta in accordo con la Stazione Appaltante.
L'Organismo dovrà, inoltre, compilare apposite schede di monitoraggio predisposte dalla Cabina di Regia Progetti L. 285 del Dipartimento Politiche Sociali e produrre report bimestrali sulle attività svolte, sul numero degli utenti coinvolti e sui risultati raggiunti. Nelle sedi di svolgimento del servizio l’Organismo dovrà inoltre assicurare la tenuta di un registro degli operatori e/o di accesso della cittadinanza in apposito database.
Tale documentazione sarà considerata indispensabile ai fini della rendicontazione del servizio svolto e della conseguente liquidazione delle fatture.
Art. 4 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del progetto
Il progetto prenderà avvio dal mese di Luglio 2022, o comunque dalla data di effettivo affidamento, e si concluderà il 31 Dicembre 2023. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la ripetizione del servizio nel periodo Gennaio/Giugno 2024, agli stessi patti, oneri e condizioni, qualora si rendessero disponibili da parte del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale ulteriori fondi. Ciò al fine di meglio realizzare le finalità del servizio, consentendone la continuità fino alla chiusura dell’anno scolastico 2023/2024. In tal caso l’importo necessario alla realizzazione del servizio non potrà essere superiore ad ulteriori € 161.260,24 (esclusa IVA), pari a € 94.788,49 per l’Azione 1 e a € 66.471,76 per l’Azione 2 (esclusa IVA), dal quale dovrà essere scomputato il ribasso offerto in sede di gara.
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, di fare ricorso alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, senza oneri di sicurezza, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, ammonta a € ………………… più IVA al ……% per un importo complessivo di €
………………………
Art. 6 - Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa
Art. 7 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni o e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando un apposito verbale nel quale siano indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto, senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C./R.U.P. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 8 Termini di esecuzione e penali
Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo – non superiore a 10 giorni, nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del RU.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
c) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RU.P. o dal D.E.C.;
d) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal RU.P. entro e non oltre il termine di 10 giorni;
e) una penale del 5% del valore del contratto come definito all'art. 4, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del “Protocollo di integrità”.
Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.
Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull’istanza di disapplicazione delle penali, decide Roma Capitale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il D.E.C.
L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal
R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del Codice, come introdotto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 56/2017, all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare con cadenza bimestrale a seguito di emissione di regolare fattura e dettagliata rendicontazione (come previsto al punto 8 del Capitolato)
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto Roma Capitale, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 del Codice ove previsto .
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente
la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi 3 il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei 3 mesi;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dei 3 mesi;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche a campione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il Municipio procederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), soggetto diverso dal
R.U.P.
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C.
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 13 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore ad € 3.000 in conformità all’art. 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria
Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta di Roma Capitale e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
13.a) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a)
13.b) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e xxxxxx/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b). c, d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
Roma Capitale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Roma Capitale può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Roma Capitale che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 14 - Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 00 - Xxxxx xx Xxxxxxxxx
Xxxx Capitale, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19/02/2021, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2022-2023 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” allegato al relativo P.T.P.C.T.
Come accettato e sottoscritto dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Roma Capitale appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare a Roma Capitale appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare a Roma Capitale appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Roma Capitale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che Roma Capitale appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. Roma Capitale appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Amministrazione” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per Roma Capitale;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di
venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il D.E.C. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara. Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Patto di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida di Roma Capitale rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dall’avvio previsto;
b) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal
R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 18 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 19 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21 - Recesso dal contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (clausola vessatoria).
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 22 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
Art. 23 - Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
Non è ammessa revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto.
Art. 24 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 25 - Risoluzione controversie
Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.
Art. 27 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto di Roma Capitale che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXX
CN = VISCA
C = IT
Il Legale Rappresentante per l’Affidatario Il Direttore della Direzione Socio Educativa
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